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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/11/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. SE SE Presidente
Dott. NI LE Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 256/25 R.G. promossa d a
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
OGGETTO:
elettivamente domiciliata in VIA DEI MILLE 2 Parte_2
Assicurazione tutela 25122 BRESCIA presso il difensore avv. , come da Parte_2 legale procura in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 8 Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
SI SS e dall'avv. GIRARDI ANDREA
( VIA BRENNERO, 139 38100 TRENTO, C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA VIA BRENNERO 139 TRENTO presso il difensore avv. SI SS, come da procura allegata
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Sezione Quarta Civile)
n. 54/25.
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 24/25 il Tribunale di Bergamo respingeva la domanda di di condanna dell' Parte_1 [...]
CP_ ( di seguito: ) al pagamento Parte_3
dell'indennizzo delle spese peritali e legali come previsto nella polizza “ Tutela
Legale” cui aveva aderito all'atto della sottoscrizione del contratto concluso con
( di seguito: lla quale aveva conferito l'incarico di Controparte_2 CP_2
controllare i mutui e i leasing sottoscritti al fine di poter ottenere l'analisi pagina 2 di 8 contabile redatta da un professionista abilitato ad accertarne l'irregolarità.
Contr Premesso che l'attrice, sulla scorta della perizia redatta da aveva promosso un giudizio contro la banca mutuante ed era rimasta soccombente, argomentava il primo giudice che il diritto all'indennizzo si era prescritto a norma dell'art. 11
delle condizioni generali di polizza in quanto l'esordio della prescrizione coincideva con la data della pronuncia di primo grado che aveva dichiarato soccombente la beneficiaria dell'assicurazione.
Argomentava il tribunale che, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa attorea, il tenore letterale dell'art. 11 delle condizioni generali di contratto era chiaro laddove faceva riferimento alla “soccombenza dichiarata con sentenza”,
mentre non assumeva rilevanza quanto previsto nell'appendice con riguardo al massimale secondo cui “ Fra un grado e l'altro di giudizio non vi è alcuna
preclusione o prescrizione di polizza per l'assicurato se non in termini
giuridici”.
La sentenza è stata gravata da che ha insistito per Parte_1
l'accoglimento della domanda.
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 29 ottobre 2025 la Corte si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo censura la decisione nella parte in cui il tribunale ha pagina 3 di 8
ritenuto che
il termine di prescrizione iniziava a decorrere dalla data della sentenza di primo grado benchè non definitiva.
Assume la contraddittorietà della decisione laddove da un lato si era escluso che l'esordio della prescrizione potesse coincidere con il rigetto dell'istanza volta alla ammissione di consulenza tecnica contabile, trattandosi di provvedimento modificabile, e si era affermato che la prescrizione iniziasse a decorrere dalla sentenza di primo grado benchè anche quest'ultima fosse modificabile (
circostanza nella specie non verificatasi in quanto il giudizio di appello si era concluso con il rigetto del gravame).
Con il secondo motivo censura il travisamento del testo dell'appendice della polizza.
Il primo giudice, richiamata l'inderogabilità delle disposizioni in tema di prescrizione, aveva interpretato l'appendice nel senso che tra un grado e l'altro del giudizio la prescrizione come regolata dal codice civile, ossia in termini giuridici, era operante.
Assume l'appellante che nell'appendice era scritto “ se non i termini giuridici”
e che con tale espressione l'assicuratore aveva voluto precisare che tra un grado e l'altro del giudizio non opera alcuna prescrizione di polizza, salvo i termini giuridici ossia i termini per una tempestiva impugnazione.
Inoltre, valorizzando la congiunzione utilizzata nel secondo periodo ( “ quindi”)
si perveniva alla conclusione che se il massimale è l'unico limite di polizza, pagina 4 di 8 l'espressione “ se non i termini giuridici” stava a significare che l'inizio della prescrizione coincideva con la sentenza definitiva.
***************
I motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
L'assicurazione di tutela legale è definita nell'art. 173 del cod. ass. come contratto in forza del quale l'impresa di assicurazione si obbliga a prendere a carico oltre alle spese di resistenza in giudizio anche le spese sostenute per promuovere qualsiasi tipo di giudizio. Il rischio assicurato è, dunque, quello di dover sostenere spese legali o peritali, mentre titolare dell'interesse nell'assicurazione di tutela legale è la persona che si trova esposta al rischio di dovere sostenere spese per agire o resistere in giudizio.
Considerato che il rischio assicurato è rappresentato dal pericolo che l'assicurato sia costretto a sostenere spese per pagare avvocati o periti, al fine di tutelare i propri diritti, tanto in sede giudiziale che in sede stragiudiziale,
l'assicurazione di tutela legale è un'assicurazione contro il sorgere di un debito.
In conformità alla natura giuridica di tale tipo di assicurazione l'art. 11 delle condizioni generali del contratto inter partes prevede che “ La Società assume
a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza,
il rischio di soccombenza dichiarata con sentenza a seguito della assistenza
stragiudiziale e poi giudiziale che si rende necessaria a tutela dei diritti
dell' ” Parte_4 pagina 5 di 8 E' infatti solo con la sentenza che chiude il giudizio che il giudice si deve pronunciare sulla soccombenza di una delle parti che, di conseguenza, si vedrà
condannata a rifondere all'altra le spese legali.
In altri termini l'insorgenza di un debito, in capo all'assicurato rimasto soccombente, si ha soltanto con la sentenza che decide la causa e regola le spese di lite e, in via definitiva, anche quelle di CTU, e non anche nel momento in cui il giudice non dà accesso alla consulenza tecnica d'ufficio o il consulente nominato contesti la perizia econometrica redatta dal consulente di parte.
Assume l'appellante che con l'espressione “ rischio di soccombenza dichiarato
in sentenza” si fosse inteso fare riferimento ad una sentenza non più
modificabile ossia passata in giudicato.
Tale interpretazione, non tiene conto del senso strettamente letterale delle condizioni e, dall'altro, della comune volontà delle parti nello stipulare la polizza, in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e quindi con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale
( cfr. cass. N. 24267/2020).
Nessun riferimento è infatti, contenuto nella clausola in esame al fatto che la sentenza di condanna alle spese legali dovesse essere divenuta definitiva e come tale non più modificabile.
Inoltre, tenuto conto della finalità perseguita dai contraenti, di assicurare il rischio dell'insorgenza di un debito, risulta conforme anche ad pagina 6 di 8 un'interpretazione secondo buona fede quella secondo cui l'insorgenza del rischio assicurato – e quindi l'esordio del termine prescrizionale – coincide con la sentenza di primo grado, per legge dotata di efficacia esecutiva perché solo con essa in capo all'assicurato insorge il debito avente ad oggetto le spese legali.
Tale interpretazione viene altresì ripresa e trova conferma nel contratto concluso
Contr dall'appellante con nel quale si dà atto che: “ Il sinistro insorge nel
Contr momento in cui la perizia commissionata tramite viene dichiarata errata
nei conteggi e/o nell'applicazione dei riferimenti normativi utilizzati … e/o
giurisprudenziali dal Ctu e a seguito delle sopra elencate contestazioni il
giudice ammetta una sentenza negativa per il cliente/assicurato soccombente e
condannato alle spese”.
Ad una diversa conclusione non si può pervenire valorizzando quanto stabilito nell' “Appendice con precisazione sul massimale” nella quale si legge: “ Fra
un grado e l'altro del giudizio non vi è alcuna preclusione o prescrizione di
polizza se non i termini giuridici”.
Come esattamente rilevato dal primo giudice, tale clausola non può prevedere,
in deroga a quanto stabilito dalla legge, una nuova ipotesi di sospensione dei termini di prescrizione e il riferimento ai “ termini giuridici” riguarda i soli termini stabiliti dalla legge per impugnare.
L'appello va pertanto rigettato.
Per la sua soccombenza va condannata a rifondere in Parte_1
pagina 7 di 8 favore dell'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro
6.946 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST. Il PRESIDENTE
NI LE SE SE
pagina 8 di 8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. SE SE Presidente
Dott. NI LE Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 256/25 R.G. promossa d a
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
OGGETTO:
elettivamente domiciliata in VIA DEI MILLE 2 Parte_2
Assicurazione tutela 25122 BRESCIA presso il difensore avv. , come da Parte_2 legale procura in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 8 Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
SI SS e dall'avv. GIRARDI ANDREA
( VIA BRENNERO, 139 38100 TRENTO, C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA VIA BRENNERO 139 TRENTO presso il difensore avv. SI SS, come da procura allegata
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Sezione Quarta Civile)
n. 54/25.
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 24/25 il Tribunale di Bergamo respingeva la domanda di di condanna dell' Parte_1 [...]
CP_ ( di seguito: ) al pagamento Parte_3
dell'indennizzo delle spese peritali e legali come previsto nella polizza “ Tutela
Legale” cui aveva aderito all'atto della sottoscrizione del contratto concluso con
( di seguito: lla quale aveva conferito l'incarico di Controparte_2 CP_2
controllare i mutui e i leasing sottoscritti al fine di poter ottenere l'analisi pagina 2 di 8 contabile redatta da un professionista abilitato ad accertarne l'irregolarità.
Contr Premesso che l'attrice, sulla scorta della perizia redatta da aveva promosso un giudizio contro la banca mutuante ed era rimasta soccombente, argomentava il primo giudice che il diritto all'indennizzo si era prescritto a norma dell'art. 11
delle condizioni generali di polizza in quanto l'esordio della prescrizione coincideva con la data della pronuncia di primo grado che aveva dichiarato soccombente la beneficiaria dell'assicurazione.
Argomentava il tribunale che, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa attorea, il tenore letterale dell'art. 11 delle condizioni generali di contratto era chiaro laddove faceva riferimento alla “soccombenza dichiarata con sentenza”,
mentre non assumeva rilevanza quanto previsto nell'appendice con riguardo al massimale secondo cui “ Fra un grado e l'altro di giudizio non vi è alcuna
preclusione o prescrizione di polizza per l'assicurato se non in termini
giuridici”.
La sentenza è stata gravata da che ha insistito per Parte_1
l'accoglimento della domanda.
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 29 ottobre 2025 la Corte si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo censura la decisione nella parte in cui il tribunale ha pagina 3 di 8
ritenuto che
il termine di prescrizione iniziava a decorrere dalla data della sentenza di primo grado benchè non definitiva.
Assume la contraddittorietà della decisione laddove da un lato si era escluso che l'esordio della prescrizione potesse coincidere con il rigetto dell'istanza volta alla ammissione di consulenza tecnica contabile, trattandosi di provvedimento modificabile, e si era affermato che la prescrizione iniziasse a decorrere dalla sentenza di primo grado benchè anche quest'ultima fosse modificabile (
circostanza nella specie non verificatasi in quanto il giudizio di appello si era concluso con il rigetto del gravame).
Con il secondo motivo censura il travisamento del testo dell'appendice della polizza.
Il primo giudice, richiamata l'inderogabilità delle disposizioni in tema di prescrizione, aveva interpretato l'appendice nel senso che tra un grado e l'altro del giudizio la prescrizione come regolata dal codice civile, ossia in termini giuridici, era operante.
Assume l'appellante che nell'appendice era scritto “ se non i termini giuridici”
e che con tale espressione l'assicuratore aveva voluto precisare che tra un grado e l'altro del giudizio non opera alcuna prescrizione di polizza, salvo i termini giuridici ossia i termini per una tempestiva impugnazione.
Inoltre, valorizzando la congiunzione utilizzata nel secondo periodo ( “ quindi”)
si perveniva alla conclusione che se il massimale è l'unico limite di polizza, pagina 4 di 8 l'espressione “ se non i termini giuridici” stava a significare che l'inizio della prescrizione coincideva con la sentenza definitiva.
***************
I motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
L'assicurazione di tutela legale è definita nell'art. 173 del cod. ass. come contratto in forza del quale l'impresa di assicurazione si obbliga a prendere a carico oltre alle spese di resistenza in giudizio anche le spese sostenute per promuovere qualsiasi tipo di giudizio. Il rischio assicurato è, dunque, quello di dover sostenere spese legali o peritali, mentre titolare dell'interesse nell'assicurazione di tutela legale è la persona che si trova esposta al rischio di dovere sostenere spese per agire o resistere in giudizio.
Considerato che il rischio assicurato è rappresentato dal pericolo che l'assicurato sia costretto a sostenere spese per pagare avvocati o periti, al fine di tutelare i propri diritti, tanto in sede giudiziale che in sede stragiudiziale,
l'assicurazione di tutela legale è un'assicurazione contro il sorgere di un debito.
In conformità alla natura giuridica di tale tipo di assicurazione l'art. 11 delle condizioni generali del contratto inter partes prevede che “ La Società assume
a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza,
il rischio di soccombenza dichiarata con sentenza a seguito della assistenza
stragiudiziale e poi giudiziale che si rende necessaria a tutela dei diritti
dell' ” Parte_4 pagina 5 di 8 E' infatti solo con la sentenza che chiude il giudizio che il giudice si deve pronunciare sulla soccombenza di una delle parti che, di conseguenza, si vedrà
condannata a rifondere all'altra le spese legali.
In altri termini l'insorgenza di un debito, in capo all'assicurato rimasto soccombente, si ha soltanto con la sentenza che decide la causa e regola le spese di lite e, in via definitiva, anche quelle di CTU, e non anche nel momento in cui il giudice non dà accesso alla consulenza tecnica d'ufficio o il consulente nominato contesti la perizia econometrica redatta dal consulente di parte.
Assume l'appellante che con l'espressione “ rischio di soccombenza dichiarato
in sentenza” si fosse inteso fare riferimento ad una sentenza non più
modificabile ossia passata in giudicato.
Tale interpretazione, non tiene conto del senso strettamente letterale delle condizioni e, dall'altro, della comune volontà delle parti nello stipulare la polizza, in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e quindi con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale
( cfr. cass. N. 24267/2020).
Nessun riferimento è infatti, contenuto nella clausola in esame al fatto che la sentenza di condanna alle spese legali dovesse essere divenuta definitiva e come tale non più modificabile.
Inoltre, tenuto conto della finalità perseguita dai contraenti, di assicurare il rischio dell'insorgenza di un debito, risulta conforme anche ad pagina 6 di 8 un'interpretazione secondo buona fede quella secondo cui l'insorgenza del rischio assicurato – e quindi l'esordio del termine prescrizionale – coincide con la sentenza di primo grado, per legge dotata di efficacia esecutiva perché solo con essa in capo all'assicurato insorge il debito avente ad oggetto le spese legali.
Tale interpretazione viene altresì ripresa e trova conferma nel contratto concluso
Contr dall'appellante con nel quale si dà atto che: “ Il sinistro insorge nel
Contr momento in cui la perizia commissionata tramite viene dichiarata errata
nei conteggi e/o nell'applicazione dei riferimenti normativi utilizzati … e/o
giurisprudenziali dal Ctu e a seguito delle sopra elencate contestazioni il
giudice ammetta una sentenza negativa per il cliente/assicurato soccombente e
condannato alle spese”.
Ad una diversa conclusione non si può pervenire valorizzando quanto stabilito nell' “Appendice con precisazione sul massimale” nella quale si legge: “ Fra
un grado e l'altro del giudizio non vi è alcuna preclusione o prescrizione di
polizza se non i termini giuridici”.
Come esattamente rilevato dal primo giudice, tale clausola non può prevedere,
in deroga a quanto stabilito dalla legge, una nuova ipotesi di sospensione dei termini di prescrizione e il riferimento ai “ termini giuridici” riguarda i soli termini stabiliti dalla legge per impugnare.
L'appello va pertanto rigettato.
Per la sua soccombenza va condannata a rifondere in Parte_1
pagina 7 di 8 favore dell'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro
6.946 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST. Il PRESIDENTE
NI LE SE SE
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