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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/08/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di conIGlio, in persona di:
Dott.ssa Roberta Nardone Presidente
Dott. Gianluca Gelso Giudice
Dott. Andrea Barzellotti Giudice Rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.07.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento n. 3528 iscritto nel registro per gli affari contenziosi civili per l'anno 2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Civitavecchia (RM), via Guido Baccelli, 9, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Adriano Sansonetti, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente al ricorso depositato il 21.12.2023.
Ricorrente
E
elettivamente domiciliata in Ladispoli (RM), via Regina Margherita, 1/A, Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Emanuela Greco, che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente alla memoria di costituzione depositata il 09.04.2024.
Resistente
Oggetto: riconoscimento filiazione e disciplina esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 24.07.2025.
***
Rilevato che con ricorso presentato il 21.12. ex art. 250, IV co., c.c. ha rappresentato Parte_1 di aver intrattenuto una relazione affettiva con dalla quale relazione nasceva Controparte_1 la minore , nata a [...] il [...], e ha domandato a questo Tribunale di “essere Persona_1 autorizzato, con tutte le conseguenze di legge, - a riconoscere il minore nata a [...] il [...], Persona_1 figlia di nata a [...] ( Romania) il 9 F. ) Controparte_1 C.F._1 e nato a [...] il [...] ( C.F. ) - a disporre per Parte_1 CodiceFiscale_2 q enza i provvedimenti necessari in merito a lla frequentazione, come per legge”;
rilevato che con memoria di costituzione presentata il 09.04.2025, si è Controparte_1 costituita nell'ambito del presente procedimento e – contrastata la ricostruzione fattuale eseguita con il ricorso da – ha domandato a questo Tribunale di “non opporsi alla richiesta di Parte_1 riconoscimento di paternità della figlia minore al IG. , attesa la condotta disinteressata ed Parte_1 assente fino ad oggi assunta dal ricorrente, condotta c i natura genitoriale e di accudimento materiale e morale della minore, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia: 1) disporre l'affido esclusivo della minore alla madre, con collocamento della minore presso la mamma nella di lei abitazione in Persona_1 Ladispoli, Via Kennedy n. 31; 2) atteso la estraneità del padre con la figlia, l'assenza di un rapporto genitoriale e di confidenza filiale, disporre l'audizione della minore , anche in presenza di un ausiliario, e solo Persona_1 all'esito disporre tempi e modalità di frequentazione ritenuti più idonei nell'interesse della minore;
3) condannare il SI. a versare alla IG.ra , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, un Pt_1 CP_1 contributo per il mantenimento di pari ad € 500,00 mensili oltre il 50% delle spese di natura Persona_1 straordinarie necessarie per la min tocollo di Intesa tra Magistrati ed Avvocati in essere presso il Tribunale di Civitavecchia, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
4) condannare altresì il IG. al pagamento di una somma ritenuta giusta ed equa a titolo di rimborso Pt_1 per le spese fino ad oggi sostenute in via esclusiva dalla madre che si è occupata integralmente della gestione economica della minore”;
rilevato che durante la pendenza del procedimento n.r.g. 3528/2023 le parti hanno raggiunto un accordo per la composizione consensuale del presente procedimento tanto che le stesse – con la nota congiunta presentata il 11.06.2025 – hanno prodotto le condizioni, quali:
“
1. autorizzare ex art 250 cod civ il riconoscimento da parte del IG. , nato a [...], il 10 Parte_1 agosto 1976, della figlia minore nata a [...] il [...], riconosciuta ad oggi solo Persona_1 dalla madre as ( Romania) il 9/11/1984; Controparte_1
2. disporre, ritenendo i genitori che ciò corrisponda al preminente ed esclusivo interesse della figlia
[...]
, che il cognome della minore resti invariato, nonostante il formale riconoscim Persona_1 paternità, e sia mantenuto in , così assunto dalla minore fin dalla nascita ed identificativo della stessa CP_1 sia in ambito sociale che pers anagrafico;
3. atteso il persistere della difficoltà di alla ripresa delle frequentazioni paterne, disporre che Persona_1 la frequentazione avvenga gradualmen a alterni, inizialmente con la presenza della mamma e senza pernotto, per poi prevedere la frequentazione autonoma del papà con la figlia ed il graduale inserimento dei pernotti sempre a settimane alterne;
5. disporre che la figlia minore , nata a [...] il [...] resti affidata in via esclusiva alla Persona_1 madre e sia collocata presso di l azione sita in Ladispoli (Rm), Via John Fitzgerald Kennedy n. 31, int 10, di proprietà della IG.ra ; CP_1
6. disporre che il SI. versi alla SI.ra la somma mensile di € 300,00 (trecento/00 euro) a Pt_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento per la figlia , importo da versarsi entro il giorno 15 di Persona_1 ogni mese mediante bonifico bancario sul conto cor lla SI.ra , avente il seguente Iban: CP_1 [...]. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT con base dalla data di gennaio 2024. Le parti convengono espressamente che il pagamento del mantenimento decorra dal mese di giugno 2025; 7. disporre che le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludico-ricreative relative alla figlia Per_1 siano divise al 50% tra i genitori secondo il Protocollo di Intesa tra Magistrati ed Avvocati in essere p Tribunale di Civitavecchia, protocollo che si allega e che deve considerarsi parte unica ed integrante del presente accordo. Le parti convengono che per il percorso di logopedia e psicologico effettuati dalla minore saranno pagati con l'indennità di frequenza che sarà corrisposta dall'INPS in favore della minore per il disturbo DSA diagnosticato. L'eventuale somma in eccedenza rispetto al sussidio percepito dalla minore sarà diviso al 50% tra i genitori;
8. disporre che l'assegno unico per i figli - o diversa e successiva denominazione che la misura di sostegno alle famiglie dovesse assumere – sia percepito al 100% dalla SI.ra , in quanto genitore collocatario della CP_1 minore, dichiarando in questa sede il SI. – con la sottoscrizione del presente accordo - di rinunciare Pt_1 espressamente a tale beneficio;
9. Il IG. verserà alla IGnora la somma equamente concordata tra le parti di € Parte_1 CP_1 4.000,00 meramente simbolico ntenimento fino ad oggi sostenuto in via esclusiva dalla madre che si è occupata integralmente della gestione economica della minore. Le parti convengono che la somma concordata di € 4.000,00 sia versata mediante ratei mensili di € 334,00 decorrenti dal mese di giugno 2025;
10. ciascuna parte sosterrà le proprie spese legali del presente procedimento ivi comprese le spese per la stesura del presente accordo, con rinuncia alla solidarietà passiva;
11. con la firma del presente accordo, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualunque titolo, causa o ragione fino ad oggi vantata, avendo tra loro definito ogni rapporto;
12. il presente accordo sarà firmato in ogni pagina per espressa conferma e ratifica delle condizioni tutte ivi contenute e la sottoscrizione dei procuratori varrà anche come autentica delle firme dei propri assistiti”; rilevato che all'udienza del 24.07.2025 le parti hanno insistito per recepire dette condizioni con sentenza con rinuncia a ogni termine per note conclusionali;
ritenuto che le condizioni così riportate – pur difettando il punto n. 4 mancante per nelle condizioni prodotte dalle parti ma che deve considerarsi un semplice errore materiale di enumerazione delle condizioni – risultano congrue a comporre in modo consensuale il procedimento e a disciplinare – dopo il riconoscimento della minore da parte di a fronte del fatto che la resistente Parte_1 nulla ha quindi opposto al riconoscimento – a disciplinare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore;
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, ogni altra domanda e eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, dispone la ricezione con la presente decisione delle condizioni congiunte – per la composizione consensuale del procedimento n.r.g. 3528/2023 - prodotte con nota del 11.06.2025 delle parti e pertanto così provvede:
- autorizza ex art 250 cod civ il riconoscimento da parte del IG. , nato a Parte_1 Brasow, il 10 agosto 1976, della figlia minore nata a [...] il Persona_1 12/12/2014, riconosciuta ad oggi solo dalla madre nata a [...] Controparte_1 Oas ( Romania) il 9/11/1984;
- dispone che il cognome della minore resti invariato, nonostante il formale riconoscimento di paternità, e sia mantenuto in HOTCA, così assunto dalla minore fin dalla nascita ed identificativo della stessa sia in ambito sociale che personale che anagrafico;
- atteso il persistere della difficoltà di alla ripresa delle frequentazioni paterne, Persona_1 dispone che la frequentazione avvenga gradualmente a fine settimana alterni, inizialmente con la presenza della mamma e senza pernotto, per poi prevedere la frequentazione autonoma del papà con la figlia ed il graduale inserimento dei pernotti sempre a settimane alterne;
- dispone che la figlia minore , nata a [...] il [...] resti affidata in via Persona_1 esclusiva alla madre e sia collocata presso di lei nella sua abitazione sita in Ladispoli (Rm), Via John Fitzgerald Kennedy n. 31, int 10, di proprietà della IG.ra ; CP_1
- dispone che il SI. versi alla SI.ra la somma mensile di € 300,00 Pt_1 CP_1 (trecento/00 euro) a titolo di contributo al mantenimento per la figlia , Persona_1 importo da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra , avente il seguente Iban: CP_1 [...] e che tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT con base dalla data di gennaio 2024 e dà atto che le parti hanno convenuto espressamente che il pagamento del mantenimento decorra dal mese di giugno 2025;
- dispone che le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludico-ricreative relative alla figlia siano divise al 50% tra i genitori secondo il Protocollo di Intesa tra Magistrati Per_1 ed Avvocati in essere presso il Tribunale di Civitavecchia, protocollo che si allega e che deve considerarsi parte unica ed integrante del presente accordo e dà atto che le parti hanno convenuto che per il percorso di logopedia e psicologico effettuati dalla minore saranno pagati con l'indennità di frequenza che sarà corrisposta dall'INPS in favore della minore per il disturbo DSA diagnosticato e che l'eventuale somma in eccedenza rispetto al sussidio percepito dalla minore sarà diviso al 50% tra i genitori;
- dispone che l'assegno unico per i figli - o diversa e successiva denominazione che la misura di sostegno alle famiglie dovesse assumere – sia percepito al 100% dalla SI.ra , in CP_1 quanto genitore collocatario della minore, dichiarando in questa sede il SI. – con Pt_1 la sottoscrizione del presente accordo - di rinunciare espressamente a tale beneficio;
- dispone che il IG. verserà alla IGnora la somma equamente Parte_1 CP_1 concordata tra le parti di € 4.000,00 a titolo di rimborso meramente simbolico per il mantenimento fino ad oggi sostenuto in via esclusiva dalla madre che si è occupata integralmente della gestione economica della minore e che la somma concordata di € 4.000,00 sia versata mediante ratei mensili di € 334,00 decorrenti dal mese di giugno 2025;
- dispone che ciascuna parte sosterrà le proprie spese legali del presente procedimento ivi comprese le spese per la stesura del presente accordo, con rinuncia alla solidarietà passiva.
Manda alla cancelleria per le comunicazionie
Così deciso nella camera di conIGlio in Civitavecchia, il 04.08.2025
Il Presidente
dott.ssa Roberta Nardone
Il Giudice
dott. Andrea Barzellotti