Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/04/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 5047/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5047/2024 promossa
DA
P.I. , con sede in Macherio, Parte_1 P.IVA_1
via F.lli Bandiera, 18 in persona del titolare, C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Monza, via Missori n. 14 presso lo studio C.F._1 dell'Avv.ssa Maria Elena Marchetto che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
P.I. con sede in Biassono, via Libertà n. 15. In persona del legale rapp.te CP_1 P.IVA_2
p.t., Marco IO;
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: esecuzione contratto di sub-appalto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza odierna la sola parte attrice, ritualmente costituitasi, ha richiamato le seguenti conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa pronuncia di ogni più opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, ogni diversa e contraria domanda, eccezione, deduzione, ragione, difesa, documentazione e conclusione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
1) accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni sopra esposte, il conferimento d'incarico di esecuzione dei lavori di installazione degli impianti fotovoltaici ed annessi e connessi sui suddetti cantieri da parte della società nei confronti della ditta CP_1 Pt_1
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Perelli;
3) dichiarare, per tutte le motivazioni sopra esposte, la quantificazione dei lavori eseguiti dalla ditta
Perelli nell'importo di Euro 9.896,00 come da fatture depositate;
4) accertare e dichiarare l'inadempimento della società nei confronti della ditta e, CP_1 Pt_1 per l'effetto, in accoglimento della domanda
5) condannare la società in persona del l.r.p.t. al pagamento della somma di Euro 9.896,00 CP_1 oltre interessi legali fino alla data dell'effettivo soddisfo;
Sentenza esecutiva
In ogni caso con ragione di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge”.
IN FATTO E IN DIRITTO
L'attore in epigrafe, nella suesposta qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, premettendo di avere ricevuto da in più occasioni e per diversi cantieri, incarichi in subappalto per lo CP_1
svolgimento di lavori tecnici specialisti consistenti principalmente nell'installazione di impianti fotovoltaici e relativi accessori, tutti nell'ambito di interventi edilizi ammessi al beneficio del cd.
“Superbonus 110%”, l'ha convenuta in questa sede al fine di sentirla condannare, stante la regolare esecuzione di tute le commesse, alla corresponsione in proprio dei compensi dovutigli, pari ad €
9.896.00, oltre interessi moratori maturati a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna fattura azionata e sino a quella del saldo effettivo.
A tal fine ha analiticamente esposto le seguenti opere suddivise per ciascun cantiere:
- cantiere di Biassono, via Edison 18: installazione pannelli fotovoltaici, inverter, batterie, quadri di protezione e cablaggi. Emesse fatture n. 59/E e 72/E rispettivamente in data 01.05.2023 ed il
18.06.2023 per un importo complessivo di € 4.976,00 (doc. 2 e doc. 6);
- cantiere di Varedo, via Segantini 6: lavori di collegamento, programmazione inverter, posa canaline e cavi per un importo complessivo di € 1.505,00 (doc. 3);
- cantiere di Biassono, via Riboldi 34/36: installazione struttura pannelli e cavi stringa. Fattura n.
69/E del 18.06.2023 per un importo complessivo di € 2.275,00 (doc. 4);
- cantiere di Lissone, via Mazzini: installazione pannelli e cavi. Fattura n. 71/E del 18.06.2023 per un importo complessivo di € 1.140,00 (doc. 5).
La convenuta, pur regolarmente convenuta in giudizio, non ha ritenuto opportuno costituirsi sicché, dichiaratane la contumacia ed ammessa la prova per interrogatorio formale del legale rappresentante pagina 2 di 4 p.t., all'odierna udienza è comparso Marco IO il quale, disponibile a rendere l'interrogatorio formale ammesso, ha confermato l'effettiva esecuzione a regola d'arte di tutti i lavori esposti in atto di citazione, seppur precisando l'erronea duplicazione di quelli richiesti con riferimento al cantiere sito in
Biassono, via Edison n. 18, effettivamente richiesto per ben due volte nell'atto introduttivo, e l'erronea indicazione del numero civico del cantiere sito in Biassono, via Segantini, posto al n. 8 e non già al n.
6.
La confessione giudiziale, oltre all'esecuzione dei lavori ha investito la misura del compenso dovuto, che il medesimo legale rappresentante della società convenuta ha riferito essere stato concordato nella misura esposta in ciascuna delle fatture azionate, come sopra riportate.
E, come noto, ai sensi dell'art. 2733 c.c. la confessione giudiziale forma piena prova nei riguardi di chi l'abbia resa purché non verta su diritti indisponibili.
Nel caso di specie, alla piena disponibilità del diritto di credito oggetto della richiesta avanzata con l'atto introduttivo del giudizio, cui è seguita la superfluità di escutere i testi, pur ammessi sulle stesse circostanze, non può che seguire la condanna della società convenuta alla corresponsione in favore di parte attrice della complessiva somma di € 9.896.00 a cui vanno aggiunti, stante la transazione commerciale intercorsa tra imprenditori, gli interessi moratori nella misura prevista dagli art. 4 e 5 d. lgs. n. 231/2022 maturati a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna fattura azionata sino a quella del saldo effettivo
Le spese di lite sostenute da parte attrice seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n.
147/2022 per tutte le fasi concretamente espletate di esame e studio, introduttiva e di trattazione ed istruttoria, non essendo stata espletata alcuna fase istruttoria autonoma e scindibile da quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda proposta da nella qualità di titolare Parte_1
dell'omonima impresa individuale, condanna in persona del legale rapp.te p.t., a CP_1 corrispondergli la complessiva somma di € 9.896.00 oltre interessi moratori nella misura prevista dagli art. 4 e 5 d. lgs. n. 231/2022 maturati a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna fattura azionata sino a quella del saldo effettivo;
- condanna in persona del legale rapp.te p.t., a rifondere ad le CP_1 Parte_1 spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi €
3.701,20, di cui 325,20 per spese esenti e 3.376,00 per compensi, oltre 15% per spese generali,
pagina 3 di 4 C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima se ed in quanto non detraibile, come per legge.
Così deciso in Monza in data 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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