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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/06/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1204/2024 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Paolo Sordi - Presidente della Corte
2) Dott. Vito Colucci - Presidente di Sezione Relatore
3) Dott.ssa Marcella Pizzillo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1204/2024 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1177/2024, emessa dal Tribunale di Nocera
Inferiore, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n.
1232/2021 R.G., datata 16/5/2024, pubblicata in data 16/5/2024, avente ad oggetto “Divorzio – Cessazione effetti civili”, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Pagliara per Parte_1 procura depositata in via telematica, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Cava de' Tirreni (SA) alla via Diego Ferraioli
n. 10;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Musio, per procura Controparte_1 depositata in via telematica, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Pellezzano (SA) alla via Filanda n. 3;
APPELLATA
E
1 Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno;
CONTRADDITTORE NECESSARIO
Conclusioni.
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 12/6/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18/11/2024 Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 1177/2024, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 1232/2021 R.G., datata 16/5/2024, pubblicata in data 16/5/2024, nei confronti di Con tale atto ha chiesto, in Controparte_1 Parte_1 particolare, quanto segue: «Voglia l'On.le Corte di appello adìta, previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio e di assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale, in parziale riforma dell'appellata sentenza, dichiarare che alcun assegno divorzile è dovuto alla IG ordinando la Controparte_1 restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza impugnata. Il tutto con vittoria di spese e compenso del doppio grado di giudizio».
La parte appellata si è costituita in appello e, Controparte_1 nell'atto di costituzione, ha formulato, in particolare, le seguenti conclusioni:
«CHIEDE all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, di voler: a) rigettare l'atto di appello, in quanto inammissibile, oltre che infondato in fatto e diritto;
b) in ogni caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, oltre al rimborso spese generali, iva e cap, dovuti come per legge, in favore dell'Avv. Antonio Musio che si dichiara antistatario».
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 12/6/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata.
Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza attualmente
2 impugnata, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore ha così statuito: «P.
Q. M. Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso così provvede:
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Cava de' Tirreni il 25 agosto 2007 Parte_1 Controparte_1
(Atto anno 2007, parte II, serie A, n. 206,); b) Pone a carico di Parte_1 un assegno mensile di euro 400,00 da versare in favore di
[...] CP_1 entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico, oltre
[...] rivalutazione Istat come per legge;
c) Compensa le spese di lite tra le parti;
d)
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge
1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile)».
I motivi dell'impugnazione.
ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 pronunziata in primo grado. I motivi dell'impugnazione possono essere sintetizzati nei termini seguenti: in data 25 agosto 2007 il ricorrente contrasse matrimonio concordatario in Cava de' Tirreni con la IG
[...]
; l'unione coniugale si rivelò infelice e, pertanto, il signor CP_1 Parte_1
il giorno 6/5/2009 depositò ricorso per separazione giudiziale;
[...] successivamente in data 7/8/2009 anche la IG depositò ricorso CP_1 per separazione giudiziale;
i coniugi in data 11/12/2009 comparirono innanzi al Presidente del Tribunale di Salerno, il quale, con ordinanza pronunziata fuori udienza il 21/12/2009 li autorizzava a vivere separatamente;
con sentenza n. 3885 del 29/10/2019, pubblicata il 5/12/2019 il Tribunale di
Salerno pronunciò la separazione personale dei coniugi, rigettando le domande di addebito della separazione proposte da entrambe le parti e ordinando al signor di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, in Pt_1 favore della moglie, la somma di euro 600,00, a titolo di mantenimento;
in data 8/3/2021 il signor proponeva ricorso di divorzio chiedendo Pt_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la IG e chiedeva dichiararsi che nulla Controparte_1 fosse dovuto a quest'ultima a titolo di assegno divorzile;
l'impugnata sentenza è ingiusta nella parte in cui ha disposto a carico di Pt_1
3 il versamento dell'assegno divorzile in favore della IG Pt_1 [...]
; il Tribunale ha riconosciuto in favore della IG un CP_1 CP_1 assegno divorzile dell'importo di euro 400,00 mensili a carico di Parte_1
il primo giudice si è determinato al riconoscimento dell'assegno in
[...] favore di tenuto conto essenzialmente della notevole Controparte_1 disparità reddituale sussistente tra le parti;
l'errore in cui è incorso il
Tribunale (di aver tenuto conto “essenzialmente” della notevole disparità reddituale sussistente tra le parti) rende totalmente ingiusta la decisione assunta;
se il Primo Giudice avesse utilizzato anche gli altri criteri da lui stesso predicati in linea teorica quali indefettibili presupposti dell'assegno divorzile, avrebbe dovuto prendere atto che nessun contributo è stato fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte;
la IG non ha mai neppure dedotto di aver fornito un contributo CP_1 alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte o di aver sacrificato le proprie aspettative reddituali o professionali in funzione di scelte comuni di conduzione della vita familiare o in funzione della definizione dei ruoli all'interno della coppia;
la , in effetti, aveva sempre svolto CP_1 proficuamente attività lavorativa anche durante la brevissima vita coniugale, sia come subagente della UO TI ON (ora
[...]
, sia come dipendente a tempo pieno del padre, titolare di CP_2 concessionaria Lancia, nella vendita di autovetture nuove e usate in Cava de'
Tirreni alla via Arti e Mestieri n. 5; inoltre, fin dal 2015 e a tutt'oggi lavora anche come insegnante di religione presso l'Istituto paritario “Sacro Cuore di
Gesù” così come si evince dal curriculum vitae consultabile sul sito internet dell'istituto IRISS-CNR; nulla, pertanto, è dovuto a titolo di assegno divorzile alla IG , atteso che con la cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, il vincolo coniugale si recide definitivamente e conseguentemente vengono meno i relativi doveri di assistenza materiale;
la solidarietà post-coniugale, che sta alla base dell'assegno di divorzio, è limitata al solo coniuge non autosufficiente e incapace di divenire tale;
la
, al contrario, negli anni 2019 e 2020 ha conseguito redditi di CP_1 importo sicuramente più che sufficiente a garantirle una esistenza dignitosa e
4 soprattutto tali da dimostrare la raggiunta capacità di produrre reddito;
nel
2018, infatti, ha prodotto autonomamente il reddito di € 20.966,00 (€
27.416,00 meno € 6.450,00 rinveniente dall'accredito dell'assegno di mantenimento) e di € 14.706,00 nel 2019 (€ 17.706,00 meno € 3.000,00 rinveniente dall'accredito dell'assegno di mantenimento); sotto il profilo della funzione compensativa e perequativa, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della IG in considerazione dell'assenza di sacrificio delle aspettative CP_1 professionali di quest'ultima la quale, anzi, ha proficuamente coltivate tali aspettative come si evince dal suo curriculum vitae; non è, poi, configurabile alcun suo contributo alla formazione del patrimonio dell'attuale appellante;
la
, inoltre, ha una età non avanzata (43 anni); queste circostanze sono CP_1 ostative al riconoscimento dell'assegno divorzile (assenza di sacrificio delle aspettative professionali, non configurabilità di contributo alla formazione del patrimonio dell'ex coniuge, età non avanzata della convenuta), tenuto anche conto della durata limitata della vita matrimoniale (meno di due anni); il fattore “durata” del matrimonio, infatti, è un elemento che è stato valorizzato in diverse occasioni dalla giurisprudenza in applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18287/2018; la Cassazione nella sentenza n. 12021/2019, facendo applicazione dei principi di cui alla succitata sentenza del 2018, ha ribadito come la breve durata del rapporto matrimoniale, la mancanza di figli, la non incidenza delle rinunce e/o dell'attività profusa dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio del partner non giustificano la richiesta di un assegno divorzile;
secondo la
Suprema Corte, la brevità della vita in comune è tale da escludere che essa abbia potuto incidere sulla formazione del patrimonio delle parti;
la durata del matrimonio in materia di determinazione dell'assegno divorzile, costituisce fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, in quanto appare evidente come l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge sia direttamente proporzionale alla durata della vita coniugale;
in definitiva, sussistendo la precondizione fattuale costituita dallo squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi, la domanda di corresponsione di
5 assegno divorzile può essere accolta solo laddove si accertino la impossibilità dell'ex-coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale;
nel caso in esame alla IG non è dovuto CP_1
l'assegno divorzile neppure nella mera prospettiva assistenziale, in quanto ella ha realizzato negli anni 2019 e 2020 guadagni di importo sicuramente più che sufficiente a garantirle una esistenza dignitosa, che dimostrano soprattutto la raggiunta capacità di produrre reddito;
di conseguenza, nulla è dovuto alla IG a titolo di assegno divorzile attesa CP_1
l'insussistenza dei presupposti per il sorgere del relativo diritto in suo favore.
