TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 23/12/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
1
N. 1401/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
DECRETO
SOSTITUTIVO DEL VERBALE DI UDIENZA DEL 18.12.2025
Dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., l'udienza del 18.12.2025 è stata celebrata in modalità di trattazione scritta;
lette le note depositate da tutte le parti;
IL GIUDICE visti gli artt. 127-ter, 429 e 437 c.p.c., si ritira in camera di consiglio, a conclusione della quale deposita il seguente provvedimento.
●●●●●
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice DE PA, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (ex artt. 7 D.Lgs.
150/2011 e 437 c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1401/2025 R.G.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1401/2025 2
promossa da
(c.f. ), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. Lucia Rulli congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Stefano Pasquini
APPELLANTE
nei confronti di
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Puccini Controparte_1 C.F._1
APPELLATO
OGGETTO
Appello alla sentenza n. 495/2024 del giudice di pace
Opposizione ordinanza ingiunzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Il ha proposto appello avverso la sentenza n. 495/2024 con la quale il giudice di pace Parte_1
di ha accolto il ricorso avanzato da avverso il verbale di accertamento redatto Pt_1 Controparte_1
dalla polizia municipale.
In sintesi, il suddetto verbale aveva accertato la violazione dei limiti di velocità prescritti dalla legge sulla scorta di quanto rilevato dall'apparecchiatura "Autovelox 106". aveva incentrato la propria CP_1
opposizione giudiziale sul fatto che l'apparecchiatura in questione non fosse omologata e, pertanto, il rilevamento di velocità non potesse ritenersi affidabile. Il giudice di pace ha aderito a tale impostazione richiamando l'ordinanza n. 10505/2024 della Corte di cassazione la quale ha rimarcato la differenza tra approvazione e omologazione e ha ritenuto, per l'appunto, che solo gli apparecchi omologati possono assicurare accertamenti rispondenti alle norme di legge. Il ricorso del è stato dunque accolto CP_1
mentre le spese di lite sono state compensate in ragione della novità e controvertibilità della questione trattata.
Il ha tuttavia censurato l'ordito motivazionale della pronuncia di primo grado Parte_1
sostenendo che il primo giudice non si sia confrontato adeguatamente con il dettato normativo, sia primario che secondario, e ritenendo che il tribunale dovrebbe invece aderire all'opposto indirizzo,
peraltro ribadito dal nell'ambito di circolari emanate nell'anno corrente. Controparte_2
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1401/2025 3
Per l'esattezza, ha così concluso:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accogliere il presente
appello e pertanto riformare e/o annullare la sentenza n. 495/2024 del Giudice di Pace di depositata in data Pt_1
12.01.2025 e non notificata e, per l'effetto, confermare il verbale elevato dalla Polizia Municipale di n. Pt_1
V/44793X/2024, Prot. 16892/2024 del 07.04.2024 notificato il 06.05.2024 e condannare l'appellato al pagamento della
sanzione amministrativa ivi prevista.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre. Con ogni consequenziale pronuncia. Con vittoria
di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio».
Si è costituito sostenendo la bontà della posizione assunta dal giudice di pace, peraltro Controparte_1
anche più di recente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità. Si riportano le conclusioni rassegnate in secondo grado
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, contrariis reiectis, rigettare l'appello del avverso la sentenza Parte_1
n. N. 495/2024 del Giudice di pace di e per l'effetto confermare tale sentenza. Pt_1
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio».
La causa, non necessitando di istruttoria (se non documentale), è stata subito rinviata per la discussione orale. All'udienza del 18.12.2025 le parti hanno discusso scambiando le memorie ex art. 127-ter c.p.c. e,
all'esito, il giudice si è ritirato in camera di consiglio.
●●●●●●●
La controversia ruota attorno all'interpretazione da dare all'art. 142, comma 6, del D.Lgs. 285/1992 (nel proseguo anche soltanto “Codice della Strada” o “CdS”) che così recita: «per la determinazione
dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente
omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del
cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento». La sentenza di primo grado ha fatto propria la lettura ermeneutica più rigorosa recentemente sposata, expressis verbis,
dalla Suprema Corte nella già evocata ordinanza n. 10505/2024. In sintesi, il ragionamento compiuto dagli ermellini nella suddetta pronuncia (comunque già efficacemente riassunto dal giudice di prime cure) è il seguente:
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1401/2025 4
- anzitutto, dal punto di vista strettamente letterale, il comma sesto dell'art. 142 parla solo di
«apparecchiature debitamente omologate», le cui risultanze - si sottolinea - sono considerate «fonti di prova»
per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità;
- anche nel comma 1 dello stesso art. 142 (come innovato dalla legge 120/2010) si parla di «apparecchiature
debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati» nelle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia;
- l'art. 45, comma 6, CdS contiene una norma di natura programmatica che demanda al regolamento attuativo la precisazione di quali segnali, dispositivi e apparecchiature siano «sono soggetti
all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; il complementare ed esplicativo art. 192 del d.P.R. 495/1992 (regolamento di attuazione del CdS) stabilisce al secondo comma che «l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici
accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite
dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole...»,
mentre il terzo comma così recita: «quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente
regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici
approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2»;
- da qui la conclusione per cui «i procedimenti di approvazione ed omologazione sono tra loro distinti in quanto
aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in
serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo
economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo
con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione,
quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l'approvazione) - ha anche natura
necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la
precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale
legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso,
a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 CdS».
È bene rimarcare, prima di procedere oltre, che la pronuncia qui sintetizzata non è rimasta isolata ed
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1401/2025 5
anzi oggi può ritenersi che presso la giurisprudenza di legittimità si sia formato un consolidato e univoco orientamento;
invero, l'ordinanza citata è stata ripresa e i suoi principi di diritto sono stati ribaditi da Cass. nn. 20913/2024, 12924/2025, 26521/2025 e 31876/2025.
La parte appellante non ritiene convincente il ragionamento sopra sintetizzato affidandosi ai seguenti argomenti. Anzitutto, viene fatto notare come, diversamente da quanto opinato dai giudici di legittimità, omologazione e approvazione, pur essendo procedimenti formalmente diversi, risultano equivalenti sul piano sostanziale. L'approvazione si ha allorquando il regolamento non stabilisce caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni (in presenza delle quali, invece, si dà corso all'omologazione) ma è accompagnata da verifiche di taratura presso organismi terzi accreditati che assicurerebbero l'affidabilità tecnica del risultato, come affermato dal decreto ministeriale n. 282 del
2017. Inoltre, l'appellante cerca di depotenziare la portata semantica del richiamo alla sola omologazione compiuto dal comma sesto dell'art. 142 CdS facendo notare come l'art. 345 del regolamento attuativo, invece, parli solo di apparecchiature «approvate dal Ministero dei lavori pubblici»;
ciò, per l'appunto, a riprova del fatto che omologazione e approvazione sarebbero sostanzialmente equipollenti.
Ritiene questo giudicante di doversi conformare all'orientamento di legittimità, non risultando decisivi gli argomenti addotti dal comune a sostegno dell'appello e, anzi, apparendo la sentenza di prime cure del tutto convincente e riccamente motivata.
Un primo e tutt'altro che secondario elemento che deve essere rilevato è che, a fronte del chiaro riferimento alle sole apparecchiature omologate contenuto nell'art. 142, altre disposizioni del CdS,
invece, ritengono sufficiente anche la sola approvazione: si allude all'art. 147 (comportamento ai passaggi a livello) che al comma 3-bis recita: «il mancato rispetto di quanto stabilito dai commi 2-bis e 3, nel
caso in cui siano presenti i dispositivi di segnalazione luminosa, può essere rilevato anche tramite appositi
dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni, approvati od omologati dal CP_2
, ma anche all'art. 193 (obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile) Controparte_3
che al comma 4-ter afferma: «l'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo
può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con
quelli provenienti dai documentatori automatici di infrazioni semaforiche che abbiano rilevato la violazione di cui
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1401/2025 6
all'articolo 146, comma 3, nonché dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis
dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti
direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1».
Pare dunque che il legislatore, quando ha inteso ritenere validi alternativamente l'omologazione e l'approvazione delle apparecchiature di rilevamento, lo abbia chiaramente affermato. Di contro, l'art. 142 ha sempre richiesto l'omologazione delle apparecchiature, anche in seguito alla novella del 2010
che, modificando il comma primo, ha parlato di apparecchiature «debitamente omologate per il calcolo della
velocità media di percorrenza su tratti determinati» nelle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia.
Vero è che l'art. 345 del regolamento attuativo sancisce che «le singole apparecchiature devono essere
approvate [e non anche omologate, n.d.r.] dal Ministero dei lavori pubblici». Tuttavia, è ben noto che la fonte regolamentare risulta sub-valente rispetto alla normativa primaria, per cui non è idonea a derogarla o disapplicarla. Analoghe considerazioni valgono, a maggior ragione, per il decreto ministeriale richiamato dalla difesa dell'appellante. Quanto al fatto che approvazione e omologazione costituiscano iter amministrativi tra di loro (almeno formalmente) differenti, è lo stesso comune a riconoscerlo.
Questo giudicante non ignora che una parte della giurisprudenza di merito si è espressa in senso contrario all'orientamento di legittimità (si veda tribunale Bologna del 10.7.2025 pubblicata nella banca dati di merito), muovendo da indici normativi diversi da quelli evocati dal comune nell'atto di appello.
Cionondimeno, si ritiene che gli argomenti spesi da tale indirizzo non siano, in ultima analisi, risolutivi in senso favorevole alla tesi dell'amministrazione.
Più precisamente, questa impostazione fa leva sul disposto di cui all'art. 201, comma 1-ter, CdS a norma del quale «nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il
verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli
organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che
sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico». La lettera f) del comma 1-bis ritiene non necessaria la contestazione immediata dell'infrazione allorquando
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1401/2025 7
l'accertamento sia stato «effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n.
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni». Quest'ultima disposizione, a sua volta, così recita (per quanto d'interesse nel caso di specie): «
1. Sulle autostrade e sulle
strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le
direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono
utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli
automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli
142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di
controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di
esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2. […] 3. Nei casi indicati dal comma 1, la
violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel
rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi
successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di
immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che
consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti
preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285».
L'insieme di queste disposizioni, per quanto concernenti la questione relativa alle tempistiche di contestazione (differita piuttosto che immediata), pare dare per implicito che, anche per l'accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità stradale, sarebbero sufficienti apparecchiature solo approvate;
infatti, sia l'art. 4 del D.L. 121/2002, sia il comma 1-ter dell'art. 201 CdS, ripropongono l'alternativa tra dispositivi omologati ovvero approvati.
Sennonché, questa impostazione non spiega perché le disposizioni appena richiamate dovrebbero prevalere sull'opposta e coesistente regola chiaramente impressa nell'art. 142; norma, quest'ultima, che specificamente attribuisce alle apparecchiature «debitamente omologate» il rango di «fonte di prova»,
quando invece sia l'art. 4 del D.L. 121/2002, sia il comma 1-ter dell'art. 201 CdS, sono norme che afferiscono al (tangente) ambito delle tempistiche di contestazione. A ben vedere, di fronte a una
(almeno apparente) antinomia normativa, è compito dell'interprete tentare di ricondurre il sistema a
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1401/2025 8
una sua coerenza e, nel caso specifico, a ben guardare, è possibile farlo, tenendo ferma la regola dettata dal comma sesto dell'art. 142.
Ed infatti, l'art. 4, comma 3, del D.L. 121/2002 si applica agli accertamenti delle violazioni delle norme di comportamento contenute negli artt. 142 (velocità), 148 (sorpassi) e 176 (circolazione in autostrade e strade extraurbane principali). Queste ultime due disposizioni, a differenza dell'art. 142, non dettano alcuna norma specifica in punto di modalità di accertamento mediante dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza e buon può ritenersi, dunque, che il richiamato art. 4, per queste ultime, abbia portata pienamente innovativa, in guisa tale da consentire che dispositivi «approvati od omologati»
possano risultare sufficienti ai fini dell'accertamento della violazione. L'art. 142, invece, contempla una norma ad hoc, che è per l'appunto quella contenuta nel comma sesto, e che si riferisce a dispositivi
«debitamente omologati». Ed allora, relativamente alle violazioni in materia di velocità dei veicoli quest'ultima norma non può che rimanere ferma, dovendo il riferimento alternativo ad omologa e approvazione contenuto nel terzo comma ritenersi valevole solo per le altre due ipotesi di violazione,
per l'appunto perché quest'ultime risultano prive di norme apposite sul punto.
Considerazioni grossomodo analoghe valgono per l'art. 201 CdS. Il comma 1-ter, infatti, oltre alla lettera f), che per l'appunto rinvia all'art. 4 del D.L. 121/2002, richiama le ipotesi di cui alle lettere b) e g) del comma 1-bis, che rispettivamente concernono l'attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa e il rilevamento dell'accesso di veicoli nelle zone a traffico limitato. In buona sostanza, il riferimento generico e alternativo a omologazione e approvazione contenuto nel comma 1-ter si spiega in quanto non in tutte le ipotesi a cui la norma si applica le apparecchiature devono essere (solo)
omologate, ben essendo possibile anche la semplice approvazione. E così, per il rilevamento dell'eccesso di velocità (art. 142, comma 6) e per il rilevamento dell'accesso in ZTL (si legga proprio la lettera g, che così recita: «g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle
aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate o con
accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»), è comunque indispensabile l'omologazione, mentre invece per l'attraverso di un incrocio semaforico in presenza di luce rossa l'apparecchiatura, in assenza di opposti indici normativi (non rinvenuti: si veda infatti l'art. 146 CdS), può essere anche soltanto approvata e non anche omologata. Non è allora forse un caso che vi sia perfetta simmetria tra il comma
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1401/2025 9
1-quater dell'art. 201 («in occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è
necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o
apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente
automatico») e la richiamata ipotesi g-bis («g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma
11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, comma 3, 147, commi 2-bis e 3, 158, limitatamente al
divieto di fermata e alla violazione della sosta riservata nei soli casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera d),
167, 170, 171, 193, 213, 214, 216 e 217, per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od
omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'interno»): in entrambi i casi, cioè, si ammette che lo strumento di rilevamento possa essere omologato o anche solo approvato.
La sentenza appellata, quindi, deve trovare piena conferma;
conferma che attinge, peraltro, anche la statuizione sulle spese. Sul punto preme rilevare come il sig. abbia concluso affinché gli siano CP_1
riconosciute anche le spese di primo grado, senza tuttavia promuovere appello incidentale avverso il capo del dispositivo della pronuncia che, invece, le ha integralmente compensate. Sennonché, secondo i principi processuali generali, da sempre applicati dalla giurisprudenza, «il potere del giudice d'appello di
procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito
adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve
essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione
impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della
decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (cfr. Cass. n. 33412/2024). In ogni caso,
la decisione assunta al riguardo dal giudice di prime cure risulta assolutamente corretta;
invero, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione
trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra
le parti, parzialmente o per intero» e nella fattispecie il giudice di pace, trovandosi di fronte a una questione nuova e particolarmente controvertibile, ha correttamente ritenuto equo disporre la compensazione delle spese legali.
In ordine, invece, alle spese legali di questo grado di giudizio, ritiene questo giudicante che sia più
corretto addivenire alla condanna della parte appellante. Invero, come già dato atto supra, alla data di proposizione del gravame vi erano almeno tre precedenti di legittimità conformi e contrari alla
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1401/2025 10
posizione assunta dal sicché l'amministrazione ha ritenuto di appellare accettando il rischio Pt_1
della soccombenza, con tutto ciò che ne consegue in punto di spese. Dal punto di vista strettamente quantificatorio, il valore di causa coincide con la misura della sanzione comminata nel verbale e, anche avuto riguardo all'attività difensiva espletata, risulta corretto fare applicazione dei medi tabellari per tutte le fasi processuali.
Infine, si dà inoltre atto che sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'art. 13,
comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 («quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del
comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso»).
P.Q.M.
Il tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda,
eccezione ed istanza disattesa o assorbita:
▪ rigetta l'appello;
▪ condanna il a rifondere le spese sostenute dalla parte appellata, liquidate in Parte_1
€ 662,00 oltre rimborso delle spese generali e accessori dovuti per legge;
▪ dà atto che il è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Il giudice
DE PA
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1401/2025
N. 1401/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
DECRETO
SOSTITUTIVO DEL VERBALE DI UDIENZA DEL 18.12.2025
Dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., l'udienza del 18.12.2025 è stata celebrata in modalità di trattazione scritta;
lette le note depositate da tutte le parti;
IL GIUDICE visti gli artt. 127-ter, 429 e 437 c.p.c., si ritira in camera di consiglio, a conclusione della quale deposita il seguente provvedimento.
●●●●●
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice DE PA, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (ex artt. 7 D.Lgs.
150/2011 e 437 c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1401/2025 R.G.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1401/2025 2
promossa da
(c.f. ), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. Lucia Rulli congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Stefano Pasquini
APPELLANTE
nei confronti di
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Puccini Controparte_1 C.F._1
APPELLATO
OGGETTO
Appello alla sentenza n. 495/2024 del giudice di pace
Opposizione ordinanza ingiunzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Il ha proposto appello avverso la sentenza n. 495/2024 con la quale il giudice di pace Parte_1
di ha accolto il ricorso avanzato da avverso il verbale di accertamento redatto Pt_1 Controparte_1
dalla polizia municipale.
In sintesi, il suddetto verbale aveva accertato la violazione dei limiti di velocità prescritti dalla legge sulla scorta di quanto rilevato dall'apparecchiatura "Autovelox 106". aveva incentrato la propria CP_1
opposizione giudiziale sul fatto che l'apparecchiatura in questione non fosse omologata e, pertanto, il rilevamento di velocità non potesse ritenersi affidabile. Il giudice di pace ha aderito a tale impostazione richiamando l'ordinanza n. 10505/2024 della Corte di cassazione la quale ha rimarcato la differenza tra approvazione e omologazione e ha ritenuto, per l'appunto, che solo gli apparecchi omologati possono assicurare accertamenti rispondenti alle norme di legge. Il ricorso del è stato dunque accolto CP_1
mentre le spese di lite sono state compensate in ragione della novità e controvertibilità della questione trattata.
Il ha tuttavia censurato l'ordito motivazionale della pronuncia di primo grado Parte_1
sostenendo che il primo giudice non si sia confrontato adeguatamente con il dettato normativo, sia primario che secondario, e ritenendo che il tribunale dovrebbe invece aderire all'opposto indirizzo,
peraltro ribadito dal nell'ambito di circolari emanate nell'anno corrente. Controparte_2
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1401/2025 3
Per l'esattezza, ha così concluso:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accogliere il presente
appello e pertanto riformare e/o annullare la sentenza n. 495/2024 del Giudice di Pace di depositata in data Pt_1
12.01.2025 e non notificata e, per l'effetto, confermare il verbale elevato dalla Polizia Municipale di n. Pt_1
V/44793X/2024, Prot. 16892/2024 del 07.04.2024 notificato il 06.05.2024 e condannare l'appellato al pagamento della
sanzione amministrativa ivi prevista.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre. Con ogni consequenziale pronuncia. Con vittoria
di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio».
Si è costituito sostenendo la bontà della posizione assunta dal giudice di pace, peraltro Controparte_1
anche più di recente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità. Si riportano le conclusioni rassegnate in secondo grado
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, contrariis reiectis, rigettare l'appello del avverso la sentenza Parte_1
n. N. 495/2024 del Giudice di pace di e per l'effetto confermare tale sentenza. Pt_1
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio».
La causa, non necessitando di istruttoria (se non documentale), è stata subito rinviata per la discussione orale. All'udienza del 18.12.2025 le parti hanno discusso scambiando le memorie ex art. 127-ter c.p.c. e,
all'esito, il giudice si è ritirato in camera di consiglio.
●●●●●●●
La controversia ruota attorno all'interpretazione da dare all'art. 142, comma 6, del D.Lgs. 285/1992 (nel proseguo anche soltanto “Codice della Strada” o “CdS”) che così recita: «per la determinazione
dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente
omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del
cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento». La sentenza di primo grado ha fatto propria la lettura ermeneutica più rigorosa recentemente sposata, expressis verbis,
dalla Suprema Corte nella già evocata ordinanza n. 10505/2024. In sintesi, il ragionamento compiuto dagli ermellini nella suddetta pronuncia (comunque già efficacemente riassunto dal giudice di prime cure) è il seguente:
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1401/2025 4
- anzitutto, dal punto di vista strettamente letterale, il comma sesto dell'art. 142 parla solo di
«apparecchiature debitamente omologate», le cui risultanze - si sottolinea - sono considerate «fonti di prova»
per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità;
- anche nel comma 1 dello stesso art. 142 (come innovato dalla legge 120/2010) si parla di «apparecchiature
debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati» nelle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia;
- l'art. 45, comma 6, CdS contiene una norma di natura programmatica che demanda al regolamento attuativo la precisazione di quali segnali, dispositivi e apparecchiature siano «sono soggetti
all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; il complementare ed esplicativo art. 192 del d.P.R. 495/1992 (regolamento di attuazione del CdS) stabilisce al secondo comma che «l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici
accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite
dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole...»,
mentre il terzo comma così recita: «quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente
regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici
approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2»;
- da qui la conclusione per cui «i procedimenti di approvazione ed omologazione sono tra loro distinti in quanto
aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in
serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo
economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo
con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione,
quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l'approvazione) - ha anche natura
necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la
precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale
legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso,
a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 CdS».
È bene rimarcare, prima di procedere oltre, che la pronuncia qui sintetizzata non è rimasta isolata ed
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1401/2025 5
anzi oggi può ritenersi che presso la giurisprudenza di legittimità si sia formato un consolidato e univoco orientamento;
invero, l'ordinanza citata è stata ripresa e i suoi principi di diritto sono stati ribaditi da Cass. nn. 20913/2024, 12924/2025, 26521/2025 e 31876/2025.
La parte appellante non ritiene convincente il ragionamento sopra sintetizzato affidandosi ai seguenti argomenti. Anzitutto, viene fatto notare come, diversamente da quanto opinato dai giudici di legittimità, omologazione e approvazione, pur essendo procedimenti formalmente diversi, risultano equivalenti sul piano sostanziale. L'approvazione si ha allorquando il regolamento non stabilisce caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni (in presenza delle quali, invece, si dà corso all'omologazione) ma è accompagnata da verifiche di taratura presso organismi terzi accreditati che assicurerebbero l'affidabilità tecnica del risultato, come affermato dal decreto ministeriale n. 282 del
2017. Inoltre, l'appellante cerca di depotenziare la portata semantica del richiamo alla sola omologazione compiuto dal comma sesto dell'art. 142 CdS facendo notare come l'art. 345 del regolamento attuativo, invece, parli solo di apparecchiature «approvate dal Ministero dei lavori pubblici»;
ciò, per l'appunto, a riprova del fatto che omologazione e approvazione sarebbero sostanzialmente equipollenti.
Ritiene questo giudicante di doversi conformare all'orientamento di legittimità, non risultando decisivi gli argomenti addotti dal comune a sostegno dell'appello e, anzi, apparendo la sentenza di prime cure del tutto convincente e riccamente motivata.
Un primo e tutt'altro che secondario elemento che deve essere rilevato è che, a fronte del chiaro riferimento alle sole apparecchiature omologate contenuto nell'art. 142, altre disposizioni del CdS,
invece, ritengono sufficiente anche la sola approvazione: si allude all'art. 147 (comportamento ai passaggi a livello) che al comma 3-bis recita: «il mancato rispetto di quanto stabilito dai commi 2-bis e 3, nel
caso in cui siano presenti i dispositivi di segnalazione luminosa, può essere rilevato anche tramite appositi
dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni, approvati od omologati dal CP_2
, ma anche all'art. 193 (obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile) Controparte_3
che al comma 4-ter afferma: «l'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo
può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con
quelli provenienti dai documentatori automatici di infrazioni semaforiche che abbiano rilevato la violazione di cui
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1401/2025 6
all'articolo 146, comma 3, nonché dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis
dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti
direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1».
Pare dunque che il legislatore, quando ha inteso ritenere validi alternativamente l'omologazione e l'approvazione delle apparecchiature di rilevamento, lo abbia chiaramente affermato. Di contro, l'art. 142 ha sempre richiesto l'omologazione delle apparecchiature, anche in seguito alla novella del 2010
che, modificando il comma primo, ha parlato di apparecchiature «debitamente omologate per il calcolo della
velocità media di percorrenza su tratti determinati» nelle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia.
Vero è che l'art. 345 del regolamento attuativo sancisce che «le singole apparecchiature devono essere
approvate [e non anche omologate, n.d.r.] dal Ministero dei lavori pubblici». Tuttavia, è ben noto che la fonte regolamentare risulta sub-valente rispetto alla normativa primaria, per cui non è idonea a derogarla o disapplicarla. Analoghe considerazioni valgono, a maggior ragione, per il decreto ministeriale richiamato dalla difesa dell'appellante. Quanto al fatto che approvazione e omologazione costituiscano iter amministrativi tra di loro (almeno formalmente) differenti, è lo stesso comune a riconoscerlo.
Questo giudicante non ignora che una parte della giurisprudenza di merito si è espressa in senso contrario all'orientamento di legittimità (si veda tribunale Bologna del 10.7.2025 pubblicata nella banca dati di merito), muovendo da indici normativi diversi da quelli evocati dal comune nell'atto di appello.
Cionondimeno, si ritiene che gli argomenti spesi da tale indirizzo non siano, in ultima analisi, risolutivi in senso favorevole alla tesi dell'amministrazione.
Più precisamente, questa impostazione fa leva sul disposto di cui all'art. 201, comma 1-ter, CdS a norma del quale «nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il
verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli
organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che
sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico». La lettera f) del comma 1-bis ritiene non necessaria la contestazione immediata dell'infrazione allorquando
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1401/2025 7
l'accertamento sia stato «effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n.
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni». Quest'ultima disposizione, a sua volta, così recita (per quanto d'interesse nel caso di specie): «
1. Sulle autostrade e sulle
strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le
direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono
utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli
automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli
142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di
controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di
esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2. […] 3. Nei casi indicati dal comma 1, la
violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel
rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi
successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di
immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che
consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti
preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285».
L'insieme di queste disposizioni, per quanto concernenti la questione relativa alle tempistiche di contestazione (differita piuttosto che immediata), pare dare per implicito che, anche per l'accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità stradale, sarebbero sufficienti apparecchiature solo approvate;
infatti, sia l'art. 4 del D.L. 121/2002, sia il comma 1-ter dell'art. 201 CdS, ripropongono l'alternativa tra dispositivi omologati ovvero approvati.
Sennonché, questa impostazione non spiega perché le disposizioni appena richiamate dovrebbero prevalere sull'opposta e coesistente regola chiaramente impressa nell'art. 142; norma, quest'ultima, che specificamente attribuisce alle apparecchiature «debitamente omologate» il rango di «fonte di prova»,
quando invece sia l'art. 4 del D.L. 121/2002, sia il comma 1-ter dell'art. 201 CdS, sono norme che afferiscono al (tangente) ambito delle tempistiche di contestazione. A ben vedere, di fronte a una
(almeno apparente) antinomia normativa, è compito dell'interprete tentare di ricondurre il sistema a
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1401/2025 8
una sua coerenza e, nel caso specifico, a ben guardare, è possibile farlo, tenendo ferma la regola dettata dal comma sesto dell'art. 142.
Ed infatti, l'art. 4, comma 3, del D.L. 121/2002 si applica agli accertamenti delle violazioni delle norme di comportamento contenute negli artt. 142 (velocità), 148 (sorpassi) e 176 (circolazione in autostrade e strade extraurbane principali). Queste ultime due disposizioni, a differenza dell'art. 142, non dettano alcuna norma specifica in punto di modalità di accertamento mediante dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza e buon può ritenersi, dunque, che il richiamato art. 4, per queste ultime, abbia portata pienamente innovativa, in guisa tale da consentire che dispositivi «approvati od omologati»
possano risultare sufficienti ai fini dell'accertamento della violazione. L'art. 142, invece, contempla una norma ad hoc, che è per l'appunto quella contenuta nel comma sesto, e che si riferisce a dispositivi
«debitamente omologati». Ed allora, relativamente alle violazioni in materia di velocità dei veicoli quest'ultima norma non può che rimanere ferma, dovendo il riferimento alternativo ad omologa e approvazione contenuto nel terzo comma ritenersi valevole solo per le altre due ipotesi di violazione,
per l'appunto perché quest'ultime risultano prive di norme apposite sul punto.
Considerazioni grossomodo analoghe valgono per l'art. 201 CdS. Il comma 1-ter, infatti, oltre alla lettera f), che per l'appunto rinvia all'art. 4 del D.L. 121/2002, richiama le ipotesi di cui alle lettere b) e g) del comma 1-bis, che rispettivamente concernono l'attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa e il rilevamento dell'accesso di veicoli nelle zone a traffico limitato. In buona sostanza, il riferimento generico e alternativo a omologazione e approvazione contenuto nel comma 1-ter si spiega in quanto non in tutte le ipotesi a cui la norma si applica le apparecchiature devono essere (solo)
omologate, ben essendo possibile anche la semplice approvazione. E così, per il rilevamento dell'eccesso di velocità (art. 142, comma 6) e per il rilevamento dell'accesso in ZTL (si legga proprio la lettera g, che così recita: «g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle
aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate o con
accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»), è comunque indispensabile l'omologazione, mentre invece per l'attraverso di un incrocio semaforico in presenza di luce rossa l'apparecchiatura, in assenza di opposti indici normativi (non rinvenuti: si veda infatti l'art. 146 CdS), può essere anche soltanto approvata e non anche omologata. Non è allora forse un caso che vi sia perfetta simmetria tra il comma
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1401/2025 9
1-quater dell'art. 201 («in occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è
necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o
apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente
automatico») e la richiamata ipotesi g-bis («g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma
11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, comma 3, 147, commi 2-bis e 3, 158, limitatamente al
divieto di fermata e alla violazione della sosta riservata nei soli casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera d),
167, 170, 171, 193, 213, 214, 216 e 217, per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od
omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'interno»): in entrambi i casi, cioè, si ammette che lo strumento di rilevamento possa essere omologato o anche solo approvato.
La sentenza appellata, quindi, deve trovare piena conferma;
conferma che attinge, peraltro, anche la statuizione sulle spese. Sul punto preme rilevare come il sig. abbia concluso affinché gli siano CP_1
riconosciute anche le spese di primo grado, senza tuttavia promuovere appello incidentale avverso il capo del dispositivo della pronuncia che, invece, le ha integralmente compensate. Sennonché, secondo i principi processuali generali, da sempre applicati dalla giurisprudenza, «il potere del giudice d'appello di
procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito
adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve
essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione
impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della
decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (cfr. Cass. n. 33412/2024). In ogni caso,
la decisione assunta al riguardo dal giudice di prime cure risulta assolutamente corretta;
invero, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione
trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra
le parti, parzialmente o per intero» e nella fattispecie il giudice di pace, trovandosi di fronte a una questione nuova e particolarmente controvertibile, ha correttamente ritenuto equo disporre la compensazione delle spese legali.
In ordine, invece, alle spese legali di questo grado di giudizio, ritiene questo giudicante che sia più
corretto addivenire alla condanna della parte appellante. Invero, come già dato atto supra, alla data di proposizione del gravame vi erano almeno tre precedenti di legittimità conformi e contrari alla
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1401/2025 10
posizione assunta dal sicché l'amministrazione ha ritenuto di appellare accettando il rischio Pt_1
della soccombenza, con tutto ciò che ne consegue in punto di spese. Dal punto di vista strettamente quantificatorio, il valore di causa coincide con la misura della sanzione comminata nel verbale e, anche avuto riguardo all'attività difensiva espletata, risulta corretto fare applicazione dei medi tabellari per tutte le fasi processuali.
Infine, si dà inoltre atto che sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'art. 13,
comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 («quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del
comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso»).
P.Q.M.
Il tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda,
eccezione ed istanza disattesa o assorbita:
▪ rigetta l'appello;
▪ condanna il a rifondere le spese sostenute dalla parte appellata, liquidate in Parte_1
€ 662,00 oltre rimborso delle spese generali e accessori dovuti per legge;
▪ dà atto che il è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Il giudice
DE PA
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1401/2025