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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/01/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33667/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TENUTA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
Giudice Onorario avv. Caterina Bersani
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra indicato, tra
Parte_1 attore/i contro
Controparte_1 convenuto/i
***
Oggi 10 gennaio 2025 ad ore 9,00 innanzi al Giudice Onorario Avv. Caterina Bersani, sono comparsi nella stanza virtuale mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft
Teams:
-per parte attrice, nessuno compare sino ad ore 9,15;
-per parte convenuta, l'avv. Massimiliano Scarnecchia in sostituzione dell'avv. Fiorucci dà altresì atto che
-le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
-tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicati dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza. premesso ciò
Il procuratore di parte convenuta si riporta agli atti e precisa le conclusioni come foglio depositato il 15.11.2024.
Il giudice
pagina 1 di 7 dato atto di quanto sopra, all'esito di breve discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. si ritira in camera di consiglio per deliberare, dando atto che verrà data lettura della sentenza dopo le ore
16,00.
Il procuratore della convenuta chiede di essere esentato dalla presenza in udienza al momento della lettura della sentenza.
Il presente verbale è stato letto alle parti;
i procuratori delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo teams è avvenuto regolarmente.
Il Giudice Onorario
Avv. Caterina Bersani
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 16,30 il giudice deposita la sentenza resa ex articolo281 sexies c.p.c.
Verbale di udienza chiuso ad ore 16,30.
Il Giudice Onorario
Avv. Caterina Bersani
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Bersani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33667/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BARTIROMO PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA MERGELLINA, 209 80122 NAPOLI, presso il difensore avv. BARTIROMO PAOLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORUCCI Controparte_1 P.IVA_2
LUCIANO, elettivamente domiciliato in VIA LARGA, 11 20122 MILANO, presso il difensore avv.
FIORUCCI LUCIANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere:
- non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione risulta essere fondata;
- revocare e/o dichiarare nullo o comunque privo di qualsivoglia effetto, la domanda riportata nella pretesa monitoria;
- accertare, la disdetta contrattuale della fornitura del servizio telefonico a far data dal 11.06.2021 nominando anche eventualmente ad hoc consulenza CTU
pagina 3 di 7 -con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da attribuirsi al sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario.
Con riserva di articolare ulteriori mezzi di prova e produrre ulteriore documentazione necessaria ai sensi dell'art.183 cpc, .
Per parte convenuta:
Piaccia al Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito:
- rigettare l'opposizione e le domande tutte della controparte, perché infondate in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo;
- in ogni caso condannare a pagare a favore di Parte_1 Controparte_1
la somma di € 5.057,55 oltre interessi ex D.lgs n. 231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo.
[...]
- Spese ed onorari rifusi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo nr. 10642/2022 con cui il Parte_1
Tribunale di Milano le ha ingiunto il pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
5.057,55, di cui a n. 4 fatture azionate in sede monitoria per somministrazione di servizi di telefonia deducendo:
- di non aver usufruito dei servizi in quanto non avrebbe mai attivato il trasferimento delle CP_1 linee;
- di avere risolto per tale motivo il contratto;
tutto ciò premesso, ha richiesto la revoca del decreto opposto. si è costituita chiedendo il rigetto della domanda attorea e deducendo che il proprio credito CP_1 era compiutamente fondato sui documenti prodotti in sede monitoria e nel giudizio di merito.
***
Preliminarmente, si rileva che nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in maniera generica, vale la presunzione che la parte medesima abbia voluto tenere ferme le precedenti conclusioni (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18027 del 09/07/2018, Rv. 649590 - 01).
Onde, quanto a parte opponente, possono ritenersi rassegnate le conclusioni spiegate nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio come sopra riportate.
Ciò premesso, il Tribunale osserva che ha svolto con il rito monitorio un'azione CP_1 contrattuale di adempimento, chiedendo la condanna di parte opponente al pagamento della somma di euro 5.057,55, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per servizi di telecomunicazione erogati alla pagina 4 di 7 medesima in esecuzione del contratto concluso fra le parti, somma portata dalle fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo ed elencate nell'estratto autentico ivi prodotto;
, Parte_1 con l'opposizione a decreto ingiuntivo, ha riconosciuto l'avvenuta conclusione del contratto, invocando l'inadempimento di ai propri obblighi contrattuali, svolgendo domanda di CP_1 accertamento negativo del preteso credito azionato dall'opposta.
In diritto, va osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione sostanziale di attore spetta al creditore istante nella fase monitoria, nonostante l'assunzione della veste formale di convenuto;
pertanto, in conseguenza dell'inversione della posizione processuale delle parti, l'onere della prova del credito grava sul creditore opposto secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente (Cass. Sez. UU, Sentenza n.
13533 del 30/10/2001); inoltre, nel caso la domanda abbia ad oggetto l'adempimento, l'orientamento pressoché unanime in dottrina e giurisprudenza ritiene che all'opposto/attore sostanziale spetti esclusivamente l'onere di provare il titolo dal quale deriva l'obbligazione.
Il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori di siffatte azioni contrattuali è dunque quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 cc, in forza del quale incombe al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento totale o parziale e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto, o altri fatti estintivi o modificativi idonei a paralizzare la pretesa creditoria dell'avversario invertendosi i ruoli nel caso in cui il debitore eccepisca l'inadempimento dell'altro contraente (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n.
13533; Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Sempre ai fini dell'onere della prova va, altresì, ricordato il principio di vicinanza della prova nonché che, per effetto del novellato art. 115 c.p.c., la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte sancendo espressamente che il
Giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita
(ex multis Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594).
Con riferimento al tipo specifico di contratti dedotti in giudizio (tutti relativi a servizi di telecomunicazione), va poi ricordato come la Corte di Cassazione abbia con massime consolidate affermato che si tratta di una tipologia di contratto assimilabile al tipo della somministrazione e che, in applicazione dell'art. 2697 cc e del principio della vicinanza della prova, in linea di massima la bolletta (o fattura) sia idonea a dimostrare l'entità dei consumi del traffico telefonico, in assenza di specifiche contestazioni da parte dell'utente mentre, in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, spetta alla somministrante provare il quantum del traffico erogato, ovvero il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente pagina 5 di 7 dal contatore (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n. 10313;
Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011, n. 13193).
Alla luce dei superiori principi, nel caso di specie sull'attrice-opponente grava l'onere di provare il titolo (l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento) mentre sulla convenuta-opposta grava invece l'onere di provare di aver adempiuto ovvero di avere correttamente adempiuto all'obbligazione nascente dal contratto.
Ciò detto, il Tribunale osserva che all'esito della complessiva istruzione documentale svolta, CP_1 ha fornito la prova della debenza del credito in punto di an e di quantum, relativamente alle fatture azionate in via monitoria.
In particolare, nel ricorso per decreto ingiuntivo l'opposta ha espressamente richiamato, quale titolo della propria pretesa creditoria, tutto quanto indicato nelle fatture azionate (doc. 1 fasc. mon.), nelle quali figurano specificamente le varie voci del credito (canoni, traffico dati, telefoni e dispositivi, contributo attivazione, sconti, penali per disattivazione anticipazione e recesso ecc…); inoltre, in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, l'opposta ha fondato espressamente le proprie pretese sui contratti conclusi con controparte di cui ha allegato copia (doc. 2 fasc. mon.), contratti nei quali figura l'adesione alla proposta contrattuale;
infine, deve ritenersi che l'opposta abbia assolto all'onere probatorio a suo carico anche con riferimento ai piani tariffari, mediante la produzione delle fatture riportanti tutti i dati (volume, data, ora, durata) dei servizi di rete fissa e mobile e delle connessioni internet effettuate dal cliente nel periodo contestato nonché mediante la fornitura degli apparecchi consegnati.
Ciò detto, premesso che “Deve presumersi il buon funzionamento del sistema di rilevazione del traffico telefonico per telefonia fissa mediante i contatori centrali delle società telefoniche, le cui risultanze fanno piena prova del traffico addebitato, in difetto di contestazione da parte dell'utente” (Cass- n. 1236/2003; nello stesso senso: Cass. n. 5232/2004), si osserva che nel caso di specie l'opponente non ha contestato il buon funzionamento del contatore centrale sicché il traffico rilevato e addebitato da deve CP_1 ritenersi corretto.
Per contro, il Giudice osserva che, dalla disamina dell'atto di citazione, emerge che l'opponente si è doluta genericamente di inadempimenti dell'opposta che avrebbero reso impossibile la fruizione dei servizi richiamando presunte contestazioni contenute in documenti non versati in atti, onde tali allegazioni sono rimaste prive di alcun riscontro né parte attrice ha ritenuto di depositare le memorie istruttorie o di svolgere alcuna altra attività processuale tendente a comprovare i dedotti inadempimenti.
Alla luce dei superiori principi, la sorte pretesa da di € 5.057,55 oltre interessi come da CP_1 domanda monitoria è dovuta.
pagina 6 di 7 Il decreto ingiuntivo, a suo tempo dichiarato esecutivo, va dunque confermato integralmente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
- P. O. M. -
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'opposizione perché infondata e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo in corso di causa;
- condanna parte opponente a rifondere all'opposta le spese processuali, che liquida in € € 5.077,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Milano, 10 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Bersani
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TENUTA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
Giudice Onorario avv. Caterina Bersani
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra indicato, tra
Parte_1 attore/i contro
Controparte_1 convenuto/i
***
Oggi 10 gennaio 2025 ad ore 9,00 innanzi al Giudice Onorario Avv. Caterina Bersani, sono comparsi nella stanza virtuale mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft
Teams:
-per parte attrice, nessuno compare sino ad ore 9,15;
-per parte convenuta, l'avv. Massimiliano Scarnecchia in sostituzione dell'avv. Fiorucci dà altresì atto che
-le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
-tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicati dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza. premesso ciò
Il procuratore di parte convenuta si riporta agli atti e precisa le conclusioni come foglio depositato il 15.11.2024.
Il giudice
pagina 1 di 7 dato atto di quanto sopra, all'esito di breve discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. si ritira in camera di consiglio per deliberare, dando atto che verrà data lettura della sentenza dopo le ore
16,00.
Il procuratore della convenuta chiede di essere esentato dalla presenza in udienza al momento della lettura della sentenza.
Il presente verbale è stato letto alle parti;
i procuratori delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo teams è avvenuto regolarmente.
Il Giudice Onorario
Avv. Caterina Bersani
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 16,30 il giudice deposita la sentenza resa ex articolo281 sexies c.p.c.
Verbale di udienza chiuso ad ore 16,30.
Il Giudice Onorario
Avv. Caterina Bersani
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Bersani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33667/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BARTIROMO PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA MERGELLINA, 209 80122 NAPOLI, presso il difensore avv. BARTIROMO PAOLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORUCCI Controparte_1 P.IVA_2
LUCIANO, elettivamente domiciliato in VIA LARGA, 11 20122 MILANO, presso il difensore avv.
FIORUCCI LUCIANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere:
- non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione risulta essere fondata;
- revocare e/o dichiarare nullo o comunque privo di qualsivoglia effetto, la domanda riportata nella pretesa monitoria;
- accertare, la disdetta contrattuale della fornitura del servizio telefonico a far data dal 11.06.2021 nominando anche eventualmente ad hoc consulenza CTU
pagina 3 di 7 -con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da attribuirsi al sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario.
Con riserva di articolare ulteriori mezzi di prova e produrre ulteriore documentazione necessaria ai sensi dell'art.183 cpc, .
Per parte convenuta:
Piaccia al Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito:
- rigettare l'opposizione e le domande tutte della controparte, perché infondate in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo;
- in ogni caso condannare a pagare a favore di Parte_1 Controparte_1
la somma di € 5.057,55 oltre interessi ex D.lgs n. 231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo.
[...]
- Spese ed onorari rifusi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo nr. 10642/2022 con cui il Parte_1
Tribunale di Milano le ha ingiunto il pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
5.057,55, di cui a n. 4 fatture azionate in sede monitoria per somministrazione di servizi di telefonia deducendo:
- di non aver usufruito dei servizi in quanto non avrebbe mai attivato il trasferimento delle CP_1 linee;
- di avere risolto per tale motivo il contratto;
tutto ciò premesso, ha richiesto la revoca del decreto opposto. si è costituita chiedendo il rigetto della domanda attorea e deducendo che il proprio credito CP_1 era compiutamente fondato sui documenti prodotti in sede monitoria e nel giudizio di merito.
***
Preliminarmente, si rileva che nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in maniera generica, vale la presunzione che la parte medesima abbia voluto tenere ferme le precedenti conclusioni (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18027 del 09/07/2018, Rv. 649590 - 01).
Onde, quanto a parte opponente, possono ritenersi rassegnate le conclusioni spiegate nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio come sopra riportate.
Ciò premesso, il Tribunale osserva che ha svolto con il rito monitorio un'azione CP_1 contrattuale di adempimento, chiedendo la condanna di parte opponente al pagamento della somma di euro 5.057,55, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per servizi di telecomunicazione erogati alla pagina 4 di 7 medesima in esecuzione del contratto concluso fra le parti, somma portata dalle fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo ed elencate nell'estratto autentico ivi prodotto;
, Parte_1 con l'opposizione a decreto ingiuntivo, ha riconosciuto l'avvenuta conclusione del contratto, invocando l'inadempimento di ai propri obblighi contrattuali, svolgendo domanda di CP_1 accertamento negativo del preteso credito azionato dall'opposta.
In diritto, va osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione sostanziale di attore spetta al creditore istante nella fase monitoria, nonostante l'assunzione della veste formale di convenuto;
pertanto, in conseguenza dell'inversione della posizione processuale delle parti, l'onere della prova del credito grava sul creditore opposto secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente (Cass. Sez. UU, Sentenza n.
13533 del 30/10/2001); inoltre, nel caso la domanda abbia ad oggetto l'adempimento, l'orientamento pressoché unanime in dottrina e giurisprudenza ritiene che all'opposto/attore sostanziale spetti esclusivamente l'onere di provare il titolo dal quale deriva l'obbligazione.
Il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori di siffatte azioni contrattuali è dunque quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 cc, in forza del quale incombe al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento totale o parziale e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto, o altri fatti estintivi o modificativi idonei a paralizzare la pretesa creditoria dell'avversario invertendosi i ruoli nel caso in cui il debitore eccepisca l'inadempimento dell'altro contraente (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n.
13533; Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Sempre ai fini dell'onere della prova va, altresì, ricordato il principio di vicinanza della prova nonché che, per effetto del novellato art. 115 c.p.c., la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte sancendo espressamente che il
Giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita
(ex multis Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594).
Con riferimento al tipo specifico di contratti dedotti in giudizio (tutti relativi a servizi di telecomunicazione), va poi ricordato come la Corte di Cassazione abbia con massime consolidate affermato che si tratta di una tipologia di contratto assimilabile al tipo della somministrazione e che, in applicazione dell'art. 2697 cc e del principio della vicinanza della prova, in linea di massima la bolletta (o fattura) sia idonea a dimostrare l'entità dei consumi del traffico telefonico, in assenza di specifiche contestazioni da parte dell'utente mentre, in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, spetta alla somministrante provare il quantum del traffico erogato, ovvero il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente pagina 5 di 7 dal contatore (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n. 10313;
Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011, n. 13193).
Alla luce dei superiori principi, nel caso di specie sull'attrice-opponente grava l'onere di provare il titolo (l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento) mentre sulla convenuta-opposta grava invece l'onere di provare di aver adempiuto ovvero di avere correttamente adempiuto all'obbligazione nascente dal contratto.
Ciò detto, il Tribunale osserva che all'esito della complessiva istruzione documentale svolta, CP_1 ha fornito la prova della debenza del credito in punto di an e di quantum, relativamente alle fatture azionate in via monitoria.
In particolare, nel ricorso per decreto ingiuntivo l'opposta ha espressamente richiamato, quale titolo della propria pretesa creditoria, tutto quanto indicato nelle fatture azionate (doc. 1 fasc. mon.), nelle quali figurano specificamente le varie voci del credito (canoni, traffico dati, telefoni e dispositivi, contributo attivazione, sconti, penali per disattivazione anticipazione e recesso ecc…); inoltre, in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, l'opposta ha fondato espressamente le proprie pretese sui contratti conclusi con controparte di cui ha allegato copia (doc. 2 fasc. mon.), contratti nei quali figura l'adesione alla proposta contrattuale;
infine, deve ritenersi che l'opposta abbia assolto all'onere probatorio a suo carico anche con riferimento ai piani tariffari, mediante la produzione delle fatture riportanti tutti i dati (volume, data, ora, durata) dei servizi di rete fissa e mobile e delle connessioni internet effettuate dal cliente nel periodo contestato nonché mediante la fornitura degli apparecchi consegnati.
Ciò detto, premesso che “Deve presumersi il buon funzionamento del sistema di rilevazione del traffico telefonico per telefonia fissa mediante i contatori centrali delle società telefoniche, le cui risultanze fanno piena prova del traffico addebitato, in difetto di contestazione da parte dell'utente” (Cass- n. 1236/2003; nello stesso senso: Cass. n. 5232/2004), si osserva che nel caso di specie l'opponente non ha contestato il buon funzionamento del contatore centrale sicché il traffico rilevato e addebitato da deve CP_1 ritenersi corretto.
Per contro, il Giudice osserva che, dalla disamina dell'atto di citazione, emerge che l'opponente si è doluta genericamente di inadempimenti dell'opposta che avrebbero reso impossibile la fruizione dei servizi richiamando presunte contestazioni contenute in documenti non versati in atti, onde tali allegazioni sono rimaste prive di alcun riscontro né parte attrice ha ritenuto di depositare le memorie istruttorie o di svolgere alcuna altra attività processuale tendente a comprovare i dedotti inadempimenti.
Alla luce dei superiori principi, la sorte pretesa da di € 5.057,55 oltre interessi come da CP_1 domanda monitoria è dovuta.
pagina 6 di 7 Il decreto ingiuntivo, a suo tempo dichiarato esecutivo, va dunque confermato integralmente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
- P. O. M. -
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'opposizione perché infondata e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo in corso di causa;
- condanna parte opponente a rifondere all'opposta le spese processuali, che liquida in € € 5.077,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Milano, 10 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Bersani
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