Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/04/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro Privato La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 215 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA (C.F/P.I. , in persona Parte_1 P.IVA_1 atanzaro alla Via Controparte_1
Milano n. 28, rappresentata e difesa giusto mandato in calce al ricorso in appello, dall'Avv. Giovanni Quintieri, presso il cui studio sito in Cosenza, via Enrico De Nicola n.1 b, è elettivamente domiciliato appellante E
, CF elettivamente domiciliato in Controparte_2 CodiceFiscale_1
. Ver dell'avv. Loredana Veltri che, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello, lo rappresenta e difende appellato Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Differenze retributive (indennità di agente unico ed acconto sul cd. Salario di produttività) CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: < riformare la sentenza di primo grado impugnata, emessa dal Tribunale Ordinario di Cosenza Sez. Lavoro, n. 15/2023 (RG n.5293/2022 – Dott.
[...]
e per l'effetto si chiede, in virtù delle motivazioni contenute in narrativa, Per_1 glimento della domanda d'appello, di accertare che la somma dovuta al convenuto è pari ad € 4.249,00. Con vittoria delle spese e Controparte_2 competenz di di giudizio)>>; per l'appellato: < rigetto dell'appello infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado, ma con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio, da distrarre a favore della sottoscritta avvocata>> FATTO E DIRITTO
§ 1
1
§2 Il Tribunale di Cosenza, Giudice del lavoro, decidendo sul ricorso proposto da nei confronti di , “Condanna la società Controparte_2 Parte_1 amento in favore ma di euro 10.899,00 per il periodo maggio 2009/dicembre 2021 (a titolo di salario di produttività), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
compensa le spese di lite”.
§2.1 A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni: <con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe esponeva quanto segue: di lavorare alle dipendenze dal parte_1 giusto contratto individuale lavoro de a operatore esercizio presso la sede cosenza aver lavorato precedenza dell trasporti automobilistica bruzia e poi sino all del consorzio autolinee s.r.l. cui l datore>, è subentrato, assumendo le risorse umane necessarie per Parte_1 vi servizi tra il personale già adibito agli stessi;
che, con accordo sindacale del 15/4/2009, aveva assunto l'obbligo Parte_1 di riconoscere ai predetti lavorato e, tutti i diritti acquisiti presso il precedente datore di lavoro e, in particolare, sia il trattamento economico già in godimento previsto dal CCNL sia quello riconosciuto ai propri lavoratori dai contratti integrativi aziendali;
che, a far data dall'accordo integrativo aziendale del 1/8/1986 i dipendenti di Parte_1 percepiscono un'indennità denominata “indennità di indennità accessoria denominata “salario di produttività” (nella misura di euro 3,50 ciascuna per ogni giorno di presenza); che tali indennità, con accordo del 3/2/2007, sono state conglobate nell'indennità denominata “ERAS” per i lavoratori assunti prima del 31/12/2005 mentre, con accordo aziendale del 19/20-3-2008, al punto 8, era previsto che per perequare il trattamento economico degli operatori di esercizio che non hanno diritto all'ERAS è riconosciuta l'indennità regionale di agente unico per ogni giorno di effettiva presenza in servizio nonché un acconto sul c.d. salario di produttività, a tutti gli assunti dall'1/1/2006. Tanto premesso, esponeva ulteriormente che tali indennità sono corrisposte agli assunti con decorrenza dal 1/1/2006 e corrisposte in busta paga come voci autonome mentre agli assunti ex ATAB è corrisposta, sin dall'assunzione, un'indennità ad personam (dell'importo di euro 17,00 al giorno) corrispondente alla voce “servizio straordinario” erogata dal Consorzio precedente datore di lavoro e non legata alle mansioni di operatore di esercizio, siccome erogata anche a lavoratori con mansioni diverse. Assumeva, pertanto, che le due indennità non gli sono state corrisposte in violazione dell'accordo del 19/3/2008 e del 15/4/09 e che, avuto riguardo ai giorni di effettiva presenza, era creditore della complessiva somma di euro
2 18.616,50, comprensiva della indennità di agente unico e dell'Acconto sul cd. Salario di produttività maturati, rispettivamente da maggio 2009 a febbraio 2018 e da maggio 2009 a dicembre 2021, con conseguente condanna del datore di lavoro. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente assumendo l'infondatezza del ricorso evidenziando Controparte_3 ne del ricorrente, avvenuta ex novo, Parte_1
aveva assunto l'obbligo di applicare nei suoi confronti la
[...]
