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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 21/03/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 66/2024 RG promossa da: (C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
Parte_2 C.F._2 Parte_3
, (C.F. , C.F._3 Parte_4 C.F._4
Parte_5 C.F._5 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliati in PIAZZA Parte_6 C.F._6
HERI tudio dell'avv. MASULI ANTONIO che li rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellanti contro
(C.F. Controparte_1 C.F._7 to contumace Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, , e convenivano in
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
i au , Controparte_1 domandando che, previo accertamento della conclusione tra le parti di un contratto preliminare e dell'inadempimento del , venisse emessa nei suoi CP_1 confronti una pronuncia ex art. 2932 c.c. di conclusione del contratto definitivo, con conseguente trasferimento al della proprietà del terreno sito in Telti CP_1
(SS), distinto al C.T., al Foglio 8, Particella 66, condizionato al pagamento del prezzo pattuito, e condanna al risarcimento dei danni. In subordine, i ricorrenti domandavano la risoluzione del contratto ed il risarcimento di tutti i danni subiti. A sostegno delle formulate domande, i – premesso di essere Parte_7 comproprietari pro indiviso di un terre in Telti pervenuto per successione ereditaria del de cuius – allegavano che: Persona_1
- con proposta irrevocabile d l 31.8.2018 Controparte_1
, per il tramite dell'agenzia di Mediazione Immobiliare Case di
[...] di Paola Fois, aveva promesso irrevocabilmente di acquistare il succitato terreno subordinando l'efficacia della proposta all'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte di confinanti coltivatori diretti;
- il prezzo di vendita era indicato in complessivi euro 63.000,00, di cui euro 10.000,00 da corrispondersi, a titolo di caparra confirmatoria, al verificarsi della condizione sopra citata, ed euro 53.000,00 a saldo contestualmente alla stipula del rogito notarile da effettuarsi entro e non oltre il mese di novembre 2018; - la proposta era stata accettata dai ricorrenti e in data 20.09.2018 l'Agenzia immobiliare aveva comunicato al resistente l'assenza di confinanti vantanti diritto di prelazione e, di conseguenza, la possibilità di procedere alla conclusione dell'atto di compravendita, invitando lo stesso al versamento della caparra pattuita;
- nonostante i numerosi solleciti, il promittente acquirente aveva omesso di versare la caparra e di addivenire alla stipula del rogito notarile.
rimaneva contumace. Controparte_1
Il Tribunale di Tempio Pausania, istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 544/2024, pubblicata il 18.1.2024, rigettava la domanda di parte attrice nulla disponendo in ordine alle spese stante la contumacia del resistente. In particolare, il primo giudice – dato atto che il aveva formulato la CP_1 proposta in data 31.8.2018 e che la stessa era irrevocabile per sette giorni - rigettava la domanda perché i ricorrenti avevano accettato la proposta fuori termine, esattamente, il 15.9.2018 e non entro il 7.9.2018.
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e hanno proposto appello lamentando, con un unico
[...] Parte_6 to me, l'errata valutazione da parte del primo giudice della documentazione posta a fondamento della domanda, eccependo che l'accettazione della proposta di acquisto era tempestiva in quanto la stessa era del 5.9.2018 e non del 15.9.2018. All'udienza di prima comparizione del 28.6.2024 questa Corte ha concesso agli appellanti il termine perentorio del 30.9.2024 per il rinnovo della notifica dell'atto di appello non andata a buon fine, fissando l'udienza del 24.1.2025 per la verifica. La causa, istruita documentalmente e viste le note autorizzate in ordine alla ritualità della notifica dell'atto di appello, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'appello è inammissibile perché non notificato nel termine perentorio fissato dalla Corte. In tema di notificazione ex art. 143 cpc, la Suprema Corte con orientamento consolidato (vedi da ultimo Cass. n. 40467/2021), ha sostenuto che “l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione (Cass. n. 8638 del 2017). Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (Cass. n. 24107 del 2016), il che val quanto dire, come affermato da Cass. n. 18385 del 2003, che «l'ufficiale giudiziario debba comunque preliminarmente concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine - fra l'altro - di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione»”, evidenziando, in particolare, che “i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza: a tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (Cass. n. 19012 del 2017)” (vedi anche da ultimo Cass. n. 27699/2024). Tanto premesso in diritto, dalla documentazione allegata si evince in fatto che:
- l'originaria notifica dell'atto di appello è stata eseguita a mezzo posta raccomandata, in data 19.2.2024, in Via La Scala di La Multa n. 13 int. 1/4 e la stessa non è andata a buon fine per “irreperibilità” del destinatario (cfr. allegato alle note in data 19.6.2024);
- disposto il rinnovo della notifica da parte di questa Corte per l'udienza del 24.1.2025 entro il termine perentorio del 30.9.2024, l'atto è stato notificato a mezzo UNEP, sempre al medesimo indirizzo di cui sopra, una prima volta in data 29.7.2024 e anche tale notifica non è andata a buon fine, posto che nel referto di notifica l'ufficiale giudiziario incaricato ha dichiarato di non avere trovato la via indicata (“non potuto notificare nonostante le ricerche non riesco ad individuare la via indicata”);
