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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 9191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9191 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 11/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 23966/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. LO PRESTI Controparte_1 C.F._1 MAURO, con elezione di domicilio in VIA BALZICO 33, SALERNO, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
Controparte_2
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
[...] DI NAPOLI, con domicilio ex lege in VIA DIAZ 11 NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: 13ma mensilità 2014 + indennità risultato CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 7-11-2024, l'istante in epigrafe, premesso di essere stato dipendente dell'Amministrazione convenuta, con la qualifica di dirigente di II fascia, da ultimo con incarico di Direttore /Segretario Generale presso diversi Tribunali Ammnistrativi, attualmente in quiescenza, esponeva che, sottoposto a procedimento disciplinare, era stato licenziato con decorrenza dal 9-6-2014; che il licenziamento, con ordinanza ex l. 92/2012, era stato dichiarato illegittimo con ordine di reintegra e condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria dal licenziamento alla reintegra;
che, pur essendo stato reintegrato in servizio in data 29-6-2025, nulla gli era stato corrisposto per il periodo pregresso essendo intervenuto provvedimento di fermo amministrativo ex art. 69 del R.D. 2240 del 18-11-1923, a cautela del credito erariale;
che, in conseguenza, con decreto n. 485 del 15-11-2017, era stata accantonata la somma in suo favore di € 9.868,42 a titolo di indennità di risultato ex art. 37 del d.l. 98/2011 per l'anno 2012 e nulla gli era stato corrisposto a titolo di 13ma mensilità per l'anno 2014; che, nelle more del giudizio dinanzi alla Corte dei Conti per la declaratoria di illegittimità del fermo amministrativo, l'Amministrazione convenuta, con decreto del 2-3-2023, ne aveva disposto la revoca;
che la Corte dei Conti, in ordine alla domanda relativa al mancato pagamento degli elementi retributivi, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione;
che senza esito erano rimaste le plurime richieste di pagamento degli emolumenti predetti e di rilascio della busta paga relativa alla 13ma mensilità. Tanto premesso adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli affinchè l'Amministrazione convenuta fosse condannata al pagamento della somma di € 15.127,25 per le causali predette oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
chiedeva, altresì, ordinarsi la consegna del cedolino paga relativo alla 13ma mensilità per l'anno 2014. Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l'Amministrazione convenuta che, con articolate argomentazioni, sosteneva l'infondatezza della pretesa. In particolare eccepiva la compensazione del credito vantato a titolo di 13ma mensilità per l'anno 2014 con la retribuzione mensile corrisposta per l'intero mese di settembre 2014, ancorchè la cessazione del rapporto fosse avvenuta in data 9-9-2014; quanto all'indennità di risultato assumeva che avrebbe provveduto al pagamento;
che, in ogni caso, sulla somma dovuta a titolo di indennità di risultato andavano calcolati i soli interessi legali dalla data di revoca del fermo amministrativo.
**** La domanda risulta fondata nei limiti segnati dalle considerazioni che seguono. L'istante lamenta il mancato pagamento della 13ma mensilità per l'anno 2014. L'amministrazione convenuta ne ha eccepito la compensazione, già fatta valere anche in precedenza, con il maggior trattamento economico corrisposto per errore nel mese di settembre 2014, calcolato sull'intero mese, anziché sui giorni di effettivo servizio (rapporto cessato in data 9- 9-2014). Non vi è, invece, contestazione circa l'importo maturato a tale titolo pari a € 5258,83. Orbene, l'eccezione sollevata dalla difesa dell'Amministrazione si ascrive alla fattispecie dell'eccezione di compensazione impropria, che ricorre, come nel caso in esame, quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso – rapporto, dando luogo ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. (ex multis Cass. n. 26365 del 09/10/2024). E', altresì, consolidato l'orientamento di legittimità per il quale l'accertamento di dare-avere, della compensazione "impropria", pur potendo dare luogo ad un risultato analogo a quello della compensazione propria, non per questo è soggetto alla relativa disciplina tipica, sia processuale (sostanziantesi nel divieto di applicazione d'ufficio da parte del giudice ex art. 1242, 2° co., cod. civ.) che sostanziale, concernente, per quanto più rileva nella presente controversia, l'arresto della prescrizione ex art. 1242, 2° co., cod. civ. (Cass. n. 18498 del 25/08/2006; Cass. n. 4825 del 19/02/2019).
2 Nella fattispecie in esame l'istante al fine, quindi, di paralizzare l'effetto elusivo dei contrapposti crediti, ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito fatto valere dall'Amministrazione convenuta. Gli è, tuttavia, che la domanda di restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicchè il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita "ex ante" e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali (v., ex multis, Cass. n. 28436 del 05/11/2019). Acclarato il regime di prescrizione applicabile, è noto che, integrando l'eccezione di interruzione della prescrizione un'eccezione in senso lato, essa può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori purché i fatti risultino "ex actis" (Cass. n.9810 del 13/04/2023; Cass. n. 8514 del 01/04/2025). E risulta dagli atti, in particolare dalla memoria difensiva dell'Amministrazione convenuta nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti (v. memoria del 23-1-2023 nella produzione di parte ricorrente) che già a quella data la convenuta aveva eccepito la compensazione rivendicando il pagamento indebito della retribuzione per l'intero mese di settembre 2014. L'efficacia interruttiva della prescrizione contenuta nell'atto difensivo non pare francamente dubitabile. Ne consegue che, dall'accertamento dei contrapposti crediti, essendo entrambe le poste creditorie pacifiche tra le parti, ad esclusione delle sola questione che concerne la prescrizione -da intendersi superata alla stregua delle considerazioni già svolte- inferisce l'estinzione del credito richiesto a titolo di 13ma mensilità. Quanto alla domanda di pagamento dell'indennità di risultato ex art. 37 Dl n. 98/2011, va premesso che, pacificamente, trattasi di emolumento retributivo contrattuale che matura e viene liquidato con cadenza triennale, a seguito di Decreto di ripartizione del Dirigente dell' Ufficio Gestione Bilancio e del Trattamento Economico, nella specie emesso in data 15-11-2017. L'amministrazione convenuta non ha contestato il diritto a tale emolumento, limitandosi ad opporre che ne sarebbe avvenuta la liquidazione, con il calcolo dei soli interessi legali dalla data della revoca del fermo amministritivo. Tale pagamento non risulta avvenuto con conseguente diritto dell'istante al pagamento della somma di € 9.868,42 (somma non contestata), a titolo di indennità di risultato per l'anno 2012, venuto anche meno il fermo amministrativo che ne costituiva un vincolo all'erogazione. L'amministrazione convenuta va, in definitiva, condannata al pagamento in favore del ricorrente della indennità di risultato, nella misura di € 9.868,42. Su tali somme competono i soli interessi legali, essendo la rivalutazione monetaria non dovuta ex art. 22, comma 36, della l. 724/1994, norma che, come è noto, ha esteso ai crediti retributivi il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria già previsto per i crediti previdenziali dall'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. E' appena il caso di evidenziare che con la sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, cit., solo nella parte in cui estendeva il predetto divieto ai crediti retributivi derivanti da rapporti di lavoro privato (Cass. n.13624 del 02/07/2020; Cass. n. 3708 del 16/02/2009). In ordine, poi, alla decorrenza degli interessi legali, si rammenta che, qualora l'amministrazione si sia valsa del fermo amministrativo ex art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, l'accertata insussistenza dei controcrediti a cautela dei quali il fermo era stato disposto comporta che il credito richiesto a rimborso produce interessi anche nel periodo di vigenza del fermo, con decorrenza dal momento in cui essi sono diventati esigibili, e ciò anche se il fermo non sia stato impugnato (Cass. n. 16097 del 19/05/2022).
3 Nella fattispecie in esame è pacifico che l'Amministrazione convenuta ha disposto la revoca del fermo amministrativo in data 22-3-2023, a seguito dell'archiviazione del giudizio contabile che, in mancanza di alcuna altra deduzione, lascia ragionevolmente presumere che “i gravi pregiudizi” che si assume essere stati patiti in conseguenza degli addebiti disciplinari non sussistessero o, comunque, il che è lo stesso, non risultano essere stati accertati. Da ciò può inferirsi la illegittimità del fermo senza che sia invocabile il factum principis della solo sopravvenuta sentenza penale di proscioglimento per prescrizione. In base all'attuale formulazione degli artt. 75 e 652 c.p.p., il rapporto tra giudizio penale e giudizio civile è improntato ai principi di autonomia e separazione prevedendo come regola generale che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorché l'azione civile, ex art. 75 c.p.p., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto (Cass. n. 15470 del 2018). Va aggiunto che esiste peraltro una residua area di rilevanza della pregiudizialità penale, che conduce alla necessità di sospendere il giudizio civile finché quello penale non sia definitivamente terminato, in base a quanto dispongono gli artt. 295 cod. proc. civ., 654 cod. proc. pen. e 211 disp. att. cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile. Pertanto, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale (in questo senso, Cass. n. 16825 del 23/06/2025 e, ivi richiamata, Cass. n. 26863 del 2016; n. 10889 del 2016; n. 6834 del 2017; n. 26869 del 2018; Cass. n. 18918 del 2019). Nessuno di tali presupposti è stato affatto allegato nella memoria difensiva, sicchè non vi sono elementi per ritenere il fermo legittimo sino alla pronuncia di proscioglimento in sede penale. Né, peraltro, nulla risulta in merito al giudizio di archiviazione della Corte dei Conti circa la sussistenza o meno della pretesa risarcitoria. Da tali premesse discende che sulla somma dovuta a titolo di indennità di risultato sono dovuti gli interessi legali dalla data di emissione del Decreto di ripartizione del 15-11-2017. Infine, la domanda volta alla consegna della busta paga relativa alla 13ma mensilità per l'anno 2014, sul presupposto che pacificamente non risulta emessa, è stata, comunque, rinunciata in sede di discussione orale, con ciò assorbendo ogni pronuncia sul punto. In ragione della reciproca soccombenza le spese si intendono compensate tra le parti.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di
€9.868,42, oltre interessi legali dal 15-11-2017 al saldo;
2) spese compensate. Così deciso in data 11/12/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 11/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 23966/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. LO PRESTI Controparte_1 C.F._1 MAURO, con elezione di domicilio in VIA BALZICO 33, SALERNO, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
Controparte_2
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
[...] DI NAPOLI, con domicilio ex lege in VIA DIAZ 11 NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: 13ma mensilità 2014 + indennità risultato CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 7-11-2024, l'istante in epigrafe, premesso di essere stato dipendente dell'Amministrazione convenuta, con la qualifica di dirigente di II fascia, da ultimo con incarico di Direttore /Segretario Generale presso diversi Tribunali Ammnistrativi, attualmente in quiescenza, esponeva che, sottoposto a procedimento disciplinare, era stato licenziato con decorrenza dal 9-6-2014; che il licenziamento, con ordinanza ex l. 92/2012, era stato dichiarato illegittimo con ordine di reintegra e condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria dal licenziamento alla reintegra;
che, pur essendo stato reintegrato in servizio in data 29-6-2025, nulla gli era stato corrisposto per il periodo pregresso essendo intervenuto provvedimento di fermo amministrativo ex art. 69 del R.D. 2240 del 18-11-1923, a cautela del credito erariale;
che, in conseguenza, con decreto n. 485 del 15-11-2017, era stata accantonata la somma in suo favore di € 9.868,42 a titolo di indennità di risultato ex art. 37 del d.l. 98/2011 per l'anno 2012 e nulla gli era stato corrisposto a titolo di 13ma mensilità per l'anno 2014; che, nelle more del giudizio dinanzi alla Corte dei Conti per la declaratoria di illegittimità del fermo amministrativo, l'Amministrazione convenuta, con decreto del 2-3-2023, ne aveva disposto la revoca;
che la Corte dei Conti, in ordine alla domanda relativa al mancato pagamento degli elementi retributivi, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione;
che senza esito erano rimaste le plurime richieste di pagamento degli emolumenti predetti e di rilascio della busta paga relativa alla 13ma mensilità. Tanto premesso adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli affinchè l'Amministrazione convenuta fosse condannata al pagamento della somma di € 15.127,25 per le causali predette oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
chiedeva, altresì, ordinarsi la consegna del cedolino paga relativo alla 13ma mensilità per l'anno 2014. Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l'Amministrazione convenuta che, con articolate argomentazioni, sosteneva l'infondatezza della pretesa. In particolare eccepiva la compensazione del credito vantato a titolo di 13ma mensilità per l'anno 2014 con la retribuzione mensile corrisposta per l'intero mese di settembre 2014, ancorchè la cessazione del rapporto fosse avvenuta in data 9-9-2014; quanto all'indennità di risultato assumeva che avrebbe provveduto al pagamento;
che, in ogni caso, sulla somma dovuta a titolo di indennità di risultato andavano calcolati i soli interessi legali dalla data di revoca del fermo amministrativo.
**** La domanda risulta fondata nei limiti segnati dalle considerazioni che seguono. L'istante lamenta il mancato pagamento della 13ma mensilità per l'anno 2014. L'amministrazione convenuta ne ha eccepito la compensazione, già fatta valere anche in precedenza, con il maggior trattamento economico corrisposto per errore nel mese di settembre 2014, calcolato sull'intero mese, anziché sui giorni di effettivo servizio (rapporto cessato in data 9- 9-2014). Non vi è, invece, contestazione circa l'importo maturato a tale titolo pari a € 5258,83. Orbene, l'eccezione sollevata dalla difesa dell'Amministrazione si ascrive alla fattispecie dell'eccezione di compensazione impropria, che ricorre, come nel caso in esame, quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso – rapporto, dando luogo ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. (ex multis Cass. n. 26365 del 09/10/2024). E', altresì, consolidato l'orientamento di legittimità per il quale l'accertamento di dare-avere, della compensazione "impropria", pur potendo dare luogo ad un risultato analogo a quello della compensazione propria, non per questo è soggetto alla relativa disciplina tipica, sia processuale (sostanziantesi nel divieto di applicazione d'ufficio da parte del giudice ex art. 1242, 2° co., cod. civ.) che sostanziale, concernente, per quanto più rileva nella presente controversia, l'arresto della prescrizione ex art. 1242, 2° co., cod. civ. (Cass. n. 18498 del 25/08/2006; Cass. n. 4825 del 19/02/2019).
2 Nella fattispecie in esame l'istante al fine, quindi, di paralizzare l'effetto elusivo dei contrapposti crediti, ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito fatto valere dall'Amministrazione convenuta. Gli è, tuttavia, che la domanda di restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicchè il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita "ex ante" e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali (v., ex multis, Cass. n. 28436 del 05/11/2019). Acclarato il regime di prescrizione applicabile, è noto che, integrando l'eccezione di interruzione della prescrizione un'eccezione in senso lato, essa può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori purché i fatti risultino "ex actis" (Cass. n.9810 del 13/04/2023; Cass. n. 8514 del 01/04/2025). E risulta dagli atti, in particolare dalla memoria difensiva dell'Amministrazione convenuta nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti (v. memoria del 23-1-2023 nella produzione di parte ricorrente) che già a quella data la convenuta aveva eccepito la compensazione rivendicando il pagamento indebito della retribuzione per l'intero mese di settembre 2014. L'efficacia interruttiva della prescrizione contenuta nell'atto difensivo non pare francamente dubitabile. Ne consegue che, dall'accertamento dei contrapposti crediti, essendo entrambe le poste creditorie pacifiche tra le parti, ad esclusione delle sola questione che concerne la prescrizione -da intendersi superata alla stregua delle considerazioni già svolte- inferisce l'estinzione del credito richiesto a titolo di 13ma mensilità. Quanto alla domanda di pagamento dell'indennità di risultato ex art. 37 Dl n. 98/2011, va premesso che, pacificamente, trattasi di emolumento retributivo contrattuale che matura e viene liquidato con cadenza triennale, a seguito di Decreto di ripartizione del Dirigente dell' Ufficio Gestione Bilancio e del Trattamento Economico, nella specie emesso in data 15-11-2017. L'amministrazione convenuta non ha contestato il diritto a tale emolumento, limitandosi ad opporre che ne sarebbe avvenuta la liquidazione, con il calcolo dei soli interessi legali dalla data della revoca del fermo amministritivo. Tale pagamento non risulta avvenuto con conseguente diritto dell'istante al pagamento della somma di € 9.868,42 (somma non contestata), a titolo di indennità di risultato per l'anno 2012, venuto anche meno il fermo amministrativo che ne costituiva un vincolo all'erogazione. L'amministrazione convenuta va, in definitiva, condannata al pagamento in favore del ricorrente della indennità di risultato, nella misura di € 9.868,42. Su tali somme competono i soli interessi legali, essendo la rivalutazione monetaria non dovuta ex art. 22, comma 36, della l. 724/1994, norma che, come è noto, ha esteso ai crediti retributivi il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria già previsto per i crediti previdenziali dall'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. E' appena il caso di evidenziare che con la sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, cit., solo nella parte in cui estendeva il predetto divieto ai crediti retributivi derivanti da rapporti di lavoro privato (Cass. n.13624 del 02/07/2020; Cass. n. 3708 del 16/02/2009). In ordine, poi, alla decorrenza degli interessi legali, si rammenta che, qualora l'amministrazione si sia valsa del fermo amministrativo ex art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, l'accertata insussistenza dei controcrediti a cautela dei quali il fermo era stato disposto comporta che il credito richiesto a rimborso produce interessi anche nel periodo di vigenza del fermo, con decorrenza dal momento in cui essi sono diventati esigibili, e ciò anche se il fermo non sia stato impugnato (Cass. n. 16097 del 19/05/2022).
3 Nella fattispecie in esame è pacifico che l'Amministrazione convenuta ha disposto la revoca del fermo amministrativo in data 22-3-2023, a seguito dell'archiviazione del giudizio contabile che, in mancanza di alcuna altra deduzione, lascia ragionevolmente presumere che “i gravi pregiudizi” che si assume essere stati patiti in conseguenza degli addebiti disciplinari non sussistessero o, comunque, il che è lo stesso, non risultano essere stati accertati. Da ciò può inferirsi la illegittimità del fermo senza che sia invocabile il factum principis della solo sopravvenuta sentenza penale di proscioglimento per prescrizione. In base all'attuale formulazione degli artt. 75 e 652 c.p.p., il rapporto tra giudizio penale e giudizio civile è improntato ai principi di autonomia e separazione prevedendo come regola generale che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorché l'azione civile, ex art. 75 c.p.p., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto (Cass. n. 15470 del 2018). Va aggiunto che esiste peraltro una residua area di rilevanza della pregiudizialità penale, che conduce alla necessità di sospendere il giudizio civile finché quello penale non sia definitivamente terminato, in base a quanto dispongono gli artt. 295 cod. proc. civ., 654 cod. proc. pen. e 211 disp. att. cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile. Pertanto, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale (in questo senso, Cass. n. 16825 del 23/06/2025 e, ivi richiamata, Cass. n. 26863 del 2016; n. 10889 del 2016; n. 6834 del 2017; n. 26869 del 2018; Cass. n. 18918 del 2019). Nessuno di tali presupposti è stato affatto allegato nella memoria difensiva, sicchè non vi sono elementi per ritenere il fermo legittimo sino alla pronuncia di proscioglimento in sede penale. Né, peraltro, nulla risulta in merito al giudizio di archiviazione della Corte dei Conti circa la sussistenza o meno della pretesa risarcitoria. Da tali premesse discende che sulla somma dovuta a titolo di indennità di risultato sono dovuti gli interessi legali dalla data di emissione del Decreto di ripartizione del 15-11-2017. Infine, la domanda volta alla consegna della busta paga relativa alla 13ma mensilità per l'anno 2014, sul presupposto che pacificamente non risulta emessa, è stata, comunque, rinunciata in sede di discussione orale, con ciò assorbendo ogni pronuncia sul punto. In ragione della reciproca soccombenza le spese si intendono compensate tra le parti.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di
€9.868,42, oltre interessi legali dal 15-11-2017 al saldo;
2) spese compensate. Così deciso in data 11/12/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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