TRIB
Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/12/2024, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
630/23 R.G. Lav.
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 10.12.24, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono comparsi l'avv. Daniele
Maugeri per parte ricorrente e l'avv. Luca Iero per parte resistente . CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Daniele Maugeri conclude come da ricorso e note conclusive depositate.
L'avv. Luca Iero conclude come da memoria di costituzione.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 630/2023
Promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv.to Daniele MAUGERI
-ricorrente- contro
(C. F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1
del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Maria MAGGIO, Paolo
BONETTI e Luca IERO
-resistente-
oggetto: domanda riscatto laurea sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare – per tutte le ragioni meglio esposte ed illustrate in narrativa ed a tal fine eventualmente dichiarando suscettibile di rettifica e quindi utilmente avanzata presso l'A.G.O. la domanda di riscatto del corso legale di studi presentata dal sig. Parte_1 all' nel novembre del 2019 presso la Gestione Dipendenti Pubblici (dovendone sussistere già CP_1 all'epoca tutti i relativi presupposti) - che l'odierno ricorrente ha diritto al riconoscimento del riscatto del corso legale di studi presso l'A.G.O. a far data dalla prima domanda di riscatto presentata all'Istituto di previdenza in data 25.11.2019, con conseguente integrale valorizzazione della propria posizione previdenziale, anche oltre il massimale contributivo (ex art. 2, comma 18, L. n. 335/1995), con decorrenza dal 12/2019 (mese successivo rispetto alla data di presentazione della predetta domanda amministrativa di riscatto), o da altra diversa data - anche successiva - ritenuta di ragione e giustizia;
In ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
CP_1
In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale, a favore della Corte dei conti;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del ricorrente e la conseguente inammissibilità del ricorso;
Nel merito: - rigettare il ricorso. Spese e compensi di lite integralmente rifusi, ivi compresa la maggiorazione forfetaria del 15% e gli oneri riflessi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.09.23 deduceva di aver presentato in data 25.11.19 Parte_1
tramite Patronato domanda di riscatto della laurea ai fini pensionistici per il periodo 1.01.94-1.02.94 presso la Gestione Dipendenti Pubblici, essendo all'epoca ancora presente contribuzione previdenziale presso tale Gestione, nonostante avesse lavorato come dipendente pubblico solo dal
12.10.00 al 30.06.01.
Il ricorrente allegava poi che, a distanza di quasi un anno dalla presentazione della predetta domanda senza aver ottenuto risposta, aveva richiesto all'Ente che l'onere della sua domanda di riscatto fosse determinato a carico dell'A.G.O., sollecitando altresì la costituzione della posizione assicurativa ai sensi della L. n.322/1958.
La difesa attorea deduceva altresì di aver prudenzialmente presentato in data 27.08.21 una nuova domanda di riscatto presso l'Assicurazione Generale , avendo appreso attraverso il CP_3 canale risponde” che l'Istituto non avrebbe dato corso alla prima domanda, poi formalmente CP_1
rigettata solo in data 10.05.22.
Lamentava, quindi, parte ricorrente di non aver potuto recuperare in termini di capitalizzazione la contribuzione eccedente il massimale di legge sin da dicembre 2019, cioè dal mese successivo alla presentazione della prima domanda, a causa del mancato rispetto dei termini di conclusione del
CP_ procedimento da parte dell' che aveva poi accolto solo la successiva domanda, dallo stesso trasmessa in via prudenziale nel 2021.
La difesa attorea evidenziava, infine, di aver proposto ricorso amministrativo avverso il rigetto della domanda presentata il 25.11.19, che era stato, tuttavia, respinto. Il ricorrente, quindi, riferiva che si era visto costretto ad adire il Tribunale, concludendo come in epigrafe.
Costituitosi in causa, ha, invece, eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice CP_1
del Lavoro in favore della Corte dei Conti, avendo parte ricorrente impugnato il rigetto della domanda proposta presso la Gestione Dipendenti Pubblici, nonché la carenza di legittimazione ad agire del ricorrente, il quale, chiedendo la valorizzazione della propria posizione previdenziale anche oltre il massimale contributivo, sembrava voler accertare l'obbligo del proprio datore di lavoro, non convenuto in giudizio, di versare all'Istituto la contribuzione previdenziale oltre il predetto massimale.
