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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/12/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.865 \ 2022 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. TERRANOVA ANGELO CORRADO
contro
:
[...]
Controparte_1
-PARTI APPELLATE –
AVV. MENDICINO RAFFAELLA
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 05.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato.
Per quanto attiene alla responsabilità di parte appellante nella causazione del sinistro in oggetto del tutto condivisibili sono le affermazioni del giudice di prime cure laddove accertava l'esclusiva responsabilità della medesima, in forza della dichiarazione del teste e della CTU. Testimone_1
1 Circa la prima, da considerarsi pienamente attendibile, il dichiarava in Tes_1 sostanza che l'autovettura di parte appellata fosse stata urtata dal veicolo condotto da parte appellante a seguito di una violazione del codice della strada della medesima, il che appare congruente con quanto rilevato dal CTU.
Circa il quantum della pretesa risarcitoria devono essere confermate le statuizioni del
GDP in punto di liquidazione del danno conseguenza laddove egli procedeva ai sensi dell'art 2058 c.2 c.c. liquidando la somma di euro 5.800 quale prezzo pari al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e di euro 400 quale danno da fermo tecnico di otto giorni della vettura de qua, così come indicato nella relazione del CTU;
il tutto defalcato di euro 2.500 attesa la liquidazione da parte dell'appellante di detta somma ante causam a titolo di tacitazione dei danni lamentati da controparte.
Pertanto la sentenza del GDP è interamente confermata anche nel resto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando;
contrariis reiectis
rigetta il ricorso in appello proposto da in persona del Parte_1 suo rappresentante legale e, per l'effetto, conferma in toto la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Lamezia Termine n. 91/2022; condanna al pagamento delle spese di lite in persona Parte_1 del suo rappresentante legale pro tempore, che liquida per ciascuna parte avv distrattario Mendicino in euro 1701,00 per compensi oltre oneri previdenziali e fiscali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del 15%.
addì 05.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
2
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.865 \ 2022 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. TERRANOVA ANGELO CORRADO
contro
:
[...]
Controparte_1
-PARTI APPELLATE –
AVV. MENDICINO RAFFAELLA
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 05.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato.
Per quanto attiene alla responsabilità di parte appellante nella causazione del sinistro in oggetto del tutto condivisibili sono le affermazioni del giudice di prime cure laddove accertava l'esclusiva responsabilità della medesima, in forza della dichiarazione del teste e della CTU. Testimone_1
1 Circa la prima, da considerarsi pienamente attendibile, il dichiarava in Tes_1 sostanza che l'autovettura di parte appellata fosse stata urtata dal veicolo condotto da parte appellante a seguito di una violazione del codice della strada della medesima, il che appare congruente con quanto rilevato dal CTU.
Circa il quantum della pretesa risarcitoria devono essere confermate le statuizioni del
GDP in punto di liquidazione del danno conseguenza laddove egli procedeva ai sensi dell'art 2058 c.2 c.c. liquidando la somma di euro 5.800 quale prezzo pari al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e di euro 400 quale danno da fermo tecnico di otto giorni della vettura de qua, così come indicato nella relazione del CTU;
il tutto defalcato di euro 2.500 attesa la liquidazione da parte dell'appellante di detta somma ante causam a titolo di tacitazione dei danni lamentati da controparte.
Pertanto la sentenza del GDP è interamente confermata anche nel resto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando;
contrariis reiectis
rigetta il ricorso in appello proposto da in persona del Parte_1 suo rappresentante legale e, per l'effetto, conferma in toto la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Lamezia Termine n. 91/2022; condanna al pagamento delle spese di lite in persona Parte_1 del suo rappresentante legale pro tempore, che liquida per ciascuna parte avv distrattario Mendicino in euro 1701,00 per compensi oltre oneri previdenziali e fiscali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del 15%.
addì 05.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
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