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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 5196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5196 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2232/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2232/2019 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
a margine dell'atto all'atto di appello, dall'avv. Anna Garofalo, c.f. , C.F._2 presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via San Tommaso D'Aquino n. 36
APPELLANTE
E
, c.f. , e , c.f. CP_1 C.F._3 Controparte_2 rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce all'atto di appello, C.F._4 dall'avv. Lucia Sagnella, c.f. , presso il cui studio elettivamente C.F._5 domicilia in Castelvenere, alla via Petrara n. 24
APPELLATI / APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHÉ
, c.f. , , c.f. Controparte_3 C.F._6 Controparte_4
e , c.f. C.F._7 CP_5 C.F._8
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 704/2019, pubblicata il
18.01.2019.
Conclusioni per l'appellante principale in accoglimento dell'appello Parte_1 proposto, riformare la sentenza impugnata e dichiarare cessata la materia del contendere, con condanna di tutti i convenuti, in solido, al pagamento delle spese del primo e del secondo grado di giudizio.
1 CP_ Conclusioni per gli appellati-appellanti incidentali, e : rigettare Controparte_2
l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, compensare le spese di lite in ragione della cessazione della materia del contendere.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. , e , nella qualità di eredi di CP_5 Controparte_4 Per_1 Persona_2 affittuario di un fondo rustico, in data 16.11.2010 proposero ricorso innanzi al Tribunale di
Napoli – Sezione Agraria, chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione del contratto di affitto alla data del decesso del dante causa, nonchè la condanna di , Controparte_6 Parte_1
, e , proprietari del predetto fondo, al rimborso dei
[...] Controparte_7 Parte_2 costi sostenuti per le migliorie apportate al fondo nel corso del rapporto, alla restituzione del deposito cauzionale versato all'atto della stipula del contratto di affitto e al rimborso delle spese sostenute per l'abbattimento di palme infestate dal c.d. “Punteruolo Rosso”.
si costituì in giudizio e propose domanda riconvenzionale di risoluzione del Parte_1 contratto e di condanna dei ricorrenti al risarcimento dei danni causati al fondo dal de cuius,
nonché la condanna alla rimozione delle serre e dei manufatti abusivi e Persona_2 fatiscenti presenti sul terreno.
Nel corso del giudizio donò alcuni beni rientranti nel proprio patrimonio in favore CP_5 CP_ dei figli, , e , mentre alienò l'unico CP_3 Controparte_2 Controparte_4 immobile di sua proprietà in favore di . Controparte_3
Il Tribunale di Napoli – Sezione Agraria, con sentenza n. 16148/2014, rigettò integralmente le domande proposte dai ricorrenti e dichiarò improcedibile la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta della . Parte_1
Avverso la suddetta pronuncia propose impugnazione innanzi alla Corte di Parte_1
Appello di Napoli – Sezione Agraria.
§ 2. In pendenza del suddetto giudizio di secondo grado, la , a tutela del dedotto Parte_1 credito risarcitorio, instaurò un autonomo giudizio - definito in primo grado con la sentenza indicata in epigrafe, oggetto dell'impugnazione sottoposta all'attenzione di questa Corte - convenendo in giudizio , , , CP_5 Controparte_4 Controparte_3 CP_2
e , al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 c.c., degli
[...] CP_1 CP_ atti dispositivi effettuati dalla e dal a favore dei . A fondamento della CP_5 CP_2 domanda allegò la sussistenza del credito risarcitorio (per il cui riconoscimento pendeva giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli- Sezione Agraria), il pregiudizio arrecato alle proprie ragioni creditorie dagli atti di disposizione, e la consapevolezza, da parte dei disponenti e dei beneficiari, di tale pregiudizio.
I convenuti , e si costituirono in giudizio, CP_5 Controparte_4 CP_1 resistendo alle avverse domande;
invece, e rimasero contumaci. CP_3 Controparte_2
2 Nel corso del giudizio di prime cure, la Corte di Appello di Napoli – Sezione Agraria, con sentenza n. 1755/2018, riconoscendo il credito vantato da , condannò Parte_1 CP_5
e , in proprio e quale procuratrice di , al pagamento
[...] Controparte_8 Controparte_4 in favore della della somma di euro 22.165,16 a titolo di risarcimento del danno, Parte_1 oltre interessi e spese di lite.
Le parti soccombenti pagarono spontaneamente l'importo liquidato in sentenza e, pertanto,
, nel verbale di udienza del 12.10.2018, dinanzi al giudice di primo grado (nel Parte_1 corso del giudizio di revocatoria ex art. 2901 c.c., sottoposto al vaglio di questa Corte), chiese la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
§ 2.1. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 704/2019 oggetto di gravame, preso atto dell'integrale pagamento da parte dei debitori delle somme relative al credito posto CP_9
a fondamento della domanda revocatoria, rigettò tale domanda “per sopravvenuto venir meno dell'interesse dall'azione revocatoria”. Compensò per metà le spese di lite e condannò i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento, in favore di , della restante Parte_1 metà.