In ogni caso, l'Ente insisteva per il rigetto del ricorso nel merito, in quanto parte ricorrente consapevolmente aveva presentato una domanda in una Gestione alla quale era stato iscritto soltanto per qualche mese vent'anni prima, richiamando in particolare il disposto dell'art. 124 del D.P.R. n.
1092/73 e sottolineando altresì l'irrilevanza del mancato trasferimento della contribuzione dall'una all'altra Gestione . CP_1
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 10/12/24.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che il ricorso sia infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente, devono essere disattese entrambe le eccezioni sollevate in via pregiudiziale dell' . CP_1
Infatti, quanto al difetto di giurisdizione in favore della Corte di Conti, sebbene nel presente procedimento si discuta del rigetto di una domanda presentata presso la Gestione Dipendenti Pubblici dell' , è pacifico – essendo, peraltro, sottolineato dallo stesso Istituto nella memoria difensiva – CP_1
che il ricorrente sia da oltre vent'anni dipendente privato, con conseguente giurisdizione del Giudice ordinario e, segnatamente, del Giudice del Lavoro.
Parimenti infondata appare l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire, in quanto parte ricorrente non ha chiesto nel presente giudizio di accertare il corretto ammontare della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, bensì di accertare il riconoscimento del riscatto della laurea già da dicembre 2019, con conseguente valorizzazione dei contributi versati oltre il massimale di legge sin da tale data e non solo da settembre 2021.
Peraltro, parte ricorrente ha evidenziato che il proprio datore di lavoro ha già versato contributi oltre il massimale contributivo per il periodo 2019-2021, sulla base della prima domanda di riscatto da lui presentata, e che di tale circostanza l' è a conoscenza (si vedano doc.ti 13-16, allegati al ricorso). CP_1 Passando ad esaminare il merito, si osserva che nel presente procedimento il ricorrente lamenta di aver presentato domanda di riscatto della laurea presso la Gestione Dipendenti Pubblici dell' , CP_1
nonostante fosse da molto tempo dipendente privato, essendo stato tratto in inganno dal comportamento dello stesso Ente previdenziale, il quale non aveva provveduto alla costituzione automatica della posizione assicurativa presso l'A.G.O., ritenendo di conseguenza illegittimo il diniego poi opposto dall'Istituto rispetto alla prima domanda.
In particolare, parte ricorrente rappresenta, da un lato, che è evidente l'inadempimento dell' , dal CP_1
momento che la costituzione della posizione assicurativa presso l'A.G.O. è un adempimento automatico avente carattere meramente tecnico-operativo, che si perfeziona nel momento in cui l'assicurato perde la qualifica di pubblico dipendente senza aver maturato il diritto al pensionamento,
e, dall'altro, di essersi diligentemente attivata per acquisire un estratto conto contributivo il più possibile aggiornato, prima di presentare la domanda.
La tesi di parte ricorrente non può, tuttavia, trovare accoglimento.
In ordine al mancato trasferimento dei contributi dalla Gestione Dipendenti Pubblici a quella presso l'A.G.O., giova in primo luogo richiamare: la L. n. 322/1958, la quale, con articolo unico, disponeva che “In favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione da detta assicurazione, dev'essere provveduto, quando viene a cessare il rapporto di lavoro che aveva dato luogo alla iscrizione alle suddette forme o trattamenti di previdenza senza il diritto a pensione, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto”;
l'art. 124 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 che disponeva che "(Costituzione della posizione assicurativa) Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato. L'importo complessivo delle quote dei relativi contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, da versarsi al predetto istituto, è portato in detrazione dall'indennità per una volta tanto spettante agli interessati;
l'eventuale onere differenziale fa carico allo Stato. Ove non spetti l'indennità suddetta, l'intero onere è assunto dallo Stato. Nei casi di servizi ricongiungibili previsti dagli articoli 119, 120, 121 e 122, ove spetti indennità per una volta tanto,
l'eventuale onere differenziale per i contributi è ripartito fra lo Stato e gli altri enti, in proporzione delle rispettive quote;
ove la indennità non spetti l'intero onere è ripartito nella stessa proporzione.
Per i servizi computabili a domanda, la costituzione della posizione assicurativa si effettua a norma dell'art. 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, concernente gli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. Per il personale cessato dal servizio anteriormente al 30 aprile 1958, si applica l'art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153."
In particolare, la L. n. 322/1958 disciplinava in via generale la sorte delle posizioni contributive dei lavoratori assicurati presso forme obbligatorie di previdenza esclusive dell'assicurazione comune offerta dall'AGO (dunque, i dipendenti degli enti pubblici in genere) quando cessavano dal rapporto d'impiego senza maturare il diritto a pensione a carico della detta forma esclusiva, prevedendo in loro favore l'apertura di una posizione contributiva presso l'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione, ivi, di una provvista contributiva per il corrispondente periodo di iscrizione presso la gestione originaria;
mentre l'art. 124 del D.P.R. n. 1092/1973 si poneva in rapporto di specialità con la L. n. 322/1958, perchè disciplinava la sorte delle posizioni contributive dei soli dipendenti civili e militari dello Stato, assicurati per legge (fino al dicembre 2011, ex L. n. 214/2011 di soppressione dell' ) presso l' pacificamente forma obbligatoria di previdenza esclusiva CP_2 CP_4
dell'assicurazione comune offerta dall'AGO, ove cessino dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione, confermando in loro favore la costituzione della posizione assicurativa nell'AGO per il periodo di servizio prestato e ponendo l'onere -in via generale- a carico dello Stato.
Si precisa che le disposizioni di cui sopra sono state, poi, abrogate dal D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n.122/2010, solo a far data dal 31.07.10, continuando quindi ad applicarsi a quei lavoratori (come il ricorrente) cessati dal servizio senza maturare il diritto a pensione prima di tale data.
Come evidenziato dalla stessa difesa attorea, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che “…la costituzione della posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla legge 29 del 1979 in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell'ordinamento speciale il trasferimento nell'ordinamento comune della contribuzione versata a condizione che l'assicurato non abbia maturato il diritto a pensione a carico della gestione speciale al momento della cessazione dell'attività lavorativa, ipotesi questa non ricorrente, per come pacifico, nella fattispecie in esame.
A differenza della normale ricongiunzione - che può essere richiesta in qualsiasi momento, anche in costanza di contribuzione obbligatoria al Fondo e in relazione a tutta la contribuzione maturata dal richiedente fino alla data della relativa domanda - il trasferimento della posizione assicurativa opera a condizione che il richiedente: 1) abbia cessato definitivamente il servizio comportante l'iscrizione all'ordinamento speciale;
2) non abbia raggiunto al momento della cessazione dal servizio né i requisiti anagrafici né quelli contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di anzianità nel fondo speciale. Inoltre, a differenza della ricongiunzione, la costituzione della posizione assicurativa può avvenire solo presso il fondo pensione lavoratori dipendenti dell (e non presso CP_1
altri fondi pensionistici obbligatori alternativi) e il trasferimento può avvenire anche in assenza di iscrizione presso qualsiasi altro fondo previdenziale obbligatorio (la ricongiunzione richiede, invero, che l'interessato risulti iscritto ad almeno due fondi pensionistici)…”, precisando altresì che “la costituzione della posizione assicurativa per la contribuzione maturata nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego (…) è regolata dal DPR n. 1092 del 1973. L'art. 124 (Costituzione della posizione assicurativa) del DPR in oggetto, normativa speciale per il pubblico impiego rispetto alla L. n
29/1979, stabilisce che "Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato". In base a detta norma, al verificarsi delle condizioni delineate dalla legge, si costituisce ope legis la posizione assicurativa presso l ed CP_1
i contributi maturati presso la gestione sostitutiva sono trasferiti dalla forma di previdenza sostitutiva all'INPS FPLD”. (v. Cass. n.14381/2020).
Anche la giurisprudenza di merito, anch'essa citata dallo stesso ricorrente, ha ribadito che “…la costituzione della posizione assicurativa presuppone la perdita da parte del lavoratore dello status di pubblico dipendente che ne determinava l'assicurazione in una gestione pensionistico ad hoc
(l'INPDAP); e' volta a creare presso l'AGO, in modo automatico e per legge, il "profilo" a nome del detto lavoratore, su cui viene in sostanza "trasferita" la provvista contributiva già in essere nel fondo originario e lì inutilizzabile per conseguire trattamenti previdenziali…la costituzione della posizione assicurativa presso l'AGO è (nel detto sistema vigente pro tempore) fatto giuridico certo, che si perfeziona all'istante per la sola definitiva inutilizzabilità dei contributi presso la gestione previdenziale esclusiva di originaria appartenenza del lavoratore e prescinde dalla titolarità o meno in capo ad esso di altre posizioni assicurative…..La costituzione della posizione assicurativa, intervenendo in modo automatico in caso di definitiva perdita da parte del pubblico dipendente del requisito soggettivo che ne determinava l'assicurazione presso la pertinente gestione esclusiva…..”
(v. Corte d'Appello di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza, sentenza n. 1883 del 21.10.2020).
Se è, quindi, pacifico che la costituzione della posizione assicurativa avviene ope legis ed automaticamente, per un lavoratore transitato dalla Gestione dei dipendenti pubblici a quella dei dipendenti privati, l'evidenza che il trasferimento sia poi stato effettuato dall' ha solo natura CP_1
dichiarativa e non certo costitutiva, a nulla rilevando, di conseguenza, un eventuale ritardo nel trasferimento da parte dell' circa la legittimità di una domanda presso una Gestione cui non si CP_2
è più iscritti da tempo.
Nemmeno l'estratto conto prodotto sub doc. 3 può essere invocato dal ricorrente a sostegno del suo legittimo affidamento in ordine al diritto a presentare - e a vedersi accogliere - la prima domanda presso la Gestione dipendenti pubblici.
Invero, mentre nell'estratto conto previdenziale non sono segnalate criticità in ordine ai periodi in cui il ricorrente ha prestato servizio come dipendente privato, nell'estratto conto Gestione Dipendenti
Pubblici non solo si evidenzia nella nota 18, presente per tutti i periodi in cui vi erano contributi in tale Gestione, “Periodi da accertare”, ma poi si specifica anche che “La presenza di Note a margine di un periodo esposto sull'Estratto Conto è indice di criticità sulle informazioni presenti nella banca dati dell'Istituto. Si suggerisce pertanto di provvedere ad effettuare una richiesta di variazione alla sua Posizione Assicurativa attraverso le apposite funzionalità on-line (o rivolgendosi ad un patronato) al fine di velocizzarne la risoluzione. Ciascuna richiesta di variazione potrà essere corredata da documentazione a supporto. Le funzionalità web per le richieste di variazione alla
Posizione Assicurativa sono disponibili nei servizi al cittadino del portale . CP_1
Il ricorrente non solo ha basato il suo affidamento su un estratto conto contributivo, nemmeno certificato dall'Ente, con l'evidenza della presenza di criticità, ma non si è nemmeno premurato di verificare quali fossero tali problematiche, al fine di presentare sin da subito una domanda presso la corretta Gestione.
È solo dopo aver proposto la prima domanda, che parte ricorrente allega e prova di aver richiesto tramite Patronato, dapprima, che l'onere del riscatto di laurea venisse determinato a carico dell'A.G.O. e, poi, la costituzione di posizione assicurativa ai sensi della L. n.322/1958 (v. doc.ti 4-
5, allegati al ricorso), con un comportamento che appare incompatibile con l'invocato affidamento in ordine alla legittimità della domanda presentata il 25.11.19.
Dunque, in definitiva, il ricorso deve essere rigettato, ma la complessità della materia trattata e il
CP_ mancato rispetto del termine da parte dell' di conclusione del procedimento per la valutazione della domanda di riscatto presentata, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Udine, 10/12/24
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 10.12.24, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono comparsi l'avv. Daniele
Maugeri per parte ricorrente e l'avv. Luca Iero per parte resistente . CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Daniele Maugeri conclude come da ricorso e note conclusive depositate.
L'avv. Luca Iero conclude come da memoria di costituzione.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 630/2023
Promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv.to Daniele MAUGERI
-ricorrente- contro
(C. F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1
del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Maria MAGGIO, Paolo
BONETTI e Luca IERO
-resistente-
oggetto: domanda riscatto laurea sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare – per tutte le ragioni meglio esposte ed illustrate in narrativa ed a tal fine eventualmente dichiarando suscettibile di rettifica e quindi utilmente avanzata presso l'A.G.O. la domanda di riscatto del corso legale di studi presentata dal sig. Parte_1 all' nel novembre del 2019 presso la Gestione Dipendenti Pubblici (dovendone sussistere già CP_1 all'epoca tutti i relativi presupposti) - che l'odierno ricorrente ha diritto al riconoscimento del riscatto del corso legale di studi presso l'A.G.O. a far data dalla prima domanda di riscatto presentata all'Istituto di previdenza in data 25.11.2019, con conseguente integrale valorizzazione della propria posizione previdenziale, anche oltre il massimale contributivo (ex art. 2, comma 18, L. n. 335/1995), con decorrenza dal 12/2019 (mese successivo rispetto alla data di presentazione della predetta domanda amministrativa di riscatto), o da altra diversa data - anche successiva - ritenuta di ragione e giustizia;
In ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
CP_1
In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale, a favore della Corte dei conti;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del ricorrente e la conseguente inammissibilità del ricorso;
Nel merito: - rigettare il ricorso. Spese e compensi di lite integralmente rifusi, ivi compresa la maggiorazione forfetaria del 15% e gli oneri riflessi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.09.23 deduceva di aver presentato in data 25.11.19 Parte_1
tramite Patronato domanda di riscatto della laurea ai fini pensionistici per il periodo 1.01.94-1.02.94 presso la Gestione Dipendenti Pubblici, essendo all'epoca ancora presente contribuzione previdenziale presso tale Gestione, nonostante avesse lavorato come dipendente pubblico solo dal
12.10.00 al 30.06.01.
Il ricorrente allegava poi che, a distanza di quasi un anno dalla presentazione della predetta domanda senza aver ottenuto risposta, aveva richiesto all'Ente che l'onere della sua domanda di riscatto fosse determinato a carico dell'A.G.O., sollecitando altresì la costituzione della posizione assicurativa ai sensi della L. n.322/1958.
La difesa attorea deduceva altresì di aver prudenzialmente presentato in data 27.08.21 una nuova domanda di riscatto presso l'Assicurazione Generale , avendo appreso attraverso il CP_3 canale risponde” che l'Istituto non avrebbe dato corso alla prima domanda, poi formalmente CP_1
rigettata solo in data 10.05.22.
Lamentava, quindi, parte ricorrente di non aver potuto recuperare in termini di capitalizzazione la contribuzione eccedente il massimale di legge sin da dicembre 2019, cioè dal mese successivo alla presentazione della prima domanda, a causa del mancato rispetto dei termini di conclusione del
CP_ procedimento da parte dell' che aveva poi accolto solo la successiva domanda, dallo stesso trasmessa in via prudenziale nel 2021.
La difesa attorea evidenziava, infine, di aver proposto ricorso amministrativo avverso il rigetto della domanda presentata il 25.11.19, che era stato, tuttavia, respinto. Il ricorrente, quindi, riferiva che si era visto costretto ad adire il Tribunale, concludendo come in epigrafe.
Costituitosi in causa, ha, invece, eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice CP_1
del Lavoro in favore della Corte dei Conti, avendo parte ricorrente impugnato il rigetto della domanda proposta presso la Gestione Dipendenti Pubblici, nonché la carenza di legittimazione ad agire del ricorrente, il quale, chiedendo la valorizzazione della propria posizione previdenziale anche oltre il massimale contributivo, sembrava voler accertare l'obbligo del proprio datore di lavoro, non convenuto in giudizio, di versare all'Istituto la contribuzione previdenziale oltre il predetto massimale.
In ogni caso, l'Ente insisteva per il rigetto del ricorso nel merito, in quanto parte ricorrente consapevolmente aveva presentato una domanda in una Gestione alla quale era stato iscritto soltanto per qualche mese vent'anni prima, richiamando in particolare il disposto dell'art. 124 del D.P.R. n.
1092/73 e sottolineando altresì l'irrilevanza del mancato trasferimento della contribuzione dall'una all'altra Gestione . CP_1
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 10/12/24.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che il ricorso sia infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente, devono essere disattese entrambe le eccezioni sollevate in via pregiudiziale dell' . CP_1
Infatti, quanto al difetto di giurisdizione in favore della Corte di Conti, sebbene nel presente procedimento si discuta del rigetto di una domanda presentata presso la Gestione Dipendenti Pubblici dell' , è pacifico – essendo, peraltro, sottolineato dallo stesso Istituto nella memoria difensiva – CP_1
che il ricorrente sia da oltre vent'anni dipendente privato, con conseguente giurisdizione del Giudice ordinario e, segnatamente, del Giudice del Lavoro.
Parimenti infondata appare l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire, in quanto parte ricorrente non ha chiesto nel presente giudizio di accertare il corretto ammontare della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, bensì di accertare il riconoscimento del riscatto della laurea già da dicembre 2019, con conseguente valorizzazione dei contributi versati oltre il massimale di legge sin da tale data e non solo da settembre 2021.
Peraltro, parte ricorrente ha evidenziato che il proprio datore di lavoro ha già versato contributi oltre il massimale contributivo per il periodo 2019-2021, sulla base della prima domanda di riscatto da lui presentata, e che di tale circostanza l' è a conoscenza (si vedano doc.ti 13-16, allegati al ricorso). CP_1 Passando ad esaminare il merito, si osserva che nel presente procedimento il ricorrente lamenta di aver presentato domanda di riscatto della laurea presso la Gestione Dipendenti Pubblici dell' , CP_1
nonostante fosse da molto tempo dipendente privato, essendo stato tratto in inganno dal comportamento dello stesso Ente previdenziale, il quale non aveva provveduto alla costituzione automatica della posizione assicurativa presso l'A.G.O., ritenendo di conseguenza illegittimo il diniego poi opposto dall'Istituto rispetto alla prima domanda.
In particolare, parte ricorrente rappresenta, da un lato, che è evidente l'inadempimento dell' , dal CP_1
momento che la costituzione della posizione assicurativa presso l'A.G.O. è un adempimento automatico avente carattere meramente tecnico-operativo, che si perfeziona nel momento in cui l'assicurato perde la qualifica di pubblico dipendente senza aver maturato il diritto al pensionamento,
e, dall'altro, di essersi diligentemente attivata per acquisire un estratto conto contributivo il più possibile aggiornato, prima di presentare la domanda.
La tesi di parte ricorrente non può, tuttavia, trovare accoglimento.
In ordine al mancato trasferimento dei contributi dalla Gestione Dipendenti Pubblici a quella presso l'A.G.O., giova in primo luogo richiamare: la L. n. 322/1958, la quale, con articolo unico, disponeva che “In favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione da detta assicurazione, dev'essere provveduto, quando viene a cessare il rapporto di lavoro che aveva dato luogo alla iscrizione alle suddette forme o trattamenti di previdenza senza il diritto a pensione, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto”;
l'art. 124 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 che disponeva che "(Costituzione della posizione assicurativa) Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato. L'importo complessivo delle quote dei relativi contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, da versarsi al predetto istituto, è portato in detrazione dall'indennità per una volta tanto spettante agli interessati;
l'eventuale onere differenziale fa carico allo Stato. Ove non spetti l'indennità suddetta, l'intero onere è assunto dallo Stato. Nei casi di servizi ricongiungibili previsti dagli articoli 119, 120, 121 e 122, ove spetti indennità per una volta tanto,
l'eventuale onere differenziale per i contributi è ripartito fra lo Stato e gli altri enti, in proporzione delle rispettive quote;
ove la indennità non spetti l'intero onere è ripartito nella stessa proporzione.