aziendale applicata da ATAB per cui, in adempimento di tale obbligo, gli ha corrisposto sin dall'assunzione la somma di euro 17,00 per ogni giorno di servizio, prevista dalla contrattazione collettiva integrativa applicata da ATAB avendo il lavoratore diritto al mantenimento del trattamento economico goduto presso il precedente datore di lavoro e, pertanto, gli corrisponde tale Pt_1 importo sotto forma di assegno ad personam;
ino piva che l'indennità prevista dal punto 8 dell'accordo del 19/3/2008 è venuta meno avendo Pt_1 comunicato alle OOSS la disdetta di vari accordi aziendali con decorrenz 5-2011; che, sospesi momentaneamente gli effetti della disdetta con verbale di riunione del 24-3-2011 al fine di evitare lo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali, ripreso il confronto con le stesse, con ipotesi di accordo del 17/10/2011, si stabilì che la stessa sarebbe divenuta operativa all'esito dell'approvazione del referendum indetto avvenuto nei giorni del 3 e del 4 novembre 2011; che, per come ritenuto già dal Tribunale di Cosenza, con sentenza allegata e trascritta, in controversia analoga, tra gli accordi ripristinati con l'ipotesi di accordo del 17/10/2011 non vi è quello del 19.3.2008 punto 8, rilevante ai fini di causa, sicché rispetto a tale accordo è rimasta operante la disdetta aziendale efficace dal 15-5- 2011, data a decorrere dalla quale l'indennità di agente unico è venuta meno per effetto della disdetta;
concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso ovvero, in via gradata, sollevando eccezione di parziale prescrizione dei crediti azionati con conseguente spettanza della minor somma indicata…La parte ricorrente, preso atto della deduzione formulata dalla società in ordine al mancato svolgimento di fatto da parte del lavoratore delle mansioni di operatore di esercizio, riduceva la domanda, rinunciando al capo relativo all'indennità di agente unico ed insistendo nella richiesta di condanna del datore di lavoro all'indennità denominata “salario di produttività” per un importo € 10.899,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per i 3114 giorni intercorsi nel periodo maggio 2009 a dicembre 2021, oltre accessori. Deve dichiararsi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta. Il Tribunale, infatti, aderisce all'orientamento espresso dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte con la sentenza n. 26246/2022, con la quale, avallando un indirizzo già diffuso nella giurisprudenza di merito, ha affermato il principio per cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti
3 che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Nel caso di specie, pertanto, considerato che i crediti azionati si riferiscono al periodo maggio 2009/dicembre 2021, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012 (18.07.2012) alcuna prescrizione era compiuta con riferimento alle pretese relative al periodo maggio 2009/18.07.2012, con la conseguenza che per tutti i crediti oggetto della domanda il termine di prescrizione è sospeso fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Ciò posto, ritiene il giudice che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento per le ragioni che seguono. Premesso che la prova per testi richiesta dalla parte convenuta risulta ultronea, attesa la limitazione della domanda al solo salario di produttività, osserva il Tribunale che occorre prendere le mosse dal contratto individuale di lavoro stipulato tra le parti il 17.4.2009 (allegati 3 e 5 del fascicolo di parte convenuta), dove, in punto di trattamento retributivo, si dispone (richiamandosi il verbale di accordo sindacale del 15/4/2009), espressamente: “… con i lavoratori di che trattasi (ndr.: nel cui novero rientra l'odierno ricorrente) sarà instaurato un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato che produrrà effetti ed obbligazioni reciproche esclusivamente a far data dalla sottoscrizione dei relativi contratti individuali;
in particolare, riconoscerà ai Parte_1 lavoratori che andrà ad assumere es uisiti come per obbligo di legge ed in particolare attuale profilo e parametro retributivo, anzianità di servizio maturata, trattamento economico del vigente ccnl autoferrotranvieri. Verrà altresì riconosciuta ad personam agli stessi l'applicazione della contrattazione integrativa vigente fino a quando si provvederà, d'intesa con le OO.SS., ad una armonizzazione dell'organizzazione del lavoro nell'ambito di , in particolar modo per le eventuali Parte_1 indennità correlate a Ciò posto, richiamandosi ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. le condivise motivazioni già spese dalla Corte di Appello di Catanzaro in controversie analoghe (sentenze n. 141/2021 e n. 1010/2021 prodotte in atti), In sostanza, se ne evince che il contratto individuale sottoscritto dal sig. (…) contempla espressamente il diritto del lavoratore a percepire le voci retributive previste, oltre che dal vigente ccnl autoferrotranvieri, anche dalla contrattazione integrativa del nuovo datore di lavoro, sicché l'affermazione dell'appellante – secondo cui il suddetto contratto fa riferimento agli accordi aziendali vigenti presso il datore di lavoro precedente - è contraddetta dal tenore letterale delle espressioni sopra riportate: i dipendenti vengono, infatti, inquadrati in , a partire dalla data di Parte_1 assunzione, in base alle disposizioni, normative ed economiche, valevoli per tutti gli altri lavoratori di FdC. Ciò posto, l'affermazione dell'appellante secondo cui l'indennità in oggetto non è dovuta perché il ricorrente già percepisce un assegno ad personam di € 17,00 ancorate alle giornate di effettivo servizio, in applicazione della contrattazione integrativa dell'ex datore di lavoro Atab, non è condivisibile perché, per come evidenziato, in base al contratto individuale il lavoratore non ha
4 diritto alla conservazione del trattamento goduto presso il precedente datore di lavoro. Ulteriormente, parte convenuta sostiene che l'indennità di agente unico è venuta meno per effetto della disdetta dell'accordo del 19/3/2008 punto 8 con decorrenza dal 15/5/2011, richiamando le argomentazioni spese dal Tribunale di Cosenza in analoga controversia. Ritiene il giudice di non condividere l'orientamento espresso dall'intestato Tribunale con la sentenza n. 333/2021 in atti da cui intende discostarsi per le ragioni che seguono. Dalla documentazione prodotta si evince che, con atto unilaterale del 18.3.2011,
ha comunicato alle organizzazioni sindacali la disdetta di Parte_1 una serie di accordi di secondo livello, specificamente indicati, tra cui quello del 19-3-2008, punto;
invero, per come testualmente riportato, con il suddetto atto, la società (…) notifica formalmente alle OO.SS. la disdetta, a far data, dal 15 maggio 2011, dei seguenti accordi di secondo livello: a. eras (accordo del 20.2.2007 e seguenti); b. ticket restaurant (accordo del 20.3.98 e seguenti); c. criteri base per elaborazione turni automobilistici e ferroviari (accordo del 17.1.2005); d. reperibilità (accordo del 17.1.2005 e seguenti); e. surrogabilità (accordo del 6.5.1971- accordo del 17.4.1986); f. alloggi di servizio;
g. accordo del 14.1.99 (relazioni industriali); h. accordo del 19.3.2008 p.8; i. accordo del 7.10.2005 ex Atab. Orbene, si rileva che l'accordo del 19/3/08 punto 8 (che ha previsto che al fine di perequare il trattamento economico degli operatori di esercizio operanti nelle aziende del gruppo, anche agli operatori di esercizio che non hanno diritto ad ERAS in FD, ancorché a tempo determinato, è riconosciuta la c.d. indennità regionale di agente unico per ogni giornata di effettivo esercizio e di analogo importo, per ogni giornata di effettiva presenza, verrà corrisposto un acconto sul salario di produttività, a tutti gli assunti dal 1/1/2006 da conguagliare successivamente) è indicato puntualmente tra quelli oggetto di disdetta unilaterale a far data dal 15 maggio 2011. Ciò posto, è documentato che con successivo accordo sindacale del 24.3.2011, sono stati sospesi gli effetti della disdetta del 18.3.2011. Orbene, sostiene la società che, a seguito della sospensione degli effetti della disdetta unilaterale dagli accordi aziendali, tale disdetta ha ripreso pieno vigore nel novembre del 2011, a seguito dell'approvazione da parte dei lavoratori del referendum sull'ipotesi di accordo del 17.10.2011, sottoscritta in data 26.10.2011 con cui si stabilì il ripristino con modifiche solo di alcuni degli accordi disdettati, tra cui non risulta quello inerente le indennità in oggetto, donde la caducazione dell'accordo del 19/3/08 con efficacia dal 15.5.2011, per come previsto nella originaria disdetta unilaterale del 18/3/2011. Ciò posto, con l'accordo sindacale del 26.10.2011, le parti hanno approvato “le modifiche e le integrazioni agli accordi aziendali necessari per il raggiungimento dei risultati prefissati, richiamando l'allegato 3, (…) impegnandosi a dare completa attuazione alle misure previste nell'ipotesi di accordo del 17.10.2011 (…) entro 15 giorni dalla comunicazione delle OO.SS. dell'esito delle consultazioni
5 assembleari dei lavoratori che dovrà essere comunicato entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, prevedendosi che in caso di mancata comunicazione scritta entro tale termine, l'accordo sarà ritenuto pienamente operativo;
