Art. 7.
Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale prevista dalla presente legge graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale prevista dalla presente legge graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.