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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/09/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al R. G. n. 3375/2023, introdotta
DA
, (c.f. ), residente in [...] C.F._1
Torre n.15, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Michele Truppi (c.f.
) e (c.f. , ed elettivamente C.F._2 Parte_2 C.F._3 domiciliato presso lo studio del primo in Benevento, alla Piazza Risorgimento n.13 (PEC:
Email_1 Email_2
-ricorrenti-
CONTRO
, nato il [...] – c.f.: , residente in Controparte_1 C.F._4
Montella (AV), alla Via Don Minzoni n.41, in proprio e quale (già) titolare dell'omonima ditta individuale (cessata) in Montella (AV) al Viale San Francesco n.1., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Fontana, Domenico Cimminiello e Ivana Aiello, presso il cui studio domicilia, giusta mandato in atti;
E
1 (p.iva: ), in persona del legale rappresentante p.t,. Controparte_2 P.IVA_1
con sede legale in Montella, alla Via Don Minzoni n.41 e sede Controparte_1 operativa, sempre in Montella (AV), al Viale San Francesco n.
1. rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Fontana, Domenico Cimminiello e Ivana Aiello presso il cui studio domicilia, giusta mandato in atti;
-resistenti-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.11.2023 parte ricorrente indicata in epigrafe, adito l'intestato Tribunale, formulava le seguenti e testuali conclusioni: “previo accertamento e declaratoria, eventualmente pure in via incidentale, del rapporto di lavoro del sig. quale rapporto unico e continuo, per tutto il tempo Parte_1 dal 17.03.92 al 23.06.2020, alle dipendenze, prima, di (titolare Controparte_1 della ditta individuale) e, poi (nella continuità) della “ , su CP_2 realizzatosi trasferimento d'azienda ex art.2112 c.c. tra la cedente ditta individuale di
e la cessionaria società di capitali “ , con Controparte_1 Controparte_2 conseguente legittimazione passiva / responsabilità debitoria della convenuta società per tutti i diritti e crediti nel presente atto domandati (maturati dal ), Parte_1 con il concorso solidale (debitorio) del cedente convenuto / persona fisica CP_1
(già titolare di omonima ditta) per tutti quelli maturati sino al giorno
[...] immediatamente antecedente la decorrenza di detto trasferimento, cioè sino all'1.04.2007, 1)- accertare e dichiarare il diritto del sig. , a tenore Parte_1 dell'art. 2103 c.c. e sulla base delle discipline classificatorie dei richiamati
CC.CC.NN.LL alla Categoria /Livello “8” dall' 8/06/1992 al 31/12/1994, al Livello
“7” dall' 1/01/1995 al 31/12/2000, al Livello “6” dall' 1/01/2001 al 23.06.2020); comunque, in via gradata, nell'eventualità che il Giudice dovesse escludere la sussistenza dei presupposti (di fatto e di diritto) per l'attribuzione di detto inquadramento, riconoscere e dichiarare il diritto al pagamento delle differenze retributive maturate dal prestatore, con riferimento al Livello “7” di inquadramento professionale retributivo, dal 01.01.2001 da, pacificamente attribuito / riconosciuto a
2 far data dal 02/04/2007 da parte datoriale, sino al 23.06.2020 (risoluzione): 2)- condannare, in forza delle norme di legge richiamate, in applicazione dell'art. 36 della Costituzione e dell'art. 2099 c.c. ed in riferimento alla contrattazione nazionale di categoria richiamata, per le causali tutte di cui in narrativa e per i titoli maturati nel periodo/rapporto di lavoro unico e continuo sino alla risoluzione, la convenuta
“ , in persona del proprio rappresentante legale p.t., al Controparte_2 pagamento, in favore del sig. , della complessiva somma di €. Parte_1 Pt_3
238.688,65=(duecentotrentottomilaseicentottantotto//65), oppure (in via subordinata) della somma di €. 218.364,41=(duecentodiciottomilatrecentosessantaquattro//41), di in concorso solidale-debitorio col convenuto (già titolare della omonima ditta individuale) per l'importo di €. Controparte_1
85.565,91=(ottantacinquemilacinquecentosessanstacinque//91) o, comunque, in via subordinata, per un importo pari a
82.325,67=(ottantaduemiilatrecentoventicinque//67), con condanna dello stesso al relativo pagamento sempre in favore del ricorrente o di quelle Controparte_1 diverse somme, maggiori o minori, che dovessero risultare o che il Giudice dovesse ritenere giuste ed eque;
il tutto, oltre rivalutazione monetaria, così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 429 c.p.c., da stabilirsi ai sensi dell'art. 150 disp. att.
c.p.c., ed interessi nella misura legale, con decorrenza, per l'una e per gli altri, dal giorno del maturare del relativo singolo diritto sino all'integrale soddisfo;
3)- condannare le parti convenute, in solido tra di loro, eventualmente anche con diseguale distribuzione percentuale, al pagamento delle spese, comunque del compenso dovuto per la controversia in relazione all'opera professionale espletata, alle prestazioni tutte, alle questioni giuridiche trattate, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, con attribuzione, ex art. 93 cpc, in favore dei sottoscritti avvocati che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso compensi;
4)- clausola di provvisoria esecuzione.”.
2. Allo scopo deduceva di aver lavorato di fatto in regime di subordinazione dal
17.03.1992 alle dipendenze del sig. titolare di omonima ditta Controparte_1 individuale, con formalizzazione del rapporto dal 09.06.1992. Sosteneva la continuità del rapporto di lavoro sino al 23.06.2020, data delle sue dimissioni per giusta causa.
Segnatamente, evidenziava che, in data 02.04.2007, senza soluzione di continuità, interveniva una "nuova" assunzione in capo alla società costituita nel Controparte_2
3 2003 con il sig. come amministratore e socio di maggioranza al Controparte_1
60% e la moglie, sig.ra come socia al 40%. Affermava che l'attività Persona_1
d'impresa, l'ubicazione (Viale San Francesco 1, Montella), il complesso dei beni e delle attrezzature, le committenze, i fornitori e l'elemento personale (inclusi i lavoratori) sono rimasti immutati nel passaggio dalla ditta individuale alla e che CP_2 la gestione e la direzione del personale sono sempre rimaste in capo al sig. CP_1
[...]
3. Quanto alle mansioni, dichiarava di aver inizialmente svolto attività di riordino, spostamento e carico/scarico materiale e, dal 1998, di aver espletato mansioni qualificate di lavorazione dei materiali lapidei (taglio, sagomatura, lucidatura, ecc.) anche con l'uso di strumenti meccanici e finitura manuale con scalpellino, operando in piena autonomia.
4. In merito all'orario di lavoro, deduceva di aver lavorato dal giugno 1992 al 2006 per
45,30 ore settimanali (dal lunedì al venerdì 8 ore e il sabato 5,30 ore), e dal 2007 al
2020 per 40 ore settimanali (dal lunedì al venerdì 8 ore), con frequenti prestazioni aggiuntive non retribuite.
5. Si doleva dell'irregolarità dei pagamenti, spesso solo acconti, e la non corrispondenza tra le buste paga e le ore/istituti effettivamente lavorati. Dichiarava di aver goduto di sole due settimane di ferie all'anno e di non aver mai percepito la tredicesima mensilità né gli scatti di anzianità.
6. Tutto ciò chiarito, concludeva ut supra. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituivano i resistenti che, contestando integralmente il ricorso, eccepivano, in via preliminare, la decadenza e la prescrizione di tutti i crediti relativi al rapporto di lavoro con la ditta individuale, sostenendo che tale rapporto si sarebbe risolto in data
26.03.2007 e che il primo atto interruttivo sarebbe intervenuto solo il 29.02.2024.
Negavano la sussistenza di qualsiasi trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. tra la ditta individuale e la affermando che non vi è stata alcuna cessione di Controparte_2 beni o strumenti, ma solo la cessazione di un'attività e l'inizio di un'altra analoga, con sedi legali diverse. Eccepivano altresì l'inapplicabilità del CCNL invocato dal ricorrente, in quanto la sua ditta era un'impresa artigiana e non una piccola/media industria, e contestavano nel merito la fondatezza delle pretese creditorie, sostenendo che il ricorrente avrebbe sempre percepito una retribuzione proporzionata al lavoro
4 svolto, comprensiva della 13esima mensilità, e che avrebbe sempre fruito delle ferie e dei permessi.
7. Esperito e fallito il tentativo d conciliazione, ammessa ed espletata la prova orale, acquisita la documentazione prodotta, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione, la causa veniva decisa come da sentenza.
8. Il ricorso è parzialmente fondato. Il thema decidendum del presente giudizio attiene all'accertamento della vicenda traslativa ex art. 2112 c.c. fra la ditta individuale di
AR US e la (di cui il sig. è CP_2 Controparte_1 amministratore e legale rapp.te pro tempore) e all'accertamento di pretese differenze retributive, maturate in ragione della effettiva quantità e qualità delle prestazioni lavorative rese dal prestatore ricorrente.Per quel che più interessa in questa sede, va rilevato, che, secondo i consolidati principi giurisprudenziali, il creditore che agisca in giudizio per ottenere l'adempimento di un'obbligazione vantata nei confronti del convenuto, una volta provato il fatto costitutivo della propria pretesa, deve soltanto allegarne l'inadempimento; spetta, a quel punto, al debitore allegare e provare di aver adempiuto oppure di non avere eseguito la prestazione dovuta per un'impossibilità sopravvenuta a se' non imputabile (Cass. Sez. Un. 13533/2001).La Corte di
Cassazione ha evidenziato, a più riprese, che “qualora il lavoratore agisca in giudizio, per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste,
l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione” (Cass. 26985/2009).Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto.In ordine, invece, al profilo dello straordinario e del lavoro supplementare, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il lavoratore, che chieda in via giudiziale il relativo compenso, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza,
è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass.
3714/2009; Cass. 12434/2006; Cass. 2144/2005; Cass. 1389/2003).Il Supremo
Collegio ha, peraltro, precisato che, spettando al lavoratore dare la prova dell'effettiva prestazione del lavoro straordinario, non può ritenersi come dato acquisito al processo
5 l'avvenuta prestazione di attività lavorativa oltre il normale orario per il solo fatto che manchino contestazioni sul punto da parte del datore di lavoro: la controparte, infatti, non ha l'onere di fornire alcuna prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio (cfr., al riguardo, sent. n. 3714/2009 cit., che ha precisato che neppure eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro sono idonee a determinare una inversione dell'onere della prova).Analogamente, in relazione alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festività non godute, il lavoratore che agisca in giudizio ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (sul punto, si veda Cass. 8521/2015).Infatti, l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (cfr. Cass. 26985/2009).
9. Chiarite le coordinate normative rilevanti nell'ambito del presente giudizio, utili alla distribuzione dell'onus probandi e alla risoluzione delle questioni poste al vaglio di questo Giudice, si dà luogo alla logica trattazione delle stesse.
10. La primaria questione significativa della controversia attienea alla sussistenza di un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. tra la ditta individuale CP_1
e la con conseguente unicità e continuità del rapporto di
[...] Controparte_2 lavoro del ricorrente.
11. La parte convenuta ha negato tale circostanza, asserendo una mera cessazione di attività della ditta individuale e l'inizio di una nuova attività da parte della società, senza alcun trasferimento di beni o rapporti. Inoltre, ha eccepito la prescrizione dei crediti eventualmente maturati nei riguardi della , in ragione Parte_4 dell'interruzione del rapporto di lavoro (conseguente a licenziamento non impugnato) contestuale alla cessazione dell'attività.
6 12. L'istruttoria testimoniale ha fornito elementi utili ai fini dell'accertamento dell'affermata continuità aziendale ex art. 2112 c.c..