con nota del 9.11.2011, le OO.SS. hanno comunicato l'esito favorevole del referendum dei lavoratori svoltosi il 3 e il 4 novembre 11. Orbene, per come condivisibilmente rilevato dal ricorrente, con l'ipotesi di accordo del 17.10.2011 (approvato il successivo 26.10.) le parti hanno concordato quanto riportato nelle schede allegate (…) che vanno a sostituire, ove in contrasto, tutti gli accordi regolanti le specifiche materie trattate e, nelle schede allegate, le parti hanno modificato alcune previsioni di specifici accordi aziendali ovvero regolamentato vari istituti ma in nessuna di tali schede è prevista la modifica dell'accordo in questione ovvero diversamente regolamentata la materia delle indennità controverse. Pertanto, l'accordo del 26.10.2011 con cui le parti sociali hanno approvato le modifiche e le integrazioni agli accordi aziendali oggetto dell'ipotesi di accordo del 17.10.2011, non ha riguardato l'accordo del 19/3/2008 e la materia delle indennità in oggetto. Pertanto, non risulta alcuna volontà delle parti di ripristinare solo alcuni degli accordi disdettati con l'accordo del 26.10.2011, avendo al contrario le parti inteso concordare la modifica soltanto di alcuni accordi aziendali, tra cui non si rinviene quello 19-3-2008 che, pertanto, stante la sospensione dell'efficacia della disdetta per effetto dell'accordo del 24.3.2011, risulta attualmente ancora in vigore. Ai rilievi che precedono consegue l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, la condanna della società datoriale al pagamento della complessiva somma di euro 10.899,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per il periodo maggio 2009/dicembre 2021 (a titolo di salario di produttività), non essendo contestati né i giorni di effettiva presenza indicati in ricorso né la quantificazione operata dall'istante; sulla predetta somma competono gli accessori di legge. Tuttavia, stante l'opinabilità delle questioni trattate, come evincibile dal diverso orientamento espresso da questo Tribunale in controversia del tutto analoga, le spese di lite vengono integralmente compensate.>>
§3 La sentenza è gravata d'appello da , con atto depositato il Parte_1
14 marzo 2023. Costituitisi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra Controparte_2 riportate. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 10/14 marzo 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4 Con il proposto gravame, lamenta: Parte_1
1) VIOLAZIONE DELLE R HE SULL'INTERPRETAZIONE DEGLI ACCORDI TRA PARTE DATORIALE E LAVORATORI. Limitazione del convincimento giudiziale basato unicamente sul dato letterale della norma: <<…La sentenza dispiega la motivazione a sostegno esclusivamente sul
6 convincimento della valenza dell'accordo del 19.03.2008 anche dopo quello del 17.10.2011, e non tenendo conto (senza alcuna giustificazione plausibile) della intervenuta modifica ad opera del successivo accordo sindacale del 08.09. 2017….Ritiene il giudice di prime cure che, in base al contratto individuale, il lavoratore non ha diritto alla conservazione del trattamento (concetto oscuro perché adombra un diritto che non sarebbe riconosciuto al lavoratore, contro ogni logica di conservazione delle prerogative e facoltà concesse allo stesso nel cambio di datore di lavoro, in generale), omettendo di considerare (fatto evidenziato dalla convenuta in primo grado) che il lavoratore (la deduzione in diritto era riferita all'indennità di agente unico ma anche l'atra indennità pur fondandosi su presupposti diversi, ha la stessa ratio nella finalità) ha percepito e percepisce certamente l'indennità ad agente unico nella misura erogata dall'ex ATAB con un assegno ad personam di € 17,00 e quindi quanto reclamato a titolo di indennità ad agente unico non risulta dovuto altrimenti si verificherebbe una duplicazione di erogazione per lo stesso titolo. (estratto dalla memoria di costituzione in primo grado e punto richiamato in sentenza). Da qui il richiamo alla conservazione del trattamento riservato precedentemente (diritto)…. Altra situazione contestuale necessaria ad individuare gli esatti termini dell'accordo, omessa dalla valutazione del giudice di prime cure che, invero, assurge a conclusioni affrettate e riduttive, sinteticamente declinata nella sentenza impugnata ( “Pertanto, non risulta alcuna volontà delle parti di ripristinare solo alcuni degli accordi disdettati con l'accordo del 26.10.2011, avendo al contrario le parti inteso concordare la modifica soltanto di alcuni accordi aziendali tra cui non si rinviene quello 19-3-2008 che, pertanto, stante la sospensione dell'efficacia della disdetta per effetto dell'accordo del 24.3.2011, risulta attualmente ancora in vigore…”) riguarda la sospensione degli effetti di tale disdetta che venivano momentaneamente sospesi con verbale di riunione del 24.03.2011 AL FINE DI EVITARE lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali per il 25 marzo 2011 per le problematiche afferenti l'organizzazione aziendale, in attesa della ripresa di un confronto costruttivo di merito con i sindacati medesimi. L'ipotesi di accordo scaturito dall'incontro del 17 ottobre 2011, stipulata con tutte le Organizzazioni Sindacali, con la quale le parti hanno concordato, al fine di garantire la compatibilità gestionale aziendale con i corrispettivi garantiti dalla Regione Calabria, di ripristinare con modifiche soltanto alcuni degli accordi disdettati per come riportato nelle schede allegate e facenti parte integrante dell'accordo medesimo. Si evidenzia altresì che per come stabilito all'ultimo capoverso della predetta ipotesi di accordo del 17 ottobre 2011, quest'ultima diveniva operativa dopo l'approvazione da parte dei lavoratori tramite referendum avvenuta il 03 e 04 novembre 2011….>>: 2) VIOLAZIONE DI LEGGE. OMESSA VALUTAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO AI FINI DELLA CORRETTA INTERPRETAZIONE DEGLI ACCORDI. MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE: <<... il giudice fonda il suo convincimento in assenza di valutazione sulla intervenuta modifica operata dall'accordo sindacale del 08.09.2017 che, in sostanza (modificando l'assetto precedentemente realizzatosi) stabiliva che, a far data dalla sottoscrizione dello stesso, in
7 sostituzione di quanto previsto al punto 8 dell'accordo aziendale del 19/3/2008, per gli operatori di esercizio assunti dopo il 31.12.2005, con esclusione del personale viaggiante ex ATAB, la retribuzione di secondo livello sarebbe stata riconosciuta con una indennità giornaliera denominata “Salario di Produttività” legata alla presenza effettiva. In particolare (come dedotto nella narrativa in primo grado) veniva deciso che, agli operatori di esercizio (esclusi quelli ex ATAB, come detto) sarebbero state corrisposte due voci retributive:
1)€ 11,00 a titolo di salario di produttività;
2)€ 3,50 a titolo di indennità di agente unico in sostituzione delle voci retributive attualmente percepite che dalla data di decorrenza dall'accordo del 2017 dovevano essere considerate entrambe cessate. Pertanto, a prescindere dall'interpretazione dei precedenti accordi del 19/03/2008 e del 17/10/2011 effettuata dal Tribunale, il sopravvenuto accordo del 08/09/2017 ha stabilito la cessazione delle indennità di agente unico e del c.d. salario di produttività e quindi risulta non legittimo il diritto riconosciuto al ricorrente per il periodo 08.09.2017 – 31.12.2021 derivante dall'applicazione di una norma collettiva che non esiste più perché caducata e sostituita da altra successiva. Stante ciò si ritiene che le valutazioni esposte nella sentenza in questione siano errate in quanto, mancando il coordinamento di tutte le disposizioni della contrattazione aziendale, limitandosi al dato letterale e all'esame di alcuni degli accordi susseguitisi nel tempo, indagine limitativa che non ha centrato la reale volontà delle parti che hanno inteso stabilire il venir meno degli effetti dell'accordo di marzo 2008 a far data dal 08.09.2017….Il giudice di primo grado, infatti, non avrebbe dovuto conteggiare ai fini della somma complessiva da corrispondere all'odierno appellato le annualità relative al 2021,2020. 2019, 2018 e parte del 2017…Tutte le somme, quindi, successive all'accordo citato da ultimo e non dovute vengono indicate nello specifico: 1) € 805,00 conteggiata per l'anno 2021 (gg 230 *3,50 = 805,00).
2) € 721,00 per l'anno 2020 (gg.206*€3,50=721,00).
3) € 920,50 per l'anno 2019 (263*3,50= 920,50).
4) € 875,00 per l'anno 2018 (250*3,50= 920,50).
5) € 269,50 per il periodo da settembre a dicembre 2017 risultante dalla moltipli- cazione di n.77 giorni, come da riepilogo mensile e annuale allegati (All. ) per € 3,50. Quindi la somma eventualmente dovuta ammonterebbe ad € 7.308,00>> 3) Erroneità in punto di rigetto dell'eccezione di prescrizione perché: <<…l , prima del ricorso, aveva comunicato solo una richiesta con nota CP_2 dell'a inoltrata con pec del 23.12.2021(Allegato n. 22 fascicolo di primo grado e, quindi, i crediti vantati per il periodo precedente al 23.12.2016 si sono estinti per intervenuta prescrizione quinquennale. La tesi della prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro è tutt'ora sostenuta da numerosi Tribunali di
8 merito (Trib. Novara 10/07/2017 n. 282; Trib. Roma 21/05/2018 n. 4125; Trib. Napoli 21/11/2019 n. 7343; Trib. Roma 10.01.2022 n. 58) e pertanto la somma eventualmente dovuta ammonta ad € 525,00 derivante dalla moltiplicazione di € 3,50 per il numero dei giorni lavorati dal 23.12.2016 al 08.09.2017 pari a 150 come da prospetto annuale e mensili allegati nel fascicolo di primo grado (All. ti nel fascicolo di primo grado). Qualora invece il giudice adito ritenesse di condividere il principio da ultimo stabilito dalla Corte di Cassazione, con la decisione 06.09.2022 n. 26246, secondo cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro, la legittimazione del ricorrente alla rivendicazione vale solo per i crediti retributivi maturati dopo il 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della L. 92/2012 e non per quelli richiesti anteriormente a tale data ormai estinti per decorsa prescrizione in corso di rapporto stabile. In applicazione di tale principio la somma presuntivamente (in quanto richiesta da parte ricorrente) dovuta ammonterebbe ad € 4.249,00 come da allegato prospetto complessivo per le annualità 2012/2013/2014/2015/2016/2017 (Allegato 26 del fascicolo di primo grado ) nel quale per il periodo non prescritto dell'anno 2012 (18.07.2012 – 31.12.2012) vengono calcolati n 125 giorni di presenza, giusti riepiloghi mensile ed annuale 2012 (Allegati 27 e 28 del fascicolo di primo grado) e per gli altri anni, considerato che i giorni richiesti da controparte sono maggiori, i giorni di presenza effettivamente effettuati come da riepiloghi annuali (All.ti da 29 a 32 del fascicolo di primo grado)>>.
§5
Orbene, rileva il Collegio, quanto al secondo motivo di appello, che ha ragione l'appellante a lamentare l'omesso esame circa il contenuto dell'accordo aziendale dell'8.9.2017 – sebbene le argomentazioni di , Parte_1 tuttavia, non conducano a ritenere infondata la pretesa a
§5.1 Nella memoria di costituzione di primo grado, aveva Parte_1 affermato che
In ogni caso, a prescindere dall'interpreta ordi del 19.03.2008 e del 17/10/2011 per come sopra effettuata, risulta incontrovertibile che il sopravvenuto accordo del 08.09.2017 ha stabilito la cessazione delle indennità di agente unico e del c.d. salario di produttività e quindi le somme richieste da settembre 2017 a dicembre 2021 non sono comunque dovute>>. L'accordo del 2017 di cui parla l'ente è l'allegato n. 15 del fascicolo di primo grado di parte;
alla pagina 6 è riportato quanto segue:
10 §5.3 Ciò posto, e procedendo alla disamina dei primi due motivi di gravame, si osserva che nell'accordo siglato in data 17/10/2011, poi sottoposto a referendum ed approvato, alla pagina 2 si legge:” Preso atto dell'impegno 11 comune delle parti ad operare e vigilare acché la gestione aziendale sia sempre più ispirata a criteri di equità, parità di trattamento e responsabilità sociale, le parti concordano quanto riportato nelle allegate schede che costituiscono parte integrante di un unico verbale e vanno a sostituire, ove in contrasto, tutti gli accordi regolanti le specifiche materie trattate. (…) La presente ipotesi di accordo dovrà far parte di un accordo con i soggetti istituzionali interessati per le garanzie più complessive sulla soluzione delle problematiche finanziarie pregresse e sui programmi di investimento e di sviluppo ed avrà validità nel suo valore economico fino alla soluzione delle criticità strutturali di settore dopo la sottoscrizione dell'accordo complessivo, le organizzazioni sindacali dichiarano che l'accordo stesso sarà operativo solo dopo l'approvazione tramite referendum da parte dei lavoratori”. Nell'accordo, dunque, non si fa riferimento al ripristino degli accordi disdettati (e quindi del ripristino degli effetti di quelli disdettati), ma a schede afferenti a diverse materie che riunite avrebbero costituito un accordo, accordo che sarebbe divenuto operativo solo dopo la (eventuale) approvazione con referendum da parte dei lavoratori. Nell'accordo si afferma che le schede (costituenti l'accordo) vanno a sostituire – ove in contrasto – tutti gli accordi regolanti le specifiche materie trattate. Orbene, dall'esame delle schede dell'accordo (in tutto 22) e delle materie in esse trattate, si evince che non compare l'indennità di Agente Unico, materia per la quale resta, quindi, pienamente operativa la sospensione degli effetti della disdetta, stabilita nel verbale della riunione del 24\03\2011: in altri termini l'accordo del 19.3.2008, nella parte relativa al punto 8, che contempla l'indennità AU, è ancora vincolante. E del resto è incontestato che la società abbia continuato ad erogare la provvidenza economica a tutti gli operatori d'esercizio tranne che a quelli provenienti dall'ex ATAB. Ed allora l'ulteriore questione che si pone – non esaminata dal giudice di prime cure, ma riproposta dalla società nel ricorso in appello – è se tale indennità spetti ai ricorrenti, operatori di esercizio provenienti dall'ex ATAB. Sul punto il Collegio richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. le argomentazioni che sorreggono il precedente di questa Corte in analoga controversia (cfr Corte d'Appello n. 1010/2021). Occorre prendere le mosse dal contratto individuale di lavoro stipulato tra le parti ad aprile del 2009 (cfr contratti di assunzione allegati al fascicolo di parte del ricorente), dove, in punto di trattamento retributivo, si dispone, espressamente: “… con i lavoratori di che trattasi (ndr.: nel cui novero rientrano i ricorrenti…….) sarà instaurato un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato che produrrà effetti ed obbligazioni reciproche esclusivamente a far data dalla sottoscrizione dei relativi contratti individuali;
in particolare,
riconoscerà ai lavoratori che andrà ad assumere Parte_1 esclusivamente i diritti acquisiti come per obbligo di legge ed in particolare attuale profilo e parametro retributivo, anzianità di servizio maturata, trattamento economico del vigente ccnl autoferrotranvieri. Verrà altresì
12 riconosciuta ad personam agli stessi l'applicazione della contrattazione integrativa vigente fino a quando si provvederà, d'intesa con le OO.SS., ad una armonizzazione dell'organizzazione del lavoro nell'ambito di Parte_1
, in particolar modo per le eventuali indennità correla
[...] prestazioni”. In sostanza, se ne evince che il contratto individuale sottoscritto dai ricorrenti contempla espressamente il diritto del lavoratore a percepire le voci retributive previste, oltre che dal vigente ccnl autoferrotranvieri, anche dalla contrattazione integrativa del nuovo datore di lavoro, sicché l'affermazione dell'appellata – secondo cui il suddetto contratto fa riferimento agli accordi aziendali vigenti presso il datore di lavoro precedente - è contraddetta dal tenore letterale delle espressioni sopra riportate: i dipendenti vengono, infatti, inquadrati in , a partire dalla data di Parte_1 assunzione, in base alle disposizioni, normative e ed economiche, valevoli per tutti gli altri lavoratori di FdC. L'affermazione dell'appellante secondo cui l'indennità in oggetto non è dovuta perché il ricorrente già percepisce un assegno ad personam di € 17,00 ancorate alle giornate di effettivo servizio, in applicazione della contrattazione integrativa dell'ex datore di lavoro Atab, non è condivisibile perché, per come evidenziato, in base al contratto individuale il lavoratore non ha diritto alla conservazione del trattamento goduto presso il precedente datore di lavoro. Anche l'argomento secondo cui le indennità previste dall'accordo del 19/03/2008 si riferivano ai soli lavoratori del gruppo in forza alla data di stipula dell'accordo medesimo che non percepivano l'ERAS, è contraddetto dal tenore letterale del punto 8 dell'accordo in questione: “Al fine di perequare il trattamento economico degli Operatori di Esercizio operanti nelle aziende del gruppo, anche agli Operatori di Esercizio, che non hanno diritto ad ERAS in F.d.C., ancorché a tempo determinato, è riconosciuta la c.d. indennità regionale di Agente Unico per ogni giornata di effettivo servizio”. La limitazione della previsione della indennità ai soli lavoratori operanti nelle aziende del gruppo non può essere intesa come vorrebbe l'appellante, perché, trattandosi di accordo aziendale stipulato tra i vertici di FdC e le OO.SS. esso non può non riguardare tutti i dipendenti – assunti direttamente dalla società, o provenienti da atti di cessione - della medesima. Piuttosto, una lettura complessiva della clausola induce a ritenere che la previsione dell'erogazione della indennità ha lo scopo di compensare la mancata percezione dell'Eras da parte di tutti coloro che, assunti in FdC dopo la sua soppressione (con il precedente accordo del 2007), non potevano fruirne, come, appunto, il ricorrente, assunto nel 2009.
§5.4 In sostanza, viene in considerazione un dipendente assunto nel 2009, il cui contratto individuale contiene il rinvio al trattamento retributivo spettante ai lavoratori FD al momento dell'assunzione in FD, come trattamento ad personam;
per tale motivo, quando l'accordo del 2017 cui FD fa rinvio, dice
“tranne il personale ex AB” lo fa perché l'accordo sindacale in questione non può riguardare il trattamento retributivo dei suddetti lavoratori che le voci
13 retributive che sta modificando percepivano come trattamento ad personam, in forza dell'espressa previsione del contratto individuale, per compensare la mancata percezione da parte loro dell'ex eras, che prima del loro passaggio in FD era venuta meno;
l'accordo sindacale, infatti, può solo prevedere trattamenti di maggior favore per il lavoratore, e non peggiorativi di quelli previsti in sede di accordo individuale;
non si pone, peraltro, nel caso di specie, la questione del superminimo assorbibile, perché non si parla di una voce retributiva superiore ai minimi contrattuali, ma di una voce retributiva che viene riconosciuta per perequare la situazione contrattuale di dipendenti che, provenienti da datori di lavoro diversi, godevano di trattamenti economici distinti, pur svolgendo mansioni similari.
§5.5 D'altro canto, secondo l'appellante, il Tribunale e la Corte, nei precedenti cui il giudicante si è uniformato, sono incorsi nell'errore di omettere di interpretare l'accordo del 19.03.2008, anche dopo quello del 17.10.2011, senza tenere conto della intervenuta modifica del primo ad opera del successivo accordo sindacale dell'08.09.2017. Orbene, come correttamente rilevato dal Tribunale, detto accordo conferma la perdurante vigenza delle due indennità (e tale fatto non è contestato). Nei precedenti criticati dall'azienda si parte dalla disamina della questione, logicamente presupposta, se il trattamento differenziale tra dipendenti FD ex Atab (tra cui l'appellato) e i dipendenti FD ab origine – che l'appellante vuole rimarcare anche attraverso il richiamo all'accordo menzionato dell'8.9.2017 - fosse conforme al tenore del contratto individuale in forza del quale i primi sono passati alle dipendenze di FD. Nella sentenza di primo grado (e nei precedenti di questa Corte richiamati dal Tribunale di Cosenza), si perviene alla conclusione che i dipendenti ex AB vengono inquadrati in , a partire dalla data di assunzione, Pt_1 Parte_1 in base alle disposizio omiche, valevoli per tutti gli altri lavoratori di FD;
in sostanza, sia nella sentenza di primo grado che in quelle della Corte che hanno risolto in senso favorevole ai lavoratori le analoghe controversie, si esclude la legittimità del trattamento differenziale tra le due categorie di dipendenti che, nel corso del tempo, FD ha continuato ad attuare, e che trova conferma nell'accordo dell'8.9.2017. Nell'atto di gravame, invero, si critica detta impostazione, richiamando il contenuto dell'accordo sindacale del 15.04.09, secondo cui: i lavoratori e quindi il ricorrente sarebbero stati assunti ex novo con produzione di effetti ed obbligazioni reciproche esclusivamente a far data dalla sottoscrizione dei relativi contratti individuali, facendo salvi unicamente il profilo professionale rivestito e il parametro retributivo, l'anzianità maturata e il trattamento economico del vigente C.C.N.L.; al suddetto personale sarebbe stato riconosciuto, ad personam, l'applicazione della contrattazione integrativa aziendale prevista in ATAB in attesa di avviare specifica procedura in sede sindacale per l'armonizzazione dell'organizzazione del lavoro in , in particolar modo per le Parte_1 eventuali indennità correlate a ”; si ribadisce, da parte
14 dell'appellante in sostanza, che: ai sensi del predetto contratto individuale sottoscritto al momento dell'assunzione unitamente al verbale di accordo, il lavoratore, avendo diritto alla conservazione del trattamento goduto presso il precedente datore di lavoro, ha percepito e percepisce certamente l'indennità ad agente unico nella misura erogata dall'ex ATAB con un assegno ad personam di € 17,00; l'accordo sindacale del 14 aprile 2009 si riferisce al mantenimento del trattamento goduto presso il precedente datore di lavoro e non Parte_2 all'applicazione della contrattazione aziendale di Parte_1
Sennonché, rileva il Collegio che l'assegno ad personam di euro 17, secondo i lavoratori, corrisponde alla voce “Servizio Straordinario”, trattamento già goduto presso Atab, quale precedente datore di lavoro, e non legato alla mansione di operatore d'esercizio, come è invece l'Eras. In effetti, la tesi trova conferma nella disamina delle buste paga del precedente datore di lavoro (v. all. fascicolo di primo grado di parte ricorrente), da cui emerge che euro 17 è la quota giornaliera del “servizio straordinario” che nella busta paga mensile viene moltiplicata per il numero di giorni di servizio effettivo (andando a costituire un incremento significativo del trattamento stipendiale del dipendente ex AB). Ed allora, non può essere vero che l'attuale appellato, come vuole la difesa di FD, “percepisce l'indennità ad agente unico nella misura erogata dall'ex ATAB con un assegno ad personam di € 17,00” e per tale motivo non ha diritto all'eras; infatti, se, come rilevato, quell'indennità era di 17 euro al giorno, il riconoscimento di tale importo, una tantum, per l'intero mese, non si traduce nel mantenimento del trattamento economico goduto presso il precedente datore di lavoro – tesi che FD sostiene per motivare il diniego dell'estensione del pagamento dell'Eras ai propri dipendenti ex Atab.
§6 Da ultimo, al fine di respingere il terzo motivo di impugnazione è sufficiente richiamare l'arresto della Corte di Cassazione secondo cui "Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro" (cfr Cass. n. 30958/2022). Nel caso di specie vengono in considerazione crediti maturati a partire da maggio 2009 che, quindi, non erano prescritti al momento dell'entrata in vigore della cd. legge “Fornero”: il relativo termine quinquennale decorrerà dalla data di cessazione del rapporto (è pacifico tra le parti che nel 2022, allorché è stato depositato il ricorso di primo grado, il rapporto di lavoro era ancora in essere).
§7 Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata.
15 Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con ricorso in data 14 marzo 2023, avverso la sentenza Controparte_3 senza, giudice del lavoro, n. 15/2023, resa in data 11 gennaio 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'appellato, che liquida in complessivi euro 2500,00, oltre accessori ove per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 24 aprile 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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