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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/11/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
proc. n. 699/2021 R.G.
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 699/2021 del Ruolo Generale promossa
DA
, nato a [...] il [...], C.F.: ed Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Brindisi al Viale San Giovanni
Bosco 55 presso e nello Studio legale dell'Avv. Marco MASI (C.F ) CodiceFiscale_2 che lo rappresenta e difende, n. fax per comunicazioni 0831/601845 PEC:
Email_1
-OPPONENTE-
CONTRO corrente in Milano alla via San Prospero 4, (P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca de Lima Souza (cod. fisc. CodiceFiscale_3 del Foro di Napoli, con studio in Napoli, alla via Riviera di Chiaia n. 267, in virtù di procura generale alle liti a rogito per Notar Dott. in Milano, Repertorio n. 42.588, Raccolta Persona_1
n. 13.164 del 6.11.2018, registrata a Milano l'8.11.2018 dal Presidente del C.d.A. e legale rapp.te pro tempore, sig. (cod. fisc. ), elettivamente Controparte_2 CodiceFiscale_4 domiciliato in Bari alla via Don Luigi Guanella 1/II – cap 70124 presso lo studio dell'Avv.
HE CA. Il medesimo procuratore dichiara altresì di voler ricevere gli avvisi e/o comunicazioni a mezzo telefax al seguente numero 081.0099591 oppure al proprio indirizzo di PEC: Email_2
-OPPOSTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 615 c. 1 c.p.c. notificato in data 19/02/2021, l'odierno opponente sig. , proponeva opposizione al precetto notificato dalla Parte_1 [...] nei suoi confronti, in data 03/02/2021, in virtù del D.I. n. 1140/2019, emesso il CP_1
30/09/2019 da questo Tribunale, notificato in data 03/12/2019, non opposto e dichiarato esecutivo in data 28/09/2020, giusta apposizione della formula in data 12/02/2020, e del pedissequo atto di precetto notificato in data 15/12/2020, adducendo quale motivo di opposizione:
1. Il difetto di legittimazione attiva della;
2. la decorrenza del termine CP_1 prescrizionale;
3. l'insussistenza di un valido ed efficace contratto sottoscritto dalle parti;
4.
l'illegittimità della pretesa creditoria per usurarietà dei tassi di interesse applicati. Depositava,
1
all'uopo, una perizia di parte, chiedeva al Tribunale adito di sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.
Il Sig. , in data 22 settembre 1999, stipulava con la Parte_1 Parte_2
“un finanziamento per l'acquisto di beni/servizi”.
Successivamente, come da documentazione allegata in atti (cfr. allegati 1 e 2 della comparsa di costituzione e risposta) si verificava la cessione in blocco e pro soluto dei crediti ceduti, prima dal Fallimento Santa Barbara S.p.A. alla e, successivamente, Parte_3 da quest'ultima alla pubblicata in G.U. (cfr. allegati 1 e 2 di cui sopra). Controparte_1
Pertanto, l'odierno opponente chiedeva nel proprio atto di citazione in opposizione: “– disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
– dichiarare CP_1
[…] non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
-
[...]
Dichiarare, pertanto, la nullità del precetto opposto – condannare il creditore istante al pagamento delle spese di lite”.
Il 25.05.2025 si costituiva in giudizio la società la quale chiedeva: Controparte_1
“1) In via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.1 c.p.c., in quanto la stessa è fondata su ragioni che il debitore avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nonché la tardività dell'opposizione, tenuto conto che il titolo, mai opposto nei termini e nelle sedi opportune, è ormai ampiamente cristallizzato, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese e competenze legali per il presente giudizio di opposizione, oltre oneri di legge;
2) sempre in via preliminare, rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'esecuzione per carenza dei presupposti di legge;
3) in via subordinata e nel merito, rigettare l'opposizione in quanto assolutamente infondata, sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi sopra enunciati e, per gli effetti, condannare
l'opponente alla rifusione delle spese e competenze legali per il presente giudizio di opposizione, oltre oneri di legge”.
In data 08.06.2023 questo Giudice tratteneva la causa per la decisione senza termini.
Il 27.06.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8 giugno 2023, così statuiva:
“rilevata l'inammissibilità della domanda attorea relativa alla presunta carenza di legittimazione attiva dell'opposta, trattandosi di doglianza che avrebbe dovuta essere fatta valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo e non nel giudizio di opposizione all'esecuzione. Costituisce, infatti, principio ormai consolidato quello secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione”
(Cass. Sez. I, sent. 22402/2008). Pertanto, eventuali fatti estintivi o modificativi del diritto azionato con un titolo di formazione giudiziale che si siano verificati anteriormente alla formazione del titolo stesso - e, dunque, come tali giuridicamente deducibili - non possono essere fatti valere con opposizione all'esecuzione, dovendo essere oggetto di specifiche eccezioni nel giudizio di merito che ha portato all'emissione del titolo esecutivo. Tale principio è stato, più di
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recente, ribadito dalla Suprema Corte nell'ordinanza 26110 del 5 settembre 2022, secondo cui
“il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione”;
- rilevato, tuttavia, che l'opponente contesta l'usurarietà dei tassi di interesse applicati ai rapporti intercorrenti tra le parti;
- ritenendo questo giudice di doversi conformare all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo, in sede di opposizione all'esecuzione non possono essere esaminate questioni relative alla nullità dei contratti o di clausole dei medesimi, fatta eccezione per quelle di rilievo comunitario (v. recente S.U. 2023) mentre permane la deducibilità, relativo alla lamentata presenza di interessi usurari, posto che il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo non impedisce l'esclusione dalka debitore degli interessi eccedenti il tasso soglia di usura, che vanno considerati non esigibili sulla base della regola di correttezza di cui all'art. 2 Cost. (Trib. Bari, sent. Del 17/02/2009, Trib. Ravenna
2014; Trib. Macerata – ordinanza procedura esecutiva del 1/03/2019; Trib. Pordenone, sentenza del 07/03/2012). D'altronde, diversamente ragionando si consentirebbe ad un fatto di reato, ove effettivamente esistente e riscontrato, destinatario di un particolare giudizio di disvalore sociale di produrre proprio gli effetti che il sistema rimediale civilistico e penale intendono sterilizzare, consentendo al reo di trarre profitto dalla propria condotta criminosa. Del resto, sotto il profilo sistemico, i più recenti arresti della Suprema Corte, nel suo più autorevole consesso (SU 2023 citate), nonché della CGE, espressasi su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano (CGE 2022) denotano il progressivo superamento dell'assolutezza del principio di intangibilità del giudicato;
- rilevata la necessità, a tal fine, di nominare un esperto che valuti, in concreto, l'eventuale superamento dei tassi soglia anche a seguito dei costi addebitati, non rilevando i tassi pattuiti, ma quelli effettivamente applicati;
P. Q. M.
Il Giudice, rimettendo la causa sul ruolo, nomina CTU il dott. per la valutazione Persona_2 del superamento, in concreto, dei tassi soglia, anche a seguito dei costi addebitati;
Fissa
l'udienza del 12.10.2023 per la formulazione dei quesiti. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Brindisi, in data 20.6.2023”
Pertanto, veniva nominato il ctu dott. il quale prestava giuramento Persona_3 il 04.10.23 e in data 12/10/2023 il giudice formulava i quesiti;
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Veniva depositata la relazione CTU in data 10.06.2024 e la causa veniva rinviata al 25.09.24 per esame della stessa. Il giudice rinviava per precisazioni delle conclusioni al 26.02.2025.
All'udienza del 26.02.2025 il giudice dava atto che risultavano pervenuti gli scritti difensivi dei procuratori costituiti e dava atto della scadenza del termine per il deposito delle note di trattazione scritta, pertanto rinviava per D.O. al 10 luglio 2025 con termini.
L'udienza veniva nuovamente rinviata al 09.10.2025 alla quale il giudice si riservava, senza termini, per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e può, pertanto, trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Il Sig. , in data 22 settembre 1999, stipulava con Parte_1 Parte_2
“un finanziamento per l'acquisto di beni/servizi”.
L'odierno opponente ha sostenuto, nei propri scritti difensivi, che non Controparte_1 avrebbe alcun titolo per agire nei suoi confronti.
In particolare, chi agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, avrebbe l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
A tal riguardo, questo Giudice, che, invero, aderisce all'orientamento giurisprudenziale
“mediano” che sostiene la sufficienza della prova presuntiva o indiretta della cessione in blocco, alla luce della documentazione in atti, non può non rivedere quanto già espresso nella precedente ordinanza del 27.06.2023.
In questa sede si e' affermato che la doglianza attorea relativa alla presunta carenza di titolarità attiva dell'opposta avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo e non nel giudizio di opposizione all'esecuzione.
Infatti, per principio ormai consolidato: “nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione” (Cass. Sez. I, sent. 22402/2008).
“Pertanto, eventuali fatti estintivi o modificativi del diritto azionato con un titolo di formazione giudiziale che si siano verificati anteriormente alla formazione del titolo stesso - e, dunque, come tali giuridicamente deducibili - non possono essere fatti valere con opposizione all'esecuzione, dovendo essere oggetto di specifiche eccezioni nel giudizio di merito che ha portato all'emissione del titolo esecutivo” (si veda provvedimento del 27.06.2023).
Nondimeno, evidenzia questo Giudice come tale principio presupponga che la vicenda monitoria o, comunque, il giudizio presupposto sia stato ritualmente incardinato.
E che di tale circostanza sia stata fornita idonea prova.
Nel caso di specie, invece, non può dirsi raggiunta la prova della rituale notifica del decreto ingiuntivo, posto a fondamento dell'odierno precetto.
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Ciò premesso, questo Giudice ritiene che le note esigenze di economia processuale - cui la novella dell'art. 111 Cost. ha riconosciuto valenza costituzionale quale indefettibile connotato del c.d. giusto processo – consentano di muovere l'esame del ricorso dalla ragione, prima facie, più liquida.
Orbene, a fronte della molteplicità delle questioni sollevate, costituisce circostanza dirimente, nonché assorbente rispetto alle altre ragioni di doglianza, la già menzionata assenza del decreto ingiuntivo azionato.
Circostanza destinata a rilevare non sotto il profilo della pura eccepita prescrizione.
Infatti, dalla documentazione in atti, consta che l'ultimo atto interruttivo di cui e' stata fornita rituale prova risale al gennaio del 2018, dopo un precedente atto interruttivo intervenuto nel 2010.
Ne consegue la mancata maturazione del termine di prescrizione decennale ex art. 2946
c.c.., quale termine applicabile, in assenza dell'operare di altra fattispecie speciale.
Nondimeno, la mancata produzione in giudizio del provvedimento incorporante la pretesa monitoria rileva sotto il distinto aspetto della prova dell'esistenza del titolo esecutivo giudiziale azionato che concorre (o meglio concorrerebbe) con il contratto di cessione a fondare la legittimazione processuale attiva dell'opposta.
Ciò, nella logica della configurabilità di un titolo esecutivo complesso, quale fattispecie a formazione progressiva e non esaurentisi in una singola vicenda negoziale o in singolo effetto giuridico.
D'altronde, costituisce principio interpretativo consolidato quello per cui il giudice dell'esecuzione ha il potere/dovere di verificare di ufficio, e a prescindere da una opposizione del debitore, l'esistenza del titolo esecutivo (e la corrispondenza degli importi pretesi dal creditore con quelli dovuti in base al titolo stesso e, nel caso in cui risulti che il creditore è già stato integralmente soddisfatto, deve dichiarare l'esecuzione non più proseguibile per difetto di valido titolo esecutivo) (v. Cass. n. 15605 del 2017).
Nel caso di specie, l'opponente non ha riconosciuto espressamente l'avvenuta notifica del decreto;
per contro, nel lamentare l'inerzia di parte creditrice, implicitamente, contesta la predetta circostanza.
Inoltre, giova precisare quanto segue per quanto riguarda il distinto profilo relativo alla prova della titolarità attiva del credito azionato, oggetto di specifica ragione di doglianza.
Quest'Ufficio, a fronte di un panorama interpretativo caotico per la laconicità del dato normativo, aderisce alla tesi cosiddetta mediana secondo cui ai fini della prova della titolarità del credito, a seguito di una più cessioni, non può prescindersi da riscontro di circostanza gravi, precise e concordanti che non lascino residuare alcun ragionevole dubbio circa l'effettività della vicenda traslativa. A tal riguardo non può sottacersi come per un diverso e più rigoroso orientamento, non sprovvisto di solide argomentazioni giuridiche, sarebbe necessaria una prova documentale diretta e cio' anche in considerazione dei limiti posti dall'ordinamento processuale di rito alla prova indiretta del contratto (vd. Ex multis Cass
3405 del 06.02.24). D'altronde, sotto altro profilo, questo Giudice intende sperimentare
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un'innovativa ricostruzione della cessione dei crediti in blocco, sotto il profilo della sua idoneità a radicare una legittimatio in executivis, che sia coerente con l'evoluzione, interpretativa, della materia e con i più recenti approdi in materia di struttura del titolo esecutivo (specie, con riguardo al mutuo condizionato).
A ben vedere, la cessione del credito derivante dal mutuo (o da un rapporto di conto corrente, la cui fonte genetica risulti redatta nelle forme dell'art. 474 c.p.c.) può essere inquadrata quale parte di un titolo esecutivo complesso e a formazione progressiva e, in quanto tale, deve rispettare le forme che, in virtù del chiaro disposto dell'art. 474 cpc, consentono l'azionabilità di un qualunque titolo esecutivo. Ragione per cui dovrebbe avere la veste dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Invero, tale ricostruzione presuppone, da un lato, che si ritenga ammissibile un titolo esecutivo c.d. complesso, questione che continua a dividere gli interpreti, per quanto una recente giurisprudenza di legittimità possa essere invocata al fine di trarre da essa eventuali elementi di chiarificazione;
dall'altra, che si proceda all'individuazione dell'esatta natura giuridica della cessione del credito.
Sotto il primo profilo, nella fattispecie concreta, a livello descrittivo, si e', in presenza, di un titolo esecutivo che risulta essere integrato da quella che potrebbe essere definita, per l'appunto, quale una fattispecie in fieri, comprensiva di una serie di elementi:
1. l'atto di mutuo;
2. la cessione (o, meglio, le cessioni) della sola posizione creditoria da esso derivante.
Orbene, per una disamina della questione occorre muovere dal dato testuale dell'art. 474, comma 2, c.p.c., che enuclea, quali possibili titoli esecutivi, oltre alle sentenze e agli altri provvedimenti giudiziali, ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva:
a) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute;
b) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;
c)in ultimo, gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
Dunque, la norma di rito sembra consegnare all'interprete un modello di titolo esecutivo, unisussistente o monostrutturato perché uno actu perficitur.
Da ciò la diatriba interpretativa circa l'ammissibilità di un titolo esecutivo scomposto in una pluralità di elementi, a volte, peraltro, provenienti da soggetti (pubblici o privati) diversi tra loro.
Invero, come desumibile dal tenore dell'art. 474 c.p.c., in virtù di una precisa scelta legislativa, che e' alla base di un principio interpretativo consolidato, il titolo esecutivo può avere natura negoziale (scritture private autenticate, rogiti notarili) oppure giudiziale
(sentenze e altri atti costituenti esercizio della funzione giurisdizionale con efficacia esecutiva).
Sotto tale profilo dovrebbe conseguire l'idoneità della cessione ex art. 1260 e ss c.c. – in quanto vicenda negoziale, implicante la successione a titolo particolare nella posizione creditoria-attiva dell'istituto di credito mutuante - a porsi quale componente strutturale e
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funzionale di un titolo di esecuzione. Ciò sempre che rivesta la particolare forma qualificata prescritta dalla norma codicistica.
Per quanto concerne, in generale, l'ammissibilità di un titolo non monostrutturato, e' stato giustamente osservato come manchi "sia in dottrina, che in Giurisprudenza, un approccio metodologico volto ad inquadrare i principi in forza dei quali sarebbe possibile una corretta individuazione del titolo esecutivo”, ovvero ricorrendo i quali un determinato atto possa essere ricompreso, tra quelli idonei a sostenere l'azione esecutiva.
D'altronde, come nell'ipotesi di titoli esecutivi di formazione giudiziale, non sembrano ravvisabili preclusioni logiche o giuridiche perché il titolo esecutivo si concretizzi in una successione di atti giuridici, convergenti a delineare il contenuto dell'obbligo di dare, in questo caso di natura restitutoria.
Per principio interpretativo consolidato si ritiene che, nell'ipotesi che un'ordinanza o una sentenza venga riformata, a fronte della successione delle regole di giudizio avutasi con riguardo ai rapporti fra le parti, ciascuna consacrata da un diverso titolo giudiziale, il titolo legittimante all'esecuzione non sempre rimanga quello originario.
Ciò, in quanto la suddetta pluralità di atti di natura giudiziaria concorre nel delineare la regolamentazione del diritto di procedere in executivis dell'opposta.
Orbene, mutata mutandis, lo stesso principio interpretativo deve ritenersi applicabile per quanto concerne i titoli di formazione stragiudiziale.
E ciò in quanto anche per tali ultimi si può assistere a delle vicende giuridiche che ne determinano delle modifiche o sul piano soggettivo o su quello oggettivo, incidendo o sulla legittimazione ad azionare il titolo o sulla sua stessa portata precettiva.
Peraltro, una conclusione diversa, ovvero che diversificasse, per le due ipotesi, la logica di ricostruzione del titolo esecutivo, sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., oltre che con quello di ragionevolezza che, nato dall'alveo proprio del primo, ha finito per acquisire autonomia operativa e valenza generale1.
Invero, in via interpretativa, il problema dell'ammissibilità di un titolo stragiudiziale complesso e' stato già posto, specie al di fuori delle sedi giudiziarie.
Ed, infatti, dalla disamina delle banche date più note, non constano precedenti significativi, fatta eccezione per i (menzionati) recenti approdi in materia di mutuo condizionato che si vanno ad approfondire. E ciò a dimostrazione del fatto che tale questione non perviene spesso al vaglio del giudice di legittimità.
Nondimeno, l'analisi delle fattispecie concrete, già pervenute all'attenzione della prassi notarile, può consentire di ricostruire i principi che conformano l'approccio qualificatorio al fine di trarre elementi di valutazione a sostegno della soluzione prescelta nel caso di specie.
Dalla consultazione degli studi notarili in materia si deve ritenere che siano idonei a fungere da titolo esecutivo:
a) il c.d. contratto di “mutuo condizionato” o consensuale, anche senza che consti la contestuale datio dell'importo mutuato, purchè, però, lo stesso risulti accompagnato da copia in forma esecutiva dell'atto attuativo di erogazione. Si invoca la categoria del titolo complesso in quanto lo stesso si completerebbe quando all'atto notarile seguano i successivi atti di erogazione e quietanza con funzione di perfezionamento della fattispecie.
b) A tal riguardo, per autorevole dottrina, titolo esecutivo dovrebbe considerarsi già il contratto che prevede la futura erogazione, detto "preliminare di mutuo ", ricostruita quale fattispecie unisussistente ma momentaneamente improduttiva di effetti. Ciò, in quanto, il mutuo, sarebbe, di per sé, fonte di obbligazioni pecuniarie, per quanto sia destinato a completarsi solo con altro atto successivo;
c) il contratto di mutuo che preveda l'erogazione immediata alla stipula dell'atto anche quando vi sia il contestuale deposito cauzionale della somma, con la previsione di un vincolo d' indisponibilità dell'importo mutuato o la sua costituzione in pegno (irregolare) da parte del mutuatario. Ciò, quando l'assoggettamento a tali vincoli sia temporalmente circoscritto, essendo destinato a perdurare (solo) fino al momento dell'avvenuta iscrizione dell'ipoteca nel grado richiesto e del controllo, da parte dell'istituto, delle altre condizioni pattuite2;
d) l'atto di concessione unilaterale di ipoteca al fine di garantire un mutuo, posto in essere da parte del debitore o anche da parte di un terzo garante, purché contenente la ricognizione del debito da parte del mutuatario;
e) in generale. l'atto di riconoscimento di un debito pecuniario da parte del debitore.
Permangono forti perplessita' in relazione all'idoneità a costituire titolo esecutivo della apertura di credito e ciò in quanto non in grado di assicurare una datio effettiva, anche se non materiale ma affidata a mezzi telematici come il bonifico.
Infatti, la funzione tipica del contratto di apertura di credito (per atto pubblico) e dunque, la sua causa astratta, per come delineata dal legislatore, coincide con la "messa a disposizione della somma" in favore del correntista. Ciò, nella prospettiva di uno (solo eventuale) ricorso alla stessa per il tramite delle modalità usuali come prelievi o bonifici.
Ne consegue che i singoli atti di utilizzazione sono estranei al profilo causale e non sono
rilevanti ai fini della connotazione dello stesso3.
Diversamente, nel mutuo fondiario, la nascita dell'obbligo restituitorio è fisiologica.
Procedendo nella succinta rassegna, si considerano non idonei ad assumere la dignità di titolo esecutivo:
1. la concessione unilaterale di ipoteca da parte di un terzo garante, senza che, al contempo, vi sia l'intervento del debitore in funzione di riconoscimento del proprio debito;
2. l'accettazione, da parte del mutuatario, di una proposta di mutuo formulata per il mezzo di una missiva o, comunque, incorporata da una scrittura privata non autenticata dal mutuante.
Dunque, volendo tentare di ricostruire i principi che orientano il giudice di legittimità a ricondurre la fattispecie concreta al paradigma del titolo esecutivo, si deve ritenere che, in talune ipotesi, siano configurabili dei titoli esecutivi, per così dire complessi o “compositi”, derivanti dalla combinazione di una pluralità di atti (o, come si avrà modo di spiegare, anche di effetti).
Peraltro, non può non darsi atto che, per taluna dottrina, il titolo esecutivo sarebbe e rimarrebbe l'atto originario, per quanto lo stesso sia destinato a acquistare, solo con l'atto successivo, un'efficacia esecutiva che, per così dire, da potenziale, diviene attuale.
In ogni caso, devono essere soddisfatti due requisiti:
1. l'atto (fattispecie unisussistente) o gli atti (fattispecie complessa) in cui si articola la fattispecie devono essere rivestiti dalla forma pubblica o almeno della scrittura privata autenticata;
2. l'essere la datio non solo programmata ma anche effettiva al di là delle modalità con cui venga attuata.
A causa della progressiva dematerializzazione del denaro che conosce nella moneta elettronica la sua forma più avanzata ed eclatante (e il conseguente diffondersi dei pagamenti telematici) non si rende necessaria la traditio in senso fisico e materiale, essendo sufficiente la garanzia della mera disponibilità giuridica del denaro. In buona sostanza, non è necessaria la consegna effettiva dell'importo, in quanto si ritiene equivalente ad essa l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con la fuoriuscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario.
D'altronde, la suddetta opzione esegetica in chiave evolutiva del concetto di datio risponde alla, meritevole, esigenza di adattare lo schema normativo, tipico, del contratto alla costante evoluzione delle dinamiche economiche e sociali, consentendo all'istituto di conservare e rafforzare la sua vitalità.
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L'elemento scriminante e', dunque, l'idoneità della datio “immateriale” ad assicurare la disponibilità giuridica della somma in capo al mutuatario.
Invero, taluna dottrina al fine di agevolare le attività di formazione e spedizione del titolo esecutivo, affermano che si dovrebbe distinguere fra esecutività in astratto e esecutività in concreto.
La prima sarebbe propria dell'atto pubblico o della scrittura privata, fin dal momento della loro genesi (si pensi alla stipula di un mutuo condizionato), e sarebbe sufficiente per il rilascio della formula esecutiva e per la spedizione del titolo;
laddove, invece, la seconda, quale idoneità a portare avanti l'azione esecutiva o, in alternativa, anche solo a compartecipare alla distribuzione del ricavato, richiederebbe che si verifichino tutte quelle circostanze che condizionato l'acquisizione da parte del credito dei caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità (come il bonifico della somma e/o il rilascio della quietanza liberatoria).
E' evidente come tale scissione fra piano astratto e concreto abbia natura eccessivamente artificiosa e, soprattutto, contraddica il principio generale per cui un titolo, per valere come esecutivo, deve possedere fin da subito i caratteri prescritti dall'art. 474 c.p.c..
Invero, le oscillazioni interpretative sembrano destinate a sopirsi con il recente riconoscimento della figura del titolo esecutivo complesso (e le sue implicazioni in tema di regime giuridico) in relazione alla fattispecie del mutuo c.d. condizionato.
Invero, a ben vedere, le S.U. del marzo del 2025, distinguendo tal ultima fattispecie dal mutuo c.d. cauzionato, hanno riconosciuto come il mutuo non costituisca titolo idoneo a fondare l'esecuzione, solo quando:
1. la datio traslativa della somma mutuata non sia immediata ma posticipata temporalmente, perché subordinata a determinati adempimenti, spesso posti nell'interesse del mutuante e a garanzia dello stesso;
2. la stessa non rechi le forme qualificate di cui all'art. 474 c.p.c..
Vi si afferma, infatti, che il mutuo condizionato “si ha quando la stessa erogazione - o messa
a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile - della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto, appunto, nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto”.
Sicché, “soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali”.
In ogni caso, nella fattispecie di specie, il rigore richiesto dal predetto modello di prova presuntiva o indiretta, non può ritenersi raggiunto e ciò per le seguenti ragioni:
1. la copia degli Avvisi di Cessione in Gazzetta Ufficiale, di per sé, avrebbero una valenza sul solo piano della prova degli adempimenti pubblicitari ex art. 58 Tub, costituendo strumento semplificatorio non della prova dell'effettiva negoziazione dei crediti ma degli adempimenti richiesti ai fini della opponibilità ai terzi delle vicende dispositive degli stessi. Peraltro, gli stessi, nel caso di specie, nonostante l'individuazione delle categorie di crediti ceduti, risultano
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affetti da eccessiva genericità non consentendo la ricostruzione, anche solo indiretta, ma in via certa, delle posizioni cedute e tale circostanza e' impeditiva dell'esplicazione di una qualunque valenza anche solo indiziaria (cfr. Cassazione Civile, 23 aprile 2025, n. 10742);
2. il mero possesso del titolo originario.
Peraltro, tale ultima circostanza, in assenza di elementi indiziari ulteriori e convergenti, come le dichiarazioni del cedente e del cessionario, non vale a integrare la univocità degli elementi a sostegno di un'ipotetica prova presuntiva.
Pertanto, in disparte le superiori considerazioni sull'idoneità del titolo esecutivo (complesso) azionato ad assicurare l'osservanza dell'art. 474 c.p.c., agli elementi documentali forniti non può riconoscersi alcuna efficacia probatoria qualificata della ricomprensione del credito del debitore nella cessione in blocco.
Dunque, l'opposizione va accolta, anche sotto il profilo dell'idonea prova della titolarità attiva del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciandosi sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1. accoglie l'opposizione in parte qua;
2. condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese e alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, liquidate in complessivi euro
5000,00 oltre contributo forfettario, IVA e CAP, se dovute;
3. pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico dell'opposta.
Così deciso in Brindisi, in data 30.10.2025
Il Giudice dott. Antonio Ivan NATALI
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 D'altronde, nato nell'ambito dei giudizi sul principio di eguaglianza, oggi il principio di ragionevolezza si è dal primo emancipato: il sindacato sulla ragionevolezza delle leggi è regolarmente invocato dalle parti, dai giudici rimettenti ed è effettuato dal Giudice delle Leggi stesso anche a prescindere da ogni riferimento al principio di eguaglianza. Si è detto, dunque, che il principio di ragionevolezza ha ormai guadagnato una propria autonomia rispetto al testo della Costituzione;
forse, più correttamente, si potrebbe dire che, nell'attuale assetto ordinamentale, il principio di ragionevolezza è utilizzato come complemento e in appoggio a qualunque altro principio costituzionale richiamato a parametro del giudizio della Corte. Il principio di ragionevolezza ha assunto un connotato conformativo rispetto ad ogni parametro costituzionale. Di qui deriva la pervasività del canone della ragionevolezza, principio costante e onnipresente nella giurisprudenza costituzionale, come da più parti è stato osservato.
7 2 Peraltro, in tale ipotesi, il contratto di mutuo deve ritenersi valido quale titolo esecutivo nonostante l'avvenuta
“riconsegna” del denaro da parte degli istanti alla affinché venga costituito un deposito cauzionale a garanzia CP_3 degli obblighi posti a carico degli stessi.
Invero, sul punto la Suprema corte ha statuito che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Cass. civ. Sez. III Ord., 22/03/2022, n. 9229; Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord. 07-12-2021, n. 38884; Cass. civ. Sez. I Ord., 27/10/2017, n. 25632).
8 3 Al più il titolo esecutivo (di tipo complesso) potrebbe essere costituito dal contratto di apertura cui segua un successivo atto autentico, o un provvedimento giudiziale, con finalità di accertamento dell'ammontare del credito della banca, da commisurarsi all'effetti vo utilizzo della provvista da parte del correntista.
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 699/2021 del Ruolo Generale promossa
DA
, nato a [...] il [...], C.F.: ed Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Brindisi al Viale San Giovanni
Bosco 55 presso e nello Studio legale dell'Avv. Marco MASI (C.F ) CodiceFiscale_2 che lo rappresenta e difende, n. fax per comunicazioni 0831/601845 PEC:
Email_1
-OPPONENTE-
CONTRO corrente in Milano alla via San Prospero 4, (P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca de Lima Souza (cod. fisc. CodiceFiscale_3 del Foro di Napoli, con studio in Napoli, alla via Riviera di Chiaia n. 267, in virtù di procura generale alle liti a rogito per Notar Dott. in Milano, Repertorio n. 42.588, Raccolta Persona_1
n. 13.164 del 6.11.2018, registrata a Milano l'8.11.2018 dal Presidente del C.d.A. e legale rapp.te pro tempore, sig. (cod. fisc. ), elettivamente Controparte_2 CodiceFiscale_4 domiciliato in Bari alla via Don Luigi Guanella 1/II – cap 70124 presso lo studio dell'Avv.
HE CA. Il medesimo procuratore dichiara altresì di voler ricevere gli avvisi e/o comunicazioni a mezzo telefax al seguente numero 081.0099591 oppure al proprio indirizzo di PEC: Email_2
-OPPOSTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 615 c. 1 c.p.c. notificato in data 19/02/2021, l'odierno opponente sig. , proponeva opposizione al precetto notificato dalla Parte_1 [...] nei suoi confronti, in data 03/02/2021, in virtù del D.I. n. 1140/2019, emesso il CP_1
30/09/2019 da questo Tribunale, notificato in data 03/12/2019, non opposto e dichiarato esecutivo in data 28/09/2020, giusta apposizione della formula in data 12/02/2020, e del pedissequo atto di precetto notificato in data 15/12/2020, adducendo quale motivo di opposizione:
1. Il difetto di legittimazione attiva della;
2. la decorrenza del termine CP_1 prescrizionale;
3. l'insussistenza di un valido ed efficace contratto sottoscritto dalle parti;
4.
l'illegittimità della pretesa creditoria per usurarietà dei tassi di interesse applicati. Depositava,
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all'uopo, una perizia di parte, chiedeva al Tribunale adito di sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.
Il Sig. , in data 22 settembre 1999, stipulava con la Parte_1 Parte_2
“un finanziamento per l'acquisto di beni/servizi”.
Successivamente, come da documentazione allegata in atti (cfr. allegati 1 e 2 della comparsa di costituzione e risposta) si verificava la cessione in blocco e pro soluto dei crediti ceduti, prima dal Fallimento Santa Barbara S.p.A. alla e, successivamente, Parte_3 da quest'ultima alla pubblicata in G.U. (cfr. allegati 1 e 2 di cui sopra). Controparte_1
Pertanto, l'odierno opponente chiedeva nel proprio atto di citazione in opposizione: “– disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
– dichiarare CP_1
[…] non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
-
[...]
Dichiarare, pertanto, la nullità del precetto opposto – condannare il creditore istante al pagamento delle spese di lite”.
Il 25.05.2025 si costituiva in giudizio la società la quale chiedeva: Controparte_1
“1) In via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.1 c.p.c., in quanto la stessa è fondata su ragioni che il debitore avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nonché la tardività dell'opposizione, tenuto conto che il titolo, mai opposto nei termini e nelle sedi opportune, è ormai ampiamente cristallizzato, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese e competenze legali per il presente giudizio di opposizione, oltre oneri di legge;
2) sempre in via preliminare, rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'esecuzione per carenza dei presupposti di legge;
3) in via subordinata e nel merito, rigettare l'opposizione in quanto assolutamente infondata, sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi sopra enunciati e, per gli effetti, condannare
l'opponente alla rifusione delle spese e competenze legali per il presente giudizio di opposizione, oltre oneri di legge”.
In data 08.06.2023 questo Giudice tratteneva la causa per la decisione senza termini.
Il 27.06.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8 giugno 2023, così statuiva:
“rilevata l'inammissibilità della domanda attorea relativa alla presunta carenza di legittimazione attiva dell'opposta, trattandosi di doglianza che avrebbe dovuta essere fatta valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo e non nel giudizio di opposizione all'esecuzione. Costituisce, infatti, principio ormai consolidato quello secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione”
(Cass. Sez. I, sent. 22402/2008). Pertanto, eventuali fatti estintivi o modificativi del diritto azionato con un titolo di formazione giudiziale che si siano verificati anteriormente alla formazione del titolo stesso - e, dunque, come tali giuridicamente deducibili - non possono essere fatti valere con opposizione all'esecuzione, dovendo essere oggetto di specifiche eccezioni nel giudizio di merito che ha portato all'emissione del titolo esecutivo. Tale principio è stato, più di
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recente, ribadito dalla Suprema Corte nell'ordinanza 26110 del 5 settembre 2022, secondo cui
“il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione”;
- rilevato, tuttavia, che l'opponente contesta l'usurarietà dei tassi di interesse applicati ai rapporti intercorrenti tra le parti;
- ritenendo questo giudice di doversi conformare all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo, in sede di opposizione all'esecuzione non possono essere esaminate questioni relative alla nullità dei contratti o di clausole dei medesimi, fatta eccezione per quelle di rilievo comunitario (v. recente S.U. 2023) mentre permane la deducibilità, relativo alla lamentata presenza di interessi usurari, posto che il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo non impedisce l'esclusione dalka debitore degli interessi eccedenti il tasso soglia di usura, che vanno considerati non esigibili sulla base della regola di correttezza di cui all'art. 2 Cost. (Trib. Bari, sent. Del 17/02/2009, Trib. Ravenna
2014; Trib. Macerata – ordinanza procedura esecutiva del 1/03/2019; Trib. Pordenone, sentenza del 07/03/2012). D'altronde, diversamente ragionando si consentirebbe ad un fatto di reato, ove effettivamente esistente e riscontrato, destinatario di un particolare giudizio di disvalore sociale di produrre proprio gli effetti che il sistema rimediale civilistico e penale intendono sterilizzare, consentendo al reo di trarre profitto dalla propria condotta criminosa. Del resto, sotto il profilo sistemico, i più recenti arresti della Suprema Corte, nel suo più autorevole consesso (SU 2023 citate), nonché della CGE, espressasi su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano (CGE 2022) denotano il progressivo superamento dell'assolutezza del principio di intangibilità del giudicato;
- rilevata la necessità, a tal fine, di nominare un esperto che valuti, in concreto, l'eventuale superamento dei tassi soglia anche a seguito dei costi addebitati, non rilevando i tassi pattuiti, ma quelli effettivamente applicati;
P. Q. M.
Il Giudice, rimettendo la causa sul ruolo, nomina CTU il dott. per la valutazione Persona_2 del superamento, in concreto, dei tassi soglia, anche a seguito dei costi addebitati;
Fissa
l'udienza del 12.10.2023 per la formulazione dei quesiti. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Brindisi, in data 20.6.2023”
Pertanto, veniva nominato il ctu dott. il quale prestava giuramento Persona_3 il 04.10.23 e in data 12/10/2023 il giudice formulava i quesiti;
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Veniva depositata la relazione CTU in data 10.06.2024 e la causa veniva rinviata al 25.09.24 per esame della stessa. Il giudice rinviava per precisazioni delle conclusioni al 26.02.2025.
All'udienza del 26.02.2025 il giudice dava atto che risultavano pervenuti gli scritti difensivi dei procuratori costituiti e dava atto della scadenza del termine per il deposito delle note di trattazione scritta, pertanto rinviava per D.O. al 10 luglio 2025 con termini.
L'udienza veniva nuovamente rinviata al 09.10.2025 alla quale il giudice si riservava, senza termini, per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e può, pertanto, trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Il Sig. , in data 22 settembre 1999, stipulava con Parte_1 Parte_2
“un finanziamento per l'acquisto di beni/servizi”.
L'odierno opponente ha sostenuto, nei propri scritti difensivi, che non Controparte_1 avrebbe alcun titolo per agire nei suoi confronti.
In particolare, chi agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, avrebbe l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
A tal riguardo, questo Giudice, che, invero, aderisce all'orientamento giurisprudenziale
“mediano” che sostiene la sufficienza della prova presuntiva o indiretta della cessione in blocco, alla luce della documentazione in atti, non può non rivedere quanto già espresso nella precedente ordinanza del 27.06.2023.
In questa sede si e' affermato che la doglianza attorea relativa alla presunta carenza di titolarità attiva dell'opposta avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo e non nel giudizio di opposizione all'esecuzione.
Infatti, per principio ormai consolidato: “nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione” (Cass. Sez. I, sent. 22402/2008).
“Pertanto, eventuali fatti estintivi o modificativi del diritto azionato con un titolo di formazione giudiziale che si siano verificati anteriormente alla formazione del titolo stesso - e, dunque, come tali giuridicamente deducibili - non possono essere fatti valere con opposizione all'esecuzione, dovendo essere oggetto di specifiche eccezioni nel giudizio di merito che ha portato all'emissione del titolo esecutivo” (si veda provvedimento del 27.06.2023).
Nondimeno, evidenzia questo Giudice come tale principio presupponga che la vicenda monitoria o, comunque, il giudizio presupposto sia stato ritualmente incardinato.
E che di tale circostanza sia stata fornita idonea prova.
Nel caso di specie, invece, non può dirsi raggiunta la prova della rituale notifica del decreto ingiuntivo, posto a fondamento dell'odierno precetto.
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Ciò premesso, questo Giudice ritiene che le note esigenze di economia processuale - cui la novella dell'art. 111 Cost. ha riconosciuto valenza costituzionale quale indefettibile connotato del c.d. giusto processo – consentano di muovere l'esame del ricorso dalla ragione, prima facie, più liquida.
Orbene, a fronte della molteplicità delle questioni sollevate, costituisce circostanza dirimente, nonché assorbente rispetto alle altre ragioni di doglianza, la già menzionata assenza del decreto ingiuntivo azionato.
Circostanza destinata a rilevare non sotto il profilo della pura eccepita prescrizione.
Infatti, dalla documentazione in atti, consta che l'ultimo atto interruttivo di cui e' stata fornita rituale prova risale al gennaio del 2018, dopo un precedente atto interruttivo intervenuto nel 2010.
Ne consegue la mancata maturazione del termine di prescrizione decennale ex art. 2946
c.c.., quale termine applicabile, in assenza dell'operare di altra fattispecie speciale.
Nondimeno, la mancata produzione in giudizio del provvedimento incorporante la pretesa monitoria rileva sotto il distinto aspetto della prova dell'esistenza del titolo esecutivo giudiziale azionato che concorre (o meglio concorrerebbe) con il contratto di cessione a fondare la legittimazione processuale attiva dell'opposta.
Ciò, nella logica della configurabilità di un titolo esecutivo complesso, quale fattispecie a formazione progressiva e non esaurentisi in una singola vicenda negoziale o in singolo effetto giuridico.
D'altronde, costituisce principio interpretativo consolidato quello per cui il giudice dell'esecuzione ha il potere/dovere di verificare di ufficio, e a prescindere da una opposizione del debitore, l'esistenza del titolo esecutivo (e la corrispondenza degli importi pretesi dal creditore con quelli dovuti in base al titolo stesso e, nel caso in cui risulti che il creditore è già stato integralmente soddisfatto, deve dichiarare l'esecuzione non più proseguibile per difetto di valido titolo esecutivo) (v. Cass. n. 15605 del 2017).
Nel caso di specie, l'opponente non ha riconosciuto espressamente l'avvenuta notifica del decreto;
per contro, nel lamentare l'inerzia di parte creditrice, implicitamente, contesta la predetta circostanza.
Inoltre, giova precisare quanto segue per quanto riguarda il distinto profilo relativo alla prova della titolarità attiva del credito azionato, oggetto di specifica ragione di doglianza.
Quest'Ufficio, a fronte di un panorama interpretativo caotico per la laconicità del dato normativo, aderisce alla tesi cosiddetta mediana secondo cui ai fini della prova della titolarità del credito, a seguito di una più cessioni, non può prescindersi da riscontro di circostanza gravi, precise e concordanti che non lascino residuare alcun ragionevole dubbio circa l'effettività della vicenda traslativa. A tal riguardo non può sottacersi come per un diverso e più rigoroso orientamento, non sprovvisto di solide argomentazioni giuridiche, sarebbe necessaria una prova documentale diretta e cio' anche in considerazione dei limiti posti dall'ordinamento processuale di rito alla prova indiretta del contratto (vd. Ex multis Cass
3405 del 06.02.24). D'altronde, sotto altro profilo, questo Giudice intende sperimentare
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un'innovativa ricostruzione della cessione dei crediti in blocco, sotto il profilo della sua idoneità a radicare una legittimatio in executivis, che sia coerente con l'evoluzione, interpretativa, della materia e con i più recenti approdi in materia di struttura del titolo esecutivo (specie, con riguardo al mutuo condizionato).
A ben vedere, la cessione del credito derivante dal mutuo (o da un rapporto di conto corrente, la cui fonte genetica risulti redatta nelle forme dell'art. 474 c.p.c.) può essere inquadrata quale parte di un titolo esecutivo complesso e a formazione progressiva e, in quanto tale, deve rispettare le forme che, in virtù del chiaro disposto dell'art. 474 cpc, consentono l'azionabilità di un qualunque titolo esecutivo. Ragione per cui dovrebbe avere la veste dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Invero, tale ricostruzione presuppone, da un lato, che si ritenga ammissibile un titolo esecutivo c.d. complesso, questione che continua a dividere gli interpreti, per quanto una recente giurisprudenza di legittimità possa essere invocata al fine di trarre da essa eventuali elementi di chiarificazione;
dall'altra, che si proceda all'individuazione dell'esatta natura giuridica della cessione del credito.
Sotto il primo profilo, nella fattispecie concreta, a livello descrittivo, si e', in presenza, di un titolo esecutivo che risulta essere integrato da quella che potrebbe essere definita, per l'appunto, quale una fattispecie in fieri, comprensiva di una serie di elementi:
1. l'atto di mutuo;
2. la cessione (o, meglio, le cessioni) della sola posizione creditoria da esso derivante.
Orbene, per una disamina della questione occorre muovere dal dato testuale dell'art. 474, comma 2, c.p.c., che enuclea, quali possibili titoli esecutivi, oltre alle sentenze e agli altri provvedimenti giudiziali, ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva:
a) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute;
b) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;
c)in ultimo, gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
Dunque, la norma di rito sembra consegnare all'interprete un modello di titolo esecutivo, unisussistente o monostrutturato perché uno actu perficitur.
Da ciò la diatriba interpretativa circa l'ammissibilità di un titolo esecutivo scomposto in una pluralità di elementi, a volte, peraltro, provenienti da soggetti (pubblici o privati) diversi tra loro.
Invero, come desumibile dal tenore dell'art. 474 c.p.c., in virtù di una precisa scelta legislativa, che e' alla base di un principio interpretativo consolidato, il titolo esecutivo può avere natura negoziale (scritture private autenticate, rogiti notarili) oppure giudiziale
(sentenze e altri atti costituenti esercizio della funzione giurisdizionale con efficacia esecutiva).
Sotto tale profilo dovrebbe conseguire l'idoneità della cessione ex art. 1260 e ss c.c. – in quanto vicenda negoziale, implicante la successione a titolo particolare nella posizione creditoria-attiva dell'istituto di credito mutuante - a porsi quale componente strutturale e
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funzionale di un titolo di esecuzione. Ciò sempre che rivesta la particolare forma qualificata prescritta dalla norma codicistica.
Per quanto concerne, in generale, l'ammissibilità di un titolo non monostrutturato, e' stato giustamente osservato come manchi "sia in dottrina, che in Giurisprudenza, un approccio metodologico volto ad inquadrare i principi in forza dei quali sarebbe possibile una corretta individuazione del titolo esecutivo”, ovvero ricorrendo i quali un determinato atto possa essere ricompreso, tra quelli idonei a sostenere l'azione esecutiva.
D'altronde, come nell'ipotesi di titoli esecutivi di formazione giudiziale, non sembrano ravvisabili preclusioni logiche o giuridiche perché il titolo esecutivo si concretizzi in una successione di atti giuridici, convergenti a delineare il contenuto dell'obbligo di dare, in questo caso di natura restitutoria.
Per principio interpretativo consolidato si ritiene che, nell'ipotesi che un'ordinanza o una sentenza venga riformata, a fronte della successione delle regole di giudizio avutasi con riguardo ai rapporti fra le parti, ciascuna consacrata da un diverso titolo giudiziale, il titolo legittimante all'esecuzione non sempre rimanga quello originario.
Ciò, in quanto la suddetta pluralità di atti di natura giudiziaria concorre nel delineare la regolamentazione del diritto di procedere in executivis dell'opposta.
Orbene, mutata mutandis, lo stesso principio interpretativo deve ritenersi applicabile per quanto concerne i titoli di formazione stragiudiziale.
E ciò in quanto anche per tali ultimi si può assistere a delle vicende giuridiche che ne determinano delle modifiche o sul piano soggettivo o su quello oggettivo, incidendo o sulla legittimazione ad azionare il titolo o sulla sua stessa portata precettiva.
Peraltro, una conclusione diversa, ovvero che diversificasse, per le due ipotesi, la logica di ricostruzione del titolo esecutivo, sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., oltre che con quello di ragionevolezza che, nato dall'alveo proprio del primo, ha finito per acquisire autonomia operativa e valenza generale1.
Invero, in via interpretativa, il problema dell'ammissibilità di un titolo stragiudiziale complesso e' stato già posto, specie al di fuori delle sedi giudiziarie.
Ed, infatti, dalla disamina delle banche date più note, non constano precedenti significativi, fatta eccezione per i (menzionati) recenti approdi in materia di mutuo condizionato che si vanno ad approfondire. E ciò a dimostrazione del fatto che tale questione non perviene spesso al vaglio del giudice di legittimità.
Nondimeno, l'analisi delle fattispecie concrete, già pervenute all'attenzione della prassi notarile, può consentire di ricostruire i principi che conformano l'approccio qualificatorio al fine di trarre elementi di valutazione a sostegno della soluzione prescelta nel caso di specie.
Dalla consultazione degli studi notarili in materia si deve ritenere che siano idonei a fungere da titolo esecutivo:
a) il c.d. contratto di “mutuo condizionato” o consensuale, anche senza che consti la contestuale datio dell'importo mutuato, purchè, però, lo stesso risulti accompagnato da copia in forma esecutiva dell'atto attuativo di erogazione. Si invoca la categoria del titolo complesso in quanto lo stesso si completerebbe quando all'atto notarile seguano i successivi atti di erogazione e quietanza con funzione di perfezionamento della fattispecie.
b) A tal riguardo, per autorevole dottrina, titolo esecutivo dovrebbe considerarsi già il contratto che prevede la futura erogazione, detto "preliminare di mutuo ", ricostruita quale fattispecie unisussistente ma momentaneamente improduttiva di effetti. Ciò, in quanto, il mutuo, sarebbe, di per sé, fonte di obbligazioni pecuniarie, per quanto sia destinato a completarsi solo con altro atto successivo;
c) il contratto di mutuo che preveda l'erogazione immediata alla stipula dell'atto anche quando vi sia il contestuale deposito cauzionale della somma, con la previsione di un vincolo d' indisponibilità dell'importo mutuato o la sua costituzione in pegno (irregolare) da parte del mutuatario. Ciò, quando l'assoggettamento a tali vincoli sia temporalmente circoscritto, essendo destinato a perdurare (solo) fino al momento dell'avvenuta iscrizione dell'ipoteca nel grado richiesto e del controllo, da parte dell'istituto, delle altre condizioni pattuite2;
d) l'atto di concessione unilaterale di ipoteca al fine di garantire un mutuo, posto in essere da parte del debitore o anche da parte di un terzo garante, purché contenente la ricognizione del debito da parte del mutuatario;
e) in generale. l'atto di riconoscimento di un debito pecuniario da parte del debitore.
Permangono forti perplessita' in relazione all'idoneità a costituire titolo esecutivo della apertura di credito e ciò in quanto non in grado di assicurare una datio effettiva, anche se non materiale ma affidata a mezzi telematici come il bonifico.
Infatti, la funzione tipica del contratto di apertura di credito (per atto pubblico) e dunque, la sua causa astratta, per come delineata dal legislatore, coincide con la "messa a disposizione della somma" in favore del correntista. Ciò, nella prospettiva di uno (solo eventuale) ricorso alla stessa per il tramite delle modalità usuali come prelievi o bonifici.
Ne consegue che i singoli atti di utilizzazione sono estranei al profilo causale e non sono
rilevanti ai fini della connotazione dello stesso3.
Diversamente, nel mutuo fondiario, la nascita dell'obbligo restituitorio è fisiologica.
Procedendo nella succinta rassegna, si considerano non idonei ad assumere la dignità di titolo esecutivo:
1. la concessione unilaterale di ipoteca da parte di un terzo garante, senza che, al contempo, vi sia l'intervento del debitore in funzione di riconoscimento del proprio debito;
2. l'accettazione, da parte del mutuatario, di una proposta di mutuo formulata per il mezzo di una missiva o, comunque, incorporata da una scrittura privata non autenticata dal mutuante.
Dunque, volendo tentare di ricostruire i principi che orientano il giudice di legittimità a ricondurre la fattispecie concreta al paradigma del titolo esecutivo, si deve ritenere che, in talune ipotesi, siano configurabili dei titoli esecutivi, per così dire complessi o “compositi”, derivanti dalla combinazione di una pluralità di atti (o, come si avrà modo di spiegare, anche di effetti).
Peraltro, non può non darsi atto che, per taluna dottrina, il titolo esecutivo sarebbe e rimarrebbe l'atto originario, per quanto lo stesso sia destinato a acquistare, solo con l'atto successivo, un'efficacia esecutiva che, per così dire, da potenziale, diviene attuale.
In ogni caso, devono essere soddisfatti due requisiti:
1. l'atto (fattispecie unisussistente) o gli atti (fattispecie complessa) in cui si articola la fattispecie devono essere rivestiti dalla forma pubblica o almeno della scrittura privata autenticata;
2. l'essere la datio non solo programmata ma anche effettiva al di là delle modalità con cui venga attuata.
A causa della progressiva dematerializzazione del denaro che conosce nella moneta elettronica la sua forma più avanzata ed eclatante (e il conseguente diffondersi dei pagamenti telematici) non si rende necessaria la traditio in senso fisico e materiale, essendo sufficiente la garanzia della mera disponibilità giuridica del denaro. In buona sostanza, non è necessaria la consegna effettiva dell'importo, in quanto si ritiene equivalente ad essa l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con la fuoriuscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario.
D'altronde, la suddetta opzione esegetica in chiave evolutiva del concetto di datio risponde alla, meritevole, esigenza di adattare lo schema normativo, tipico, del contratto alla costante evoluzione delle dinamiche economiche e sociali, consentendo all'istituto di conservare e rafforzare la sua vitalità.
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L'elemento scriminante e', dunque, l'idoneità della datio “immateriale” ad assicurare la disponibilità giuridica della somma in capo al mutuatario.
Invero, taluna dottrina al fine di agevolare le attività di formazione e spedizione del titolo esecutivo, affermano che si dovrebbe distinguere fra esecutività in astratto e esecutività in concreto.
La prima sarebbe propria dell'atto pubblico o della scrittura privata, fin dal momento della loro genesi (si pensi alla stipula di un mutuo condizionato), e sarebbe sufficiente per il rilascio della formula esecutiva e per la spedizione del titolo;
laddove, invece, la seconda, quale idoneità a portare avanti l'azione esecutiva o, in alternativa, anche solo a compartecipare alla distribuzione del ricavato, richiederebbe che si verifichino tutte quelle circostanze che condizionato l'acquisizione da parte del credito dei caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità (come il bonifico della somma e/o il rilascio della quietanza liberatoria).
E' evidente come tale scissione fra piano astratto e concreto abbia natura eccessivamente artificiosa e, soprattutto, contraddica il principio generale per cui un titolo, per valere come esecutivo, deve possedere fin da subito i caratteri prescritti dall'art. 474 c.p.c..
Invero, le oscillazioni interpretative sembrano destinate a sopirsi con il recente riconoscimento della figura del titolo esecutivo complesso (e le sue implicazioni in tema di regime giuridico) in relazione alla fattispecie del mutuo c.d. condizionato.
Invero, a ben vedere, le S.U. del marzo del 2025, distinguendo tal ultima fattispecie dal mutuo c.d. cauzionato, hanno riconosciuto come il mutuo non costituisca titolo idoneo a fondare l'esecuzione, solo quando:
1. la datio traslativa della somma mutuata non sia immediata ma posticipata temporalmente, perché subordinata a determinati adempimenti, spesso posti nell'interesse del mutuante e a garanzia dello stesso;
2. la stessa non rechi le forme qualificate di cui all'art. 474 c.p.c..
Vi si afferma, infatti, che il mutuo condizionato “si ha quando la stessa erogazione - o messa
a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile - della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto, appunto, nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto”.
Sicché, “soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali”.
In ogni caso, nella fattispecie di specie, il rigore richiesto dal predetto modello di prova presuntiva o indiretta, non può ritenersi raggiunto e ciò per le seguenti ragioni:
1. la copia degli Avvisi di Cessione in Gazzetta Ufficiale, di per sé, avrebbero una valenza sul solo piano della prova degli adempimenti pubblicitari ex art. 58 Tub, costituendo strumento semplificatorio non della prova dell'effettiva negoziazione dei crediti ma degli adempimenti richiesti ai fini della opponibilità ai terzi delle vicende dispositive degli stessi. Peraltro, gli stessi, nel caso di specie, nonostante l'individuazione delle categorie di crediti ceduti, risultano
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affetti da eccessiva genericità non consentendo la ricostruzione, anche solo indiretta, ma in via certa, delle posizioni cedute e tale circostanza e' impeditiva dell'esplicazione di una qualunque valenza anche solo indiziaria (cfr. Cassazione Civile, 23 aprile 2025, n. 10742);
2. il mero possesso del titolo originario.
Peraltro, tale ultima circostanza, in assenza di elementi indiziari ulteriori e convergenti, come le dichiarazioni del cedente e del cessionario, non vale a integrare la univocità degli elementi a sostegno di un'ipotetica prova presuntiva.
Pertanto, in disparte le superiori considerazioni sull'idoneità del titolo esecutivo (complesso) azionato ad assicurare l'osservanza dell'art. 474 c.p.c., agli elementi documentali forniti non può riconoscersi alcuna efficacia probatoria qualificata della ricomprensione del credito del debitore nella cessione in blocco.
Dunque, l'opposizione va accolta, anche sotto il profilo dell'idonea prova della titolarità attiva del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciandosi sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1. accoglie l'opposizione in parte qua;
2. condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese e alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, liquidate in complessivi euro
5000,00 oltre contributo forfettario, IVA e CAP, se dovute;
3. pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico dell'opposta.
Così deciso in Brindisi, in data 30.10.2025
Il Giudice dott. Antonio Ivan NATALI
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 D'altronde, nato nell'ambito dei giudizi sul principio di eguaglianza, oggi il principio di ragionevolezza si è dal primo emancipato: il sindacato sulla ragionevolezza delle leggi è regolarmente invocato dalle parti, dai giudici rimettenti ed è effettuato dal Giudice delle Leggi stesso anche a prescindere da ogni riferimento al principio di eguaglianza. Si è detto, dunque, che il principio di ragionevolezza ha ormai guadagnato una propria autonomia rispetto al testo della Costituzione;
forse, più correttamente, si potrebbe dire che, nell'attuale assetto ordinamentale, il principio di ragionevolezza è utilizzato come complemento e in appoggio a qualunque altro principio costituzionale richiamato a parametro del giudizio della Corte. Il principio di ragionevolezza ha assunto un connotato conformativo rispetto ad ogni parametro costituzionale. Di qui deriva la pervasività del canone della ragionevolezza, principio costante e onnipresente nella giurisprudenza costituzionale, come da più parti è stato osservato.
7 2 Peraltro, in tale ipotesi, il contratto di mutuo deve ritenersi valido quale titolo esecutivo nonostante l'avvenuta
“riconsegna” del denaro da parte degli istanti alla affinché venga costituito un deposito cauzionale a garanzia CP_3 degli obblighi posti a carico degli stessi.
Invero, sul punto la Suprema corte ha statuito che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Cass. civ. Sez. III Ord., 22/03/2022, n. 9229; Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord. 07-12-2021, n. 38884; Cass. civ. Sez. I Ord., 27/10/2017, n. 25632).
8 3 Al più il titolo esecutivo (di tipo complesso) potrebbe essere costituito dal contratto di apertura cui segua un successivo atto autentico, o un provvedimento giudiziale, con finalità di accertamento dell'ammontare del credito della banca, da commisurarsi all'effetti vo utilizzo della provvista da parte del correntista.