13. Queste le parti essenziali delle dichiarazioni testimoniali - ST “ADR Testimone_1
Sono consulente del lavoro della per gli ultimi anni e poi tutto il periodo, e ancora oggi, Parte_4 della Ditta Stone Age S.R.L.; ADR Conosco il ricorrente perché l'ho visto qualche volta in azienda;
ADR Ho visto il ricorrente qualche volta in azienda, ma non so dire con precisione cosa facesse. Posso dedurlo dai documenti che io preparavo su indicazione della società o della ditta individuale, precisando che della ditta sono stato consulente nell'ultimo periodo, prima della costituzione della nuova società; ADR La ditta individuale non aveva nulla a che fare con la società. Preciso nulla a che fare dal punto di vista fiscale perché avevano due posizioni fiscali diverse;
ADR Io predisponevo le buste paga sulla base delle informazioni che mi forniva , sia per la ditta individuale che per la CP_1 Pt_ società.; ADR Mi recavo in azienda una volta al mese una volta al mese. La sede … della e della società era la stessa. Era cambiata la sede legale;
So che abita a via Don Minzoni Controparte_1
41 di Montella che è la sede legale della Società; Mi pare che la sede legale della ditta individuale era in via San Francesco 1, dove è la sede … ed è attualmente. Preciso Via San Francesco 1 in Montella;
Non so se il lavoratore è stato pagato per le competenze di fine rapporto, pur avendo io elaborato il documento finale;
ADR Non ricordo i nominativi delle persone che lavoravano presso la ditta individuale e che sono stati poi assunti dalla società. Ricordo solo , perché era Controparte_3 quello che dirigeva un po' tutto quando non c'era ; ADR Non mi ricordo se il ricorrente sia CP_1 passato;
ADR Non ricordo altri, neppure che mi viene indicato;
ADR Non abbiamo Parte_5 operato con la disciplina dell'art. 2112 c.c. perché il fatturato della ditta individuale, che stava crescendo, e per accedere a nuove agevolazioni fiscali e contributive per ragioni di carattere finanziario, ho consigliato di fare cessazione della ditta e costituzione della Società. La costituzione della nuova Società serviva anche per l'acquisto dei nuovi macchinari e per avere delle agevolazioni;
ADR Generalmente l'azienda di sabato era chiusa, ma mi è capitato a volte di andare di sabato a ritirare documenti. Io abito a Sant'Andrea di Conza e quindi non abito a Montella (Av).”
ST EL ON : “ADR Indifferente alle parti;
ADR Conosco il ricorrente. Sono stato suo CP_3 collega di lavoro. Il ricorrente si occupava delle pulizie del laboratorio, lavorava il marmo …; ADR
Non ho contenziosi in corso con il e non ho mai avuto discussioni per il trattamento di fine CP_1 rapporto. Preciso che la ditta individuale mi ha dato il TFR, ma la non ancora, anche se mi è CP_2 stato promesso. Ho finito di lavorare 6 anni fa. Gli ho fatto una pec con l'avvocato e mi ha promesso che me lo avrebbe dato e sto ancora in trattativa con e spero che me lo dia.; ADR Tra la ditta CP_1 individuale e la Società abbiamo lavorato di continuo;
ADR non è successo niente.; ADR Con la ditta individuale avevo le buste paga al momento del pagamento, a volte capitava che non ce le dava e veniva data dopo 1 o 2 mesi. Non vi era puntualità nella consegna della busta paga;
Il mio orario di lavoro era dalle 7:30 alle 9:00 poi dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00; ADR Questo dal lunedì al venerdì. Io qualche volta il sabato ho lavorato per urgenze di cantiere;
Il ricorrente dal lunedì al venerdì lavorava come me, ma il sabato non l'ho mai visto;
ADR Normalmente le esigenze di cantiere erano fuori Montella. I pezzi da portare fuori Montella li preparavo o la mattina o i giorni
7 precedenti. Io fuori cantiere il sabato lavoravo da solo;
ADR Quando di sabato sono andato in azienda posso dire di non aver mai visto il ricorrente. Il laboratorio era chiuso il sabato;
ADR Nel 2004 io lavoravo e confermo che il ricorrente il sabato non ha mai lavorato;
ADR Non ricordo se il ricorrente abbia avuto un infortunio sul lavoro;
