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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/06/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
AE Califano
in nome del Popolo italiano pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5209 dell'anno 2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
PROPRIETÀ riservata in decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione delle parti, vertente
TRA
– -, – - Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e – -, la seconda anche quale erede della Parte_3 C.F._3
madre , deceduta, Persona_1
rappresentate e difese dagli avvocati Roberto Savignano – – e C.F._4
Donato Pennetta – –, C.F._5
ATTRICI
E
– –, – CP_1 C.F._6 Parte_4
-, – - e C.F._7 Controparte_2 C.F._8 CP
– -,
[...] C.F._9 rappresentati e difesi dall'avv. Luisa Leonino – -, C.F._10 CONVENUTI
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28 11 2018, (medio Persona_1
tempore deceduta), , e in qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 proprietarie a vario titolo o diritto di parte del caseggiato sito in Ospedaletto D'Alpinolo alla Via Pastena, agivano in giudizio contro , Controparte_2 Parte_4
e per l'accertamento, ex art. 948 c.c., della CP_1 Controparte_3 comproprietà in capo ad esse attrici dell'aia antistante il detto caseggiato, individuata in catasto terreni al foglio 3 con le particelle 5, 6 e 7, successivamente soppresse e confluite nella particella 1 (insieme alla vecchia particella 1).
Chiedevano, altresì, dichiararsi l'invalidità dei rogiti per notaio del 4 5 Per_2
1993 e per notaio del 5 6 2015, con cui i coniugi e ER CP_1 [...]
avevano donato ai propri figli e , tra Parte_4 Controparte_2 Controparte_3
l'altro, l'esclusiva proprietà dell'aia in luogo del diritto di comproprietà in capo ad essi sussistente.
In via subordinata, chiedevano dichiararsi l'usucapione pro quota dell'aia in favore di esse attrici, avendola composseduta per oltre 20 anni in modo pubblico, pacifico, ininterrotto e con animo domini.
In via ulteriormente gradata, chiedevano dichiararsi l'esistenza del diritto di servitù sull'aia in favore delle loro proprietà, così come risultante dall'atto per notar del 22 10 1890. Per_4
Riferivano che:
- con atto per Notaio del 1993, i coniugi e Per_2 CP_1 Parte_4
avevano donato ai figli e la nuda proprietà di
[...] Controparte_2 Controparte_3 un immobile in Ospedaletto d'Alpinolo alla via Pastena e i diritti sull'antistante aia e su altra attigua comune con altri;
- con il medesimo atto, aveva ceduto a la sua Controparte_3 Controparte_2
quota, compresi i diritti sulle due aie;
2 - nel rogito per Notar del 5 6 2015, in rettifica del primo atto per ER notar del 1993, giusta quanto riportato nell'atto per Notar del 22 10 Per_2 Per_4
1890, era stato indicato che l'aia oggetto di causa era di proprietà esclusiva dei danti causa dei donanti e che questi ultimi, successivamente, ne erano divenuti gli unici proprietari.
Deducevano che l'aia era da considerarsi comune a tutti i proprietari di porzioni del caseggiato, ivi comprese esse attrici, e non di proprietà esclusiva dei coniugi e così come riportato nei titoli di provenienza Controparte_2 Parte_4
susseguitisi nel tempo.
A riprova di ciò, rilevavano che , con atto di donazione per notar Persona_1
del 5 12 2007, aveva donato alla nipote una porzione Per_5 Parte_3 del fabbricato in Ospedaletto D'Alpinolo con la comproprietà dell'aia.
Concludevano, quindi, per l'accertamento della comproprietà dell'aia in capo ad esse attrici e per la declaratoria di invalidità degli atti dei notai del 1993 e Per_2 [...]
del 2015. ER
Si costituivano , e CP_1 Parte_4 Controparte_2 CP
chiedendo il rigetto della domanda principale di rivendica della comproprietà e
[...]
di quelle di usucapione e di accertamento dell'esistenza del diritto di servitù.
Eccepivano poi il difetto di legittimazione passiva della convenuta CP
, la quale, con atto per Notar del 4 5 1993, aveva ceduto al germano
[...] Per_2
tutti i diritti di sua spettanza sul cespite pervenutole per donazione dai Controparte_2
genitori e CP_1 Parte_4
Nel corso del giudizio, veniva espletata consulenza tecnica di ufficio. Al riguardo, le attrici rilevavano che dalle verifiche catastali effettuate dal consulente nominato era risultata la comproprietà dell'aia e che, dunque, la loro pretesa era fondata.
Di contro, i convenuti contestavano l'elaborato peritale asserendo che il consulente, nel considerare la comproprietà del bene, era giunto a delle conclusioni errate. In particolare, ribadivano la correttezza dell'atto per Notaio del 2015 ER
(che richiama il rogito per Notar del 22 10 1890), con cui gli stessi avevano Per_4 donato la proprietà esclusiva dell'aia.
Specificavano, poi, che nell'atto per Notar del 22 10 1890, con cui era Per_4 stata disposta, tra l'altro, la vendita a (nonna di Persona_6 Parte_4
3 ) di un immobile in contrada Pastena, emergeva la circostanza che l'aia Pt_4
pavimentata (ex particella 7) e la corte con pozzo (ex particelle 5 e 6) erano di esclusiva proprietà dei loro danti causa e che sulle stesse i confinanti avevano solo un diritto di servitù e il diritto di trebbiare.
Contestavano, dunque, la titolarità del diritto di comproprietà in capo agli attori, deducendo che, in virtù dei titoli di provenienza, l'aia era di loro esclusiva proprietà.
La domanda è da accogliere.
Preliminarmente, c'è da dire che, sul tema, il consolidato orientamento giurisprudenziale osserva che deve essere intesa come cortile, ai fini dell'inclusione nelle parti comuni dell'edificio elencate dall'art. 1117 c.c., qualsiasi area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, che serva a dare luce e aria agli ambienti circostanti o che abbia anche la sola funzione di consentirne l'accesso
(Cass. n. 3739/2018). La presunzione legale di comunione, stabilita dall'art. 1117 c.c., si reputa operante, quindi, anche nel caso di cortile strutturalmente e funzionalmente destinato al servizio di più edifici limitrofi e autonomi, tra loro non collegati da unitarietà condominiale, come nel caso di specie. Pertanto, salvo il caso in cui vi sia uno specifico titolo contrario, per le parti funzionali all'uso comune, quale è l'aia – strutturalmente e funzionalmente destinata al servizio di più caseggiati limitrofi – risulta legittima l'operatività della presunzione legale pro indiviso.
Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta la comproprietà dell'aia. Essa è funzionalmente destinata al servizio di più edifici limitrofi e da essi inscindibile.
La ricostruzione degli atti notarili evidenzia che lo spiazzo comune è sempre stato considerato in comproprietà delle parti.
Il consulente di ufficio, nel suo elaborato peritale, ha osservato che dalla documentazione catastale si evince che le aree oggetto di contenzioso, ex particelle 5, 6
e 7, successivamente soppresse e confluite nella particella 1 (insieme alla vecchia particella 1), sono sempre state indicate come aree comuni o in condominio.
In particolare, ha rilevato che:
- l'intero compendio oggetto di causa era di proprietà di fu Controparte_4
il quale poi aveva donato ai suoi due figli e , in ragione di ½ Per_7 CP_5 CP_6 ciascuno, il casale e l'antistante aia comune sul fondo Pastena;
4 - con atto per Notaio del 1858, aveva venduto al Per_8 Persona_9 germano i beni ricevuti in donazione con la propria metà dell'aia; CP_5
- nel 1860 era deceduto e aveva lasciato quali eredi i figli Persona_10
, AE, , , e Per_7 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 Persona_6
- con atto per Notar del 1865, aveva acquistato dalla Persona_11 Per_8 sorella i diritti successori che essa vantava sull'eredità paterna e, con atto per CP_10
notar del 1871, aveva acquistato dalle germane e i diritti Per_12 CP_9 Persona_6 che ad esse competevano sull'aia.
Ne consegue, quindi, che, già all'epoca, lo spazio avanti all'intero casamento non era di proprietà esclusiva di ma in comproprietà tra questo e i Persona_11
suoi germani.
Detta circostanza era stata precisata nell'atto per Notar del 6 3 1890, Per_4
con cui , moglie di (dante causa delle attrici), aveva Persona_13 Persona_14
acquistato due vani del casamento con la relativa aia comune.
Tale atto, invocato dalle attrici a sostegno delle loro pretese, è antecedente all'atto per Notar del 22 10 1890, con cui ha venduto alla Per_4 Persona_11 germana un vano del caseggiato e la proprietà esclusiva dell'aia. Persona_6
Non vi è dubbio, quindi, che nel rogito per Notaio dell'ottobre del 1890 Per_4 non poteva essere trasferita la proprietà esclusiva dell'aia, essendo la stessa in comproprietà, così come risultante nel precedente atto notarile sempre per Notaio del marzo dello stesso anno. Per_4
C'è da dire, poi, che anche negli atti che si sono susseguiti nel tempo è sempre stato fatto riferimento all'aia come bene in comproprietà.
Pertanto, va rilevata l'inefficacia degli atti per notaio del 4 5 1993 e per Per_2
notaio del 5 6 2015, nella parte in cui i coniugi e ER CP_1 [...] hanno donato ai loro figli la proprietà esclusiva dell'aia, atteso che gli Parte_4
stessi erano titolari soltanto di un diritto di comproprietà sulla stessa e, quindi, non ne potevano disporre in via esclusiva.
Restano assorbite le altre domande proposte dalle attrici.
Tirando le fila, è da accogliere le domanda di accertamento della comproprietà dell'aia e, per l'effetto, va dichiarata l'inefficacia degli atti per notaio del 4 5 1993 Per_2
e per notaio del 5 6 2015 nella parte in cui i coniugi e ER CP_1 Pt_4
5 hanno donato ai loro figli la proprietà esclusiva dell'aia, per le ragioni di Parte_4
cui in motivazione.
La peculiarità della vicenda e soprattutto la difficile e non sempre – proprio come nel caso di specie - agevole lettura degli atti notarili impongono la compensazione di metà delle spese di lite. La restante metà è da porre a carico dei soccombenti. Le spese della consulenza tecnica di ufficio seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori sono comproprietari dell'aia antistante il caseggiato in Ospedaletto D'Alpinolo alla Via Pastena, individuata in catasto terreni al foglio 3 con la particella 1
(ex particelle 5, 6 e 7);
2) dichiara l'inefficacia nei confronti degli attori degli atti per notaio del Per_2
4 5 1993 e per notaio del 5 6 2015 di cui in motivazione nella ER
parte in cui i coniugi e donano ai loro CP_1 Parte_4 figli la proprietà esclusiva dell'aia di cui al capo 1) anziché le sole quote di comproprietà della medesima aia delle quali (solo) sono titolari;
3) compensa tra le parti metà delle spese di lite e condanna i convenuti al pagamento della restante metà che si liquida in euro 45,00 per esborsi ed euro 1.600,00 per compenso oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dei convenuti.
Così deciso, in Avellino il 2 giugno 2025.
Il Giudice
AE Califano
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