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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, all'udienza del 29/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3906/2024 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
nato a [...] il [...], elett.te dom.to in Ercolano alla Via Parte_1
Trentola II 16b, presso lo studio dell'Avv. Rosa Veneruso, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi, come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: trattamento di malattia
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.02.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che il sig. ha Parte_1
diritto alla liquidazione della indennità di malattia degli ulteriori 27 giorni e cioè dal 28/02/2023 al
17/03/2023 e dal 14/05/2023 al 25/05/2023 ; -condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere la somma di € 2.356,56 quale indennità di malattia 1 spettante oltre interessi per il ritardato pagamento;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Esponeva in fatto di svolgere l'attività di marittimo a turno generale iscritto nel registro della
Capitaneria di Porto di Torre del Greco e che, dopo lo sbarco avvenuto il 22/02/2023, ricorreva alle cure del medico del S.S.N., Dott.ssa , che in data 28/02/2023, con certificato Persona_1 cartaceo, diagnosticava “artropatia psoriasica in fase di riacutizzazione”, patologia indennizzabile con l'indennità di malattia c.d. complementare;
che la guarigione veniva accertata il 25/05/2023; che tuttavia l' indennizzava la malattia solo per il periodo intercorrente dal 18/03/2023 al CP_1
13/05/2023 escludendo dal computo il certificato cartaceo del 28/02/2023 trasmesso a mezzo servizio postale e quelli telematici dal 14 al 25 maggio 2023;
Si costituiva l' con memoria depositata il 24/05/2024 per contestare la domanda attorea CP_1
chiedendone il rigetto, eccependo la decadenza dall'azione e, nel merito, l'inidoneità del certificato medico di inizio malattia, trasmesso all' a mezzo a/r, ai fini della indennizzabilità della CP_1
malattia complementare, talchè in via di autotutela aveva sinanche richiesto al ricorrente la restituzione delle somme indebitamente versategli (pari ad euro netti 3.964,00).
Deduceva in particolare l' che il ricorrente aveva inviato certificato cartaceo di inizio malattia CP_1
del 28/02/2023 redatto dal medico SSN recante la dicitura ostativa all'indennizzo: “le presenti informazioni vengono inviate ai Medici SASN preposti alla certificazione medico-legale per
l'eventuale riconoscimento di malattia complementare e relativo indennizzo, in attesa di attivazione di certificazione telematica da parte del SASN territoriale e dell'aggiornamento del censimento dei marittimi del turno generale. Si rilascia su richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla legge (non valido ai sensi dell'art. 3 punto 1 del D.M. 22/02/1984)” , in assenza di validazione da parte del medico del e che, in ogni caso, il certificato de quo, così come quello di chiusura CP_2
della malattia, non erano stati trasmessi all' in modalità telematica, così come prescritto dal CP_1
D.M. del 26.02.2010.
Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale osserva che:
Il ricorso, in quanto esauriente negli elementi di fatto e nelle ragioni di diritto, è ammissibile.
Si controverte in materia di prestazione assistenziale (malattia c.d. complementare) già parzialmente CP_ indennizzata dall' al ricorrente per il periodo dal 18/03/2023 al 13/05/2023, come emerge dalla documentazione in atti, pertanto, non trattandosi di riconoscimento ex novo della prestazione, non necessita la proposizione preventiva della domanda amministrativa, né il ricorso amministrativo avverso il diniego.
Non merita, pertanto, accoglimento l'eccepita decadenza dall'azione giudiziaria ex art 4. della L.
438/1992.
2 Va premesso che, con riferimento alle azioni giudiziarie dirette ad ottenere il riconoscimento delle prestazioni non pensionistiche, l'anno di decadenza decorre, alternativamente: “1. dalla data di comunicazione, al ricorrente o al patronato delegato se la richiesta è patrocinata, della decisione del ricorso da parte del competente Comitato. Tale dies a quo presuppone che sia stato presentato ricorso amministrativo nel termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento e che il ricorso sia stato deciso dal Comitato entro i successivi 90 giorni.
2. dallo scadere del termine di 90 giorni previsto per la decisione del Comitato provinciale. Tale dies a quo presuppone che sia stato presentato ricorso amministrativo nel termine di 90 giorni e che il Comitato non abbia deciso sullo stesso entro i successivi 90 giorni.
3. dallo scadere dei termini prescritti per l'esaurimento di tutto il procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Tale dies a quo trova applicazione nel caso in cui, a seguito della domanda, l' non CP_1
si sia espresso con alcun provvedimento, oppure nel caso in cui, a seguito della reiezione della domanda, non sia stato presentato ricorso amministrativo nei termini”.
Nel caso di specie la pratica di malattia si è conclusa il 25/05/2023 (cfr. certificato allegato in atti) ed il ricorso per l'accertamento del diritto al trattamento economico per malattia complementare è stato depositato il 16/02/2024.
Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta aderendo questo Giudice ai precedenti di questo Tribunale, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (ex pluribus Trib. Napoli, dott.ssa
Urzini, n. 2795/2024, Trib. Napoli, dott.ssa Lombardi, n. 4934/2024).
Per la categoria dei lavoratori marittimi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dal 1° gennaio
2014, l' gestisce in modalità diretta le attività di erogazione delle indennità di malattia. CP_1
In base alla specificità del settore, la competenza all'assistenza sanitaria, ripartita tra Uffici di Sanità
Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti (USMAF-SASN) e medici fiduciari in Italia e all'estero e medici del S.S.N., sulla base della posizione lavorativa dell'assicurato, è disciplinata dagli articoli 3 e 6 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620 e dai relativi decreti attuativi.
Il diniego da parte dell' di corrispondere al ricorrente il trattamento di malattia, per il periodo CP_1
in oggetto, si fonda sia sull'assenza della certificazione medico - legale da parte dei medici sia sul mancato invio telematico della certificazione di malattia, dovendosi trasmettere in CP_2
modalità telematica ai sensi del suddetto quadro normativo (articoli 3 e 6 del D.PR. 31 luglio 1980,
n. 620 e dai relativi decreti attuativi).
3 Orbene, il ricorrente inviava a mezzo raccomandata i certificati cartacei, redatti dal medico SSN, recanti la seguente dicitura: “le presenti informazioni vengono inviate ai Medici preposti alla CP_2
certificazione medico-legale per l'eventuale riconoscimento di malattia complementare e relativo indennizzo, in attesa di attivazione di certificazione telematica da parte del territoriale e CP_2
dell'aggiornamento del censimento dei marittimi del turno generale. Si rilascia su richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla legge (non valido ai sensi dell'art. 3 punto 1 del D.M.
22/02/1984)”.
L'intestazione contenuta nei predetti certificati è del seguente tenore: “informazioni essenziali sullo stato di salute” non attribuisce agli stessi, ad onta di quanto sostenuto dall' , il valore di una CP_1
mera ricognizione dello stato di salute del ricorrente, in sé inidonea in quanto priva della certificazione medico legale del SASN.
Ed invero, a prescindere dalla titolarità del potere certificativo, in capo al SSN o in capo al , CP_2
va detto che nei menzionati documenti, vi sono tutti gli elementi idonei ad attribuire agli stessi carattere di certificazione medica. In particolare, essi risultano redatti dal medico di base, appartenente al SSN, e contengono la valutazione del quadro patologico da cui è affetto il ricorrente;
quindi, oltre alla diagnosi di malattia, indicano altresì la prognosi, ossia la previsione
CP_ della data della guarigione. Tali documenti non risultano contestati dall' neanche in sede processuale, non avendo l' sollevato contestazioni volte a confutarne la provenienza e/o ad CP_1
inficiarne il contenuto, sia in ordine alla valutazione medica effettuata dal sanitario, sia in ordine alla data della ritenuta remissione della malattia.
La circostanza che tali documenti siano stati inviati e ricevuti a mezzo posta (evento non contestato dall' ) e non già in modalità telematiche, come prescritto dalla legge invocata dall' , non CP_1 CP_1
si riverbera sulla negazione del diritto al trattamento previdenziale auspicato.
Ed invero, il vizio per il quale l' ha negato il trattamento di malattia sino a richiedere la CP_1
restituzione anche di quanto già parzialmente versato è solo procedimentale e, in sede giurisdizionale ordinaria, non assurge ad elemento ostativo, se del diritto sussistono le condizioni, appartenendo al sindacato ordinario la verifica delle condizioni di riconoscimento della prestazione.
Quanto alla adeguatezza della prognosi, viste le certificazioni mediche allegate, la tipologia di mansioni lavorative disimpegnate dal ricorrente, la genericità delle argomentazioni addotte dall' , non sembra possa dubitarsi sia dell'entità della malattia sofferta, che della prognosi del CP_1
medico del SSN.
Senza sottacere che trattasi di inizio e prosecuzione di malattia in parte negata ed in parte già indennizzata (con riferimento al periodo 18/03/2023 – 13/05/2023) con l'invio di certificazione mista, telematica e cartacea, modalità quest'ultima eccepita in uno al difetto di forma, solo in sede
4 giudiziale, senza mai rendere edotto il marittimo di una eventuale irricevibilità o inammissibilità della richiesta assistenziale.
Infine appare altresì condivisibile quanto dedotto da parte ricorrente nelle note conclusionali, laddove viene evidenziato che il lavoratore marittimo, essendo in turno generale come nel caso in esame (vedasi documentazione prodotta), poteva rivolgersi solo al medico del Servizio Sanitario
Nazionale e non al SASN. Pertanto, avendo il medico del SSN rilasciato i certificati de quo in forma cartacea, non poteva essere gravato il lavoratore di oneri ulteriori, rispetto alla trasmissione a mezzo posta della documentazione sanitaria.
Pertanto, tenuto conto della idoneità della certificazione sanitaria in atti a documentare lo stato di malattia del ricorrente, sussiste il diritto al pagamento dell'indennità di malattia complementare anche per il periodo dal 28/02/2023 al 17/03/2023 e dal 14/05/2023 al 25/05/2023 in quanto il ricorrente è stato costretto ad un periodo di astensione dall'attività lavorativa per inabilità temporanea assoluta disposta e certificata dal Servizio Sanitario Nazionale.
In ordine al quantum, il ricorrente ha richiesto l'indennità giornaliera di € 87,28 lordi, considerato CP_ quanto già corrispostogli dall' in relazione al periodo indennizzato in precedenza.
Devesi ritenere condivisibile il prospetto di calcolo allegato da parte ricorrente, tra l'altro nulla avendo eccepito l' sul punto. CP_1
Di conseguenza, va dichiarato il diritto del ricorrente alla liquidazione della indennità di malattia giornaliera per il periodo richiesto pari ad € 2.356,56 (€ 87,28 lordi x 27 giorni) con la conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore della predetta somma, oltre interessi dalla CP_1
maturazione al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Dichiara il diritto del ricorrente di conseguire la liquidazione della indennità di malattia giornaliera pari ad € 2.356,56 per il periodo intercorrente dal 28/02/2023 al 17/03/2023 e dal 14/05/2023 al CP_ 25/05/2023 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in suo favore della predetta somma, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 1.314,00 oltre IVA, CPA e CP_1
spese forfettarie con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, in data 29/01/2025
Il giudice del lavoro
(Dott.ssa Matilde Dell'Erario)
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