In particolare, nel 2004 non ricordo dell'infortunio; ADR … A questo punto su richiesta della difesa ricorrente viene mostrata certificazione del ricorrente per infortunio sul lavoro …; ADR A questo punto il teste dichiara: Non so dire, forse io non c'ero quel giorno in azienda;
Ancora sul lavoro del ricorrente di sabato, può darsi che l'abbia fatto se chiamato dal;
Insieme, però, di sabato non abbiamo mai lavorato;
ADR Non so gli altri lavoratori
CP_1 come venissero pagati. Io venivo pagato con assegni oppure liquidi come capitava;
ADR Penso che non possa sapere la paga che percepiva il ricorrente ed altri;
ADR Facevamo una settimana di ferie a dicembre e due/tre settimane ad agosto;
ADR Io ho sempre percepito la tredicesima mensilità, sia con la ditta che con la società; In edilizia, normalmente, ad agosto non si lavorava e noi facevamo lavori per l'edilizia. Noi programmavamo il lavoro. Poteva capitare che il mi chiamasse in agosto,
CP_1 anche perché io avevo le chiavi del laboratorio. Quando mi ha chiamato ad agosto ero da solo. Non posso escludere che, come ha fatto con me, abbia potuto chiamare qualcun altro per lavori urgenti, anche perché pure aveva le chiavi;
ADR Quando mi chiamava il sabato, oppure durante le
CP_1 ferie, il mi dava un 'pensierino' in base al tempo che ero stato occupato. Me li dava così non
CP_1 li inseriva in busta paga.; ADR Ho buttato tutte le buste paga, anche quelle del TFR. Quando ho fatto la richiesta del pagamento l'ho fatta senza indicare le somme che dovevo avere;
ADR aveva
CP_1 pattuito con me che mi dava 70 euro al giorno nell'ultimo periodo;
Prima non mi ricordo. Nell'ultimo periodo prendevo 1500/1400 euro al mese;
ADR Non son come ero inquadrato. L'argomento non l'ho mai trattato. Io non ho mai fatto caso al livello. Io lavoravo e venivo pagato e va bene così; ADR Penso che ero l'uomo di fiducia di , almeno negli ultimi tempi, certamente non nei primi anni;
CP_1
Nell'ultimo periodo prendevo 1000 euro all'anno di 13esima, prima non ricordo.”
ST Patrone Michele: “Indifferente alle parti. Non ho contenziosi né li ho avuti con la ditta;
CP_1
ADR Ho lavorato con la ditta dal 1988 al 2003. Conosco il ricorrente, abbiamo lavorato CP_1 insieme. Quando il ricorrente è venuto a lavorare da , io già lavoravo lì. Non so ricordarmi di CP_1 preciso, forse 2 o 3; ADR Facevamo di tutto, anche il ricorrente. Il ricorrente lavorava il marmo e faceva taglio, levigatura, qualche rifinitura, la smussatura, la spazzolatura, la finitura … Utilizzava strumentazione meccanica, quali lucidatrici, smerigliatrici;
ADR Non tutti eravamo allo stesso livello.
Io facevo qualcosa in più, contribuivo a prendere le misure, facevo i disegni ai fini della messa in opera;
Lo scalpellino lo usavamo tutti. Il ricorrente di meno. Lui era più portato alla levigatura, al taglio e alle altre cose che ha detto;
ADR Facevamo un orario dalle 7:30 alle 17:00 con due pause, una pausa di circa mezz'ora nell'arco della mattinata e una pausa di circa un'ora per il pranzo. Questo dal lunedì al venerdì.; ADR Poteva capitare che il sabato lavoravano qualche volta;
ADR Il ricorrente lavorava quasi mai il sabato;
ADR quale volta a lavorato così come me. Quando lavoravo io di sabato, lavorava pure lui;
ADR Quando lavoravo di sabato venivo pagato a parte. Cioè, non risultava in busta paga il sabato, come non risultavano tutti i giorni lavorati. Ad esempio, per me non tutti i giorni lavorati erano inseriti in busta paga. Se lavoravo dal lunedì al venerdì per tutte le settimane, per 22/23 giorni, anche d'inverno, in busta paga ne risultavano 15/16, a volte 17/18. Questo posso dirlo per me,
8 non so per il ricorrente. Posso dire, però, che qualche volta ne abbiamo parlato nel senso che dicevamo che c'erano meno giorni di quelli lavorati in busta paga, ma nessuno ha preso iniziativa;
Io non ho avuto le competenze di fine rapporto. Non ho fatto vertenze, come non ho fatto vertenze per la 13esima mensilità che non veniva data, così come penso non dava agli altri come anche al ricorrente;
ADR Le ferie ne facevamo 10/12 giorni ad agosto. Una settimana anche a dicembre e basta;
ADR Non esistevano in azienda permessi a riduzione oraria. Se servivano giorni, ci assentavamo, ma non venivamo pagati.”.
