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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/06/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1092/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Raffaele Ferrara giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to PASUT FRANCO in virtù di procura generale alle liti a generale alle liti del 23/1/2023, Rep. 37590, Raccolta n. 7131, per atto Dott. Notaio in Fiumicino;
Persona_1
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 18/07/2022 , dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
151/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di dichiarare: 1) “la Sig.ra Pt_1
nata il [...] a [...] e residente in [...]
[...]
Cilento (SA) alla Via Capodimonte 18, previa consulenza medica a mente dell'art. 463 c.p.c., invalido civile in misura pari o superiore al 74%, al fine della concessione dell'assegno di invalidità civile (art. 2 e 12 L. 118/71), a far tempo dalla data della presentazione della domanda amministrativa
(03/07/2020)”; 2) “in subordine, in caso di mancato rinnovo della C.T.U., si chiede di dichiarare nella sentenza che definisce il giudizio il riconoscimento dello stato stato di invalidità civile nella misura del 71%, perché comprensiva della domanda posta originariamente in subordine e relativa al riconoscimento dello stato di invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%, al fine dell'esenzione del ticket per la spesa farmaceutica e sanitaria, a far tempo dalla data della presentazione della domanda amministrativa (03/07/2020), come accertato dal CTU di . Parte_2
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta integrazione della CTU (dott. ) e ulteriori Persona_2
chiarimenti alla stessa, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha dapprima depositato riferito, con l'elaborato depositato in data 19/07/2023, rilevava il seguente quadro patologico: ”sindrome ansioso-depressiva in trattamento farmacologico Ipertensione arteriosa (II classe OMS). Insufficienza mitralica lieve. Classe NYHA II. Obesità grave
(BMI: 46,28”. A seguito di tale quadro patologico, rilevava la non sussistenza del requisito sanitario proprio dell'assegno d'invalidità. Successivamente, autorizzati chiarimenti (depositati il 30/09/2024), nel condividere le osservazioni di parte ricorrente in ordine al computo valutativo delle patologie multiple, rivedeva la propria valutazione e rilevava una invalidità nella misura del 79% dal
03/07/2020, data della domanda amministrativa.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni e i chiarimenti resi dal dott. , a cui si ritiene Per_2
Pag. 2 di 4 di fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio). In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Le spese seguono la soccombenza.
Le spese relative alle CTU espletata in entrambe le fasi nella presente fase vanno poste invece a carico dell e vanno liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2
provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che Pt_1
[nata il [...] a [...]], si trova
[...]
nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla data amministrativa (03/07/2020);
2) condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1
parte ricorrente per entrambe le fasi, liquidate in Euro 2.200,00 oltre IVA, CA e rimborso forf. del 15%, da distrarsi in favore dell'Avv. Raffaele Ferrara per dichiarato anticipo;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
Pag. 3 di 4 4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 10/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1092/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Raffaele Ferrara giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to PASUT FRANCO in virtù di procura generale alle liti a generale alle liti del 23/1/2023, Rep. 37590, Raccolta n. 7131, per atto Dott. Notaio in Fiumicino;
Persona_1
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 18/07/2022 , dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
151/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di dichiarare: 1) “la Sig.ra Pt_1
nata il [...] a [...] e residente in [...]
[...]
Cilento (SA) alla Via Capodimonte 18, previa consulenza medica a mente dell'art. 463 c.p.c., invalido civile in misura pari o superiore al 74%, al fine della concessione dell'assegno di invalidità civile (art. 2 e 12 L. 118/71), a far tempo dalla data della presentazione della domanda amministrativa
(03/07/2020)”; 2) “in subordine, in caso di mancato rinnovo della C.T.U., si chiede di dichiarare nella sentenza che definisce il giudizio il riconoscimento dello stato stato di invalidità civile nella misura del 71%, perché comprensiva della domanda posta originariamente in subordine e relativa al riconoscimento dello stato di invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%, al fine dell'esenzione del ticket per la spesa farmaceutica e sanitaria, a far tempo dalla data della presentazione della domanda amministrativa (03/07/2020), come accertato dal CTU di . Parte_2
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta integrazione della CTU (dott. ) e ulteriori Persona_2
chiarimenti alla stessa, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha dapprima depositato riferito, con l'elaborato depositato in data 19/07/2023, rilevava il seguente quadro patologico: ”sindrome ansioso-depressiva in trattamento farmacologico Ipertensione arteriosa (II classe OMS). Insufficienza mitralica lieve. Classe NYHA II. Obesità grave
(BMI: 46,28”. A seguito di tale quadro patologico, rilevava la non sussistenza del requisito sanitario proprio dell'assegno d'invalidità. Successivamente, autorizzati chiarimenti (depositati il 30/09/2024), nel condividere le osservazioni di parte ricorrente in ordine al computo valutativo delle patologie multiple, rivedeva la propria valutazione e rilevava una invalidità nella misura del 79% dal
03/07/2020, data della domanda amministrativa.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni e i chiarimenti resi dal dott. , a cui si ritiene Per_2
Pag. 2 di 4 di fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio). In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Le spese seguono la soccombenza.
Le spese relative alle CTU espletata in entrambe le fasi nella presente fase vanno poste invece a carico dell e vanno liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2
provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che Pt_1
[nata il [...] a [...]], si trova
[...]
nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla data amministrativa (03/07/2020);
2) condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1
parte ricorrente per entrambe le fasi, liquidate in Euro 2.200,00 oltre IVA, CA e rimborso forf. del 15%, da distrarsi in favore dell'Avv. Raffaele Ferrara per dichiarato anticipo;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
Pag. 3 di 4 4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 10/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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