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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 24/10/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Nr. 654/2022 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 18/09/2025, ha definito la controversia con la seguente SENTENZA
nella causa di I Grado, avente oggetto “retribuzione”, promossa da:
(C.F. ), nata a Caltanissetta il 24/10/1989, Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. LUPICA MARIO (C.F. ), con domicilio eletto in CodiceFiscale_2 Corso Unità d'Italia, n. 39 -93017 AN DO (CL) ricorrente contro
(C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3 RM (CL), con il patrocinio dell'Avv. DONZELLA ROBERTA (C.F. ), con C.F._4 domicilio eletto in Viale Sicilia n. 55/D -93100 Caltanissetta
(c.f. , con il Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio degli Avv.ti STEFANO DOLCE (c.f. ), e CARMELO RUSSO (c.f. C.F._5
, con domicilio eletto ex ura distrettuale dell'Istituto C.F._6 in Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d
(C.F. Controparte_3
con sede in Roma – Via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore Regionale P.IVA_2 della Sicilia in carica pro-tempore, con il patrocinio dell'Avv. Sergio Alessi (C.F.:
– con domicilio eletto presso l'Avvocatura distrettuale dell con sede C.F._7 CP_4 in Caltanissetta – Via Rosso di AN Secondo n. 47 resistenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
«Accertare che la ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze del convenuto Controparte_1 con mansioni di assistente alla persona di ON ANta nel periodo compreso tra il 18 maggio 2010 e il 31 marzo 2011, per tre ore giornaliere, dalle 15,00 alle 18,00, e con mansioni di badante, provvedendo alla pulizia personale della predetta assistita, alla preparazione dei pasti, all'assistenza notturna e alle pulizie della casa, dal successivo 1° aprile
2011 al 31 luglio 2014, dalle 12,00 alle 20,30 e, dopo una breve pausa, dalle ore 22,30 alle 10,30 del mattino seguente;
il tutto per sette giorni alla settimana, senza riconoscimento di riposo settimanale e di ferie, e per l'effetto, - ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto alla regolarizzazione del rapporto lavorativo, nei termini sopra indicati, nonché al pagamento delle differenze retributive e, quindi, condannare il datore di lavoro l pagamento in favore Controparte_1 di della complessiva somma di € 32.561,48, o di quella diversa ritenuta di giustizia, maggiorata Parte_1 comunque di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
- ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alla regolarizzazione della propria posizione contributiva ed assicurativa, parametrata all'effettivo periodo e orario di lavoro, nonché alle mansioni espletate, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento dei corrispondenti contributi previdenziali e premi assicurativi. Con ogni pronuncia accessoria e consequenziale e con vittoria di spese e compensi di causa».
Per parte resistente:
«Rigettata ogni contraria istanza ed eccezione Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Sig.
[...] non essendo mai stato datore di lavoro della ricorrente, conseguentemente rigettare le domande avverse. CP_1 Condannare la sig.ra al risarcimento, in favore del Sig. del danno da lite Parte_1 Controparte_1 temeraria ex. art. 96 c.p.c., da valutarsi in via equitativa. In subordine Rigettare nel merito le domande avverse, con ogni statuizione anche di prescrizione. Con vittoria di spese e compensi di difesa».
CP_ Per l' «Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, contrariis reiectis, ritenere e dichiarare prescritti i contributi ai sensi e per gli CP effetti dell'art. 3, comma 9, L. 335/95, con la conseguente impossibilità che gli stessi possano essere versati all' per CP l'effetto, mandare assolto l' dalle domande tutte proposte nei suoi confronti. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa. In caso di rigetto delle domande della ricorrente, condannare quest'ultima alle spese del giudizio in CP favore dell' .
CP_ Per l' «respingere la proposta domanda perché infondata in fatto e diritto;
non ci si oppone alla integrale compensazione tra le parti delle spese processuali».
Ragioni della decisione
La sig.ra , con ricorso depositato in data 06/05/2022, ha agito in Parte_1 CP_ riassunzione convenendo in giudizio il sig. l e l insistendo nelle Controparte_1 CP_4 richieste formulate con ricorso depositato il 30/05/2017 ed iscritto al R.G. n. 771/2017.
In particolare, la ricorrente ha sostenuto in giudizio di avere lavorato dal 2010 al 2014 come assistente e badante della sig.ra , senza regolare contratto. Ha chiesto pertanto CP_6 il riconoscimento delle differenze retributive (circa € 32.500), a titolo di TFR, ferie non godute e regolarizzazione contributiva (€ 8.122,68), assumendo che il datore di lavoro è stato il sig.
, figlio della ON. Controparte_1
Il convenuto, regolarmente costituitosi, ha eccepito la propria carenza di legittimazione, indicando come effettiva datrice la madre, . CP_6 CP_ Si sono altresì costituiti l e l' che hanno concluso come in atti. CP_4
All'udienza del 13.06.2023 il Giudice ha tentato la conciliazione tra le parti, che però non ha avuto esito positivo e con ordinanza del 16.6.2023 sono stati ammessi i mezzi istruttori consistenti nell'acquisizione dei verbali di assunzione delle prove del primo giudizio iscritto al n.
771/17 e nelle ulteriori produzioni documentali delle parti.
Previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 18/09/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
°°°°°°°°° Schematizzate le ragioni del contendere, si rileva ai fini del decidere quanto segue.
È dirimente la sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva del;
si soprassiederà CP_1 CP_ pertanto dall'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' che pur sempre presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro tra la ed il . Pt_1 CP_1
Il presente ricorso è stato oggetto di rinvio alla Corte di Appello che - con sentenza n. 53/22- ha annullato la statuizione del Tribunale di Caltanissetta n. 115/2021 di rigetto del ricorso, stante il difetto di legittimazione passiva del sig. sulla titolarità del rapporto di lavoro Controparte_1 per prestazioni di collaborazione domestica nell'interesse di . CP_6
La Corte ha rimesso la causa al primo giudice, per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell e dell litisconsorti necessari, in quanto è stata promossa la domanda di CP_5 CP_4 regolarizzazione del rapporto di lavoro ai fini previdenziali.
Preme evidenziare come parte integrante dell'istruttoria sia costituita dalla documentazione relativa all'attività di accertamento compiuta successivamente alla proposizione della denuncia all'Ispettorato del Lavoro oltre ai verbali di udienza del precedente giudizio recante rg. n.
771/2017.
In particolare, all'udienza dell'8.4.2019, tenutasi nel corso del primo giudizio, il resistente si è sottoposto all'interrogatorio formale. Questi ha negato di essere datore di Controparte_1 lavoro della ricorrente , precisando che il rapporto è stato instaurato dalla madre ON Pt_1
ANta, che ha provveduto anche al pagamento.
Alla stessa udienza sono stati escussi anche i testi , e Testimone_1 Testimone_2
. I primi due hanno confermato che la retribuzione è stata Testimone_3 corrisposta dalla ON e che la ricorrente si è occupata dell'assistenza domestica e personale, mentre la teste ha riferito della presenza costante della ricorrente presso l'abitazione Tes_2 dell'anziana, occupandosi di pulizie, pasti e igiene.
Assume rilevanza ai fini del decidere anche la richiesta di intervento n. 101 del 04.08.2014 presso l'Ispettorato del lavoro di Caltanissetta (doc. 2 di parte resistente), che è stata proposta nei confronti della sig. ON e solo successivamente al decesso della anziana signora l'azione
è stata condotta nei confronti del Controparte_1
In effetti tanto la disamina del ricorso originario quanto la prima richiesta di intervento hanno carattere non chiaro in punto di legittimazione passiva, in quanto con la richiesta di intervento, pur indicandosi la sig.ra ON come datrice di lavoro, si precisa che «i rapporti venivano intrattenuti con il sig. . Controparte_1
Come evidenziato dalla Suprema Corte «Per l'individuazione del datore di lavoro, al criterio dell'apparenza del diritto il giudice deve preferire il criterio dell'effettività del rapporto, in quanto la subordinazione è la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare. (Nella specie, una lavoratrice aveva reso prestazioni domestiche in favore di un'anziana, ma, nel corso del rapporto, aveva sempre osservato le direttive della di lei figlia, da questa percependo la retribuzione;
la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, correggendone tuttavia la motivazione, nel senso che la legittimazione passiva della figlia era fondata sull'effettività del potere direttivo da lei esercitato e non - come ritenuto dal giudice territoriale - sull'apparenza giuridica determinata dalla sua condotta). (Cass. Sez. L.,
05/03/2012, n. 3418)
Ma comunque è necessaria la dimostrazione della sussistenza di un rapporto di lavoro.
Soprattutto nella casistica dei contratti di lavoro per provvedere all'assistenza di anziani, quando hanno deficit di capacità, la questione legata alla titolarità del rapporto ed all'individuazione del datore di lavoro può essere estremamente complessa occorrendo verificare se l'intervento di altri soggetti ha lo scopo di mero supporto nell'esecuzione di incombenze pratiche, oppure se la fattispecie sia sussumibile nello schema del contratto a favore di terzo di cui all'art. 1411 c.c.
«Nel contratto a favore del terzo, la titolarità del rapporto fa capo ai contraenti, mentre la titolarità del diritto appartiene al terzo beneficiario, che non diventa mai parte del contratto e la cui adesione, rilevabile anche per "facta concludentia", si configura quale mera "condicio iuris" sospensiva dell'acquisizione del diritto;
ne consegue che, conservando ciascuno dei soggetti la propria posizione (di parte contraente o di beneficiario) anche nella fase di attuazione del contratto, non verificandosi successione nel rapporto, le eventuali azioni contrattuali devono essere intentate nei confronti dello stipulate o del promittente ma non contro il terzo il quale, a propria volta, non può proporre le predette azioni nei confronti di questi ultimi, ad eccezione dell'azione di adempimento. (Nella specie, la S.C., riformando la pronunzia di merito, ha escluso la possibilità, per i venditori di un autoveicolo, di agire per il pagamento del relativo prezzo nei confronti della moglie dell'acquirente, divenutane proprietaria quale terza beneficiaria della vendita, in quanto estranea al contratto)». (Cass. Sez. 2, 30/03/2021, n. 8766)
Nel caso di specie tanto a livello assertivo che probatorio non è stata fatta chiarezza in merito allo schema contrattuale di cui all'art. 1411 c.c. ed alla titolarità del rapporto di lavoro intrattenuto dalla ricorrente e consistente nell'assistenza alla sig.ra con il CP_6 [...]
Né la prova della titolarità del rapporto può consistere nella dimostrazione CP_1 dell'esecuzione della prestazione lavorativa, occorrendo a tal fine quella diversa della soggezione al potere direttivo e di controllo, dell'organizzazione dei mezzi.
Le stesse testi di parte ricorrente e non hanno riferito circostanze significative sulla Tes_3 Tes_2 persona del datore di lavoro.
Inoltre i movimenti bancari sul libretto postale intestato alla sig.ra ON ANta e, sul quale, confluiva la pensione della stessa, dimostrano comunque la necessità da parte dell'anziana di disporre di somme per provvedere alle necessità della vita tra cui quella di essere assistita (cod.
15 di parte resistente).
Ed ancora, nella comune esperienza un contratto a favore di terzo in abito familiare (e non in rappresentanza del terzo) comporta l'incapacità del terzo a provvedere alla cura dei propri interessi. Tale incapacità, nel caso di specie, non è stata neppure prospettata.
In conclusione il compendio delle prove acquisite non consente di dirsi provata la costituzione del rapporto di lavoro tra la ed il , la soggezione della prima alle direttive del Pt_1 CP_1 secondo, l'assunzione dei costi dell'assistenza da parte di quest'ultimo. Dall'insussistenza del denunciato rapporto di lavoro, dipende anche l'insussistenza del dovere di regolarizzare il rapporto di lavoro ai fini contributivi.
Per tali motivi il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente nei confronti CP_ del e dell Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono CP_1 essere determinati al minimo delle tariffe di cui al DM n. 55 del 10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, per il III scaglione, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso e fase decisoria.
Le spese di giudizio tra la ricorrente e l sono compensate. CP_4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna alla refusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
e dall che vengono liquidate per ciascuno nella complessiva somma di € CP_1 CP_5
2108,00, oltre CU versato, spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge.
Compensa le spese di lite da e l Parte_1 CP_4
Caltanissetta, 24 ottobre 2025
Il Giudice Angela Latorre
Tribunale di Caltanissetta
REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 18/09/2025, ha definito la controversia con la seguente SENTENZA
nella causa di I Grado, avente oggetto “retribuzione”, promossa da:
(C.F. ), nata a Caltanissetta il 24/10/1989, Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. LUPICA MARIO (C.F. ), con domicilio eletto in CodiceFiscale_2 Corso Unità d'Italia, n. 39 -93017 AN DO (CL) ricorrente contro
(C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3 RM (CL), con il patrocinio dell'Avv. DONZELLA ROBERTA (C.F. ), con C.F._4 domicilio eletto in Viale Sicilia n. 55/D -93100 Caltanissetta
(c.f. , con il Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio degli Avv.ti STEFANO DOLCE (c.f. ), e CARMELO RUSSO (c.f. C.F._5
, con domicilio eletto ex ura distrettuale dell'Istituto C.F._6 in Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d
(C.F. Controparte_3
con sede in Roma – Via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore Regionale P.IVA_2 della Sicilia in carica pro-tempore, con il patrocinio dell'Avv. Sergio Alessi (C.F.:
– con domicilio eletto presso l'Avvocatura distrettuale dell con sede C.F._7 CP_4 in Caltanissetta – Via Rosso di AN Secondo n. 47 resistenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
«Accertare che la ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze del convenuto Controparte_1 con mansioni di assistente alla persona di ON ANta nel periodo compreso tra il 18 maggio 2010 e il 31 marzo 2011, per tre ore giornaliere, dalle 15,00 alle 18,00, e con mansioni di badante, provvedendo alla pulizia personale della predetta assistita, alla preparazione dei pasti, all'assistenza notturna e alle pulizie della casa, dal successivo 1° aprile
2011 al 31 luglio 2014, dalle 12,00 alle 20,30 e, dopo una breve pausa, dalle ore 22,30 alle 10,30 del mattino seguente;
il tutto per sette giorni alla settimana, senza riconoscimento di riposo settimanale e di ferie, e per l'effetto, - ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto alla regolarizzazione del rapporto lavorativo, nei termini sopra indicati, nonché al pagamento delle differenze retributive e, quindi, condannare il datore di lavoro l pagamento in favore Controparte_1 di della complessiva somma di € 32.561,48, o di quella diversa ritenuta di giustizia, maggiorata Parte_1 comunque di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
- ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alla regolarizzazione della propria posizione contributiva ed assicurativa, parametrata all'effettivo periodo e orario di lavoro, nonché alle mansioni espletate, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento dei corrispondenti contributi previdenziali e premi assicurativi. Con ogni pronuncia accessoria e consequenziale e con vittoria di spese e compensi di causa».
Per parte resistente:
«Rigettata ogni contraria istanza ed eccezione Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Sig.
[...] non essendo mai stato datore di lavoro della ricorrente, conseguentemente rigettare le domande avverse. CP_1 Condannare la sig.ra al risarcimento, in favore del Sig. del danno da lite Parte_1 Controparte_1 temeraria ex. art. 96 c.p.c., da valutarsi in via equitativa. In subordine Rigettare nel merito le domande avverse, con ogni statuizione anche di prescrizione. Con vittoria di spese e compensi di difesa».
CP_ Per l' «Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, contrariis reiectis, ritenere e dichiarare prescritti i contributi ai sensi e per gli CP effetti dell'art. 3, comma 9, L. 335/95, con la conseguente impossibilità che gli stessi possano essere versati all' per CP l'effetto, mandare assolto l' dalle domande tutte proposte nei suoi confronti. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa. In caso di rigetto delle domande della ricorrente, condannare quest'ultima alle spese del giudizio in CP favore dell' .
CP_ Per l' «respingere la proposta domanda perché infondata in fatto e diritto;
non ci si oppone alla integrale compensazione tra le parti delle spese processuali».
Ragioni della decisione
La sig.ra , con ricorso depositato in data 06/05/2022, ha agito in Parte_1 CP_ riassunzione convenendo in giudizio il sig. l e l insistendo nelle Controparte_1 CP_4 richieste formulate con ricorso depositato il 30/05/2017 ed iscritto al R.G. n. 771/2017.
In particolare, la ricorrente ha sostenuto in giudizio di avere lavorato dal 2010 al 2014 come assistente e badante della sig.ra , senza regolare contratto. Ha chiesto pertanto CP_6 il riconoscimento delle differenze retributive (circa € 32.500), a titolo di TFR, ferie non godute e regolarizzazione contributiva (€ 8.122,68), assumendo che il datore di lavoro è stato il sig.
, figlio della ON. Controparte_1
Il convenuto, regolarmente costituitosi, ha eccepito la propria carenza di legittimazione, indicando come effettiva datrice la madre, . CP_6 CP_ Si sono altresì costituiti l e l' che hanno concluso come in atti. CP_4
All'udienza del 13.06.2023 il Giudice ha tentato la conciliazione tra le parti, che però non ha avuto esito positivo e con ordinanza del 16.6.2023 sono stati ammessi i mezzi istruttori consistenti nell'acquisizione dei verbali di assunzione delle prove del primo giudizio iscritto al n.
771/17 e nelle ulteriori produzioni documentali delle parti.
Previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 18/09/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
°°°°°°°°° Schematizzate le ragioni del contendere, si rileva ai fini del decidere quanto segue.
È dirimente la sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva del;
si soprassiederà CP_1 CP_ pertanto dall'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' che pur sempre presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro tra la ed il . Pt_1 CP_1
Il presente ricorso è stato oggetto di rinvio alla Corte di Appello che - con sentenza n. 53/22- ha annullato la statuizione del Tribunale di Caltanissetta n. 115/2021 di rigetto del ricorso, stante il difetto di legittimazione passiva del sig. sulla titolarità del rapporto di lavoro Controparte_1 per prestazioni di collaborazione domestica nell'interesse di . CP_6
La Corte ha rimesso la causa al primo giudice, per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell e dell litisconsorti necessari, in quanto è stata promossa la domanda di CP_5 CP_4 regolarizzazione del rapporto di lavoro ai fini previdenziali.
Preme evidenziare come parte integrante dell'istruttoria sia costituita dalla documentazione relativa all'attività di accertamento compiuta successivamente alla proposizione della denuncia all'Ispettorato del Lavoro oltre ai verbali di udienza del precedente giudizio recante rg. n.
771/2017.
In particolare, all'udienza dell'8.4.2019, tenutasi nel corso del primo giudizio, il resistente si è sottoposto all'interrogatorio formale. Questi ha negato di essere datore di Controparte_1 lavoro della ricorrente , precisando che il rapporto è stato instaurato dalla madre ON Pt_1
ANta, che ha provveduto anche al pagamento.
Alla stessa udienza sono stati escussi anche i testi , e Testimone_1 Testimone_2
. I primi due hanno confermato che la retribuzione è stata Testimone_3 corrisposta dalla ON e che la ricorrente si è occupata dell'assistenza domestica e personale, mentre la teste ha riferito della presenza costante della ricorrente presso l'abitazione Tes_2 dell'anziana, occupandosi di pulizie, pasti e igiene.
Assume rilevanza ai fini del decidere anche la richiesta di intervento n. 101 del 04.08.2014 presso l'Ispettorato del lavoro di Caltanissetta (doc. 2 di parte resistente), che è stata proposta nei confronti della sig. ON e solo successivamente al decesso della anziana signora l'azione
è stata condotta nei confronti del Controparte_1
In effetti tanto la disamina del ricorso originario quanto la prima richiesta di intervento hanno carattere non chiaro in punto di legittimazione passiva, in quanto con la richiesta di intervento, pur indicandosi la sig.ra ON come datrice di lavoro, si precisa che «i rapporti venivano intrattenuti con il sig. . Controparte_1
Come evidenziato dalla Suprema Corte «Per l'individuazione del datore di lavoro, al criterio dell'apparenza del diritto il giudice deve preferire il criterio dell'effettività del rapporto, in quanto la subordinazione è la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare. (Nella specie, una lavoratrice aveva reso prestazioni domestiche in favore di un'anziana, ma, nel corso del rapporto, aveva sempre osservato le direttive della di lei figlia, da questa percependo la retribuzione;
la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, correggendone tuttavia la motivazione, nel senso che la legittimazione passiva della figlia era fondata sull'effettività del potere direttivo da lei esercitato e non - come ritenuto dal giudice territoriale - sull'apparenza giuridica determinata dalla sua condotta). (Cass. Sez. L.,
05/03/2012, n. 3418)
Ma comunque è necessaria la dimostrazione della sussistenza di un rapporto di lavoro.
Soprattutto nella casistica dei contratti di lavoro per provvedere all'assistenza di anziani, quando hanno deficit di capacità, la questione legata alla titolarità del rapporto ed all'individuazione del datore di lavoro può essere estremamente complessa occorrendo verificare se l'intervento di altri soggetti ha lo scopo di mero supporto nell'esecuzione di incombenze pratiche, oppure se la fattispecie sia sussumibile nello schema del contratto a favore di terzo di cui all'art. 1411 c.c.
«Nel contratto a favore del terzo, la titolarità del rapporto fa capo ai contraenti, mentre la titolarità del diritto appartiene al terzo beneficiario, che non diventa mai parte del contratto e la cui adesione, rilevabile anche per "facta concludentia", si configura quale mera "condicio iuris" sospensiva dell'acquisizione del diritto;
ne consegue che, conservando ciascuno dei soggetti la propria posizione (di parte contraente o di beneficiario) anche nella fase di attuazione del contratto, non verificandosi successione nel rapporto, le eventuali azioni contrattuali devono essere intentate nei confronti dello stipulate o del promittente ma non contro il terzo il quale, a propria volta, non può proporre le predette azioni nei confronti di questi ultimi, ad eccezione dell'azione di adempimento. (Nella specie, la S.C., riformando la pronunzia di merito, ha escluso la possibilità, per i venditori di un autoveicolo, di agire per il pagamento del relativo prezzo nei confronti della moglie dell'acquirente, divenutane proprietaria quale terza beneficiaria della vendita, in quanto estranea al contratto)». (Cass. Sez. 2, 30/03/2021, n. 8766)
Nel caso di specie tanto a livello assertivo che probatorio non è stata fatta chiarezza in merito allo schema contrattuale di cui all'art. 1411 c.c. ed alla titolarità del rapporto di lavoro intrattenuto dalla ricorrente e consistente nell'assistenza alla sig.ra con il CP_6 [...]
Né la prova della titolarità del rapporto può consistere nella dimostrazione CP_1 dell'esecuzione della prestazione lavorativa, occorrendo a tal fine quella diversa della soggezione al potere direttivo e di controllo, dell'organizzazione dei mezzi.
Le stesse testi di parte ricorrente e non hanno riferito circostanze significative sulla Tes_3 Tes_2 persona del datore di lavoro.
Inoltre i movimenti bancari sul libretto postale intestato alla sig.ra ON ANta e, sul quale, confluiva la pensione della stessa, dimostrano comunque la necessità da parte dell'anziana di disporre di somme per provvedere alle necessità della vita tra cui quella di essere assistita (cod.
15 di parte resistente).
Ed ancora, nella comune esperienza un contratto a favore di terzo in abito familiare (e non in rappresentanza del terzo) comporta l'incapacità del terzo a provvedere alla cura dei propri interessi. Tale incapacità, nel caso di specie, non è stata neppure prospettata.
In conclusione il compendio delle prove acquisite non consente di dirsi provata la costituzione del rapporto di lavoro tra la ed il , la soggezione della prima alle direttive del Pt_1 CP_1 secondo, l'assunzione dei costi dell'assistenza da parte di quest'ultimo. Dall'insussistenza del denunciato rapporto di lavoro, dipende anche l'insussistenza del dovere di regolarizzare il rapporto di lavoro ai fini contributivi.
Per tali motivi il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente nei confronti CP_ del e dell Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono CP_1 essere determinati al minimo delle tariffe di cui al DM n. 55 del 10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, per il III scaglione, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso e fase decisoria.
Le spese di giudizio tra la ricorrente e l sono compensate. CP_4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna alla refusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
e dall che vengono liquidate per ciascuno nella complessiva somma di € CP_1 CP_5
2108,00, oltre CU versato, spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge.
Compensa le spese di lite da e l Parte_1 CP_4
Caltanissetta, 24 ottobre 2025
Il Giudice Angela Latorre