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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/03/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6370/2021 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile
in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 6370/2021;
avente a oggetto: “Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 –
2052 c.c.”;
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Sandra Coletta (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 il suo studio sito in Cascano di Sessa Aurunca (CE) alla via
Nazionale n. 89;
attrice
E
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in
Roma, alla Via Cola di Rienzo n. 149 presso lo studio
dell'Avv. Giulio Gonnella (C.F. ) dal C.F._3 quale è rappresentato e difeso;
convenuto
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione chiedeva la Parte_1 condanna del convenuto al risarcimento danni. CP_1
Si costituiva il chiedendo il Controparte_1
rigetto della domanda o, in subordine, la gradazione della colpa.
Con provvedimento del 05.12.2024 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti.
Sul fatto premette che il 22.07.2019 alle ore 18:30 Parte_1 circa, in località Cascano di Sessa Aurunca, alla via Borgo,
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rimaneva vittima di un evento dannoso. Specifica che percorreva via Borgo con la vettura Lancia Y, parcheggiandola alla sommità di detta strada in uno slargo ivi presente e che, scesa dalla vettura, mentre percorreva a piedi un tratto di strada, inciampava e scivolava cadendo rovinosamente a terra. Afferma che la caduta fu provocata dalla presenza sul manto stradale di brecciolino e di avvallamenti che rendevano la strada non idonea a un percorso sicuro. Rappresenta che non vi era segnalazione e che ella ha adottato la massima diligenza e prudenza.
Riferisce che lamentava lancinanti dolori alla caviglia sinistra tanto che fu necessario l'intervento dell'ambulanza che provvide al trasporto presso il Pronto Soccorso della ove le veniva riscontrato trauma Controparte_2
caviglia sinistra con frattura scomposta III distale perone, nonché che veniva successivamente eseguita rx alla caviglia sinistra, in gesso, che refertava “frattura scomposta del malleolo peroneale e sublussazione tibio- astragalica lateromediale”. Si sofferma sugli aspetti medico sanitari conseguenti. Evidenzia che dal sinistro sono derivate conseguenze non patrimoniali (ITT di giorni 36;
ITP di giorni 40 al 75%; ITP di giorni 70 al 50%; danno biologico pari al 13%) e patrimoniali per spese mediche pari a € 3.500,00. Invoca gli artt. 2051 e 2043 c.c.
Il eccepisce la carenza di prova. Controparte_1
Premette che la vive e risiede in località Cascano Pt_1
di Sessa Aurunca, alla Via Nazionale, strada sulla quale
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confluisce la via Borgo, sicché è conoscitrice dello stato dei luoghi. Premette, altresì, che l'evento è occorso in piena estate e in orario diurno, in ottime condizioni meteorologiche e che la prima denuncia di sinistro è stata avanzata soltanto dopo più di sei mesi dall'accaduto.
Afferma che, per quanto risulta dalla relazione del Corpo di
Polizia Municipale, nessun intervento venne richiesto all'amministrazione comunale. Ritiene assente qualsivoglia sua responsabilità. Rappresenta che vi sarebbe la sicura prevedibilità e visibilità dell'alterazione del fondo stradale.
Evidenzia che lo slargo ove sarebbe avvenuta la caduta è caratterizzato da una pavimentazione sconnessa, irregolare e dissestata e che trattasi di tratto stradale già percorso poco prima dall'attrice per parcheggiare la propria auto.
Riferisce che la sede stradale era illuminata a giorno e ben visibile. Ritiene che il danno sia conseguenza diretta, immediata ed esclusiva dello stato di imprudente e negligente disattenzione dell'attrice. Ritiene, altresì, che la condotta attorea interrompa il nesso causale. Invoca
l'autoresponsabilità. Contesta la configurabilità di una responsabilità ex art. 2043 c.c. Reputa che il comportamento colposo dell'attrice, se non interrompere il nesso eziologico, integrara comunque un concorso di colpa con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante. Invoca, altresì, l'art. 1227 c.c., la visibilità e l'evitabilità del pericolo. Contesta il quantum.
In diritto
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La domanda è parzialmente fondata nei termini che seguono.
Per quanto riguarda l'an questo giudice ritiene provato il fatto storico come descritto dall'attrice.
In proposito, invero, partendo dal presupposto che dall'interrogatorio libero non si possono dire sussistenti delle rilevanti divergenze rispetto a quanto descritto in citazione (anche in virtù dell'indicazione fatta dall'attrice che, premettendo che a terra vi era ghiaia, ha precisato di non conoscere la differenza tra ghiaia e brecciolino), dall'escussione testimoniale (non essendovi valide ragioni per poter dubitare dell'attendibilità dei testi) si può ritenere che, effettivamente, la abbia subito lesioni Pt_1 personali a causa di una caduta, a sua volta causata un avvallamento del manto stradale che, per quanto si dirà, non può dirsi né visibile né prevedibile.
In proposito, invero, seppur il teste abbia Testimone_1
indicato che l'unica cosa che può riferire è di aver visto la cadere, l'altro teste, Per_1 Testimone_2 escusso alla medesima udienza del 09.02.2023, invece, non solo ha indicato che l'attrice “E' scivolata su del brecciolino che si trovava a terra” ma ha anche specificato che “lì ci sono degli avvallamenti” e, soprattutto, che “il punto dove è caduta la signora era un avvallamento e sopra
c'era del brecciolino”, aggiungendo, inoltre, che “Al momento del fatto c'era diverso brecciolino che occupava
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l'intera zona di cui alla foto” (con riferimento alla foto n. 9 di produzione attorea precedentemente mostrata al teste e raffigurante, come indicato dal medesimo, “il luogo dell'accaduto”).
