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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 5794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5794 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3527/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona del giudice applicato Alessandra
LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3527/2022 promossa da:
(avv. Elisa Elena Valentini ) Parte_1
contro
in persona dell'amministratore unico ( avv. Controparte_1 CP_2
LA ER)
All'udienza del 18.12.2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio la società esponendo che: Parte_1 Controparte_1
- in data 04.02.2021, acquistava, dalla , l'autovettura usata Controparte_1
Porsche Macan 3.0 targata FL492GR, immatricolata l'08.09.2017 recante un chilometraggio pari a 53.000 Km, al prezzo di euro 37.500,00, versato a mezzo bonifico in data 05.02.2021;
- a maggio 2021 veniva convocato dalla Polizia Stradale di Desenzano del Garda da cui apprendeva che da indagini in corso, l'autovettura usata acquistata dal rivenditore CP_1
aveva, al momento in cui era stata commercializzata, 134.614 Km e non 53.000 Km come riportato dal conta chilometri al momento dell'acquisto;
pagina 1 di 3 - provvedeva a sue spese, per euro 366,00, all'adeguamento del chilometraggio e riferiva l'accaduto al rivenditore con pec del 28.06.2021 e con posta raccomandata;
- sempre a fine giugno 2021, segnalava al rivenditore dei rumori provenienti dalla CP_1 trasmissione e la convenuta provvedeva, pertanto, a far riparare l'autovettura in garanzia a proprie spese presso l'officina di Orzinuovi che, dopo un Controparte_3 Pt_2
intervento sul differenziale posteriore, rilasciava un certificato di garanzia di ulteriori 12 mesi;
- poiché, nonostante il suddetto intervento, il problema persisteva a inizio dicembre 2021, lo stesso venditore indicava all'attore l'autofficina Bellebono di Cividate al Piano per CP_1
effettuare ulteriori riparazioni;
- ad autovettura smontata emergevano ulteriori guasti quali un irregolare funzionamento del differenziale posteriore che necessitava di essere sostituito, nonché una deformazione dell'albero motore, sicchè, non avendo ottenuto alcun riscontro da veniva inoltrata CP_1
una terza pec di denuncia dei vizi in data 09.12.2021, con richiesta di tempestivo riscontro e con allegati due preventivi predisposti dall'officina Bellebono per gli interventi di riparazione di euro 1.096,00 + Iva e 3.305,00+Iva.
Chiedeva, pertanto, la condanna della società al pagamento, a titolo di riduzione del CP_1 prezzo ex art. 130 comma7 d.lgs. 205/2006, dell'importo di euro 6.135,98, oltre agli interessi legali dall'emissione delle fatture al saldo effettivo ovvero nella maggiore o minor somma, quantificata anche in via equitativa, che sarà ritenuta di Giustizia:
- in via subordinata, la condanna della società al rimborso di quanto anticipato da esso CP_1
attore per le riparazioni necessarie all'autovettura da quantificarsi in euro 6.135,98, oltre agli interessi legali dall'emissione delle fatture al saldo effettivo ovvero nella maggiore o minor somma, quantificata anche in via equitativa, che sarà ritenuta di Giustizia;
- in via ulteriormente subordinata, la condanna della al pagamento, a titolo di riduzione CP_1 del prezzo ex art. 1492 c.c., dell'importo da quantificarsi in euro 6.135,98, oltre agli interessi legali dall'emissione delle fatture al saldo effettivo.
Si costituiva la deducendo che l'inadempimento non era alla stessa imputabile, poiché CP_1
aveva acquistato dal rivenditore la predetta autovettura che era stata trasportata CP_4
presso la Concessionaria sita in Roccafranca solamente pochi giorni prima, del ritiro da parte del
Pt_1
Precisava inoltre come la non era stata chiamata in causa formalmente nella presente CP_4
procedura poiché non era più attiva riservandosi di sporgere querela in danno dell'amministratore della società.
pagina 2 di 3 Instava per il rigetto della domanda.
La domanda principale è fondata e va accolta.
L'attore, infatti, ha prodotto in atti tutte le fatture relative alle prestazioni rese per la riparazione dell'automezzo acquistato dalla convenuta e soggetto a garanzia.
Parte convenuta, peraltro, non ha contestato nè i danni nè i costi di riparazione, limitandosi a prospettare la non imputabilità dell'inadempimento per aver, a sua volta, acquistato il mezzo da altro venditore allo stato non più attivo.
Trattasi, tuttavia, di giustificazioni afferenti il rapporto tra la convenuta ed il suo fornitore e, pertanto, non opponibili al Pt_1
Risultano documentalmente provati i vizi che hanno reso l'autovettura acquistata dall'attore difforme rispetto a quella oggetto della proposta di acquisto sottoscritta il 4.02.2021.
L'attore ha diritto ad ottenere il rimborso dei costi ingiustamente anticipati per le riparazioni di vizi occulti che si sono manifestati immediatamente dopo l'acquisto dell'autovettura
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri medi).
PQM
Il giudice accoglie la domanda e per l'effetto condanna al pagamento, in favore di CP_1
, a titolo di riduzione del prezzo ex art. 130 comma7 d.lgs. 205/2006, dell'importo di euro Parte_1
6.135,98, oltre agli interessi legali dall'emissione delle fatture al saldo;
condanna, altresì, la al pagamento delle spese del grado che liquida in € 5.077,00 oltre rsf CP_1
15%, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 22.12.2025
Il giudice
Alessandra LI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona del giudice applicato Alessandra
LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3527/2022 promossa da:
(avv. Elisa Elena Valentini ) Parte_1
contro
in persona dell'amministratore unico ( avv. Controparte_1 CP_2
LA ER)
All'udienza del 18.12.2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio la società esponendo che: Parte_1 Controparte_1
- in data 04.02.2021, acquistava, dalla , l'autovettura usata Controparte_1
Porsche Macan 3.0 targata FL492GR, immatricolata l'08.09.2017 recante un chilometraggio pari a 53.000 Km, al prezzo di euro 37.500,00, versato a mezzo bonifico in data 05.02.2021;
- a maggio 2021 veniva convocato dalla Polizia Stradale di Desenzano del Garda da cui apprendeva che da indagini in corso, l'autovettura usata acquistata dal rivenditore CP_1
aveva, al momento in cui era stata commercializzata, 134.614 Km e non 53.000 Km come riportato dal conta chilometri al momento dell'acquisto;
pagina 1 di 3 - provvedeva a sue spese, per euro 366,00, all'adeguamento del chilometraggio e riferiva l'accaduto al rivenditore con pec del 28.06.2021 e con posta raccomandata;
- sempre a fine giugno 2021, segnalava al rivenditore dei rumori provenienti dalla CP_1 trasmissione e la convenuta provvedeva, pertanto, a far riparare l'autovettura in garanzia a proprie spese presso l'officina di Orzinuovi che, dopo un Controparte_3 Pt_2
intervento sul differenziale posteriore, rilasciava un certificato di garanzia di ulteriori 12 mesi;
- poiché, nonostante il suddetto intervento, il problema persisteva a inizio dicembre 2021, lo stesso venditore indicava all'attore l'autofficina Bellebono di Cividate al Piano per CP_1
effettuare ulteriori riparazioni;
- ad autovettura smontata emergevano ulteriori guasti quali un irregolare funzionamento del differenziale posteriore che necessitava di essere sostituito, nonché una deformazione dell'albero motore, sicchè, non avendo ottenuto alcun riscontro da veniva inoltrata CP_1
una terza pec di denuncia dei vizi in data 09.12.2021, con richiesta di tempestivo riscontro e con allegati due preventivi predisposti dall'officina Bellebono per gli interventi di riparazione di euro 1.096,00 + Iva e 3.305,00+Iva.
Chiedeva, pertanto, la condanna della società al pagamento, a titolo di riduzione del CP_1 prezzo ex art. 130 comma7 d.lgs. 205/2006, dell'importo di euro 6.135,98, oltre agli interessi legali dall'emissione delle fatture al saldo effettivo ovvero nella maggiore o minor somma, quantificata anche in via equitativa, che sarà ritenuta di Giustizia:
- in via subordinata, la condanna della società al rimborso di quanto anticipato da esso CP_1
attore per le riparazioni necessarie all'autovettura da quantificarsi in euro 6.135,98, oltre agli interessi legali dall'emissione delle fatture al saldo effettivo ovvero nella maggiore o minor somma, quantificata anche in via equitativa, che sarà ritenuta di Giustizia;
- in via ulteriormente subordinata, la condanna della al pagamento, a titolo di riduzione CP_1 del prezzo ex art. 1492 c.c., dell'importo da quantificarsi in euro 6.135,98, oltre agli interessi legali dall'emissione delle fatture al saldo effettivo.
Si costituiva la deducendo che l'inadempimento non era alla stessa imputabile, poiché CP_1
aveva acquistato dal rivenditore la predetta autovettura che era stata trasportata CP_4
presso la Concessionaria sita in Roccafranca solamente pochi giorni prima, del ritiro da parte del
Pt_1
Precisava inoltre come la non era stata chiamata in causa formalmente nella presente CP_4
procedura poiché non era più attiva riservandosi di sporgere querela in danno dell'amministratore della società.
pagina 2 di 3 Instava per il rigetto della domanda.
La domanda principale è fondata e va accolta.
L'attore, infatti, ha prodotto in atti tutte le fatture relative alle prestazioni rese per la riparazione dell'automezzo acquistato dalla convenuta e soggetto a garanzia.
Parte convenuta, peraltro, non ha contestato nè i danni nè i costi di riparazione, limitandosi a prospettare la non imputabilità dell'inadempimento per aver, a sua volta, acquistato il mezzo da altro venditore allo stato non più attivo.
Trattasi, tuttavia, di giustificazioni afferenti il rapporto tra la convenuta ed il suo fornitore e, pertanto, non opponibili al Pt_1
Risultano documentalmente provati i vizi che hanno reso l'autovettura acquistata dall'attore difforme rispetto a quella oggetto della proposta di acquisto sottoscritta il 4.02.2021.
L'attore ha diritto ad ottenere il rimborso dei costi ingiustamente anticipati per le riparazioni di vizi occulti che si sono manifestati immediatamente dopo l'acquisto dell'autovettura
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri medi).
PQM
Il giudice accoglie la domanda e per l'effetto condanna al pagamento, in favore di CP_1
, a titolo di riduzione del prezzo ex art. 130 comma7 d.lgs. 205/2006, dell'importo di euro Parte_1
6.135,98, oltre agli interessi legali dall'emissione delle fatture al saldo;
condanna, altresì, la al pagamento delle spese del grado che liquida in € 5.077,00 oltre rsf CP_1
15%, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 22.12.2025
Il giudice
Alessandra LI
pagina 3 di 3