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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/11/2025, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4124/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa LL EA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4124/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. MASTRODONATO Parte_1
VITTORIA e dall'Avv. LAURA BOCOLA, giusta procura in atti;
ricorrente contro
; Controparte_1
resistente contumace
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
5.11.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. ha intimato sfratto per morosità nei confronti di Parte_1 Controparte_1
deducendo: 1) di aver concesso in locazione per uso abitativo ad Controparte_1
pagina 1 di 4 l'immobile sito a San Severo alla via D. Cirillo n. 117, come meglio descritto in atti, giusta contratto registrato il 23.2.2023, avente natura transitoria con decorrenza dal
1.3.2023 al 28.2.2024; 2) di aver pattuito un canone mensile di € 300,00, da corrispondere anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
3) che la conduttrice ha omesso il pagamento dei canoni di locazione relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2024, per un ammontare complessivo di € 600,00; 4) che, malgrado i ripetuti solleciti, la conduttrice non ha provveduto al relativo pagamento. Ha dunque concluso chiedendo di convalidare l'intimato sfratto;
vinte le spese.
Ordinata la rinnovazione della notifica in ragione del suo mancato perfezionamento ed effettuata dall'intimante la notifica ex art. 143 c.p.c., con ordinanza del 9.9.2025 è stato disposto il mutamento del rito in ragione della incompatibilità della notifica effettuata con la struttura del procedimento per convalida.
Esperito infruttuosamente il procedimento di mediazione, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del 5.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è decisa.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di la quale, benché Controparte_1
ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.
Come noto, dal contratto di locazione sorgono obbligazioni a carico di entrambe le parti: in particolare, il locatore deve consegnare il bene locato e consentirne il godimento al conduttore;
quest'ultimo è tenuto al pagamento del canone di locazione pattuito, al quale non può sottrarsi finché gode del bene.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così Cass. SS.UU. n. pagina 2 di 4 13533/2001 e la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n.
2554/2018).
Ebbene la ricorrente, mediante la produzione in giudizio del contratto di locazione, che documenta idoneamente il titolo e la scadenza dell'obbligazione il cui inadempimento è stato dedotto nell'atto introduttivo del giudizio, nonché
l'allegazione dell'omesso versamento dei canoni, ha assolto all'onere probatorio sulla medesima incombente.
Di contro la resistente, avendo scelto di rimanere contumace, non ha adempiuto al proprio, così determinando il positivo accertamento giudiziale dell'inadempimento denunciato ex adverso.
Né può dubitarsi della gravità dell'inadempimento, la cui valutazione, come noto, nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso abitativo non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente ai sensi dell'art. 5 L. 27 luglio 1978 n. 392. In particolare, con riferimento all'inadempimento del conduttore al pagamento del canone, l'art. 5 L. cit., stabilendo che il mancato pagamento del canone della locazione, decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c., fissa un criterio di predeterminazione legale della gravità dell'inadempimento, che, come tale, non consente al giudice del merito di svolgere altri accertamenti (Cass. 8628/2006).
Il contratto va quindi risolto per fatto e colpa della conduttrice, la quale va condannata al rilascio dell'immobile in oggetto, fissando per l'esecuzione, ai sensi dell'art. 56 L. n. 392 del 1978, comparate le opposte esigenze delle parti (rilascio dell'immobile da parte di un soggetto moroso – rinvenimento di altro e diverso immobile in cui allocare l'abitazione) non disgiunte da motivi di equità, la data del
7.1.2026.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi, con esclusione della fase istruttoria siccome non tenutasi. pagina 3 di 4
PQM
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto:
1. RISOLVE il contratto di locazione stipulato tra e Parte_1 CP_1
registrato il 23.2.2023 per inadempimento della conduttrice;
[...]
2. ON la resistente a rilasciare in favore della ricorrente, libero da persone e cose, l'immobile sito a San Severo alla via D. Cirillo n. 117, come meglio descritto in atti, e FISSA per l'esecuzione della presente condanna al rilascio la data del 7.1.2026;
b) ON la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 48,50 per esborsi e € 462,00 per compensi, oltre a rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Foggia, 6.11.2025
IL GIUDICE
LL EA
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa LL EA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4124/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. MASTRODONATO Parte_1
VITTORIA e dall'Avv. LAURA BOCOLA, giusta procura in atti;
ricorrente contro
; Controparte_1
resistente contumace
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
5.11.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. ha intimato sfratto per morosità nei confronti di Parte_1 Controparte_1
deducendo: 1) di aver concesso in locazione per uso abitativo ad Controparte_1
pagina 1 di 4 l'immobile sito a San Severo alla via D. Cirillo n. 117, come meglio descritto in atti, giusta contratto registrato il 23.2.2023, avente natura transitoria con decorrenza dal
1.3.2023 al 28.2.2024; 2) di aver pattuito un canone mensile di € 300,00, da corrispondere anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
3) che la conduttrice ha omesso il pagamento dei canoni di locazione relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2024, per un ammontare complessivo di € 600,00; 4) che, malgrado i ripetuti solleciti, la conduttrice non ha provveduto al relativo pagamento. Ha dunque concluso chiedendo di convalidare l'intimato sfratto;
vinte le spese.
Ordinata la rinnovazione della notifica in ragione del suo mancato perfezionamento ed effettuata dall'intimante la notifica ex art. 143 c.p.c., con ordinanza del 9.9.2025 è stato disposto il mutamento del rito in ragione della incompatibilità della notifica effettuata con la struttura del procedimento per convalida.
Esperito infruttuosamente il procedimento di mediazione, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del 5.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è decisa.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di la quale, benché Controparte_1
ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.
Come noto, dal contratto di locazione sorgono obbligazioni a carico di entrambe le parti: in particolare, il locatore deve consegnare il bene locato e consentirne il godimento al conduttore;
quest'ultimo è tenuto al pagamento del canone di locazione pattuito, al quale non può sottrarsi finché gode del bene.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così Cass. SS.UU. n. pagina 2 di 4 13533/2001 e la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n.
2554/2018).
Ebbene la ricorrente, mediante la produzione in giudizio del contratto di locazione, che documenta idoneamente il titolo e la scadenza dell'obbligazione il cui inadempimento è stato dedotto nell'atto introduttivo del giudizio, nonché
l'allegazione dell'omesso versamento dei canoni, ha assolto all'onere probatorio sulla medesima incombente.
Di contro la resistente, avendo scelto di rimanere contumace, non ha adempiuto al proprio, così determinando il positivo accertamento giudiziale dell'inadempimento denunciato ex adverso.
Né può dubitarsi della gravità dell'inadempimento, la cui valutazione, come noto, nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso abitativo non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente ai sensi dell'art. 5 L. 27 luglio 1978 n. 392. In particolare, con riferimento all'inadempimento del conduttore al pagamento del canone, l'art. 5 L. cit., stabilendo che il mancato pagamento del canone della locazione, decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c., fissa un criterio di predeterminazione legale della gravità dell'inadempimento, che, come tale, non consente al giudice del merito di svolgere altri accertamenti (Cass. 8628/2006).
Il contratto va quindi risolto per fatto e colpa della conduttrice, la quale va condannata al rilascio dell'immobile in oggetto, fissando per l'esecuzione, ai sensi dell'art. 56 L. n. 392 del 1978, comparate le opposte esigenze delle parti (rilascio dell'immobile da parte di un soggetto moroso – rinvenimento di altro e diverso immobile in cui allocare l'abitazione) non disgiunte da motivi di equità, la data del
7.1.2026.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi, con esclusione della fase istruttoria siccome non tenutasi. pagina 3 di 4
PQM
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto:
1. RISOLVE il contratto di locazione stipulato tra e Parte_1 CP_1
registrato il 23.2.2023 per inadempimento della conduttrice;
[...]
2. ON la resistente a rilasciare in favore della ricorrente, libero da persone e cose, l'immobile sito a San Severo alla via D. Cirillo n. 117, come meglio descritto in atti, e FISSA per l'esecuzione della presente condanna al rilascio la data del 7.1.2026;
b) ON la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 48,50 per esborsi e € 462,00 per compensi, oltre a rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Foggia, 6.11.2025
IL GIUDICE
LL EA
pagina 4 di 4