Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 4272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4272 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in funzione di Giudice del lavoro, in esito alla udienza del 29.5.25, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3328/23 R.G. Lavoro TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
Donato n.25, rappresentato e difeso dall' avv.to Francesco D'Angelo, elettivamente domiciliato come in atti. RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Dr. , rappresentata e difesa dagli CP_2 avv.ti Gianpiero Mesco ed Ornella Giaculli, con sede in alla Via CP_1
Comunale del Principe 13/a RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato il 21.02.2023 il ricorrente in epigrafe eccepiva di avere ottenuto la condanna della azienda resistente, con sentenza n. 893/2018, emessa dalla Corte d'Appello di Napoli sez. Lavoro, al pagamento delle somme non corrisposte per il periodo 2008 a maggio 2009 per l'attività di Assistenza Primaria o Medicina Generica (di base o di famiglia) svolta a favore della azienda resistente. Il ricorrente, esposto di avere proposto ricorso in appello, ottenendo con la sentenza su richiamata della Corte d'Appello di Napoli sez. Lavoro, il pagamento delle somme spettanti con gli accessori relativamente al periodo indicato, con riguardo a quanto previsto dall'A.C.N. (provv. 23/03/2005, rep. 2272) che all'art. 59 reca "Trattamento economico", punto B – e prevede al punto 4 che "...ai medici che svolgono la propria attività in forma di medicina di gruppo ed in forma di medicina in rete, a partire dal 01.01.2005.
che, una volta intervenuta la sopra citata sentenza favorevole alla sua tesi, tuttavia per i mesi e anni successivi la resistente aveva continuato a tenere un comportamento omissivo, contrariamente a quanto operato nei confronti degli altri colleghi facenti parte della stessa associazione, i quali avevano continuato a percepire regolarmente la voce economica. Il ricorrente concludeva chiedendo di: “condannare la Controparte_3
, in persona del legale rapp/te p.t. al pagamento:
[...]
- della somma di € 42.881,63 come contabilizzata nel conteggio contestuale
o della maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa mediante eventuale consulenza contabile d'ufficio;
- degli accessori di legge per rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate dalla maturazione dei singoli ratei mensili al saldo effettivo;
- delle spese e competenze del presente procedimento con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso onorari.”
La azienda resistente nel contestare tutto quanto affermato dal CP_3 ricorrente, preliminarmente eccepiva la prescrizione quinquennale per il periodo antecedente la notifica del ricorso, avvenuta in data 6.7.2023, evidenziando come invece il pagamento delle somme contestate riguardava le annualità 2014; sosteneva l'infondatezza del ricorso atteso che il ricorrente risultava non avere diritto al beneficio, in quanto a seguito di verifiche regionali effettuate, il numero dei medici che svolgevano l'attività di medicina in rete e di gruppo, al fine di ottenere l'indennità non doveva Contr superare la percentuale del 60% degli assistiti dell percentuale che nel caso di specie risultava invece essere stata superata. In merito alla sentenza delle Corte d'Appello n.893/2018, richiamata da parte ricorrente, a mezzo della quale gli era stata riconosciuta l'indennità per il periodo da agosto 2008 a maggio 2009, la resistente eccepiva che il primo giudizio si collocava in un periodo storico con un assetto normativo e regolamentare completamente diverso rispetto a quello successivo, oggetto del presente ricorso, essendo sopravvenuti fatti nuovi al giudicato, che avevano mutato il rapporto tra le parti e il rapporto di lavoro. Tutto ciò premesso, la resistente concludeva chiedendo di: “rigettare l'avverso ricorso perché prescritto e comunque infondato in fatto e diritto e, in ogni caso, non provato;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. In via istruttoria ove ritenuto necessario, si chiede ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio tecnico-contabile per accertare e determinare il superamento della soglia del 60% negli anni dedotti in giudizio, con l'autorizzazione sin da ora alla nomina di un proprio CT di parte.”
In esito alla udienza sopra indicata, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Invero, è pacifico e dimostrato che il ricorrente, in esito al giudizio in appello ha ottenuto il pagamento per la medesima causale per cui è ricorso con riferimento al periodo da agosto 2008 a maggio 2009; con il presente ricorso chiede il pagamento relativamente al periodo da aprile 2014 a maggio 2020 ( v. conteggi all'interno del ricorso stesso) . Orbene, posto il periodo sopra indicato, il decorso della prescrizione è stato efficacemente interrotto dall'atto di significazione e costituzione in mora notificato per Ufficiale Giudiziario in data 2 aprile 2019, proprio in relazione agli emolumenti per cui è causa, che hanno decorrenza dall'aprile 2014.
La domanda è fondata. Va rammentato che l'art. 59 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 20.1.2005 all'art. 59 disciplina la materia del trattamento economico dei medici convenzionati per l'assistenza primaria e, per quanto qui rileva, alla lettera B regolamenta la “Quota variabile del trattamento economico destinata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi ed organizzativi”. Tale quota del trattamento è destinata anche alla incentivazione di forme associative. Nell'ambito di tale logica è previsto il compenso per la medicina di rete. L'art. 59 cit. alla lettera B punto 4 prevede: “In attesa della stipula dei nuovi Accordi Regionali con risorse attinte al fondo di cui all'art. 46, come integrato dai precedenti commi 2 e 3, ai medici che svolgono la propria attività in forma di medicina di gruppo ed in forma di medicina in rete, a partire dal 01.01.2005 è corrisposto un compenso forfetario annuo per ciascun assistito in carico nella misura rispettivamente di euro 7,00 e di euro 4,70; ai medici di assistenza primaria che svolgono la propria attività sotto forma di medicina in associazione è dovuto un compenso forfetario annuo per ciascun assistito in carico nella misura di euro 2,58.
6. (…) punto 8: “i compensi relativi alla medicina di rete, alla medicina di gruppo, e le indennità relative al personale di studio e all'infermiere professionale sono corrisposti nella misura e nei tempi di cui ai commi 4,6 e 7 quando nella Regione non siano state superate le rispettive percentuali da calcolarsi sugli assistiti complessivi della nella seguente misura a) il 12% per Pt_2 la medicina di gruppo;
b) il 9% per la medicina di rete;
c) il 40% per il collaboratore di studio;
d) l'8% per l'infermiere professionale”. L'art. 40 dell'Accordo Integrativo Regionale al punto n. 5 stabilisce: “La
tramite il Comitato Regionale ex art. 12, verifica che il numero dei Pt_2 medici che svolgono l'attività di medicina in rete e di medicina di gruppo non superi globalmente la percentuale del 60% degli assistiti nella regione”. Dalle norme contrattuali sopra indicate emerge che i medici che svolgano attività di medicina di gruppo e di rete hanno diritto ad una indennità annua calcolata secondo una cifra fissa moltiplicata per il numero di assistiti in carico. Tale diritto, tuttavia, è risolutivamente condizionato al rispetto dei limiti numerici sanciti dalle disposizioni pattizie: in particolare, occorre che il numero dei medici (letteralmente tali, e non degli assistiti) che svolgono tale attività non superi globalmente la percentuale del 60% degli assistiti della Pt_2
Tanto premesso, nella fattispecie in esame è certo che con sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 898/18 veniva stabilito in riforma della sentenza impugnata, la condanna della convenuta , in Controparte_3 persona del l.r.p.t., al pagamento dell'importo di euro 6.015,72 oltre accessori dalle scadenze al saldo. In motivazione si legge: Nel caso in esame, in cui è pacifico che il dott. abbia aderito alla che svolge attività di Pt_1 Controparte_4 medicina in rete, sin dal 24.07.2008 ed abbia svolto attività di medico quale Contr socio di tale cooperativa, l ha eccepito unicamente il fatto estintivo rappresentato dal superamento della soglia prevista dagli Accordi come tetto massimo per la retribuibilità della prestazione. In particolare la , sin dalla memoria di costituzione, ha dedotto che “in Pt_3 ambito aziendale è stata superata la percentuale del 60%”. Di fronte alla domanda di adempimento del dott. esercente Pt_1 pacificamente attività in forma associativa come “medicina di rete”, era onere della convenuta fornire la prova dell'avvenuto superamento CP_1 del tetto massimo, costituente fatto estintivo del diritto. Tale prova non è stata offerta. Invero, il documento menzionato dalla parte appellata è un mero prospetto interno il cui contenuto generico non può indurre a ritenere avverata la condizione risolutiva del superamento della soglia di assistiti. Non solo. Ciò che assume un ruolo dirimente nella presente controversia è la circostanza Contr che entrambe le missive, invocate dall a riprova del superamento della soglia fissata dagli Accordi ed allegate al fascicolo di parte appellata, fanno riferimento al superamento della soglia “in ambito aziendale”, laddove il testo degli accordi precisa che il calcolo debba essere effettuato sulla base degli “assistiti nella regione”. E' chiaro, quindi, che la corrispondenza interna allegata al fascicolo di parte appellata non fornisce alcuna prova, nemmeno di carattere presuntivo, a sostegno della allegazione difensiva, già di per sé poco significativa, al fine di dimostrare il verificarsi del fatto estintivo del diritto vantato dal ricorrente. Atteso che il superamento del numero massimo degli assistibili in medicina in rete costituiva un fatto estintivo del diritto all'indennità, l'onere della prova –come già accennato- gravava sulla parte convenuta (art.2697, secondo comma, c.c.) che invece non ha assolto al proprio compito processuale. Per tale ragione, poiché il primo giudice non ha fatto giusta applicazione del principio generale in materia di ripartizione della prova ritenendo Contr assolto l'onere da parte dell , deve essere disposta la riforma della sentenza impugnata mercè l'accoglimento della domanda proposta da
. Parte_1
Di conseguenza, non essendo stata mossa alcuna precisa contestazione in ordine al conteggio effettuato dal ricorrente, lo stesso va integralmente Contr recepito e quindi l deve essere condannata al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 6.015,72 oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo. La motivazione sopra esposta è ampiamente condivisibile anche con riguardo al periodo per cui è domanda nell'attuale procedimento. Atteso che il superamento del numero massimo degli assistibili (che, considerato il certamente alto numero di assistiti della ) Controparte_3 costituiva un fatto estintivo del diritto all'indennità, l'onere della prova del superamento stesso grava sulla parte convenuta (art.2697, secondo comma, c.c.) che invece non ha assolto al proprio compito processuale. Pertanto, a quanto esposto segue l'accoglimento della domanda proposta dal ricorrente. Di conseguenza, non essendo stata mossa alcuna precisa contestazione in ordine né alla circostanza relativa all'appartenenza del ricorrente alla cooperativa indicata nella parte in fatto né al conteggio effettuato dal Contr ricorrente, lo stesso va recepito, e l deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro € 42.881,63, oltre interessi dalle scadenze al saldo, essendo applicabile l'art. 22, 36°comma della legge 724/94 in ragione della relazione lavorativa intercorrente con una pubblica amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione, stante la dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: in accoglimento della domanda, condanna la convenuta Controparte_3
, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del ricorrente
[...] dell'importo di euro 42.881,63, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna inoltre la convenuta al pagamento in favore di Parte_1 delle spese di giudizio, spese che liquida in euro 3.780,00, oltre restituzione del contributo unificato, IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi . Napoli, 29.5.25 Il Giudice
Dr. Elisa Tomassi