CA
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/10/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 839 / 2024
La Corte di Appello di Bari
Sezione lavoro
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 04.10.2024 da nonché sull'appello incidentale proposto da Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con memoria di costituzione depositata in
[...]
data 11.09.2025 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 05.04.2024 così provvede:
accoglie l'appello principale proposto da per quanto di ragione mentre rigetta Parte_1
Cont l'appello incidentale proposto da e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di alla inclusione nella retribuzione corrisposta per i periodi di Parte_1
ferie oltre alle indennità fuori nastro, indennità interruzione turno e indennità maggiorazione supero limite di condotta 40% e 80%”(già riconosciute dal Tribunale), anche delle indennità di trasferta e diarie in misura intera, indennità di presenza, ulteriore indennità di presenza, indennità di disponibilità con la precisazione di cui sopra in ordine al limite dei 24 giorni annui e alle modalità di calcolo;
condanna la società appellata al pagamento delle differenze retributive per i predetti titoli maturati limitatamente al periodo dal 20.7.2007 e sino al 30.06.2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
condanna la società appellante a rifondere al lavoratore due terzi delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida per l'intero in E. 1.100,00 per il primo grado e in E 1.000,00 per il secondo grado, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
compensa tra le parti il residuo terzo di dette spese;
dà atto della sussistenza, nei confronti dell'appellante in via incidentale, dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto. Così deciso in Bari, il 25.09.2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando
La Corte di Appello di Bari
Sezione lavoro
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 04.10.2024 da nonché sull'appello incidentale proposto da Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con memoria di costituzione depositata in
[...]
data 11.09.2025 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 05.04.2024 così provvede:
accoglie l'appello principale proposto da per quanto di ragione mentre rigetta Parte_1
Cont l'appello incidentale proposto da e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di alla inclusione nella retribuzione corrisposta per i periodi di Parte_1
ferie oltre alle indennità fuori nastro, indennità interruzione turno e indennità maggiorazione supero limite di condotta 40% e 80%”(già riconosciute dal Tribunale), anche delle indennità di trasferta e diarie in misura intera, indennità di presenza, ulteriore indennità di presenza, indennità di disponibilità con la precisazione di cui sopra in ordine al limite dei 24 giorni annui e alle modalità di calcolo;
condanna la società appellata al pagamento delle differenze retributive per i predetti titoli maturati limitatamente al periodo dal 20.7.2007 e sino al 30.06.2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
condanna la società appellante a rifondere al lavoratore due terzi delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida per l'intero in E. 1.100,00 per il primo grado e in E 1.000,00 per il secondo grado, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
compensa tra le parti il residuo terzo di dette spese;
dà atto della sussistenza, nei confronti dell'appellante in via incidentale, dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto. Così deciso in Bari, il 25.09.2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando