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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2265 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 189/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
• Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr. Francesco Distefano Presidente rel dr.ssa Irene Lupo Consigliera dr.ssa Roberta Nunnari Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 189/2025 R.G. promossa
DA (C.F. ), in persona dell'Amministratore Unico dott. Parte_1 P.IVA_1 [...] con sede in Milano via Carlo Poerio 39, ivi elettivamente domiciliata in via privata Cesare Pt_2
Battisti 2 presso lo studio dell'avv. Antonino Della Sciucca (C.F. ) che la CodiceFiscale_1 rappresenta e l'assiste in unione all' avv. Cristina Renella (C.F. per procura CodiceFiscale_2 speciale depositata telematicamente insieme al presente atto. I professionisti dichiarano di voler ricevere comunicazioni e notifiche ai recapiti pec e e al Email_1 Email_2 numero di fax 02 45498749
- appellante- CONTRO
C.F. , con sede legale in 20131 – Milano, Piazzale Loreto n. 17, Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante dott. rappresentata e difesa dagli Controparte_2 avvocati Nicola Nunziata del Foro di Miano (C.F. - indirizzo p.e.c. C.F._3
e Silvia Taran-tino del Foro di Bari (C.F. – Email_3 C.F._4
pagina 1 di 3 indirizzo p.e.c. , come da procura allegata in atti ed Email_4 elettivamente domiciliata, per tutte le comunicazioni e notificazioni della presente procedura, presso il loro Studio in 20122 - Milano, Via Rugabella n. 1 nonché presso i predetti indirizzi p.e.c.
- appellata-
All'esito dell'udienza del 5.6.2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art.350 bis.c.p.c.
****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 5808/22 con il quale il Tribunale di Milano le aveva ingiunto il pagamento, in favore di di € 419.099,45 (corrispondente alle rate scadute alla data di deposito Parte_1 del ricorso monitorio) oltre agli interessi ex d.lgs n. 231/2002 ed alle spese del procedimento), a titolo di corrispettivo della cessione a del “Modello di studio e fattibilità Green Bank” Controparte_1 avvenuta con contratto del 16 dicembre 2019. L'opponente, in particolare, eccepiva la nullità del contratto del 16.12.2019 per inesistenza della causa ai sensi dell'art. 1418 c.c., asserendo di essere la reale proprietaria del e del c.d. Pt_3 studio di fattibilità e del Progetto Green Bank;
eccepiva, altresì, l'inadempimento contrattuale dell'opposta in relazione ai contratti di appalto di servizi sottoscritti dalle parti in data 01.01.2020 e 02.01.2020, a seguito del quale aveva subito rilevanti danni patrimoniali e di immagine. Pertanto, chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo e, al contempo, spiegava domanda riconvenzionale con cui chiedeva la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni subiti e/o, in subordine, l'eventuale compensazione delle reciproche poste creditorie. Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza di quanto eccepito e dedotto Controparte_3 da controparte e concludendo per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, con Part conferma del decreto ingiuntivo impugnato e la condanna di l pagamento delle nove rate di euro 25.000,00 ciascuna, oltre ai relativi interessi interessi convenzionali venute a scadenza dopo il deposito del ricorso monitorio, fra il 31 marzo al 31 ottobre 2022, per complessivi € 232.693,15; nella prima memoria dava altresì atto dell'intervenuta scadenza delle ultime due rate Parte_1 portando quindi ad € 278.024,39 (oltre interessi moratori dalla data di scadenza delle singole rate impagate) l'importo da aggiungersi a quello portato dal decreto ingiuntivo. Istruita la causa, con sentenza n. 6184/24 il Tribunale, ritenuto altresì di adottare in danno dell'opponente, per il suo comportamento processuale, la sanzione di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c,
“equitativamente determinata in un importo pari alla metà di quella liquidata per le spese del giudizio senza accessori”, così decideva: “RIGETTA l'opposizione e la domanda riconvenzionale avanzate nell'interesse di e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnato decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 5808/22 del Tribunale di Milano;
2) NN l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione in favore dell'opposta, liquidando le stesse in complessivi euro 12.000.00, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) NN l'opponente, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento, in favore della parte opposta, della somma di euro 6.000,00”. Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la parziale riforma per i Parte_1 motivi in seguito esposti. pagina 2 di 3 Si è costituita insistendo per il rigetto del gravame Controparte_1
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza collegiale del 5.6.2025, in esito a discussione orale, è stata trattenuta in decisione. Successivamente entrambe le parti hanno depositato note attestanti l'avvenuta transazione della lite. MOTIVI DELLA DECISIONE Come accennato deve darsi atto che, come da note depositate in data 19.6.2025, le parti, tramite i loro difensori muniti di procura speciale, essendo intervenuto un atto di transazione che prevede anche la definizione conciliativa del presente giudizio, hanno dichiarato di voler rinunziare agli atti e alle domande, a spese compensate, richiedendo l'emissione di ogni meglio visto e ritenuto provvedimento. Non resta quindi che dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla presente controversia, non avendo più questa Corte il potere-dovere di pronunciare nel merito per carenza di interesse (Cass.Sez Un.1950/2003). Pronunzia alla quale consegue, va precisato, anche la caducazione della sentenza di primo grado, integralmente sostituita dalla presente, trattandosi di transazione di tutta la controversia. Con integrale compensazione delle spese, come da accordi. P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 6184/24 resa dal Tribunale di Milano, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e compensa integralmente tra le stesse le spese processuali. Così deciso in Milano il 2.7.2025
Il Presidente
dr. Francesco Distefano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
• Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr. Francesco Distefano Presidente rel dr.ssa Irene Lupo Consigliera dr.ssa Roberta Nunnari Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 189/2025 R.G. promossa
DA (C.F. ), in persona dell'Amministratore Unico dott. Parte_1 P.IVA_1 [...] con sede in Milano via Carlo Poerio 39, ivi elettivamente domiciliata in via privata Cesare Pt_2
Battisti 2 presso lo studio dell'avv. Antonino Della Sciucca (C.F. ) che la CodiceFiscale_1 rappresenta e l'assiste in unione all' avv. Cristina Renella (C.F. per procura CodiceFiscale_2 speciale depositata telematicamente insieme al presente atto. I professionisti dichiarano di voler ricevere comunicazioni e notifiche ai recapiti pec e e al Email_1 Email_2 numero di fax 02 45498749
- appellante- CONTRO
C.F. , con sede legale in 20131 – Milano, Piazzale Loreto n. 17, Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante dott. rappresentata e difesa dagli Controparte_2 avvocati Nicola Nunziata del Foro di Miano (C.F. - indirizzo p.e.c. C.F._3
e Silvia Taran-tino del Foro di Bari (C.F. – Email_3 C.F._4
pagina 1 di 3 indirizzo p.e.c. , come da procura allegata in atti ed Email_4 elettivamente domiciliata, per tutte le comunicazioni e notificazioni della presente procedura, presso il loro Studio in 20122 - Milano, Via Rugabella n. 1 nonché presso i predetti indirizzi p.e.c.
- appellata-
All'esito dell'udienza del 5.6.2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art.350 bis.c.p.c.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 5808/22 con il quale il Tribunale di Milano le aveva ingiunto il pagamento, in favore di di € 419.099,45 (corrispondente alle rate scadute alla data di deposito Parte_1 del ricorso monitorio) oltre agli interessi ex d.lgs n. 231/2002 ed alle spese del procedimento), a titolo di corrispettivo della cessione a del “Modello di studio e fattibilità Green Bank” Controparte_1 avvenuta con contratto del 16 dicembre 2019. L'opponente, in particolare, eccepiva la nullità del contratto del 16.12.2019 per inesistenza della causa ai sensi dell'art. 1418 c.c., asserendo di essere la reale proprietaria del e del c.d. Pt_3 studio di fattibilità e del Progetto Green Bank;
eccepiva, altresì, l'inadempimento contrattuale dell'opposta in relazione ai contratti di appalto di servizi sottoscritti dalle parti in data 01.01.2020 e 02.01.2020, a seguito del quale aveva subito rilevanti danni patrimoniali e di immagine. Pertanto, chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo e, al contempo, spiegava domanda riconvenzionale con cui chiedeva la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni subiti e/o, in subordine, l'eventuale compensazione delle reciproche poste creditorie. Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza di quanto eccepito e dedotto Controparte_3 da controparte e concludendo per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, con Part conferma del decreto ingiuntivo impugnato e la condanna di l pagamento delle nove rate di euro 25.000,00 ciascuna, oltre ai relativi interessi interessi convenzionali venute a scadenza dopo il deposito del ricorso monitorio, fra il 31 marzo al 31 ottobre 2022, per complessivi € 232.693,15; nella prima memoria dava altresì atto dell'intervenuta scadenza delle ultime due rate Parte_1 portando quindi ad € 278.024,39 (oltre interessi moratori dalla data di scadenza delle singole rate impagate) l'importo da aggiungersi a quello portato dal decreto ingiuntivo. Istruita la causa, con sentenza n. 6184/24 il Tribunale, ritenuto altresì di adottare in danno dell'opponente, per il suo comportamento processuale, la sanzione di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c,
“equitativamente determinata in un importo pari alla metà di quella liquidata per le spese del giudizio senza accessori”, così decideva: “RIGETTA l'opposizione e la domanda riconvenzionale avanzate nell'interesse di e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnato decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 5808/22 del Tribunale di Milano;
2) NN l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione in favore dell'opposta, liquidando le stesse in complessivi euro 12.000.00, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) NN l'opponente, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento, in favore della parte opposta, della somma di euro 6.000,00”. Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la parziale riforma per i Parte_1 motivi in seguito esposti. pagina 2 di 3 Si è costituita insistendo per il rigetto del gravame Controparte_1
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza collegiale del 5.6.2025, in esito a discussione orale, è stata trattenuta in decisione. Successivamente entrambe le parti hanno depositato note attestanti l'avvenuta transazione della lite. MOTIVI DELLA DECISIONE Come accennato deve darsi atto che, come da note depositate in data 19.6.2025, le parti, tramite i loro difensori muniti di procura speciale, essendo intervenuto un atto di transazione che prevede anche la definizione conciliativa del presente giudizio, hanno dichiarato di voler rinunziare agli atti e alle domande, a spese compensate, richiedendo l'emissione di ogni meglio visto e ritenuto provvedimento. Non resta quindi che dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla presente controversia, non avendo più questa Corte il potere-dovere di pronunciare nel merito per carenza di interesse (Cass.Sez Un.1950/2003). Pronunzia alla quale consegue, va precisato, anche la caducazione della sentenza di primo grado, integralmente sostituita dalla presente, trattandosi di transazione di tutta la controversia. Con integrale compensazione delle spese, come da accordi. P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 6184/24 resa dal Tribunale di Milano, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e compensa integralmente tra le stesse le spese processuali. Così deciso in Milano il 2.7.2025
Il Presidente
dr. Francesco Distefano
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