ST : ADR Sono indifferente alle parti. Ho lavoratore alle dipendenze della Parte_2 [...]
dal 1987/1988 sino al 1992 circa come operaio addetto a mansioni di lavorazione del marmo Pt_4
e della pietra;
Conosco il ricorrente in quanto è stato un collega per circa tre anni, se ricordo bene;
ADR Preciso che era regolarmente assunto;
ADR Il titolare ci diceva la mattina che tipo di lavorazione dovevamo fare su pietra, marmi …, ci dava le misure, ci diceva che tipo di pietra dovevamo prendere in base alla commessa. Poteva trattarsi di scalini, lapidi e altro a seconda della commessa;
ADR Come me, il ricorrente era addetto al taglio, alla levigatura … ecc. e tutto quello che era necessario …. Una volta avute le indicazioni dal , andavamo a prendere il pezzo da lavorare. Andavamo a CP_1 prendere il pezzo da lavorare e si procedeva in autonomia;
ADR Le lavorazioni più complesse erano affidate agli operai più anziani ed esperti. Ad esempio, questi ultimi provvedevano a fare … lapidi particolari ecc.; ADR Gli orari di lavoro erano i seguenti dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle
17:00 con un'ora di pausa per il pranzo. Quando c'era molto lavoro, si andava anche il sabato, ma non posso precisare quanti sabato in un mese. Il sabato eravamo almeno due operai, ma poteva capitare che andavamo tutti. Non so dire quante volte il ricorrente abbia lavorato di sabato;
Sono stato regolarmente pagato dal datore di lavoro. Se ricordo bene, venivo pagato circa 70/75 mila lire al giorno. Non percepivo la tredicesima. Andavamo in ferie a dicembre e ad agosto per una settimana nel periodo natalizio ed una decina di giorni nel periodo estivo, se ricordo bene;
ADR Mi venivano consegnate le buste paga. La consegna poteva avvenire al momento della paga oppure successivamente, ma comunque a fine anno avevo tutte le buste paga;
ADR Preciso che, anche se mi veniva consegnata la busta paga relativa alla tredicesima, questa non mi è stata mai pagata;
ADR Non ho percepito il TFR perché non l'ho mai chiesto;
ADR non controllavo se quanto indicato in busta paga corrispondesse ai giorni lavorati e alla retribuzione corrisposta.”.
Le visure camerali hanno altresì dimostrato che la ha come sede Controparte_2 operativa lo stesso indirizzo della ditta individuale Controparte_1
Inoltre, è stata accertata la continuità dell'elemento soggettivo datoriale nella persona del sig. che è rimasto il dominus dell'attività, prima come titolare Controparte_1 della ditta individuale e poi come amministratore unico e socio di maggioranza della
Controparte_2
I testi e hanno entrambi riferito di aver lavorato Controparte_3 Testimone_2
“di continuo” nel passaggio tra le due entità, senza percepire alcuna reale interruzione
9 o cambiamento significativo nelle modalità operative. Il ricorrente ha evidenziato che l'utenza telefonica e le forniture/somministrazioni sono rimaste le stesse.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la fattispecie del trasferimento d'azienda, ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c., ricorre ogni qualvolta vi sia una successione nell'attività economica organizzata che conservi la propria identità funzionale, a prescindere dalla forma giuridica del trasferimento e dalla sussistenza di un rapporto contrattuale diretto tra cedente e cessionario. È sufficiente il subentro nella gestione del complesso dei beni organizzati ai fini dell'esercizio dell'impresa, costituendo un indice probatorio di tale continuità l'impiego del medesimo personale e l'utilizzo dei medesimi beni aziendali (Cass. civ., sez. lav.,
27/05/2015, n. 10950; Cass. civ., sez. lav., 20/07/2017, n. 17942). La Corte di
Cassazione ha, altresì, più volte ribadito che il trasferimento d'azienda non è escluso dalla mera cessazione dell'attività da parte del cedente e la successiva ripresa della stessa attività da parte del cessionario, quando vi sia la permanenza di un complesso organizzato di beni idoneo all'esercizio dell'impresa.
L'art. 2112 c.c. deve essere interpretato nel senso del riconoscimento del trasferimento d'azienda anche in assenza di un atto formale di cessione, qualora la continuità dell'attività economica sia desumibile da elementi oggettivi quali l'identità del complesso aziendale, la persistenza dell'organizzazione produttiva e l'utilizzo del medesimo personale e delle stesse strutture.
Non può, in definitiva, non rilevarsi che questo stesso Giudice, in un caso analogo riguardante un altro lavoratore (Sent. n. 844/2024 riferita a R.G. n. 2197/2021), ha già riconosciuto l'identità della titolarità dell'attività economica organizzata tra il cedente e la cessionaria dando luogo alla disciplina Controparte_1 Controparte_2 contemplata dall'art. 2112 c.c.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi sussistente il trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. tra la ditta individuale e la Controparte_1 Controparte_2
Ciononostante, l'interruzione del rapporto tra il ricorrente e la Ditta
[...]
in ragione di licenziamento non contestato, inibisce, ai fini dello Parte_6 svolgimento della pretesa del ricorrente, l'operatività della disciplina di cui all'art. 2112 c.c.. Il rapporto di lavoro tra il lavoratore e la ditta era, all'evidenza, CP_1 cessato (come cessata era anche l'impresa esercitata sotto la correlata denominazione) prima dell'assunzione e instaurazione di rapporto ex novo con la Controparte_2
10 Ne consegue l'esclusione della solidarietà passiva tra cedente e cessionario per i crediti che il ricorrente ha affermato di aver maturato nei riguardi del cedente.
Sotto questo profilo, la S.C. ha, a più riprese, affermato che il vincolo di solidarietà di cui all'art. 2112 c.c. può operare sul presupposto della vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento (V. Cass. ord. n. 21961 del 2023, che sintetizza l'orientamento consolidato sul punto.). Ciò non è stato in ragione del licenziamento incontestato, che ha comportato l'estinzione del rapporto tra cedente e lavoratore, prodromico rispetto alla costituzione della Controparte_2
La parte resistente ha eccepito, peraltro e come riferito, la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi ai sensi dell'art. 2948, n. 4), c.c., sostenendo che il rapporto con la ditta individuale si sarebbe concluso il 26.03.2007.
La mancata contestazione del licenziamento del ricorrente, che cristallizza l'interruzione del rapporto, implica la decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro eventualmente maturati nei confronti della ex art. 2948, n. 4 Parte_4
c.c..
Poiché il ricorso è stato proposto ben oltre il quinquennio dalla cessazione del rapporto con la ditta individuale, tutti i crediti ad essa riferibili (differenze retributive, straordinari, mensilità aggiuntive, TFR, ecc.) devono essere dichiarati prescritti.
Inoltre, quand'anche si volesse ricondurre la fattispecie alla disciplina generale dell'art. 2560, comma 2, c.c., la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta sorge solo se tali debiti "risultano dai libri contabili obbligatori". L'iscrizione in tali libri (libro giornale e libro degli inventari) è elemento costitutivo della responsabilità del cessionario e non può essere surrogata dalla mera conoscenza aliunde dei debiti.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcuna prova che i crediti da lui vantati nei confronti della ditta individuale fossero iscritti nelle scritture contabili obbligatorie diquest'ultima.
Per tali motivi, la domanda di condanna in solido della per i debiti Controparte_2 della ditta individuale Carfagno deve essere rigettata.
Chiarita l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti in ipotesi maturati verso la
[...]
, occorre, in ogni caso, statuire in ordine alla fondatezza delle pretese del Pt_4 ricorrente, con specifico riguardo all'attività lavorativa prestata alle dipendenze della
Controparte_2
11 Per quanto concerne l'inquadramento professionale nel superiore livello contrattuale, la domanda non può trovare accoglimento.
Sotto questo profilo, occorre precisare che la parte ricorrente ha invocato l'applicazione del CCNL per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, chiedendo il riconoscimento dei livelli professionali 8°, 7° e 6° in relazione alle mansioni effettivamente svolte. La parte resistente ha contestato l'applicabilità di tale CCNL, sostenendo che la ditta individuale era un'impresa artigiana e che non vi fosse stata Controparte_1 adesione al contratto collettivo.
