Decreto presidenziale 13 febbraio 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 25/06/2025, n. 12642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12642 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12642/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09918/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9918 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AR TO, UR OS LU, AC GA, SH ZA, SS SE FE, IS LA IA, IA LE, GI NO CI, ER IO, DO AL, RA AR, IM SP, NA ON, IL RI, RE NI, NN PR e AR NA, rappresentati e difesi dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell’Istruzione) e tutte le sue articolazione periferiche regionali e provinciali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
di GI RE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto n. 510 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28/04/2020, a firma del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Ministero dell’Istruzione- Dott. Bruschi, avente ad oggetto “Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”, nella parte in cui esclude i ricorrenti, in quanto dottori di ricerca precari con 24 Cfu
E DI TUTTI GLI ALTRI ATTI INDICATI NELL’EPIGRAFE DELL’ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI TRASPOSIZIONE;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione statale intimata;
Vista la dichiarazione del 19 giugno 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 giugno 2025 il dott. Vincenzo Rossi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Gli odierni ricorrenti hanno impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in questa Sede a seguito di opposizione, e con ulteriori motivi aggiunti, gli atti in epigrafe, lamentando di non aver potuto partecipare a procedure concorsuali per l’immissione in ruolo quali docenti, poiché in possesso del titolo di dottore di ricerca con 24 CFU, da ritenersi abilitante all’insegnamento contrariamente all’impostazione seguita dall’Amministrazione resistente.
Successivamente, le stesse parti, con dichiarazione depositata il 19 giugno 2025, hanno dichiarato di non avere più interesse a coltivare il giudizio.
Al riguardo, deve rilevarsi che costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (in questo senso cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
In applicazione del richiamato principio, il ricorso e i motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della natura e delle ragioni della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Vincenzo Rossi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Rossi | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO