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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 30/04/2026, n. 7879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7879 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07879/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01921/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1921 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Kati Scala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Codogno, via Dante Alighieri 14;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento prot. 6204, emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca il 12.11.2024 e notificato in data 20 novembre 2024, con il quale è stata respinta l’istanza di visto d’ingresso per lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. Francesco IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
a) che parte ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. 6204, emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca il 12.11.2024 e notificato in data 20 novembre 2024, con il quale è stata respinta l’istanza di visto d’ingresso per lavoro;
b) che l’Amministrazione si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso;
c) che nella fase cautelare il Tribunale ha ordinato il riesame dell’atto impugnato, reiterando detto ordine anche in presenza di uno stato di sospensione del nulla osta;
d) che la causa è stata infine nuovamente chiamata per la discussione alla camera di consiglio del 28 aprile 2026 e quindi trattenuta in decisione;
e) che sussistono i presupposti per la decisione della causa mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
f) che va confermata la fondatezza dei profili di insufficienza istruttoria e motivazionale del provvedimento impugnato, che richiama una mera ipotesi di parentela tra lavoratore e datore di lavoro, senza precisarne l’effettiva portata, che secondo parte ricorrente si limita a un rapporto tra cugini di secondo grado, come tale non necessariamente ostativo all’assunzione;
g) che il ricorso va accolto con assorbimento di ogni altro profilo di censura e con il conseguente annullamento dell’atto impugnato;
h) che compete all’Amministrazione resistente la pronta esecuzione della presente sentenza mediante il motivato riesame della domanda di visto ponendo in essere anche tutte le attività dirette a ottenere la pronuncia da parte del competente SUI sul nulla osta attualmente sospeso;
i) che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna il MAECI al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio, in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario, nella misura pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge e importo del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco IL, Presidente, Estensore
Roberto Maria Giordano, Referendario
Giovanni Petroni, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.