- la notifica è stata tentata una seconda volta, in data 30.9.2024, e sempre con esito negativo con la seguente dicitura “non potuto notificare in quanto non rinvenuto all'indirizzo in atti. Assente all'ingresso del civico 13 nominativo, campanello e buca delle lettere”;
- ed infine, - peraltro nella stessa giornata del 30.9.2024 sulla base di una istanza del procuratore degli appellanti datata 15.7.2024, nella quale si dà atto di “indagini” non meglio specificate effettuate dal procuratore - la notifica è stata effettuata per la terza volta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con la seguente dicitura:
“Io sottoscritto ufficiale Giudiziario addetto all'ufficio NEP presso il Tribunale di Tempio Pausania, vista la richiesta che precede, ho notificato copia del presente atto a ai sensi dell'art. 143 c.p.c.” (cfr. allegato alle Controparte_1 note in data 16.1.2025). Ciò posto, tenuto conto dei principi di diritto sopra enunciati, l'appello è inammissibile in quanto la notifica non è stata validamente eseguita nel termine perentorio assegnato. È, infatti, ravvisabile una evidente carenza nel procedimento notificatorio sotto il profilo del requisito della effettività delle ricerche compiute da parte dell'ufficiale giudiziario, il quale si è limitato ad eseguire la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. sulla base di una semplice richiesta degli appellanti e senza indicare le concrete ed effettive indagini compiute sul posto per certificare l'effettiva irreperibilità assoluta del destinatario. Come chiarito dalla Suprema Corte, ai fini della validità della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., l'ufficiale giudiziario deve dare atto delle ricerche effettuate per individuare il destinatario in loco o in eventuali ulteriori luoghi ove poter notificare l'atto (domicilio, dimora, luogo di lavoro), non potendo, come è invece accaduto nel caso di specie, fare affidamento sulle mere risultanze di una certificazione anagrafica o sulle generiche dichiarazioni rilasciate da chi ha richiesto la notifica. In difetto di tali indicazioni, la notifica deve reputarsi nulla. Per tali ragioni, l'appello va dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento di ogni questione relativa al merito. Nulla per le spese stante la contumacia dell'appellato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'appello proposto da , Parte_1 [...]
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
s 5 u , Tempio Pausania;
- nulla per le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 21.3.2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi
Parte_2 C.F._2 Parte_3
, (C.F. , C.F._3 Parte_4 C.F._4
Parte_5 C.F._5 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliati in PIAZZA Parte_6 C.F._6
HERI tudio dell'avv. MASULI ANTONIO che li rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellanti contro
(C.F. Controparte_1 C.F._7 to contumace Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, , e convenivano in
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
i au , Controparte_1 domandando che, previo accertamento della conclusione tra le parti di un contratto preliminare e dell'inadempimento del , venisse emessa nei suoi CP_1 confronti una pronuncia ex art. 2932 c.c. di conclusione del contratto definitivo, con conseguente trasferimento al della proprietà del terreno sito in Telti CP_1
(SS), distinto al C.T., al Foglio 8, Particella 66, condizionato al pagamento del prezzo pattuito, e condanna al risarcimento dei danni. In subordine, i ricorrenti domandavano la risoluzione del contratto ed il risarcimento di tutti i danni subiti. A sostegno delle formulate domande, i – premesso di essere Parte_7 comproprietari pro indiviso di un terre in Telti pervenuto per successione ereditaria del de cuius – allegavano che: Persona_1
- con proposta irrevocabile d l 31.8.2018 Controparte_1
, per il tramite dell'agenzia di Mediazione Immobiliare Case di
[...] di Paola Fois, aveva promesso irrevocabilmente di acquistare il succitato terreno subordinando l'efficacia della proposta all'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte di confinanti coltivatori diretti;
- il prezzo di vendita era indicato in complessivi euro 63.000,00, di cui euro 10.000,00 da corrispondersi, a titolo di caparra confirmatoria, al verificarsi della condizione sopra citata, ed euro 53.000,00 a saldo contestualmente alla stipula del rogito notarile da effettuarsi entro e non oltre il mese di novembre 2018; - la proposta era stata accettata dai ricorrenti e in data 20.09.2018 l'Agenzia immobiliare aveva comunicato al resistente l'assenza di confinanti vantanti diritto di prelazione e, di conseguenza, la possibilità di procedere alla conclusione dell'atto di compravendita, invitando lo stesso al versamento della caparra pattuita;
- nonostante i numerosi solleciti, il promittente acquirente aveva omesso di versare la caparra e di addivenire alla stipula del rogito notarile.
rimaneva contumace. Controparte_1
Il Tribunale di Tempio Pausania, istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 544/2024, pubblicata il 18.1.2024, rigettava la domanda di parte attrice nulla disponendo in ordine alle spese stante la contumacia del resistente. In particolare, il primo giudice – dato atto che il aveva formulato la CP_1 proposta in data 31.8.2018 e che la stessa era irrevocabile per sette giorni - rigettava la domanda perché i ricorrenti avevano accettato la proposta fuori termine, esattamente, il 15.9.2018 e non entro il 7.9.2018.
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e hanno proposto appello lamentando, con un unico
[...] Parte_6 to me, l'errata valutazione da parte del primo giudice della documentazione posta a fondamento della domanda, eccependo che l'accettazione della proposta di acquisto era tempestiva in quanto la stessa era del 5.9.2018 e non del 15.9.2018. All'udienza di prima comparizione del 28.6.2024 questa Corte ha concesso agli appellanti il termine perentorio del 30.9.2024 per il rinnovo della notifica dell'atto di appello non andata a buon fine, fissando l'udienza del 24.1.2025 per la verifica. La causa, istruita documentalmente e viste le note autorizzate in ordine alla ritualità della notifica dell'atto di appello, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'appello è inammissibile perché non notificato nel termine perentorio fissato dalla Corte. In tema di notificazione ex art. 143 cpc, la Suprema Corte con orientamento consolidato (vedi da ultimo Cass. n. 40467/2021), ha sostenuto che “l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione (Cass. n. 8638 del 2017). Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (Cass. n. 24107 del 2016), il che val quanto dire, come affermato da Cass. n. 18385 del 2003, che «l'ufficiale giudiziario debba comunque preliminarmente concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine - fra l'altro - di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione»”, evidenziando, in particolare, che “i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza: a tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (Cass. n. 19012 del 2017)” (vedi anche da ultimo Cass. n. 27699/2024). Tanto premesso in diritto, dalla documentazione allegata si evince in fatto che:
- l'originaria notifica dell'atto di appello è stata eseguita a mezzo posta raccomandata, in data 19.2.2024, in Via La Scala di La Multa n. 13 int. 1/4 e la stessa non è andata a buon fine per “irreperibilità” del destinatario (cfr. allegato alle note in data 19.6.2024);
- disposto il rinnovo della notifica da parte di questa Corte per l'udienza del 24.1.2025 entro il termine perentorio del 30.9.2024, l'atto è stato notificato a mezzo UNEP, sempre al medesimo indirizzo di cui sopra, una prima volta in data 29.7.2024 e anche tale notifica non è andata a buon fine, posto che nel referto di notifica l'ufficiale giudiziario incaricato ha dichiarato di non avere trovato la via indicata (“non potuto notificare nonostante le ricerche non riesco ad individuare la via indicata”);
- la notifica è stata tentata una seconda volta, in data 30.9.2024, e sempre con esito negativo con la seguente dicitura “non potuto notificare in quanto non rinvenuto all'indirizzo in atti. Assente all'ingresso del civico 13 nominativo, campanello e buca delle lettere”;
- ed infine, - peraltro nella stessa giornata del 30.9.2024 sulla base di una istanza del procuratore degli appellanti datata 15.7.2024, nella quale si dà atto di “indagini” non meglio specificate effettuate dal procuratore - la notifica è stata effettuata per la terza volta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con la seguente dicitura:
“Io sottoscritto ufficiale Giudiziario addetto all'ufficio NEP presso il Tribunale di Tempio Pausania, vista la richiesta che precede, ho notificato copia del presente atto a ai sensi dell'art. 143 c.p.c.” (cfr. allegato alle Controparte_1 note in data 16.1.2025). Ciò posto, tenuto conto dei principi di diritto sopra enunciati, l'appello è inammissibile in quanto la notifica non è stata validamente eseguita nel termine perentorio assegnato. È, infatti, ravvisabile una evidente carenza nel procedimento notificatorio sotto il profilo del requisito della effettività delle ricerche compiute da parte dell'ufficiale giudiziario, il quale si è limitato ad eseguire la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. sulla base di una semplice richiesta degli appellanti e senza indicare le concrete ed effettive indagini compiute sul posto per certificare l'effettiva irreperibilità assoluta del destinatario. Come chiarito dalla Suprema Corte, ai fini della validità della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., l'ufficiale giudiziario deve dare atto delle ricerche effettuate per individuare il destinatario in loco o in eventuali ulteriori luoghi ove poter notificare l'atto (domicilio, dimora, luogo di lavoro), non potendo, come è invece accaduto nel caso di specie, fare affidamento sulle mere risultanze di una certificazione anagrafica o sulle generiche dichiarazioni rilasciate da chi ha richiesto la notifica. In difetto di tali indicazioni, la notifica deve reputarsi nulla. Per tali ragioni, l'appello va dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento di ogni questione relativa al merito. Nulla per le spese stante la contumacia dell'appellato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'appello proposto da , Parte_1 [...]
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
s 5 u , Tempio Pausania;
- nulla per le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 21.3.2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi