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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 2455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2455 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13484/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice dr Livia De Gennaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc
Nella causa tra
, nato a [...] il [...] nata a [...] Parte_1 Parte_2 il 20 aprile 1960 nato a [...] il [...] , nato a Parte_3 Parte_4 Napoli il 14 agosto 1993 rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Pasquale Coppola e dall'avv. Maria Pia Coppola ed elettivamente domiciliati nel loro studio in Napoli Via Belvedere, 15, ATTORI
Contro
, nata a [...] il [...], ed , nata a [...] il [...], CP_1 Controparte_2 entrambe elettivamente domiciliate in Aversa (CE), alla via Pastore, 187, presso lo studio dell'avv. Enrico Costelli
CONVENUTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
, hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli ed Parte_4 CP_1 CP_2
al fine di ottenere l'accertamento negativo della validità della scrittura privata , registrata il
[...]
16.3.2022 e priva di data , con la quale le convenute avevano chiesto, a mezzo atto di diffida, il pagamento in loro favore della somma di euro richiesta di pagamento della somma di € 443.000,00 nonché la nullità della scrittura ai sensi dell'art 2265 c.c.
A fondamento esponevano: che con la scrittura privata innanzi indicata, i soci della Farmacia al Viale
Colli Aminei, , , e Parte_1 Controparte_3 Parte_2 Controparte_2
, sul presupposto che e avevano acquistato dallo zio CP_1 Controparte_2 CP_1 paterno le quote sociali della predetta farmacia anche con apporto dei capitali da parte dei loro genitori , convenivano che si era determinato a sottoscrivere la scrittura in oggetto per garantire il Parte_1 rientro economico delle somme investite dalle nipoti;
convenivano , pertanto, a tal fine, che CP_2
e dopo la chiusura della procedura fallimentare (concordato fallimentare) e dopo
[...] CP_1 la vendita della Farmacia Ai Colli Aminei del dr nella denegata ipotesi in cui non Parte_1 dovessero ottenere il rientro del proprio investimento pari ad euro 443.000,00 , Parte_1 unitamente con i familiari , e tutti in solido tra Parte_3 Parte_4 Persona_1 loro , si sarebbero impegnati ad integraregli importi che saranno percepiti da e Controparte_2 [...]
per consentire a queste ultime il recupero del loro investimento nei limiti della somma di euro CP_1
443.000,00 ; convenivano inoltre, che qualora dopo la chiusura del concordato e/o dopo la vendita della
Farmacia , e avessero ottenuto una somma inferiore ad euro 443.000,00, Controparte_2 CP_1
pagina 1 di 5 , , e tutti in solido tra loro Parte_1 Parte_3 Parte_5 Parte_2 avrebbero versato la corrispondente differenza in favore della medesima e Controparte_2 [...]
in modo da farle ottenere complessivamente l'importo di euro 443.000,00 . CP_1
Gli attori evidenziavano che la pretesa creditoria azionata sulla base della scrittura privata di cui sopra era in realtà inesistente e, dunque, infondata in quanto si era addivenuti alla stessa perché la stipula della stessa era stata posta dalle odierne convenute come condizione del loro consenso alla vendita della farmacia a cui occorreva addivenire in considerazione della ingente debitoria da cui la stessa era gravata.
Rappresentavano sul punto che e , avevano condizionato la firma del contratto CP_1 Controparte_2 preliminare di vendita della Farmacia, alla sottoscrizione da parte del Dr. e dei suoi Parte_1 familiari, della scrittura privata in oggetto e che il dr. , non potendo far precipitare Parte_1 ulteriormente le sorti finanziarie di un'impresa che si era rivelata del tutto penalizzante per ciascuno dei soci e per non compromettere la trattativa di vendita, non avendo alcuna via d'uscita, addiveniva a sottoscrivere la scrittura privata ma che era ben noto che quell'atto sarebbe rimasto senza alcun seguito e che lo stesso venne concluso non essendovi altro mezzo per raggiungere l'obiettivo della vendita.