Per i servizi computabili a domanda, la costituzione della posizione assicurativa si effettua a norma dell'art. 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, concernente gli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. Per il personale cessato dal servizio anteriormente al 30 aprile 1958, si applica l'art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153."
In particolare, la L. n. 322/1958 disciplinava in via generale la sorte delle posizioni contributive dei lavoratori assicurati presso forme obbligatorie di previdenza esclusive dell'assicurazione comune offerta dall'AGO (dunque, i dipendenti degli enti pubblici in genere) quando cessavano dal rapporto d'impiego senza maturare il diritto a pensione a carico della detta forma esclusiva, prevedendo in loro favore l'apertura di una posizione contributiva presso l'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione, ivi, di una provvista contributiva per il corrispondente periodo di iscrizione presso la gestione originaria;
mentre l'art. 124 del D.P.R. n. 1092/1973 si poneva in rapporto di specialità con la L. n. 322/1958, perchè disciplinava la sorte delle posizioni contributive dei soli dipendenti civili e militari dello Stato, assicurati per legge (fino al dicembre 2011, ex L. n. 214/2011 di soppressione dell' ) presso l' pacificamente forma obbligatoria di previdenza esclusiva CP_2 CP_4
dell'assicurazione comune offerta dall'AGO, ove cessino dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione, confermando in loro favore la costituzione della posizione assicurativa nell'AGO per il periodo di servizio prestato e ponendo l'onere -in via generale- a carico dello Stato.
Si precisa che le disposizioni di cui sopra sono state, poi, abrogate dal D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n.122/2010, solo a far data dal 31.07.10, continuando quindi ad applicarsi a quei lavoratori (come il ricorrente) cessati dal servizio senza maturare il diritto a pensione prima di tale data.
Come evidenziato dalla stessa difesa attorea, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che “…la costituzione della posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla legge 29 del 1979 in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell'ordinamento speciale il trasferimento nell'ordinamento comune della contribuzione versata a condizione che l'assicurato non abbia maturato il diritto a pensione a carico della gestione speciale al momento della cessazione dell'attività lavorativa, ipotesi questa non ricorrente, per come pacifico, nella fattispecie in esame.
A differenza della normale ricongiunzione - che può essere richiesta in qualsiasi momento, anche in costanza di contribuzione obbligatoria al Fondo e in relazione a tutta la contribuzione maturata dal richiedente fino alla data della relativa domanda - il trasferimento della posizione assicurativa opera a condizione che il richiedente: 1) abbia cessato definitivamente il servizio comportante l'iscrizione all'ordinamento speciale;
2) non abbia raggiunto al momento della cessazione dal servizio né i requisiti anagrafici né quelli contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di anzianità nel fondo speciale. Inoltre, a differenza della ricongiunzione, la costituzione della posizione assicurativa può avvenire solo presso il fondo pensione lavoratori dipendenti dell (e non presso CP_1
altri fondi pensionistici obbligatori alternativi) e il trasferimento può avvenire anche in assenza di iscrizione presso qualsiasi altro fondo previdenziale obbligatorio (la ricongiunzione richiede, invero, che l'interessato risulti iscritto ad almeno due fondi pensionistici)…”, precisando altresì che “la costituzione della posizione assicurativa per la contribuzione maturata nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego (…) è regolata dal DPR n. 1092 del 1973. L'art. 124 (Costituzione della posizione assicurativa) del DPR in oggetto, normativa speciale per il pubblico impiego rispetto alla L. n
29/1979, stabilisce che "Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato". In base a detta norma, al verificarsi delle condizioni delineate dalla legge, si costituisce ope legis la posizione assicurativa presso l ed CP_1
i contributi maturati presso la gestione sostitutiva sono trasferiti dalla forma di previdenza sostitutiva all'INPS FPLD”. (v. Cass. n.14381/2020).
Anche la giurisprudenza di merito, anch'essa citata dallo stesso ricorrente, ha ribadito che “…la costituzione della posizione assicurativa presuppone la perdita da parte del lavoratore dello status di pubblico dipendente che ne determinava l'assicurazione in una gestione pensionistico ad hoc
(l'INPDAP); e' volta a creare presso l'AGO, in modo automatico e per legge, il "profilo" a nome del detto lavoratore, su cui viene in sostanza "trasferita" la provvista contributiva già in essere nel fondo originario e lì inutilizzabile per conseguire trattamenti previdenziali…la costituzione della posizione assicurativa presso l'AGO è (nel detto sistema vigente pro tempore) fatto giuridico certo, che si perfeziona all'istante per la sola definitiva inutilizzabilità dei contributi presso la gestione previdenziale esclusiva di originaria appartenenza del lavoratore e prescinde dalla titolarità o meno in capo ad esso di altre posizioni assicurative…..La costituzione della posizione assicurativa, intervenendo in modo automatico in caso di definitiva perdita da parte del pubblico dipendente del requisito soggettivo che ne determinava l'assicurazione presso la pertinente gestione esclusiva…..”
(v. Corte d'Appello di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza, sentenza n. 1883 del 21.10.2020).
Se è, quindi, pacifico che la costituzione della posizione assicurativa avviene ope legis ed automaticamente, per un lavoratore transitato dalla Gestione dei dipendenti pubblici a quella dei dipendenti privati, l'evidenza che il trasferimento sia poi stato effettuato dall' ha solo natura CP_1
dichiarativa e non certo costitutiva, a nulla rilevando, di conseguenza, un eventuale ritardo nel trasferimento da parte dell' circa la legittimità di una domanda presso una Gestione cui non si CP_2
è più iscritti da tempo.
Nemmeno l'estratto conto prodotto sub doc. 3 può essere invocato dal ricorrente a sostegno del suo legittimo affidamento in ordine al diritto a presentare - e a vedersi accogliere - la prima domanda presso la Gestione dipendenti pubblici.
Invero, mentre nell'estratto conto previdenziale non sono segnalate criticità in ordine ai periodi in cui il ricorrente ha prestato servizio come dipendente privato, nell'estratto conto Gestione Dipendenti
Pubblici non solo si evidenzia nella nota 18, presente per tutti i periodi in cui vi erano contributi in tale Gestione, “Periodi da accertare”, ma poi si specifica anche che “La presenza di Note a margine di un periodo esposto sull'Estratto Conto è indice di criticità sulle informazioni presenti nella banca dati dell'Istituto. Si suggerisce pertanto di provvedere ad effettuare una richiesta di variazione alla sua Posizione Assicurativa attraverso le apposite funzionalità on-line (o rivolgendosi ad un patronato) al fine di velocizzarne la risoluzione. Ciascuna richiesta di variazione potrà essere corredata da documentazione a supporto. Le funzionalità web per le richieste di variazione alla
Posizione Assicurativa sono disponibili nei servizi al cittadino del portale . CP_1
Il ricorrente non solo ha basato il suo affidamento su un estratto conto contributivo, nemmeno certificato dall'Ente, con l'evidenza della presenza di criticità, ma non si è nemmeno premurato di verificare quali fossero tali problematiche, al fine di presentare sin da subito una domanda presso la corretta Gestione.
È solo dopo aver proposto la prima domanda, che parte ricorrente allega e prova di aver richiesto tramite Patronato, dapprima, che l'onere del riscatto di laurea venisse determinato a carico dell'A.G.O. e, poi, la costituzione di posizione assicurativa ai sensi della L. n.322/1958 (v. doc.ti 4-
5, allegati al ricorso), con un comportamento che appare incompatibile con l'invocato affidamento in ordine alla legittimità della domanda presentata il 25.11.19.
Dunque, in definitiva, il ricorso deve essere rigettato, ma la complessità della materia trattata e il
CP_ mancato rispetto del termine da parte dell' di conclusione del procedimento per la valutazione della domanda di riscatto presentata, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Udine, 10/12/24
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia