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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/11/2025, n. 4977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4977 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4623/2025 R.G. promossa da:
con l'avv. STEFANIZZI MARIA TERESA e con gli avv. e Parte_1
contro:
con l'avv. SPECCHIO SILVIA MARIA e gli Controparte_1 avv. e
INPS con l'avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA e gli avv. e
INAIL con l'avv BIFFI ANDREA
OGGETTO: impugnazione avverso preavviso di iscrizione di fermo amministrativo del 12 febbraio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in data 14 Aprile 2025, ha chiamato in giudizio la Parte_1 [...]
, deducendo che, nell'estrarre la Visura PRA del veicolo Controparte_2
di proprietà targato ET046NK, avrebbe appreso che la convenuta, con atto del
12.2.2025, avrebbe, il 13.2.2025, iscritto un fermo amministrativo sulla propria vettura, chiedendogli il pagamento di € 27.707,00, per omesso pagamento delle seguenti cartelle esattoriali:
Cartella di pagamento N. 06820070386620918000 del 5.8.2008 per il presunto omesso versamento di ratei premio INAIL, oltre addizionale e sanzioni civili per l'annualità 2003, 2004, 2006 e
2007;
Cartella di pagamento N. 06820080000450832000, per il presunto omesso versamento di contributi IVS, interessi e somme aggiuntive per omesso versamento dei contributi medesimi, in relazione alle annualità 2003 e 2004.
Tuttavia, le stesse non sarebbero mai state notificate e, in ogni caso, sarebbe maturata la prescrizione quinquennale.
Per questi motivi
, nelle conclusioni, ha chiesto di
“Accertare e dichiarare che nulla è dovuto ad né a titolo di contributi e premi, né per CP_3 sanzioni ed interessi, per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto annullare il fermo amministrativo n.
c082541w del 13/02/2025 impugnato, nonché la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
06880202400051169000 notificata il 15.10.2024 e le cartelle esattoriali n. 06820070386620918000 e n.
06820080000450832000 per tutti i motivi e le ragioni dedotte in narrativa. in subordine, nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta l'istanza formulata in via principale, condannare - previo ricalcolo dei contributi e dei premi, se effettivamente dovuti - il ricorrente al pagamento della minor somma che risulterà eventualmente dovuta in corso di causa, decurtati gli importi medio tempore prescritti, le sanzioni e gli interessi irrogati se prescritti, col fermo amministrativo n. c082541w del 13/02/2025 iscritto di seguito alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
06880202400051169000 notificata il 15.10.2024 e con le cartelle esattoriali n. 06820070386620918000
E N. 06820080000450832000, stante la palese buona fede dimostrata dal ricorrente nella vicenda de qua”. Con vittoria di spese di lite.
Costituendosi con articolata memoria difensiva, la
[...]
ha contestato, in fatto e in diritto, le tesi di parte Controparte_1
ricorrente.
In particolare, ha rilevato come vi sarebbero stati quattro atti interruttivi della prescrizione.
In udienza, considerata la titolarità del credito, è stata disposta la chiamata in causa del dell'INPS e dell'INAIL, che si sono costituiti con un'articolata memoria difensiva, contestando, in fatto e in diritto, le tesi di parte attorea.
In particolare, l'INPS ha rilevato la propria carenza di legittimazione passiva, nonché come ogni titolo sarebbe stato regolarmente notificato e non sarebbe maturata alcuna prescrizione ed ha eccepito la tardività dell'opposizione ai sensi dell'articolo 617 cpc e dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 46/99.
Sicché, ha domandato il rigetto del ricorso.
L'INAIL, dal canto proprio, ha evidenziato come la posizione assicurativa della parte ricorrente non risulterebbe mai cessata fino a che l'ente avrebbe disposto, in tal senso, d'ufficio, il 6 Febbraio 2015, la cancellazione ed ugualmente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e in ogni caso la tardività dell'opposizione.
All'udienza di discussione, è stata tentata inutilmente la conciliazione e, non essendo necessaria ulteriore attività istruttoria, la causa è stata, poi, oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto, con sentenza definitiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve affermarsi la legittimazione passiva di tutte le parti convenute.
Con riferimento all' , se è vero Controparte_2 che quest'ultima, nei giudizi di opposizione alle cartelle aventi ad oggetto crediti previdenziali, non è litisconsorte necessario (cfr. l'art. 24 del dlgs. n. 46/1999, che originariamente imponeva la notifica del ricorso anche al concessionario, è stato infatti modificato dall'art. 4 del D.L. n. 209/2002, conv. in L. n. 265/2002, che ha soppresso tale obbligo e Cass. SU 8 marzo 2022, n. 7514), è vero, altresì, che non sussiste il suo difetto di legittimazione passiva quando la controversia verta intorno a questioni per le quali il concessionario non possa ritenersi estraneo (cfr. in tal senso, cfr. Corte
App. Milano, sent. 5 agosto 2019 n. 952), come peraltro si desume anche dalla stessa sentenza n. 7514/22 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per la lettura dei paragrafi 12.2 e ss., dalla quale ben si evince come la legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale si abbia solo nelle cause di opposizione al ruolo e per la quale
è dato comprendere che invece sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario allorché si faccia questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, come nel caso in parola.
Questo è, infatti, senz'altro il caso di specie, dato che ha Parte_1
proposto ricorso nei confronti del fermo amministrativo n. c082541w del 13/02/2025, notificatogli dalla , che, dunque, non Controparte_2 può che partecipare al giudizio quale parte perché responsabile di tale atto, nonché dell'eventuale interruzione della prescrizione dell'azione.
Quanto, poi, all'INPS e all'INAIL risultano legittimati in quanto titolari dei crediti di cui si discute.
Venendo, dunque, al merito, si può, poi, rilevare che, come verificato in udienza
(cfr. il verbale), risulta la seguente situazione con riguardo alle cartelle esattoriali di cui si tratta e che sono poste a fondamento del fermo amministrativo:
a) “Cartella di pagamento N. 06820070386620918000 del 5.8.2008 per il presunto omesso versamento di ratei premio INAIL, oltre addizionale e sanzioni civili per l'annualità 2003, 2004, 2006 e 2007; viene verificata l'irritualità della notificazione prodotta dall' per la data del 5 agosto 2008. Controparte_2
Conferma l' che il successivo atto interruttivo è del 2017 (n. 07339 del Controparte_2
18/10/2017).
b) Cartella di pagamento N. 06820080000450832000, per il presunto omesso versamento di contributi
IVS, interessi e somme aggiuntive per omesso versamento dei contributi medesimi, in relazione alle annualità 2003 e 2004 ; viene verificata l'irritualità della notificazione prodotta dall' Controparte_2 per la data del 5 agosto 2008. Conferma l' che il successivo atto interruttivo è del Controparte_2
2017 (n. 07339 del 18/10/2017)”.
Sicché, poiché si tratta di contributi e premi assai remoti, per il quali non è risultata legittima la notificazione del 5.8.2008 delle suddette cartelle esattoriali e per le quali il primo atto interruttivo è solo del 2017 (cfr. il verbale), risulta certamente maturata la prescrizione quinquennale.
In ragione, poi, della mancata notificazione regolare di tali titoli, non può accogliersi alcuna eccezione di decadenza ex articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 46/99, né alcuna altra eccezione di tardività.
Sicché, nel dispositivo, deve essere dichiarata la insussistenza di ogni credito dell'INPS e dell'INAIL per le cartelle in questione e l'illegittimità del fermo amministrativo impugnato.
Le spese di lite sono determinate come da dispositivo, secondo il principio della soccombenza, con condanna dell'INPS e dell'INAIL secondo il valore dei rispettivi crediti (€ 14.575,84 per Inail e € 13.081,16 per Inps: cfr. il verbale e il doc. 1 ric.) e, in solido, della . Controparte_2
P.Q.M.
dichiara la insussistenza di ogni credito dell'INPS e dell'INAIL per le cartelle N.
06820070386620918000 e N. 06820080000450832000 e l'illegittimità del fermo amministrativo n. c082541w del 13/02/2025 impugnato.
Condanna l'INPS a versare le spese di lite alla parte attorea per euro 1300, oltre il 15% per spese forfettarie e oltre IVA e CPA e l'INAIL a versare le spese di lite alla parte attorea per euro 1400, oltre il 15% per spese forfettarie e oltre IVA e CPA e, in solido con tali convenute, la per le stesse somme, con Controparte_2
distrazione a favore del procuratore antistatario.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 13/11/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4623/2025 R.G. promossa da:
con l'avv. STEFANIZZI MARIA TERESA e con gli avv. e Parte_1
contro:
con l'avv. SPECCHIO SILVIA MARIA e gli Controparte_1 avv. e
INPS con l'avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA e gli avv. e
INAIL con l'avv BIFFI ANDREA
OGGETTO: impugnazione avverso preavviso di iscrizione di fermo amministrativo del 12 febbraio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in data 14 Aprile 2025, ha chiamato in giudizio la Parte_1 [...]
, deducendo che, nell'estrarre la Visura PRA del veicolo Controparte_2
di proprietà targato ET046NK, avrebbe appreso che la convenuta, con atto del
12.2.2025, avrebbe, il 13.2.2025, iscritto un fermo amministrativo sulla propria vettura, chiedendogli il pagamento di € 27.707,00, per omesso pagamento delle seguenti cartelle esattoriali:
Cartella di pagamento N. 06820070386620918000 del 5.8.2008 per il presunto omesso versamento di ratei premio INAIL, oltre addizionale e sanzioni civili per l'annualità 2003, 2004, 2006 e
2007;
Cartella di pagamento N. 06820080000450832000, per il presunto omesso versamento di contributi IVS, interessi e somme aggiuntive per omesso versamento dei contributi medesimi, in relazione alle annualità 2003 e 2004.
Tuttavia, le stesse non sarebbero mai state notificate e, in ogni caso, sarebbe maturata la prescrizione quinquennale.
Per questi motivi
, nelle conclusioni, ha chiesto di
“Accertare e dichiarare che nulla è dovuto ad né a titolo di contributi e premi, né per CP_3 sanzioni ed interessi, per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto annullare il fermo amministrativo n.
c082541w del 13/02/2025 impugnato, nonché la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
06880202400051169000 notificata il 15.10.2024 e le cartelle esattoriali n. 06820070386620918000 e n.
06820080000450832000 per tutti i motivi e le ragioni dedotte in narrativa. in subordine, nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta l'istanza formulata in via principale, condannare - previo ricalcolo dei contributi e dei premi, se effettivamente dovuti - il ricorrente al pagamento della minor somma che risulterà eventualmente dovuta in corso di causa, decurtati gli importi medio tempore prescritti, le sanzioni e gli interessi irrogati se prescritti, col fermo amministrativo n. c082541w del 13/02/2025 iscritto di seguito alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
06880202400051169000 notificata il 15.10.2024 e con le cartelle esattoriali n. 06820070386620918000
E N. 06820080000450832000, stante la palese buona fede dimostrata dal ricorrente nella vicenda de qua”. Con vittoria di spese di lite.
Costituendosi con articolata memoria difensiva, la
[...]
ha contestato, in fatto e in diritto, le tesi di parte Controparte_1
ricorrente.
In particolare, ha rilevato come vi sarebbero stati quattro atti interruttivi della prescrizione.
In udienza, considerata la titolarità del credito, è stata disposta la chiamata in causa del dell'INPS e dell'INAIL, che si sono costituiti con un'articolata memoria difensiva, contestando, in fatto e in diritto, le tesi di parte attorea.
In particolare, l'INPS ha rilevato la propria carenza di legittimazione passiva, nonché come ogni titolo sarebbe stato regolarmente notificato e non sarebbe maturata alcuna prescrizione ed ha eccepito la tardività dell'opposizione ai sensi dell'articolo 617 cpc e dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 46/99.
Sicché, ha domandato il rigetto del ricorso.
L'INAIL, dal canto proprio, ha evidenziato come la posizione assicurativa della parte ricorrente non risulterebbe mai cessata fino a che l'ente avrebbe disposto, in tal senso, d'ufficio, il 6 Febbraio 2015, la cancellazione ed ugualmente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e in ogni caso la tardività dell'opposizione.
All'udienza di discussione, è stata tentata inutilmente la conciliazione e, non essendo necessaria ulteriore attività istruttoria, la causa è stata, poi, oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto, con sentenza definitiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve affermarsi la legittimazione passiva di tutte le parti convenute.
Con riferimento all' , se è vero Controparte_2 che quest'ultima, nei giudizi di opposizione alle cartelle aventi ad oggetto crediti previdenziali, non è litisconsorte necessario (cfr. l'art. 24 del dlgs. n. 46/1999, che originariamente imponeva la notifica del ricorso anche al concessionario, è stato infatti modificato dall'art. 4 del D.L. n. 209/2002, conv. in L. n. 265/2002, che ha soppresso tale obbligo e Cass. SU 8 marzo 2022, n. 7514), è vero, altresì, che non sussiste il suo difetto di legittimazione passiva quando la controversia verta intorno a questioni per le quali il concessionario non possa ritenersi estraneo (cfr. in tal senso, cfr. Corte
App. Milano, sent. 5 agosto 2019 n. 952), come peraltro si desume anche dalla stessa sentenza n. 7514/22 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per la lettura dei paragrafi 12.2 e ss., dalla quale ben si evince come la legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale si abbia solo nelle cause di opposizione al ruolo e per la quale
è dato comprendere che invece sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario allorché si faccia questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, come nel caso in parola.
Questo è, infatti, senz'altro il caso di specie, dato che ha Parte_1
proposto ricorso nei confronti del fermo amministrativo n. c082541w del 13/02/2025, notificatogli dalla , che, dunque, non Controparte_2 può che partecipare al giudizio quale parte perché responsabile di tale atto, nonché dell'eventuale interruzione della prescrizione dell'azione.
Quanto, poi, all'INPS e all'INAIL risultano legittimati in quanto titolari dei crediti di cui si discute.
Venendo, dunque, al merito, si può, poi, rilevare che, come verificato in udienza
(cfr. il verbale), risulta la seguente situazione con riguardo alle cartelle esattoriali di cui si tratta e che sono poste a fondamento del fermo amministrativo:
a) “Cartella di pagamento N. 06820070386620918000 del 5.8.2008 per il presunto omesso versamento di ratei premio INAIL, oltre addizionale e sanzioni civili per l'annualità 2003, 2004, 2006 e 2007; viene verificata l'irritualità della notificazione prodotta dall' per la data del 5 agosto 2008. Controparte_2
Conferma l' che il successivo atto interruttivo è del 2017 (n. 07339 del Controparte_2
18/10/2017).
b) Cartella di pagamento N. 06820080000450832000, per il presunto omesso versamento di contributi
IVS, interessi e somme aggiuntive per omesso versamento dei contributi medesimi, in relazione alle annualità 2003 e 2004 ; viene verificata l'irritualità della notificazione prodotta dall' Controparte_2 per la data del 5 agosto 2008. Conferma l' che il successivo atto interruttivo è del Controparte_2
2017 (n. 07339 del 18/10/2017)”.
Sicché, poiché si tratta di contributi e premi assai remoti, per il quali non è risultata legittima la notificazione del 5.8.2008 delle suddette cartelle esattoriali e per le quali il primo atto interruttivo è solo del 2017 (cfr. il verbale), risulta certamente maturata la prescrizione quinquennale.
In ragione, poi, della mancata notificazione regolare di tali titoli, non può accogliersi alcuna eccezione di decadenza ex articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 46/99, né alcuna altra eccezione di tardività.
Sicché, nel dispositivo, deve essere dichiarata la insussistenza di ogni credito dell'INPS e dell'INAIL per le cartelle in questione e l'illegittimità del fermo amministrativo impugnato.
Le spese di lite sono determinate come da dispositivo, secondo il principio della soccombenza, con condanna dell'INPS e dell'INAIL secondo il valore dei rispettivi crediti (€ 14.575,84 per Inail e € 13.081,16 per Inps: cfr. il verbale e il doc. 1 ric.) e, in solido, della . Controparte_2
P.Q.M.
dichiara la insussistenza di ogni credito dell'INPS e dell'INAIL per le cartelle N.
06820070386620918000 e N. 06820080000450832000 e l'illegittimità del fermo amministrativo n. c082541w del 13/02/2025 impugnato.
Condanna l'INPS a versare le spese di lite alla parte attorea per euro 1300, oltre il 15% per spese forfettarie e oltre IVA e CPA e l'INAIL a versare le spese di lite alla parte attorea per euro 1400, oltre il 15% per spese forfettarie e oltre IVA e CPA e, in solido con tali convenute, la per le stesse somme, con Controparte_2
distrazione a favore del procuratore antistatario.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 13/11/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo