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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 13/11/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SULMONA In Nome del Popolo Italiano
Proc. N. 741/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Marta Sarnelli Giudice dr.ssa Irene Giamminonni Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
e , entrambi rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi dall'avv. GIANNANTONIO VINCENZA, avente ad oggetto: modifica consensuale delle condizioni di separazione dei coniugi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 22/10/2025, hanno richiesto consensualmente la modifica delle condizioni di separazione dei coniugi, omologate con provvedimento del Tribunale di Sulmona emesso in data 26.2.2025.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che le nuove condizioni concordate non siano in contrasto con l'interesse del figlio e che si possa dunque prenderne atto, essendo conformi a legge.
P.Q.M.
Il Tribunale modifica le condizioni della separazione dei coniugi:
[...]
Parte_3 stabilite con provvedimento del Tribunale di Sulmona emesso in data 26.2.2025, nei seguenti termini, ai quali i ricorrenti si atterranno:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) - il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le Per_1
disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, nell' abitazione della stessa in via San Pietro 197, in Pratola Peligna. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazione dello stesso. Entrambi i genitori assumeranno in via autonoma le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione del figlio nei rispettivi periodi di convivenza
3) il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio ogni due settimane dalle ore Per_1
20 del giovedì alle ore 17 del lunedì, presso l'abitazione che lo stesso manterrà in
Sulmona sita alla Stazione Centrale 69/F ;
- per le vacanze natalizie, ad anni alterni, 24 , 26 dicembre e 1 gennaio con un genitore e il 25, 31 dicembre e 6 gennaio con l'altro;
- per 3 giorni nelle vacanze pasquali comprendenti, ad anni alterni, la Pasqua o la
Pasquetta agosto con l'altro;
-per il compleanno del minore ad anni alterni;
4)- il sig. corrisponderà, in favore della moglie, a titolo di Parte_2
contributo al mantenimento del figlio , entro il giorno 30 di ogni mese, la Per_1
somma di €. 600,00 (seicento/00), sul conto corrente postale e/o bancario indicato dalla Sig.ra che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat anche Pt_1
senza preventiva richiesta;
5 )- i coniugi contribuiranno, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie sostenute in favore del figlio, come da Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale;
6) – la casa coniugale sita in Pratola Peligna, alla Via San Pietro n. 197, in comproprietà tra i coniugi, è assegnata, unitamente ai mobili che l'arredano, alla sig.ra che provvederà a sostenere gli oneri derivanti dalla ordinaria Parte_1
manutenzione dell'immobile ed al pagamento delle utenze;
7) - Il sig. si trasferirà presso altra abitazione sita in Sulmona Parte_2
alla Via Stazione Centrale n. 69/F;.
8)-Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1
mantenimento della medesima, entro il giorno 26 di ogni mese, la somma di Euro
800,00 (ottocento/00) sul conto corrente postale e/o bancario indicato dalla Sig.ra da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT senza preventiva Pt_1
richiesta.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 13.11.2025.
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco
Proc. N. 741/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Marta Sarnelli Giudice dr.ssa Irene Giamminonni Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
e , entrambi rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi dall'avv. GIANNANTONIO VINCENZA, avente ad oggetto: modifica consensuale delle condizioni di separazione dei coniugi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 22/10/2025, hanno richiesto consensualmente la modifica delle condizioni di separazione dei coniugi, omologate con provvedimento del Tribunale di Sulmona emesso in data 26.2.2025.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che le nuove condizioni concordate non siano in contrasto con l'interesse del figlio e che si possa dunque prenderne atto, essendo conformi a legge.
P.Q.M.
Il Tribunale modifica le condizioni della separazione dei coniugi:
[...]
Parte_3 stabilite con provvedimento del Tribunale di Sulmona emesso in data 26.2.2025, nei seguenti termini, ai quali i ricorrenti si atterranno:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) - il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le Per_1
disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, nell' abitazione della stessa in via San Pietro 197, in Pratola Peligna. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazione dello stesso. Entrambi i genitori assumeranno in via autonoma le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione del figlio nei rispettivi periodi di convivenza
3) il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio ogni due settimane dalle ore Per_1
20 del giovedì alle ore 17 del lunedì, presso l'abitazione che lo stesso manterrà in
Sulmona sita alla Stazione Centrale 69/F ;
- per le vacanze natalizie, ad anni alterni, 24 , 26 dicembre e 1 gennaio con un genitore e il 25, 31 dicembre e 6 gennaio con l'altro;
- per 3 giorni nelle vacanze pasquali comprendenti, ad anni alterni, la Pasqua o la
Pasquetta agosto con l'altro;
-per il compleanno del minore ad anni alterni;
4)- il sig. corrisponderà, in favore della moglie, a titolo di Parte_2
contributo al mantenimento del figlio , entro il giorno 30 di ogni mese, la Per_1
somma di €. 600,00 (seicento/00), sul conto corrente postale e/o bancario indicato dalla Sig.ra che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat anche Pt_1
senza preventiva richiesta;
5 )- i coniugi contribuiranno, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie sostenute in favore del figlio, come da Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale;
6) – la casa coniugale sita in Pratola Peligna, alla Via San Pietro n. 197, in comproprietà tra i coniugi, è assegnata, unitamente ai mobili che l'arredano, alla sig.ra che provvederà a sostenere gli oneri derivanti dalla ordinaria Parte_1
manutenzione dell'immobile ed al pagamento delle utenze;
7) - Il sig. si trasferirà presso altra abitazione sita in Sulmona Parte_2
alla Via Stazione Centrale n. 69/F;.
8)-Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1
mantenimento della medesima, entro il giorno 26 di ogni mese, la somma di Euro
800,00 (ottocento/00) sul conto corrente postale e/o bancario indicato dalla Sig.ra da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT senza preventiva Pt_1
richiesta.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 13.11.2025.
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco