Ordinanza cautelare 13 febbraio 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00833/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00046/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 46 del 2025, proposto da
AT CI, rappresentato e difeso dall’avvocato Simone Budelli, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del difensore in Perugia, Via Gerardo Dottori, 85;
contro
Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Umbria (USR Umbria), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Rita Gobbo e Luciano Ricci, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura regionale in Perugia, Corso Vannucci, 30;
Comune di Norcia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Vittorio Betti, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del difensore in Perugia, Via Bartolo, 10;
nei confronti
IO CI, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianmarco Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’annullamento
- della determina dirigenziale dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Umbria (USR Umbria) – Servizio ricostruzione pubblica n. 22 ( rectius : n. 2322) del 21 ottobre 2024, nonché con esso del parere espresso dal Comune di Norcia e acquisito dall’USR Umbria al prot. n. 0033031 del 4 ottobre 2024, nell’ambito della Conferenza di servizi convocata dall’USR Umbria, ai sensi del Capo VIII del TURP, in data 24 luglio 2024 e successivamente più volte rinviata fino alla seduta del 9 ottobre 2024;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso, collegato o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Umbria (USR Umbria), del Comune di Norcia e di IO CI;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli articoli 35, comma 1, lett. c) , 84 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa FL RA Di RO e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Considerato che:
- il sig. AT CI ha impugnato principalmente la determinazione dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Umbria indicata in epigrafe, recante la conclusione positiva della conferenza regionale indetta, ai sensi dell’ordinanza n. 130 del 2022 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 14 agosto 2016, in relazione al progetto presentato dal sig. IO CI;
- con il ricorso è stata allegata l’illegittimità degli atti gravati, in quanto adottati senza l’assenso dei coeredi – tra i quali il ricorrente – di una delle particelle interessate dall’intervento, nonostante la pendenza dell’appello avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 426 del 2022, recante l’assegnazione al sig. IO CI, in sede di divisione ereditaria, della proprietà del predetto terreno;
- con l’ordinanza n. 9 del 13 febbraio 2025, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo non ravvisabile, a carico della parte ricorrente, un pregiudizio imminente, avente i caratteri della gravità e irreparabilità, nelle more della definizione del giudizio;
- con atto depositato il 4 novembre 2025, sottoscritto dall’avvocato del ricorrente, nonché dai difensori delle parti resistenti, è stato reso noto che, a seguito della riforma in appello della sentenza del Tribunale di Spoleto sopra richiamata, l’Ufficio speciale per la ricostruzione procederà alla conclusione del procedimento sulla base della verifica della legittimazione delle parti e secondo le modalità previste dal decreto legge n. 189 del 2016 e dalle relative ordinanze di attuazione;
- con il medesimo atto è stato chiesto a questo Tribunale di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese;
- all’udienza pubblica del 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che l’istanza del 4 novembre 2025 non presenta i requisiti formali richiesti dall’articolo 84 cod. proc. amm. per la rinuncia al ricorso e non consente di evincere che sia intervenuto l’annullamento in autotutela degli atti impugnati, dal quale deriverebbe la piena soddisfazione della pretesa azionata e la conseguente cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’articolo 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Ritenuto, tuttavia, che la predetta istanza permetta al Collegio di desumere, ai sensi del comma 4 dell’articolo 84 cod. proc. amm., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, da cui discende l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c) , cod. proc. amm.;
Ritenuto di dover disporre la compensazione delle spese, stante la concorde istanza delle parti in tal senso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
PI UN, Presidente
FL RA Di RO, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FL RA Di RO | PI UN |
IL SEGRETARIO