È vero che i contratti collettivi di diritto comune si applicano solo ai soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o che vi abbiano aderito espressamente o tacitamente (Cass.
Sez. Lav., ordinanza n. 11537 del 2019). Tuttavia, anche in assenza di una formale adesione, il giudice può fare riferimento alle previsioni del CCNL come parametro per determinare la retribuzione adeguata e proporzionata ai sensi dell'art. 36 della
Costituzione e dell'art. 2099 c.c., qualora le mansioni svolte rientrino nell'ambito di applicazione oggettivo del contratto.
Nel caso di specie, la visura camerale della indica un oggetto sociale Controparte_2 molto ampio, che include la "lavorazione marmi, pietre e mosaico" e altre attività industriali. Questo Giudice ritiene, anche in ragione delle valutazioni svolte in giudizio che ha interessato sempre il medesimo resistente e definito dallo stesso
Tribunale (Sent. Trib. Avellino n. 844/2024), applicabile al giudizio in causa il contratto collettivo prodotto da parte ricorrente.
Ciononostante, non è possibile riconoscere la fondatezza delle pretese del lavoratore in quanto, all'esito dell'istruttoria, anche testimoniale, risulta incerto il tenore delle attività e mansioni svolte dallo stesso nello svolgimento del rapporto, sì da inibire qualsivoglia valutazione sul punto da parte di questo Giudice.
I testi escussi, come si evince dalle dichiarazioni riportate in motivazione, o hanno lavorato con la parte resistente per periodi limitati o, in ogni caso, hanno rappresentato le attività svolte dal lavoratore in modo sintetico e non adeguato, di tal ché, come chiarito, risulta inibita la sussunzione in qualsivoglia livello contrattuale, avendo riguardo al CCNL applicabile al rapporto.
Anche la domanda relativa al lavoro straordinario, permessi e ferie non godute è infondata, mancando una prova puntuale e rigorosa dello svolgimento di attività
12 lavorativa oltre l'orario normale e della mancata fruizione di ferie e permessi, non avendo i testi riferito in modo specifico su tali circostanze.
. La domanda diretta ad ottenere il pagamento della tredicesima mensilità è, invece, fondata. Stante la dichiarata prescrizione dei crediti anteriori all'aprile 2007, la domanda può essere valutata, però, solo con riferimento al rapporto di lavoro intercorso con la (dal 02.04.2007 al 23.06.2020).Il termine di Controparte_2 prescrizione quinquennale per i crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta in data 23.06.2020. Pertanto, nessuna prescrizione è maturata in relazione a tali crediti.
La società resistente, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento delle tredicesime mensilità per gli anni in questione.
Dall'esame delle buste paga prodotte in giudizio, si evince una retribuzione lorda complessiva mensile che può essere utilizzata come base per la quantificazione come in dispositivo.
Quanto al Trattamento di Fine Rapporto, si osserva che il ricorrente ha già ottenuto, per tale titolo, il decreto ingiuntivo n. 237/2021, emesso da questo Tribunale in data
22.10.2021, per la somma di € 15.461,74. Tale decreto, munito di formula esecutiva, costituisce un titolo idoneo a soddisfare la pretesa del lavoratore per il TFR calcolato sulla base della retribuzione effettivamente percepita. La domanda di ricalcolo del
TFR, essendo consequenziale alla reiezione della domanda di superiore inquadramento, deve essere a sua volta respinta. La domanda risulta, pertanto, inammissibile con riguardo a tale credito di lavoro.
Le spese di lite sono compensate in ragione del parziale accoglimento del ricorso e della natura delle questioni oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la società , in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di della somma Parte_1 corrispondente alle tredicesime mensilità maturate per il periodo dal 2 aprile 2007 al 23 giugno
2020, da quantificarsi, sulla base delle retribuzioni lorde mensili risultanti in atti, in complessivi
13 euro 18.126,08 lordi oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei fino al saldo;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, lì 30.09.2025 Il Giudice del Lavoro Monica d'Agostino
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