La decisione.
L'assegno di mantenimento a carico di in favore di Parte_1
. La domanda di restituzione di somme proposta Controparte_1 nell'interesse di . Parte_1
Va, a questo punto, osservato quanto segue. La sentenza impugnata va riformata, in accoglimento dell'appello proposto.
Non vi è impugnazione quanto alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e al conseguente ordine di annotazione nel registro dello stato civile. L'impugnazione investe soltanto la statuizione resa dal Tribunale con la quale è stato posto a carico di un Parte_1 assegno mensile di € 400,00 da versare in favore di entro il Controparte_1 giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico, oltre rivalutazione ISTAT come per legge.
La sentenza impugnata ha, in particolare, così motivato quanto alla previsione dell'assegno di mantenimento: «… L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità, pienamente condivisa dal Collegio, consente dunque al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale. Gli ormai ex coniugi non devono essere considerati come monadi senza passato, ma come persone con una precisa storia pregressa, presente e futura che è la risultante di scelte di vita condivise, scelte e percorsi che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di
6 ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. E ciò nel pieno rispetto del
“modello costituzionale del matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi”. Non dare rilevanza al passato coniugale, finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole. Nella concreta applicazione di tali principio occorre partire, come rilevato dai giudici di legittimità, dall'accertamento dell'esistenza ed dalla quantificazione dell'entità “dello squilibrio determinato dal divorzio”, mediante la ricostruzione della situazione economico patrimoniale dei coniugi, sulla base delle allegazioni delle parti, anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice e ciò “nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco”. Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà valutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”. Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie concreta emerge la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno in favore di tenuto conto Controparte_1 essenzialmente della notevole disparità reddituale sussistente tra le parti, per come evidenziato chiaramente dalla stessa documentazione reddituale prodotta in atti. ha infatti dichiarato per l'anno 2019 un Controparte_1
7 reddito pari ad euro 27.416,00 mentre per l'anno successivo un reddito pari ad euro 17.706; in entrambi i casi il reddito predetto comprende le somme elargite dal coniuge a titolo di mantenimento riconosciuto in sede di separazione. Dall'anno 2021 è ammessa al contributo del FIS (Fondo
Integrazione salariale) e non è risultata proprietaria di beni immobili. Per contro, ha dichiarato per l'anno 2020 un reddito da Parte_1 impresa pari ad euro 44.850 ed è proprietario di numerosi immobili. Dette circostanze, tenuto conto anche dell'età delle parti, consentono a giudizio del
Collegio di riconoscere in favore della resistente un assegno divorzile, che si stima equo determinare nell'importo di euro 400,00 mensili a carico di tenuto conto dell'obiettiva brevità della vita coniugale Parte_1
(atteso che le parti si sono separate nell'anno 2009), oltre rivalutazione Istat come per legge».
La cassazione, con riguardo all'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge, ha affermato, in particolare, i seguenti principi [cfr. Cass. civ., sez. U-, sentenza n. 18287 dell'11/7/2018]: la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte
8 della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Nel caso in esame va osservato che dalla documentazione esistente agli atti emerge, in particolare, che ha percepito i seguenti Controparte_1 redditi: per il periodo di imposta 2018 ha percepito un reddito imponibile di €
26.295,00; per il periodo di imposta 2019 ha percepito un reddito imponibile di €
17.664,00; per il periodo di imposta 2021 ha percepito un reddito imponibile di €
24.293,00; per il periodo di imposta 2022 ha percepito un reddito imponibile di €
23.211,00; per il periodo di imposta 2023 ha percepito un reddito imponibile di €
29.416,00.
Dagli atti emerge, poi, che ha percepito, in Parte_1 particolare, i seguenti redditi: per il periodo di imposta 2018 ha percepito un reddito imponibile di €
44.287,00; per il periodo di imposta 2019 ha percepito un reddito imponibile di €
63.320,00; per il periodo di imposta 2021 ha percepito un reddito imponibile di €
110.912,00; per il periodo di imposta 2022 ha percepito un reddito imponibile di €
227.393,00; per il periodo di imposta 2023 ha percepito un reddito imponibile di €
462.500,00.
Sussiste, quindi, sicuramente una differenza reddituale fra il
9 e la , differenza che, negli ultimi periodi, ha assunto Pt_1 CP_1 dimensioni notevoli.
Il Collegio, tuttavia, ritiene che questo notevole divario fra i rispettivi redditi non costituisca elemento idoneo per giustificare la previsione di un assegno di mantenimento in favore della . CP_1
Nel caso qui esaminato il matrimonio risulta avere avuto una durata molto breve. Il matrimonio è stato celebrato in data 25/8/2007. I coniugi sono comparsi in data 11/12/2009 dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del
Tribunale di Salerno per l'udienza presidenziale in sede di separazione. I coniugi sono stati, quindi, autorizzati a vivere separatamente con ordinanza del Giudice delegato. Il matrimonio ha, quindi, avuto una durata molto breve.
E' evidente che una così breve durata imponeva particolari oneri deduttivi e probatori a carico della parte che ha richiesto l'assegno divorzile.
La cassazione ha affermato, in argomento, che, in tema di divorzio, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno previsto dall'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità
e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase di "fatto" di quella medesima unione e la fase "giuridica" del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l'esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio e a cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa o professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato successivamente al divorzio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito disponendo che nella rivalutazione delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno divorzile debba essere computato anche il periodo di sette anni di convivenza prematrimoniale, durante il quale
10 alla coppia era nato un figlio e uno dei due futuri coniugi aveva maturato un reddito da lavoro di importo economico assai rilevante) [cfr. Cass. civ., sez.
U -, sentenza n. 35385 del 18/12/2023].
La cassazione ha anche precisato che, in tema di assegno divorzile, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio, l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità [cfr. Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n.
32354 del 13/12/2024].
La cassazione ha, inoltre, affermato che il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare la impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale [cfr. Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n. 38362 del 3/12/2021].
Nel caso qui esaminato sussiste senz'altro uno squilibrio patrimoniale fra i due ex coniugi. Questo squilibrio, tuttavia, appare essersi accentuato soprattutto in epoca alquanto recente, dopo la separazione fra i coniugi. Non emergono elementi per ritenere che lo squilibrio fosse così accentuato anche in costanza di convivenza fra i coniugi. Neppure risulta che lo squilibrio sia riconducibile alla organizzazione familiare durante la vita in comune, avendo il matrimonio avuto una breve durata e risalendo la cessazione della convivenza a diversi anni addietro. La brevità della vita
11 coniugale, inoltre, non consente neppure di ricostruire un preciso e consolidato progetto di vita comune fra i due ex coniugi nel periodo della convivenza coniugale.
Sotto il profilo della funzione assistenziale dell'assegno, va evidenziato che la ha dimostrato di avere capacità reddituale e CP_1 lavorativa sufficienti a garantirle una esistenza dignitosa, alla luce, fra l'altro, della documentazione fiscale esistente agli atti e della età non particolarmente avanzata della stessa (nata in data [...]). La comparizione CP_1 all'udienza presidenziale in sede di separazione, peraltro, risale a diversi anni addietro (11/12/2009). Non può, quindi, riconoscersi alcuna somma con riguardo alla funzione assistenziale dell'assegno di mantenimento.
Sotto il profilo della funzione perequativo-compensativa dell'assegno, poi, non emergono elementi per riconoscere, sul punto, alcuna somma alla . La breve durata del matrimonio, fra l'altro, non CP_1 consente di far presumere che, nell'ambito di un progetto di vita comune, la stessa abbia fornito un significativo contributo alla vita familiare e CP_1 all'accrescimento del patrimonio della famiglia o del coniuge , né Pt_1 consente di far presumere che la abbia rinunziato a specifiche CP_1 prospettive di carriera lavorativa. Non emergono, poi, elementi per ritenere che lo squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
questo squilibrio, fra l'altro, appare essersi accentuato notevolmente molti anni dopo la cessazione della vita coniugale. Non risultano, poi, adeguate deduzioni e idonei elementi di prova addotti dalla parte appellata in ordine alla riconducibilità di questo squilibrio a scelte operate durante la vita coniugale. Non risulta, inoltre, dimostrato (ameno in via presuntiva) che la abbai rinunziato a CP_1 prospettive lavorative o di carriera a causa di scelte operate in costanza della vita coniugale.
Anche sotto il profilo della funzione perequativo-compensativa dell'assegno, quindi, non può riconoscersi alcuna somma con riguardo alla funzione assistenziale dell'assegno di mantenimento.
L'appello va, quindi, accolto sotto il profilo della non debenza dell'assegno divorzile, nel senso che va affermato che alla non CP_1 spetta alcun assegno di mantenimento.
12 L'appellante ha, poi, chiesto, con l'atto di appello, “la restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza impugnata”. Questa domanda va accolta così come formulata e, per l'effetto, va Controparte_1 condannata alla restituzione, in favore di di tutte le Parte_1 somme che quest'ultimo abbia corrisposto alla in esecuzione della CP_1 sentenza attualmente impugnata (quindi delle somme corrisposte dopo la pubblicazione di tale sentenza), oltre interessi al tasso legale dalla data di effettuazione dei singoli pagamenti e sino all'effettivo soddisfo [cfr., in argomento, Cass. civ., sez. L, sentenza n. 16559 del 5/8/2005, con particolare riferimento alla decorrenza degli interessi].
Da tutto quanto sin qui esposto consegue che le statuizioni contenute nella sentenza impugnata vanno riformate nei termini più sopra indicati.
Considerazioni finali. Le spese di giudizio.
Da quanto sopra esposto emerge, in definitiva, la fondatezza delle censure mosse dalla parte appellante alla sentenza impugnata nei limiti più sopra specificati. L'appello va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va riformata nelle parti più sopra indicate, con rigetto delle domande proposte nell'interesse di in relazione all'assegno divorzile di Controparte_1 mantenimento in favore della stessa . Va, inoltre, accolta la CP_1 domanda, proposta da di ordinare la restituzione delle Parte_1 somme da quest'ultimo corrisposte alla in esecuzione della sentenza CP_1 attualmente impugnata.
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
La decisione va, peraltro, contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti.
In ordine alle spese di giudizio, poi, la sentenza impugnata ha disposto la integrale compensazione delle spese di lite, senza motivazione.
Questa statuizione merita, tuttavia, conferma, tenuto conto della natura della controversia.
Le spese del secondo grado vanno, invece, poste a carico della parte appellata soccombente in grado di appello;
tali spese vano liquidate nella
13 misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto delle attività difensive espletate. Quanto al valore della causa, va applicato lo scaglione da
€ 1.100,01 a € 5.200,00, con riduzione al minimo per l'assenza di questioni di particolare rilievo;
lo scaglione viene individuato in ragione della misura dell'assegno di mantenimento riconosciuto nella sentenza impugnata alla
, la quale ha chiesto il rigetto dell'appello (€ 400,00 mensili). CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine all'appello proposto nell'interesse di nei confronti di essendo Parte_1 Controparte_1
l'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 1177/2024, emessa dal
Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 1232/2021 R.G., datata 16/5/2024, pubblicata in data
16/5/2024, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma del capo b) del dispositivo della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte nell'interesse di in relazione Controparte_1 all'assegno divorzile di mantenimento in favore della stessa CP_1
e a carico di Parte_1
2. in accoglimento della domanda sul punto proposta nell'interesse di condanna alla restituzione, in Parte_1 Controparte_1 favore di di tutte le somme che quest'ultimo Parte_1 abbia corrisposto alla in esecuzione della sentenza Controparte_1 attualmente impugnata (quindi delle somme corrisposte dopo la pubblicazione di tale sentenza), oltre interessi al tasso legale dalla data di effettuazione dei singoli pagamenti e sino all'effettivo soddisfo;
3. conferma nel resto la sentenza impugnata, anche in relazione alle disposizioni concernenti le spese del primo grado di giudizio;
4. condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese e competenze del secondo grado di giudizio e
[...] liquida tali spese e competenze nella somma di € 180,00 per esborsi ed € 1.460,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso
14 spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre
I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile.
Salerno, 25/6/2025
Il Presidente di Sezione Relatore Il Presidente della Corte
Dott. Vito Colucci dott. Paolo Sordi
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