Evidenziavano , poi, che il giorno 4 maggio 2022, con atto pubblico di cessione quote per Notar Per_2 in Roma - Repertorio 18789 Raccolta 12484 - iscritto al Registro Imprese presso la CCIAA di
[...] Napoli in data 12.05.2022 protocollo 83327/2022 dell'11 maggio 2022, la Farmacia veniva ceduta alla società “Farmacie Controparte_4
Nell'atto pubblico si conveniva : all'Art. 13 - “ Il prezzo delle presenti cessioni è stato tra le parti convenuto ed accettato in complessivi Euro 263.039,30 (...) corrisposti come segue: .. quanto ad Euro 250.000,00 (...) a titolo di caparra confirmatoria mediante bonifico bancario eseguito dalla
[...] in data 9 febbraio 2022, di pari importo distinto con il numero CRO 1101220400699 CP_5 cui: ... Euro 25.974,95 per la cessione n. 7 ( riferita alla quota di € 1.752,27 di ); ... Euro CP_1
25.974,95 per la cessione n. 8 ( riferita alla quota di € 1.752,27 di ) uanto ai Controparte_2 residui € 13.039,30 (...) vengono corrisposti in data odierna come segue: ... Euro 1.354,78 (...) per la cessione n. 7 ( riferita alla quota di € 1.752,27 di mediante bonifico bancario eseguito CP_1 sulla in data odierna, di pari i con il n.1101221240291681; - Euro Controparte_5
1.354,78 (...) per la cessione di cui al n. 8 ( riferita alla quota di € 1.752,27 di ) mediante Controparte_2 bonifico bancario eseguito sulla in data odierna, di par o con il n. Controparte_5
1101221240291706; ...
Affermavano che una volta raggiunto l'accordo per la vendita della Farmacia alla società “ CP_6
”, e avevano iniziato ad accampare una serie di pretese del tutto
[...] CP_1 Controparte_2 ingiustificate, avanzando richieste di integrazione della propria quota di partecipazione alla società .
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano ed le quali contestavano la CP_1 Controparte_2 domanda degli attori in quanto infondata e contestando la ricostruzione dei fatti esposta e spiegavano domanda riconvenzionale con la quale la condanna, in solido, degli attori al pagamento:, di dell'importo di Euro 208.781,81, di Euro 221.500,00 (443.000,00 / 2) - Euro 1.354,78 - Euro 5.557,65 - Euro 5.805,76)] in favore della SI.ra ; • dell'importo di Euro 214.339,46 [Euro 221.500,00 (443.000,00 / 2) Controparte_2
- Euro 1.354,78 - Euro 5.805,76)] in favore della SI.ra . CP_1 All'esito dell'istruttoria svolta e dopo vari rinvii per tentare la conciliazione , la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 La domanda va accolta nei limiti di quanto segue.
Come innanzi riferito, gli attori hanno affermato che la pretesa creditoria azionata sulla base della scrittura privata di cui sopra era in realtà inesistente e, dunque, infondata in quanto si era addivenuti alla stessa perché la stipula della stessa era stata posta dalle odierne convenute come condizione del loro consenso alla vendita della farmacia a cui occorreva addivenire in considerazione della ingente debitoria da cui la stessa era gravata e che il dr. , non potendo far precipitare ulteriormente le sorti Parte_1 finanziarie di un'impresa che si era rivelata del tutto penalizzante per ciascuno dei soci e per non compromettere la trattativa di vendita, non avendo alcuna via d'uscita, addiveniva a sottoscrivere la scrittura privata ma che era ben noto che quell'atto sarebbe rimasto senza alcun seguito e che lo stesso venne concluso non essendovi altro mezzo per raggiungere l'obiettivo della vendita
Hanno poi affermato che la data alla scrittura sarebbe stata apposta solo successivamente e tanto in considerazione del fatto che la scrittura prodotta dagli attori nel giudizio de quo ne era priva mentre quella depositata dai convenuti recava la data del 26.7.2021 , registrata poi nel 2022 .