Ebbene, deve condividersi, pertanto, quanto riferito da parte attorea, ossia che ella non poteva prevedere la presenza di un avvallamento sottostante il manto stradale in quanto esso era coperto da pietruzze;
avvallamento che, per tale ragione, non poteva dirsi visibile.
Né può ritenersi, proprio per tali ragioni, che vi sia stato un atteggiamento talmente imprudente dell'attrice a tal punto da interrompere il nesso causale.
Ciononostante, seppur tale interruzione non può registrarsi, deve, di converso, condividersi la lettura del comune convenuto secondo cui la condotta dell'attrice non sia in linea con i parametri di piena diligenza e prudenza.
Dalle foto agli atti, infatti, risulta palese che la zona nella quale la ha scelto di parcheggiare la propria Pt_1
vettura era particolarmente insidiosa e caratterizzata da un manto stradale molto sconnesso, di difficile percorrenza e tale da risultare di per sé pericoloso in caso di andatura a piedi. La in altri termini, proprio in virtù Pt_1 dell'assetto dello slargo come risultante dalle fotografie dalla medesima allegate, avrebbe dovuto tenere un comportamento più accorto ed evitare di parcheggiare la propria vettura nel medesimo, sottraendosi, così, dalla
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conseguente necessità, dopo il parcheggio, di dover affrontare un percorso quantomeno difficoltoso.
Tale comportamento imprudente si ritiene che abbia concorso a cagionare il danno, seppur non in misura primaria, né dominante ma secondaria, sicché può ritenersi giustificata una riduzione del risarcimento pari al
20% ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c.
Venendo al quantum, questo giudice ritiene di dover recepire le indicazioni del CTU (il quale, seppur non è ortopedico, indica di essere, come da attestazione dal medesimo effettuata nella consulenza, “Medico Chirurgo”, nonché “Medico consulente medicina legale”), non potendosi accogliere le censure mosse dall'attrice, trattandosi o di diverse e divergenti (rispetto a quelle del
CTU, ma di parte) valutazioni di carattere medico e non giuridico o analitico dei fatti, oppure riguardanti aspetti sì di fatto ma non provati (e che era onere della parte stessa comprovare, quale la circostanza che ella ha incominciato a indossare le solette ortopediche e le scarpe di stile ortopedico solo a seguito del sinistro;
aspetto che si limita a riferire in sede di accesso peritale, senza averne previamente fornito la prova) o in relazione ai quali stesso la documentazione agli atti dimostra il contrario (quale la foto della caviglia allegata alla consulenza che è tale da potersi ritenere corretta la valutazione di lievità del danno estetico).
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Ebbene, il CTU ha ritenuto sussistenti postumi permanenti per una percentuale pari al 6%, nonché una
ITT di 30 giorni, una ITP al 75% di 20 giorni, una ITP al
50% di 20 giorni e una ITP al 25% di 30 giorni.
Ne consegue che, in assenza di prova giustificante un aumento per sofferenza o per personalizzazione e applicandosi le Tabelle Milanesi, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del fatto, va riconosciuto l'importo di € 16.095,50, somma che va devalutata al momento del fatto e, su tale entità, vanno applicati gli interessi sulla medesima di anno in anno rivalutata, con risultante pari a
€ 17.589,51.
Ne deriva che, sottraendo l'importo del 20% per quanto prima riferito, il va condannato, per il danno non CP_1
patrimoniale, al pagamento di € 14.071,60, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo.
In relazione al danno patrimoniale, il CTU ha ritenuto sussistenti e congrue spese sanitarie per € 3.771,22.
Ciononostante è stesso l'attrice ad aver riferito di aver
“sostenuto ingenti spese mediche per l'importo complessivo di euro 3.500,00”, sicché, sottraendosi il 20% per quanto prima riferito, il va condannato al pagamento di € CP_1
2.800,00 oltre interessi sulle somme di anno in anno rivalutate, dai singoli esborsi sino alla pubblicazione e, sulla risultante, vanno applicati gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo.
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Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, così come individuato in parte dispositiva.
Il tutto con attribuzione.
Le spese di CTU devono essere poste sul CP_1
soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente la domanda attorea, nei limiti e nei termini di cui alla parte motiva;
• Per l'effetto condanna il al Controparte_1
pagamento, nei confronti di e a titolo Parte_1 risarcitorio del danno non patrimoniale, di € 14.071,60, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo;
• Per l'effetto condanna il al Controparte_1
pagamento, nei confronti di e a titolo Parte_1
risarcitorio del danno patrimoniale, di € 2.800,00 oltre interessi sulle somme di anno in anno rivalutate, dai singoli esborsi sino alla pubblicazione e, sulla risultante, gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo;
• Condanna il al pagamento, nei Controparte_1
confronti di , delle spese del giudizio, pari Parte_1
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a € 600,00 per spese ed € 5.077,00 oltre IVA, CPA e spese generali per onorari, con attribuzione;
• Pone le spese di CTU a carico del Controparte_1
[...]
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 19.03.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
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