La decisione del primo giudice si fonda sui motivi che di seguito si espongono.
1) “Dato atto dell'avvenuto pagamento del debito da parte di e Controparte_4
, dovrà emettersi pronuncia di rigetto della domanda di revocatoria CP_5 proposta dalla parte attrice . Poiché tale pronuncia è stata emessa Parte_1 per la sopravvenuta mancanza del presupposto della domanda dovrà peraltro emettersi pronuncia sulle spese giudiziali tenendo conto anzitutto della fondatezza o infondatezza originaria della domanda medesima e della condotta tenuta dal debitore nel corso del processo. In altri termini, trattandosi di una ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse, dovrà procedersi, oltre che ad una pronuncia di riforma della sentenza con rigetto nel merito della domanda, anche alla formulazione di un giudizio sulla cosiddetta soccombenza virtuale”.
2) Nel caso di specie, al momento della proposizione della domanda, risultavano sussistenti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., venuti meno solo successivamente, a seguito del pagamento spontaneo effettuato dai debitori e CP_5
. Ricorrevano, quindi, i seguenti elementi costitutivi dell'azione revocatoria: Controparte_4
a) l'esistenza di un credito, anche solo in forma eventuale o di semplice aspettativa, secondo l'interpretazione estensiva consolidata in giurisprudenza;
tale credito, al momento dell'introduzione della domanda, non poteva ritenersi né manifestamente infondato né pretestuoso, essendo sorretto da ragioni concrete e successivamente riconosciute con la sentenza della Corte di Appello di Napoli – Sezione Agraria n. 1755/2018, che ha condannato CP_5
3 e , in proprio e quale procuratrice di , al pagamento CP_5 Controparte_8 Controparte_4 in favore di della somma di € 22.165,16; b) l'anteriorità del credito rispetto Parte_1
a tutti gli atti dispositivi impugnati;
c) il pregiudizio che gli atti dispositivi avrebbero arrecato alla ragione creditoria (c.d. eventus damni), sub specie di diminuzione dell'idoneità del patrimonio del debitore a soddisfare le ragioni creditorie;
d) la conoscenza, da parte dei debitori, del pregiudizio che gli atti dispositivi avrebbero arrecato alle ragioni del proprio creditore (c.d. animus nocendi).
3) In punto di spese di lite, il complesso della vicenda processuale giustifica una compensazione nella misura della metà, in presenza di una resistenza processuale dei convenuti, parzialmente giustificata, considerato che il Tribunale di Napoli – Sezione Agraria aveva dichiarato improcedibile la domanda riconvenzionale proposta dalla , decisione poi riformata Parte_1 in sede di appello. Assume, altresì, rilievo il fatto che e , al CP_5 Controparte_4 momento del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Napoli, Sezione
Agraria - che li condannava al risarcimento dei danni - hanno provveduto tempestivamente al pagamento del debito, estinguendo contestualmente anche le spese del relativo giudizio. Tali elementi, valutati congiuntamente, giustificano la compensazione parziale delle spese del giudizio, nella misura della metà, ponendo la restante metà, in solido, a carico di tutti i convenuti.
§ 3. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, cui hanno Parte_1 resistito, costituendosi, e , proponendo, a loro volta, CP_1 Controparte_2 appello incidentale.
, e non si sono costituiti in sede di gravame, Controparte_4 CP_5 Controparte_3 benché ritualmente citati.
Le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza del 10.06.2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e il successivo termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
§ 3.1 Con il primo motivo di appello principale la censura la statuizione del primo Parte_1 giudice nella parte in cui, pur avendo preso atto del pagamento integrale del debito da parte dei nel corso del giudizio, ha definito la controversia con una pronuncia di rigetto CP_9 dell'azione revocatoria per sopravvenuta perdita dell'interesse ad agire, anziché dichiarare la cessazione della materia del contendere.
§ 3.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di prime cure limitatamente al regolamento delle spese.
In particolare, contesta la mancata condanna dei convenuti all'integrale rifusione delle spese di lite, richiamando il principio della soccombenza virtuale. Sul punto sostiene che il Tribunale, riconoscendo con ampia motivazione la fondatezza della domanda revocatoria, avrebbe dovuto
4 condannare i convenuti al pagamento integrale delle spese di lite a favore di essa appellante, invece di disporre la compensazione parziale delle stesse. CP_ Quanto al pagamento del debito effettuato dai debitori e , in corso di giudizio, CP_5
l'appellante osserva come tale adempimento non elida l'illiceità delle alienazioni fraudolente, compiute al fine di sottrarre beni al soddisfacimento del credito della Pertanto, Parte_1 secondo l'odierna appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto considerare esclusivamente questo profilo, senza valorizzare l'avvenuto pagamento, e condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite, in misura integrale, in quanto responsabili di aver svuotato il patrimonio dei debitori in frode ai creditori. CP_
§ 3.3. Gli appellati e , con il gravame incidentale censurano la Controparte_2 statuizione di prime cure laddove il Tribunale ha disposto la loro condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante, invocandone la compensazione integrale, in luogo di quella parziale.
Argomentano che tale statuizione risulterebbe erronea e meritevole di riforma, in quanto gli odierni appellati non erano parte del giudizio presupposto volto all'accertamento del credito azionato dalla essendo stati evocati in giudizio esclusivamente in qualità di Parte_1 beneficiari degli atti dispositivi oggetto dell'azione revocatoria. Pertanto, essi risulterebbero estranei ai rapporti processuali originari e al comportamento processuale che ha condotto alla condanna alle spese, non potendo essere ritenuti responsabili per l'esito di un contenzioso al quale non hanno preso parte. In ragione di ciò, la loro condanna in solido violerebbe il principio di causalità nella distribuzione delle spese processuali, non essendo configurabile alcun comportamento colpevole a loro carico nella fase anteriore alla proposizione dell'azione revocatoria, e non essendo risultati processualmente soccombenti.
§ 4. Occorre, quindi, procedere all'esame dei motivi di gravame.
Va premesso che l'intervenuto pagamento integrale del debito risarcitorio da parte di CP_5
e di , in esecuzione della sentenza n. 1755/2018 della Corte d'Appello
[...] Controparte_4 di Napoli – sezione Agraria, la quale ha integralmente accolto le ragioni dell'odierna appellante principale con riguardo al suo credito risarcitorio, comporta il venir meno del presupposto della domanda revocatoria, vale a dire l'esistenza di un credito insoddisfatto, con conseguente cessazione della materia del contendere, in mancanza dell'interesse ad una pronuncia di merito a tutela di un credito già estinto.
§ 4.1. Ciò posto, il primo motivo di gravame principale non coglie nel segno.
E invero la non allega – né è possibile desumerlo in via implicita – quale sia Parte_1
l'interesse ad una statuizione di cessazione della materia del contendere in luogo della declaratoria di “sopravvenuto venir meno dell'interesse all'azione revocatoria” e di rigetto dell'azione revocatoria, posto che il primo giudice ha comunque proceduto, ai fini del regolamento delle spese processuali – del quale essa appellante si duole - ad un esame della
5 vicenda alla luce del principio della soccombenza virtuale, vale a dire allo stesso modo in cui avrebbe dovuto procedere qualora avesse dichiarato cessata la materia del contendere.
§ 4.2. Con il secondo motivo di gravame la sostiene che il Tribunale, riconoscendo Parte_1 con ampia motivazione la fondatezza della domanda revocatoria, avrebbe dovuto condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite per l'intero, invece di disporre una compensazione parziale delle stesse. CP_ Argomenta che il pagamento del debito effettuato dalla e dal , in corso di giudizio, CP_5 non elide “l'illiceità delle alienazioni fraudolente” compiute al fine di sottrarre beni al soddisfacimento del credito della Pertanto, secondo l'appellante principale, il Parte_1 giudice di prime cure avrebbe dovuto considerare esclusivamente questo profilo, senza valorizzare l'avvenuto pagamento, e condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite, in misura integrale.
Il motivo di gravame è infondato.
La Corte osserva come, condivisibilmente, il giudice di prime cure abbia ritenuto la sussistenza di valide ragioni idonee a fondare una compensazione delle spese di lite della misura della metà, in presenza di una resistenza processuale dei convenuti, parzialmente giustificata, considerato che il Tribunale di Napoli – Sezione Agraria aveva dichiarato improcedibile la domanda riconvenzionale proposta dalla , avente ad oggetto il credito risarcitorio presupposto Parte_1 dell'azione revocatoria, decisione poi riformata in sede di appello, con condanna di CP_5
e , al pagamento dell'importo di euro di euro 22.165,16, a titolo di Controparte_4 risarcimento dei danni a favore della , pagamento al quale i condannati provvedevano Parte_1 tempestivamente ad effettuare dopo la riforma della sentenza di primo grado.
Tale condotta adempitiva è stata correttamente valorizzata dal primo giudice, integrando, senza dubbio, le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c., idonee a giustificare una compensazione delle spese di lite nella misura della metà, considerando che, ai fini dell'accoglimento dell'azione proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'esistenza di un credito, anche solo in forma eventuale o di semplice aspettativa, deve sussistere non solo in sede di proposizione della domanda revocatoria ma anche al momento della pronuncia di eventuale accoglimento di tale domanda.
Per quanto esposto non è condivisibile il rilievo dell'appellante principale secondo cui il primo giudice avrebbe dovuto valorizzare l'illiceità delle alienazioni fraudolente, compiute al fine di sottrarre beni al soddisfacimento del credito della . Difatti l'azione revocatoria non Parte_1 ha una finalità sanzionatoria, essendo prevista in funzione della conservazione della garanzia patrimoniale, in presenza di un credito, anche eventuale, in capo a colui che agisce in revocatoria.
Inoltre, elemento non secondario ai fini della valutazione complessiva della vicenda - che induce a condividere la compensazione per la metà delle spese di lite del giudizio di primo grado - è
6 rappresentato dalla fase processuale in cui è avvenuto il suddetto pagamento. In particolare, all'udienza del 12.10.2018, dinanzi al primo giudice, la , attrice in revocatoria, ha Parte_1 espressamente dichiarato l'avvenuto pagamento da parte dei convenuti e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Proprio in ragione della richiesta dell'attrice non sono stati concessi dal primo giudice i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., né è stata svolta attività istruttoria.
§ 4.3. Il motivo di gravame incidentale è, invece, fondato. CP_ Gli appellati/appellanti incidentali, e , invocano la compensazione Controparte_2 integrale delle spese di lite in luogo di quella parziale, statuita dal primo giudice.
Fondata è la doglianza sotto il profilo che ad essi appellanti incidentali non è imputabile alcun comportamento colpevole, né nella fase anteriore alla proposizione dell'azione revocatoria, né nel corso del giudizio di primo grado. CP_ Sul punto di osserva che e sono stati citati in giudizio nella qualità Controparte_2 di beneficiari degli atti di donazione dei quali la ha chiesto la declaratoria di Parte_1 inefficacia. Come statuito dal primo giudice, nel caso di atto a titolo gratuito l'azione revocatoria non contempla tra i requisiti di ammissibilità che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario. Nessuna valutazione ha compiuto, pertanto, il giudice di prime cure con riguardo ad un'eventuale consapevolezza da CP_ parte di e di di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie della Controparte_2 [...]
, depauperando il patrimonio di quest'ultima con l'accettazione delle donazioni a loro Pt_1 favore.
Si evidenzia, poi, che il difensore di , in primo grado, non ha spiegato alcuna CP_1 attività idonea a rendere più gravosa la difesa della nei confronti della creditrice, Parte_1 alienante, . Inoltre è rimasto contumace in primo grado, non CP_5 Controparte_2 spiegando alcuna resistenza.
Per quanto esposto, con esclusivo riferimento al rapporto processuale tra la da un Parte_1 CP_ lato, e e , dall'altro, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni di cui Controparte_2 all'art. 92 c.p.c. (come inciso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018) che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite del giudizio di primo grado.
L'appello principale va, quindi, rigettato, mentre quello incidentale va accolto.
§ 5. Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante principale CP_ ed a favore degli appellanti incidentali, e , con attribuzione al Controparte_2 difensore anticipatario. Esse si liquidano in base al DM 147/2022, secondo lo scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, in misura pari ai medi di tariffa per la fase di studio, introduttiva e decisionale, e in misura prossima ai minimi di tariffa per la fase istruttoria/trattazione, atteso che in sede di gravame non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
7 Nulla va disposto sulle spese con riguardo al rapporto processuale tra la e le parti Parte_1 contumaci.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, a carico della parte appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) dichiara la contumacia di , e;
Controparte_3 Controparte_4 CP_5
2) rigetta l'appello principale;
3) in accoglimento dell'appello incidentale e, in parziale riforma del capo d) del dispositivo della sentenza impugnata, compensa le spese del primo grado di giudizio tra , Parte_1 da un lato, e e , dall'altro, restando ferma la statuizione CP_1 Controparte_2 relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali, in via solidale, a carico di
, , e , nella misura liquidata dal primo giudice;
Controparte_4 CP_5 Controparte_3
4) condanna l'appellante principale, , al pagamento delle spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio a favore di e , spese che vanno CP_1 Controparte_2 liquidate in euro 2.450,00 per compensi e in euro 147,00 per esborsi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario, avv. Lucia
Sagnella;
5) nulla sulle spese con riguardo al rapporto processuale tra e le parti Parte_1 contumaci;
6) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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