Gli attori hanno disconosciuto formalmente la veridicità del contenuto della scrittura quanto ai reali effetti spiegati dalla stessa e ad essa conseguenti. A fronte del formale disconoscimento, da ritenersi valido quanto quanto a forma e contenuto oltre che tempestivamente esercitato, le convenute non hanno proposto, come loro onere, istanza di verificazione.
Come è noto, la funzione della scrittura privata è quella di istituire un atto che potrà far prova nei confronti della parte che lo ha sottoscritto di suo pugno e tanto è confermato dall'art 2702 c.c. che espressamente recita “la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta”.
La ratio della disciplina è quella di consentire a tutti i privati di regolare autonomamente i propri interessi nei limiti della legge;
la scrittura privata non può regolare tutti i rapporti giuridici ma è comunque un mezzo che può essere facilmente utilizzato ogni qual volta si voglia regolare dei rapporti che non richiedono una particolare forma solenne.
L'elemento essenziale per la validità di una scrittura privata semplice , è la sottoscrizione della stessa da parte del suo autore ma l'efficacia della stessa è limitata alle dichiarazioni rese nell'atto ma non ne accerta la veridicità. Orbene nella fattispecie il disconoscimento della scrittura privata di parte attrice ha riguardato la veridicità del contenuto quanto alla produzione di effetti essendo stato affermato che la scrittura sarebbe stata redatta sotto la pressione delle odierne convenute che avrebbero condizionato la stipula del preliminare di vendita e, dunque sarebbe stata senza seguito.
Con la dichiarazione di disconoscimento ai sensi dell'art 214 c.c. la parte vuole evitare che la scrittura privata acquisti efficacia probatoria . Secondo l'orientamento della giurisprudenza , il disconoscimento non deve essere fatto con formule sacramentali essendo sufficiente che la parte contesti , tempestivamente ed univocamente la paternità della scrittura . Qualora la scrittura sia stata disconosciuta, la parte che intende avvalersi di essa deve proporre istanza per la sua verificazione (art 216 c.p.c.) ; la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale , secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto. (Cass. S.U sentenza 1.2.2022 n 3086; Cass Sez I sentenza 20.11.2017
n 27506; Cass Sez III sent 16.2.2012 n 2220) .
Di fronte al disconoscimento , pertanto, qualora la parte interessata non promuova il subprocedimento di verificazione, il documento è inutilizzabile ed il giudice non può trarne il suo convincimento nemmeno pagina 3 di 5 come elemento indiziario. Il disconoscimento della scrittura privata preclude infatti al giudice ogni possibilità di utilizzare la scrittura privata stessa o comunque di prenderla in esame ai fini della formazione del proprio convincimento, finchè non sia stato concluso il procedimento di verificazione , che va obbligatoriamente disposto a seguito della proposizione della corrispondente istanza di parte.
Pertanto, all'esito della mancata presentazione di un'istanza di verificazione conseguente al disconoscimento, è preclusa al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici , divenendo perciò il documento irrilevante e non utilizzabile nei riguardi non solo della parte che lo disconosce ma anche e segnatamente della parte che lo ha prodotto.
Ebbene, le convenute, come sopra riferito non hanno proposto come loro onere, l'istanza di verificazione con la conseguenza che la pretesa creditoria avanzata e fondata sulla scrittura in oggetto non può essere valutata stante l'inutilizzabilità della stessa.
Le convenute , con l'istanza di verificazione e con l'apertura del relativo sub-procedimento, avrebbero dovuto dare prova della veridicità di quanto convenuto e segnatamente che non vi era stata alcuna pressione da parte delle convenute in ordine alla stipula della scrittura privata in oggetto e che il consenso alla vendita della Farmacia non era condizionato a quanto convenuto in loro favore nella scrittura privata.
Ad ogni buon conto, valga inoltre rilevare che nell'atto pubblico per notar del 4 maggio 2022, Per_2 con il quale la Farmacia veniva ceduta alla società “ , il corrispettivo ricevuto da Controparte_7 ciascuna delle convenute per la cessione della propria quota di partecipazione al capitale della società è stato di € 27.329,73 (€ 25.974,95 a titolo di caparra confirmatoria ricevuta in data 9 febbraio 2022 ed € 1.354,78 ricevuti in sede di atto definitivo di cessione della farmacia in data 4 maggio 2022). Orbene, decurtando tale importo dal valore del conferimento iniziale di € 250.000,00 si ricava che la perdita subita da ciascuna delle convenute è pari ad € 222.670,27 e, dunque, addirittura superiore alla somma garantita dagli attori, pari ad € 221.500,00. Pertanto, tale condotta rileverebbe anche sotto il diverso profilo della nullità per violazione della norma dell'art. 2265 c.c .
La pretesa risarcitoria da parte degli attori non può essere accolta in quanto nulla è stato provato né allegato circa i danni patiti oggetto della richiesta di ristoro.
La domanda va dunque accolta nei limiti di quanto sopra esposto. Considerato il parziale accoglimento della domanda ed il particolare contesto di litigiosità familiare che ha dato luogo al giudizio, si ritiene che le spese di lite vadano compensate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice dr Livia De Gennaro, così provvede:
-in parziale accoglimento della domanda degli attori, dichiara la inefficacia/inutilizzabilità della scrittura privata registrata in data 16.3.2022;
-rigetta tutte le ulteriori domande azionate
- spese compensate pagina 4 di 5 Napoli, così deciso nella camera di conSIlio del 4.3.2025
Il Giudice
Dr Livia De Gennaro
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice dr Livia De Gennaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc
Nella causa tra
, nato a [...] il [...] nata a [...] Parte_1 Parte_2 il 20 aprile 1960 nato a [...] il [...] , nato a Parte_3 Parte_4 Napoli il 14 agosto 1993 rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Pasquale Coppola e dall'avv. Maria Pia Coppola ed elettivamente domiciliati nel loro studio in Napoli Via Belvedere, 15, ATTORI
Contro
, nata a [...] il [...], ed , nata a [...] il [...], CP_1 Controparte_2 entrambe elettivamente domiciliate in Aversa (CE), alla via Pastore, 187, presso lo studio dell'avv. Enrico Costelli
CONVENUTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
, hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli ed Parte_4 CP_1 CP_2
al fine di ottenere l'accertamento negativo della validità della scrittura privata , registrata il
[...]
16.3.2022 e priva di data , con la quale le convenute avevano chiesto, a mezzo atto di diffida, il pagamento in loro favore della somma di euro richiesta di pagamento della somma di € 443.000,00 nonché la nullità della scrittura ai sensi dell'art 2265 c.c.
A fondamento esponevano: che con la scrittura privata innanzi indicata, i soci della Farmacia al Viale
Colli Aminei, , , e Parte_1 Controparte_3 Parte_2 Controparte_2
, sul presupposto che e avevano acquistato dallo zio CP_1 Controparte_2 CP_1 paterno le quote sociali della predetta farmacia anche con apporto dei capitali da parte dei loro genitori , convenivano che si era determinato a sottoscrivere la scrittura in oggetto per garantire il Parte_1 rientro economico delle somme investite dalle nipoti;
convenivano , pertanto, a tal fine, che CP_2
e dopo la chiusura della procedura fallimentare (concordato fallimentare) e dopo
[...] CP_1 la vendita della Farmacia Ai Colli Aminei del dr nella denegata ipotesi in cui non Parte_1 dovessero ottenere il rientro del proprio investimento pari ad euro 443.000,00 , Parte_1 unitamente con i familiari , e tutti in solido tra Parte_3 Parte_4 Persona_1 loro , si sarebbero impegnati ad integraregli importi che saranno percepiti da e Controparte_2 [...]
per consentire a queste ultime il recupero del loro investimento nei limiti della somma di euro CP_1
443.000,00 ; convenivano inoltre, che qualora dopo la chiusura del concordato e/o dopo la vendita della
Farmacia , e avessero ottenuto una somma inferiore ad euro 443.000,00, Controparte_2 CP_1
pagina 1 di 5 , , e tutti in solido tra loro Parte_1 Parte_3 Parte_5 Parte_2 avrebbero versato la corrispondente differenza in favore della medesima e Controparte_2 [...]
in modo da farle ottenere complessivamente l'importo di euro 443.000,00 . CP_1
Gli attori evidenziavano che la pretesa creditoria azionata sulla base della scrittura privata di cui sopra era in realtà inesistente e, dunque, infondata in quanto si era addivenuti alla stessa perché la stipula della stessa era stata posta dalle odierne convenute come condizione del loro consenso alla vendita della farmacia a cui occorreva addivenire in considerazione della ingente debitoria da cui la stessa era gravata.
Rappresentavano sul punto che e , avevano condizionato la firma del contratto CP_1 Controparte_2 preliminare di vendita della Farmacia, alla sottoscrizione da parte del Dr. e dei suoi Parte_1 familiari, della scrittura privata in oggetto e che il dr. , non potendo far precipitare Parte_1 ulteriormente le sorti finanziarie di un'impresa che si era rivelata del tutto penalizzante per ciascuno dei soci e per non compromettere la trattativa di vendita, non avendo alcuna via d'uscita, addiveniva a sottoscrivere la scrittura privata ma che era ben noto che quell'atto sarebbe rimasto senza alcun seguito e che lo stesso venne concluso non essendovi altro mezzo per raggiungere l'obiettivo della vendita.
Evidenziavano , poi, che il giorno 4 maggio 2022, con atto pubblico di cessione quote per Notar Per_2 in Roma - Repertorio 18789 Raccolta 12484 - iscritto al Registro Imprese presso la CCIAA di
[...] Napoli in data 12.05.2022 protocollo 83327/2022 dell'11 maggio 2022, la Farmacia veniva ceduta alla società “Farmacie Controparte_4
Nell'atto pubblico si conveniva : all'Art. 13 - “ Il prezzo delle presenti cessioni è stato tra le parti convenuto ed accettato in complessivi Euro 263.039,30 (...) corrisposti come segue: .. quanto ad Euro 250.000,00 (...) a titolo di caparra confirmatoria mediante bonifico bancario eseguito dalla
[...] in data 9 febbraio 2022, di pari importo distinto con il numero CRO 1101220400699 CP_5 cui: ... Euro 25.974,95 per la cessione n. 7 ( riferita alla quota di € 1.752,27 di ); ... Euro CP_1
25.974,95 per la cessione n. 8 ( riferita alla quota di € 1.752,27 di ) uanto ai Controparte_2 residui € 13.039,30 (...) vengono corrisposti in data odierna come segue: ... Euro 1.354,78 (...) per la cessione n. 7 ( riferita alla quota di € 1.752,27 di mediante bonifico bancario eseguito CP_1 sulla in data odierna, di pari i con il n.1101221240291681; - Euro Controparte_5
1.354,78 (...) per la cessione di cui al n. 8 ( riferita alla quota di € 1.752,27 di ) mediante Controparte_2 bonifico bancario eseguito sulla in data odierna, di par o con il n. Controparte_5
1101221240291706; ...
Affermavano che una volta raggiunto l'accordo per la vendita della Farmacia alla società “ CP_6
”, e avevano iniziato ad accampare una serie di pretese del tutto
[...] CP_1 Controparte_2 ingiustificate, avanzando richieste di integrazione della propria quota di partecipazione alla società .
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano ed le quali contestavano la CP_1 Controparte_2 domanda degli attori in quanto infondata e contestando la ricostruzione dei fatti esposta e spiegavano domanda riconvenzionale con la quale la condanna, in solido, degli attori al pagamento:, di dell'importo di Euro 208.781,81, di Euro 221.500,00 (443.000,00 / 2) - Euro 1.354,78 - Euro 5.557,65 - Euro 5.805,76)] in favore della SI.ra ; • dell'importo di Euro 214.339,46 [Euro 221.500,00 (443.000,00 / 2) Controparte_2
- Euro 1.354,78 - Euro 5.805,76)] in favore della SI.ra . CP_1 All'esito dell'istruttoria svolta e dopo vari rinvii per tentare la conciliazione , la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 La domanda va accolta nei limiti di quanto segue.
Come innanzi riferito, gli attori hanno affermato che la pretesa creditoria azionata sulla base della scrittura privata di cui sopra era in realtà inesistente e, dunque, infondata in quanto si era addivenuti alla stessa perché la stipula della stessa era stata posta dalle odierne convenute come condizione del loro consenso alla vendita della farmacia a cui occorreva addivenire in considerazione della ingente debitoria da cui la stessa era gravata e che il dr. , non potendo far precipitare ulteriormente le sorti Parte_1 finanziarie di un'impresa che si era rivelata del tutto penalizzante per ciascuno dei soci e per non compromettere la trattativa di vendita, non avendo alcuna via d'uscita, addiveniva a sottoscrivere la scrittura privata ma che era ben noto che quell'atto sarebbe rimasto senza alcun seguito e che lo stesso venne concluso non essendovi altro mezzo per raggiungere l'obiettivo della vendita
Hanno poi affermato che la data alla scrittura sarebbe stata apposta solo successivamente e tanto in considerazione del fatto che la scrittura prodotta dagli attori nel giudizio de quo ne era priva mentre quella depositata dai convenuti recava la data del 26.7.2021 , registrata poi nel 2022 .
Gli attori hanno disconosciuto formalmente la veridicità del contenuto della scrittura quanto ai reali effetti spiegati dalla stessa e ad essa conseguenti. A fronte del formale disconoscimento, da ritenersi valido quanto quanto a forma e contenuto oltre che tempestivamente esercitato, le convenute non hanno proposto, come loro onere, istanza di verificazione.
Come è noto, la funzione della scrittura privata è quella di istituire un atto che potrà far prova nei confronti della parte che lo ha sottoscritto di suo pugno e tanto è confermato dall'art 2702 c.c. che espressamente recita “la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta”.
La ratio della disciplina è quella di consentire a tutti i privati di regolare autonomamente i propri interessi nei limiti della legge;
la scrittura privata non può regolare tutti i rapporti giuridici ma è comunque un mezzo che può essere facilmente utilizzato ogni qual volta si voglia regolare dei rapporti che non richiedono una particolare forma solenne.
L'elemento essenziale per la validità di una scrittura privata semplice , è la sottoscrizione della stessa da parte del suo autore ma l'efficacia della stessa è limitata alle dichiarazioni rese nell'atto ma non ne accerta la veridicità. Orbene nella fattispecie il disconoscimento della scrittura privata di parte attrice ha riguardato la veridicità del contenuto quanto alla produzione di effetti essendo stato affermato che la scrittura sarebbe stata redatta sotto la pressione delle odierne convenute che avrebbero condizionato la stipula del preliminare di vendita e, dunque sarebbe stata senza seguito.
Con la dichiarazione di disconoscimento ai sensi dell'art 214 c.c. la parte vuole evitare che la scrittura privata acquisti efficacia probatoria . Secondo l'orientamento della giurisprudenza , il disconoscimento non deve essere fatto con formule sacramentali essendo sufficiente che la parte contesti , tempestivamente ed univocamente la paternità della scrittura . Qualora la scrittura sia stata disconosciuta, la parte che intende avvalersi di essa deve proporre istanza per la sua verificazione (art 216 c.p.c.) ; la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale , secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto. (Cass. S.U sentenza 1.2.2022 n 3086; Cass Sez I sentenza 20.11.2017
n 27506; Cass Sez III sent 16.2.2012 n 2220) .
Di fronte al disconoscimento , pertanto, qualora la parte interessata non promuova il subprocedimento di verificazione, il documento è inutilizzabile ed il giudice non può trarne il suo convincimento nemmeno pagina 3 di 5 come elemento indiziario. Il disconoscimento della scrittura privata preclude infatti al giudice ogni possibilità di utilizzare la scrittura privata stessa o comunque di prenderla in esame ai fini della formazione del proprio convincimento, finchè non sia stato concluso il procedimento di verificazione , che va obbligatoriamente disposto a seguito della proposizione della corrispondente istanza di parte.
Pertanto, all'esito della mancata presentazione di un'istanza di verificazione conseguente al disconoscimento, è preclusa al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici , divenendo perciò il documento irrilevante e non utilizzabile nei riguardi non solo della parte che lo disconosce ma anche e segnatamente della parte che lo ha prodotto.
Ebbene, le convenute, come sopra riferito non hanno proposto come loro onere, l'istanza di verificazione con la conseguenza che la pretesa creditoria avanzata e fondata sulla scrittura in oggetto non può essere valutata stante l'inutilizzabilità della stessa.
Le convenute , con l'istanza di verificazione e con l'apertura del relativo sub-procedimento, avrebbero dovuto dare prova della veridicità di quanto convenuto e segnatamente che non vi era stata alcuna pressione da parte delle convenute in ordine alla stipula della scrittura privata in oggetto e che il consenso alla vendita della Farmacia non era condizionato a quanto convenuto in loro favore nella scrittura privata.
Ad ogni buon conto, valga inoltre rilevare che nell'atto pubblico per notar del 4 maggio 2022, Per_2 con il quale la Farmacia veniva ceduta alla società “ , il corrispettivo ricevuto da Controparte_7 ciascuna delle convenute per la cessione della propria quota di partecipazione al capitale della società è stato di € 27.329,73 (€ 25.974,95 a titolo di caparra confirmatoria ricevuta in data 9 febbraio 2022 ed € 1.354,78 ricevuti in sede di atto definitivo di cessione della farmacia in data 4 maggio 2022). Orbene, decurtando tale importo dal valore del conferimento iniziale di € 250.000,00 si ricava che la perdita subita da ciascuna delle convenute è pari ad € 222.670,27 e, dunque, addirittura superiore alla somma garantita dagli attori, pari ad € 221.500,00. Pertanto, tale condotta rileverebbe anche sotto il diverso profilo della nullità per violazione della norma dell'art. 2265 c.c .
La pretesa risarcitoria da parte degli attori non può essere accolta in quanto nulla è stato provato né allegato circa i danni patiti oggetto della richiesta di ristoro.
La domanda va dunque accolta nei limiti di quanto sopra esposto. Considerato il parziale accoglimento della domanda ed il particolare contesto di litigiosità familiare che ha dato luogo al giudizio, si ritiene che le spese di lite vadano compensate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice dr Livia De Gennaro, così provvede:
-in parziale accoglimento della domanda degli attori, dichiara la inefficacia/inutilizzabilità della scrittura privata registrata in data 16.3.2022;
-rigetta tutte le ulteriori domande azionate
- spese compensate pagina 4 di 5 Napoli, così deciso nella camera di conSIlio del 4.3.2025
Il Giudice
Dr Livia De Gennaro
pagina 5 di 5