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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 20/05/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 713/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 05/05/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 713/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
D'IPPOLITO UGO, con domicilio eletto in Tornareccio – Via Moro n. 3 presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv.. CP_1 C.F._2
FRATTURA SARA, con domicilio eletto in in Lanciano in Via Polidoro di
Mastrorenzon.5,presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Pagamento del corrispettivo - Indennita di avviamento -
Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Si chiede che l'adito tribunale confermi l'ordinanza di rilascio emessa in corso di causa il 7 ott 2024, dell'unità abitativa descritta nell'atto d'intimazione di sfratto per morosità, dando atto di canoni scoperti o non percepiti ai fini fiscali, con condanna del locatario medesimo CP_1
pagina1 di 6 al pagamento delle spese e compenso professionale, oltre accessori di legge.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Voglia l' respinta ogni avversa eccezione e conclusione: CP_2
rigettare l'intimazione di sfratto per morosità sulla base di quanto dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto e per l'effetto disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art 667 c.p.c., accertare e dichiarare l'esistenza dei gravi motivi di cui all'art. 665 cpc ostativi all'ordinanza di convalida di sfratto;
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
La sig.ra ha intimato al sig. sfratto per Parte_1 CP_1 morosità dalla porzione dell'unità immobiliare estesa mq. 60 posta in
Casoli (CH) alla C.da Laroma 134, piano S1-T, composta di ampio soggiorno, angolo di cottura, camera da letto e bagno esterno, censito in catasto N.C.E.U. di Casoli fg. 22, partt.lla 4208, subalterno 1, cat catastale
A4 classe 1, consistenza – l'intero- vani 5,5 – rendita catastale 173,27, completamente arredata, da questi condotta in locazione in base al contratto, stipulato applicando l'accordo territoriale del comune di
Lanciano, limitrofo a quello di Archi, depositato il 25 ott 2019 – prot.
0061245, per la durata di anni 3 e registrato nell'Agenzia delle Entrate di
Lanciano il 18 gennaio 2022 mediante acquisizione al protocollo 2021181
145 175 3439 – file RLI 12000000015802171; ha dedotto la sussistenza della morosità di canoni di € 280 mensili per l'importo complessivo di
€ 1680,00; l'intimato si è costituito ed ha dedotto la sussistenza di gravi impedimenti derivanti dal proprio stato di disoccupazione ed ha chiesto il rigetto della domanda;
la fase sommaria è stata definita con ordinanza di provvisorio rilascio dell'immobile; il rito è stato mutato con fissazione dell'udienza del
03/02/2025 per il giudizio di merito, con assegnazione di termine per note integrative alle parti.
All'udienza del 03/02/2025, tenuta mediante trattazione scritta, preso atto della mancanza di istanze istruttorie, in cui è stato dichiarato pagina2 di 6 l'intervenuto rilascio dell'immobile, il giudizio è stato rinviato per la discussione e decisione al 05/05/2025 tenuta mediante trattazione scritta con termine per scritti conclusionali fino a 15 giorni prima, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. Il giudizio introdotto con intimazione di sfratto per morosità e citazione per la convalida consiste in un procedimento soggetto al rito speciale, comunque volto a decidere sulla domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento del conduttore. Ove il giudizio si concluda nella fase sommaria (quando il convenuto non compaia senza giustificato motivo o comparendo non si opponga),
l'ordinanza di convalida definisce la controversia e risolve il contratto di locazione.
II. Ove, come nel caso di specie, l'intimato si opponga, non è consentita la definizione mediante convalida, la fase sommaria si chiude con l'ordinanza ex art. 665 cpc ed il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale locatizio, per decidere sulla domanda di risoluzione per inadempimento.
III. Ne consegue la soggezione della controversia alle regole ordinarie secondo le quali il soggetto che deduce l'altrui inadempimento è tenuto a provare la fonte dell'obbligazione, mentre l'art. 1218 cod. civ. (Sez. L, Sentenza n. 3294 del 19/02/2004) pone espressamente a carico del debitore la prova che l'inadempimento
è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, prova che esige la dimostrazione dello specifico impedimento, che ha reso impossibile la prestazione;
quand'anche sussistente, la generica prova della sua diligenza non può essere sufficiente a dimostrare l'assenza di colpa del debitore in relazione all'inadempimento, atteso che la prova della mancanza di colpa esige la dimostrazione o dello specifico impedimento, che ha reso impossibile la prestazione o, quanto meno, la prova che, qualunque sia stata la causa, questa non possa essere imputabile al debitore. Sez. L, Sentenza n. 7214 del 17/05/2002
pagina3 di 6 IV. L'attrice ha dato adeguata prova del rapporto obbligatorio producendo il contratto di locazione registrato che non è stato contestato dalla controparte, ed ha dedotto la sussistenza di morosità in ammontare idoneo alla declaratoria di risoluzione per inadempimento, perché superiore al limite previsto dall'art. 5 della
L. 392/78 consistente in una singola mensilità del canone di locazione;
V. A fronte di questi rilievi di parte attrice l'intimato ha dedotto il proprio stato di disoccupazione, la richiesat di contribuzione al Comune di residenza per sanare la condizione di morosità, ed il proprio interesse progetto Gol della regione Abruzzo per l'inserimento dei lavoratori in NASPI/CIG, il cui bando però non era ancora stato emanato;
ha poi dedotto l'intervenuta chiusura del rubinetto del gas e dell'acqua calda a servizio dell'appartamento, e la chiusura della stanza di accesso alla caldaia posta a servizio delle unità immobiliari della locatrice e del conduttore, indicando la locatrice come presumibile responsabile.
VI. dopo il mutamento del rito non sono state allegate ulteriori richieste istruttorie, onde al vaglio di giudizio restano sottoposte le medesime allegazioni già valutate in termini negativi nell'ordinanza di rilascio, non ravvedendosi quindi presupposti per mutare orientamento;
è stato poi verificato l'esito negativo della procedura di mediazione e l'intervenuto rilascio dell'immobile.
VII. In particolare assume rilievo che la dedotta morosità risale alle mensilità relative ai mesi di maggio., agosto e settembre 2023, quindi è riferita, nell'ammontare rilevante ai sensi dell'art. 5 L
392/78 ad epoca anteriore all'insorgenza dello stato di disoccupazione, dal 01/03/2024; in relazione a tale circostanza deve rilevarsi che ala data della domanda sussisteva l'inadempimento grave giustificante la risoluzione del contratto, per morosità insorta in epoca precedente l'insorgenza dei fatti impeditivi dedotti, o delle circostanze che il convenuto riferisce a sostengo di ipotesi di inadempienza contrattuale da parte della pagina4 di 6 locatrice.
VIII. Su queste ultime deve osservarsi però la immanenza nel rango delle mere deduzioni, contestate dalla attrice e non provate, con la conseguenza che non possono essere tenute in considerazione per ritenere la causa giustificante l'inadempimento, fermo restando che il vaglio in tali sensi mirato dovrebbe contemplare la sussistenza di una causa giustificante la totale astensione dal versamento del canone di locazione, mentre nella stessa deduzione del conduttore si riscontra non già la deduzione di assoluta indisponibilità del bene locato, ma la doglianza di un suo godimento ridotto, peraltro riferito in termini generici e limitatamente ad un periodo ridotto rispetto quello corrispondente alle mensilità per le quali il canone risulta non versato.
IX. Ne consegue che la domanda attrice va accolta ed il contratto risolto epr inadempimento del conduttore all'obbligazione di versamento del canone di locazione.
X. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
Fase studio 425,00
Fase introduttiva 425,00
Fase istruttoria - trattazione 500,00
Fase decisionale 600,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda e dichiara il contratto di locazione del
01/01/2022 registrato in Lanciano il 18/01/2022 per inadempimento del convenuto conduttore
2. Prende atto dell'intervenuto rilascio dell'immobile in data
10/12/2024
3. Condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese di lite, che liquida in € 87,60 per esborsi, € 1.950,00 per compensi, oltre 15 %
pagina5 di 6 per spese generali, oltre CPA ed IVA.
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 20 maggio 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 05/05/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 713/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
D'IPPOLITO UGO, con domicilio eletto in Tornareccio – Via Moro n. 3 presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv.. CP_1 C.F._2
FRATTURA SARA, con domicilio eletto in in Lanciano in Via Polidoro di
Mastrorenzon.5,presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Pagamento del corrispettivo - Indennita di avviamento -
Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Si chiede che l'adito tribunale confermi l'ordinanza di rilascio emessa in corso di causa il 7 ott 2024, dell'unità abitativa descritta nell'atto d'intimazione di sfratto per morosità, dando atto di canoni scoperti o non percepiti ai fini fiscali, con condanna del locatario medesimo CP_1
pagina1 di 6 al pagamento delle spese e compenso professionale, oltre accessori di legge.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Voglia l' respinta ogni avversa eccezione e conclusione: CP_2
rigettare l'intimazione di sfratto per morosità sulla base di quanto dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto e per l'effetto disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art 667 c.p.c., accertare e dichiarare l'esistenza dei gravi motivi di cui all'art. 665 cpc ostativi all'ordinanza di convalida di sfratto;
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
La sig.ra ha intimato al sig. sfratto per Parte_1 CP_1 morosità dalla porzione dell'unità immobiliare estesa mq. 60 posta in
Casoli (CH) alla C.da Laroma 134, piano S1-T, composta di ampio soggiorno, angolo di cottura, camera da letto e bagno esterno, censito in catasto N.C.E.U. di Casoli fg. 22, partt.lla 4208, subalterno 1, cat catastale
A4 classe 1, consistenza – l'intero- vani 5,5 – rendita catastale 173,27, completamente arredata, da questi condotta in locazione in base al contratto, stipulato applicando l'accordo territoriale del comune di
Lanciano, limitrofo a quello di Archi, depositato il 25 ott 2019 – prot.
0061245, per la durata di anni 3 e registrato nell'Agenzia delle Entrate di
Lanciano il 18 gennaio 2022 mediante acquisizione al protocollo 2021181
145 175 3439 – file RLI 12000000015802171; ha dedotto la sussistenza della morosità di canoni di € 280 mensili per l'importo complessivo di
€ 1680,00; l'intimato si è costituito ed ha dedotto la sussistenza di gravi impedimenti derivanti dal proprio stato di disoccupazione ed ha chiesto il rigetto della domanda;
la fase sommaria è stata definita con ordinanza di provvisorio rilascio dell'immobile; il rito è stato mutato con fissazione dell'udienza del
03/02/2025 per il giudizio di merito, con assegnazione di termine per note integrative alle parti.
All'udienza del 03/02/2025, tenuta mediante trattazione scritta, preso atto della mancanza di istanze istruttorie, in cui è stato dichiarato pagina2 di 6 l'intervenuto rilascio dell'immobile, il giudizio è stato rinviato per la discussione e decisione al 05/05/2025 tenuta mediante trattazione scritta con termine per scritti conclusionali fino a 15 giorni prima, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. Il giudizio introdotto con intimazione di sfratto per morosità e citazione per la convalida consiste in un procedimento soggetto al rito speciale, comunque volto a decidere sulla domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento del conduttore. Ove il giudizio si concluda nella fase sommaria (quando il convenuto non compaia senza giustificato motivo o comparendo non si opponga),
l'ordinanza di convalida definisce la controversia e risolve il contratto di locazione.
II. Ove, come nel caso di specie, l'intimato si opponga, non è consentita la definizione mediante convalida, la fase sommaria si chiude con l'ordinanza ex art. 665 cpc ed il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale locatizio, per decidere sulla domanda di risoluzione per inadempimento.
III. Ne consegue la soggezione della controversia alle regole ordinarie secondo le quali il soggetto che deduce l'altrui inadempimento è tenuto a provare la fonte dell'obbligazione, mentre l'art. 1218 cod. civ. (Sez. L, Sentenza n. 3294 del 19/02/2004) pone espressamente a carico del debitore la prova che l'inadempimento
è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, prova che esige la dimostrazione dello specifico impedimento, che ha reso impossibile la prestazione;
quand'anche sussistente, la generica prova della sua diligenza non può essere sufficiente a dimostrare l'assenza di colpa del debitore in relazione all'inadempimento, atteso che la prova della mancanza di colpa esige la dimostrazione o dello specifico impedimento, che ha reso impossibile la prestazione o, quanto meno, la prova che, qualunque sia stata la causa, questa non possa essere imputabile al debitore. Sez. L, Sentenza n. 7214 del 17/05/2002
pagina3 di 6 IV. L'attrice ha dato adeguata prova del rapporto obbligatorio producendo il contratto di locazione registrato che non è stato contestato dalla controparte, ed ha dedotto la sussistenza di morosità in ammontare idoneo alla declaratoria di risoluzione per inadempimento, perché superiore al limite previsto dall'art. 5 della
L. 392/78 consistente in una singola mensilità del canone di locazione;
V. A fronte di questi rilievi di parte attrice l'intimato ha dedotto il proprio stato di disoccupazione, la richiesat di contribuzione al Comune di residenza per sanare la condizione di morosità, ed il proprio interesse progetto Gol della regione Abruzzo per l'inserimento dei lavoratori in NASPI/CIG, il cui bando però non era ancora stato emanato;
ha poi dedotto l'intervenuta chiusura del rubinetto del gas e dell'acqua calda a servizio dell'appartamento, e la chiusura della stanza di accesso alla caldaia posta a servizio delle unità immobiliari della locatrice e del conduttore, indicando la locatrice come presumibile responsabile.
VI. dopo il mutamento del rito non sono state allegate ulteriori richieste istruttorie, onde al vaglio di giudizio restano sottoposte le medesime allegazioni già valutate in termini negativi nell'ordinanza di rilascio, non ravvedendosi quindi presupposti per mutare orientamento;
è stato poi verificato l'esito negativo della procedura di mediazione e l'intervenuto rilascio dell'immobile.
VII. In particolare assume rilievo che la dedotta morosità risale alle mensilità relative ai mesi di maggio., agosto e settembre 2023, quindi è riferita, nell'ammontare rilevante ai sensi dell'art. 5 L
392/78 ad epoca anteriore all'insorgenza dello stato di disoccupazione, dal 01/03/2024; in relazione a tale circostanza deve rilevarsi che ala data della domanda sussisteva l'inadempimento grave giustificante la risoluzione del contratto, per morosità insorta in epoca precedente l'insorgenza dei fatti impeditivi dedotti, o delle circostanze che il convenuto riferisce a sostengo di ipotesi di inadempienza contrattuale da parte della pagina4 di 6 locatrice.
VIII. Su queste ultime deve osservarsi però la immanenza nel rango delle mere deduzioni, contestate dalla attrice e non provate, con la conseguenza che non possono essere tenute in considerazione per ritenere la causa giustificante l'inadempimento, fermo restando che il vaglio in tali sensi mirato dovrebbe contemplare la sussistenza di una causa giustificante la totale astensione dal versamento del canone di locazione, mentre nella stessa deduzione del conduttore si riscontra non già la deduzione di assoluta indisponibilità del bene locato, ma la doglianza di un suo godimento ridotto, peraltro riferito in termini generici e limitatamente ad un periodo ridotto rispetto quello corrispondente alle mensilità per le quali il canone risulta non versato.
IX. Ne consegue che la domanda attrice va accolta ed il contratto risolto epr inadempimento del conduttore all'obbligazione di versamento del canone di locazione.
X. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
Fase studio 425,00
Fase introduttiva 425,00
Fase istruttoria - trattazione 500,00
Fase decisionale 600,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda e dichiara il contratto di locazione del
01/01/2022 registrato in Lanciano il 18/01/2022 per inadempimento del convenuto conduttore
2. Prende atto dell'intervenuto rilascio dell'immobile in data
10/12/2024
3. Condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese di lite, che liquida in € 87,60 per esborsi, € 1.950,00 per compensi, oltre 15 %
pagina5 di 6 per spese generali, oltre CPA ed IVA.
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 20 maggio 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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