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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/04/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Daniela
Ammendola, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 22.04.2025 mediante la concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7213/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Migliaccio Roberto e dall'avv.to Parte_1
Benino Migliaccio
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t ., rappresentata e difesa dall'Avv. Adelino Pulcinaro
RESISTENTE
E
in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Oliva CP_2
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/12/2023 il ricorrente in epigrafe esponeva: di essere stato dipendente della società che svolge attività Controparte_1
di trasporto e logistica, dal 28/01/2017 e fino al 27/01/2023; di aver svolto le mansioni di autista con inquadramento nel livello 3/S del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni;
di aver sempre prestato attività lavorativa dal lunedì al sabato, osservando un orario di lavoro pari ad 11 ore giornaliere in luogo di 8 ore previste dal CCNL;
di non aver goduto di ferie e di non aver percepito la relativa indennità sostitutiva, che alcun compenso aveva ricevuto per il lavoro straordinario svolto;
che il rapporto era cessato in data 27.01.2023 a seguito di dimissioni volontarie senza che nulla gli fosse corrisposto a titolo di TFR.
Tutto ciò premesso, adiva il Tribunale di Nola Sezione lavoro chiedendo di accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società resistente dal
28/01/2017 al 27/01/2023 e, per l'effetto, condannare la Controparte_1
al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma lorda di €
[...]
136.778,00, come da conteggi allegati al ricorso, oltre accessori di legge, a titolo di differenze retributive e T.F.R., nonché al versamento in favore dell' dei contributi Controparte_3
previdenziali dovuti sulle differenze retributive accertate, con vittoria di spese ed attribuzione in favore dei procuratori della parte ricorrente antistatari. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' chiedendo in caso di accoglimento della domanda attorea la condanna della società convenuta al versamento dei contributi previdenziali omessi e non prescritti, con vittoria delle spese di lite
Si costituiva tardivamente in giudizio la che Controparte_1 nell'impugnare le deduzioni e difese della parte ricorrente, eccepiva l'infondatezza della domanda per tutti i motivi diffusamente illustrati in memoria, chiedendo la compensazione- in caso di accertamento di crediti in favore del ricorrente - con il controcredito vantato dalla società a titolo di indennità di mancato preavviso, per un importo lordo pari ad euro 888,47.
All'udienza del 22.04.2025 i procuratori delle parti costituite si riportavano ai propri scritti difensivi e l'avv. Migliaccio Roberto limitava la domanda alla condanna al pagamento delle somme a titolo di
TFR nella misura risultante dalla documentazione in atti, con vittoria delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il GL decideva la causa con sentenza contestuale, le cui motivazioni di seguito si illustrano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È pacifica tra le parti oltre a risultare dall'esame della documentazione in atti, la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti in causa dal 28.01.2017 al
27.01.2023, con qualifica di autista ed inquadramento nel livello 3/S del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni (cfr. busta paga, modulo di recesso dal rapporto di lavoro).
Ciò posto, la parte ricorrente a seguito della limitazione della domanda operata dal procuratore della parte ricorrente all'odierna udienza del 22.4.2025 ha rivendicato il pagamento del TFR maturato in relazione al suddetto rapporto di lavoro subordinato. Vale rammentare che secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez.
Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente - creditore l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione delle voci retributive indicate in ricorso (TFR), incombe sul convenuto
- (asserito) debitore la prova dell'esattezza dell'adempimento. Ma, tale prova, nella specie, non è stata in alcun modo fornita dalla parte resistente la quale non ha neppure dedotto l'avvenuto pagamento del TFR.
Ai fini della quantificazione del TFR si è fatto riferimento alla ultima busta paga di dicembre del
2022 dalla quale si evince l'importo del TFR accantonato è pari ad euro 7362,06, quello maturato nel corso dell'anno 2022 è pari ad euro 1482,36 e la somma di euro 122,00 è pari al tfr maturato nel mese di dicembre 2022, per un importo complessivo lordo a titolo di TFR pari ad euro 8.966,34 .
A tale importo va, tuttavia, detratta la somma di euro 888,47 a titolo di indennità di mancato preavviso, rivendicata dalla società resistente.
È noto che in tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d'ufficio al relativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo e senza che rilievi la riserva della parte di esercitare il controcredito in altro giudizio o la pendenza di esso. (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/03/2024, n.6700, Cassazione 33872/2022 ;
Cassazione 28568/2021)
Invero, dalla documentazione in atti (cfr. modulo recesso rapporto di lavoro) emerge che il ricorrente ha rassegnato le dimissioni volontarie in data 26.01.2023, con decorrenza 27.01.2023 senza concedere il termine di preavviso pari a 15 giorni previsto dal CCNL di categoria. Né è stata dedotta in ricorso la sussistenza di una giusta causa di dimissioni . La somma così determinata a titolo di indennità di mancato preavviso appare corretta essendo corrispondente alla metà dell'importo della retribuzione mensile di base (euro 1776,95) risultante dall'ultima busta paga.
Pertanto, alla stregua di tutte le suesposte considerazioni, la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., va condannata al pagamento in favore della parte
[...]
ricorrente della complessiva somma lorda di euro 8.077,97 a titolo di TFR.
Sulle suddette spettanze vanno, altresì, riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo, in base al combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra la parte ricorrente e la società resistente e si liquidano come in dispositivo.
CP_ Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e l' tenuto conto della rinuncia alla domanda di accertamento di differenti modalità di svolgimento del rapporto di lavoro da parte del ricorrente, in ragione delle difficoltà economiche in cui versa la società resistente.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
A) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la società resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma complessiva lorda di euro 8077,97a titolo di TFR oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e fino al soddisfo;
B) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 2695,00 oltre ad Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15% con attribuzione in favore dei procuratori del ricorrente antistatari.
Compensa integralmente le spese di lite tra la parte ricorrente e l' . CP_2
Così deciso in Nola, 22.04.2025
IL GL
Dott.ssa Daniela Ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Daniela
Ammendola, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 22.04.2025 mediante la concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7213/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Migliaccio Roberto e dall'avv.to Parte_1
Benino Migliaccio
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t ., rappresentata e difesa dall'Avv. Adelino Pulcinaro
RESISTENTE
E
in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Oliva CP_2
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/12/2023 il ricorrente in epigrafe esponeva: di essere stato dipendente della società che svolge attività Controparte_1
di trasporto e logistica, dal 28/01/2017 e fino al 27/01/2023; di aver svolto le mansioni di autista con inquadramento nel livello 3/S del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni;
di aver sempre prestato attività lavorativa dal lunedì al sabato, osservando un orario di lavoro pari ad 11 ore giornaliere in luogo di 8 ore previste dal CCNL;
di non aver goduto di ferie e di non aver percepito la relativa indennità sostitutiva, che alcun compenso aveva ricevuto per il lavoro straordinario svolto;
che il rapporto era cessato in data 27.01.2023 a seguito di dimissioni volontarie senza che nulla gli fosse corrisposto a titolo di TFR.
Tutto ciò premesso, adiva il Tribunale di Nola Sezione lavoro chiedendo di accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società resistente dal
28/01/2017 al 27/01/2023 e, per l'effetto, condannare la Controparte_1
al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma lorda di €
[...]
136.778,00, come da conteggi allegati al ricorso, oltre accessori di legge, a titolo di differenze retributive e T.F.R., nonché al versamento in favore dell' dei contributi Controparte_3
previdenziali dovuti sulle differenze retributive accertate, con vittoria di spese ed attribuzione in favore dei procuratori della parte ricorrente antistatari. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' chiedendo in caso di accoglimento della domanda attorea la condanna della società convenuta al versamento dei contributi previdenziali omessi e non prescritti, con vittoria delle spese di lite
Si costituiva tardivamente in giudizio la che Controparte_1 nell'impugnare le deduzioni e difese della parte ricorrente, eccepiva l'infondatezza della domanda per tutti i motivi diffusamente illustrati in memoria, chiedendo la compensazione- in caso di accertamento di crediti in favore del ricorrente - con il controcredito vantato dalla società a titolo di indennità di mancato preavviso, per un importo lordo pari ad euro 888,47.
All'udienza del 22.04.2025 i procuratori delle parti costituite si riportavano ai propri scritti difensivi e l'avv. Migliaccio Roberto limitava la domanda alla condanna al pagamento delle somme a titolo di
TFR nella misura risultante dalla documentazione in atti, con vittoria delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il GL decideva la causa con sentenza contestuale, le cui motivazioni di seguito si illustrano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È pacifica tra le parti oltre a risultare dall'esame della documentazione in atti, la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti in causa dal 28.01.2017 al
27.01.2023, con qualifica di autista ed inquadramento nel livello 3/S del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni (cfr. busta paga, modulo di recesso dal rapporto di lavoro).
Ciò posto, la parte ricorrente a seguito della limitazione della domanda operata dal procuratore della parte ricorrente all'odierna udienza del 22.4.2025 ha rivendicato il pagamento del TFR maturato in relazione al suddetto rapporto di lavoro subordinato. Vale rammentare che secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez.
Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente - creditore l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione delle voci retributive indicate in ricorso (TFR), incombe sul convenuto
- (asserito) debitore la prova dell'esattezza dell'adempimento. Ma, tale prova, nella specie, non è stata in alcun modo fornita dalla parte resistente la quale non ha neppure dedotto l'avvenuto pagamento del TFR.
Ai fini della quantificazione del TFR si è fatto riferimento alla ultima busta paga di dicembre del
2022 dalla quale si evince l'importo del TFR accantonato è pari ad euro 7362,06, quello maturato nel corso dell'anno 2022 è pari ad euro 1482,36 e la somma di euro 122,00 è pari al tfr maturato nel mese di dicembre 2022, per un importo complessivo lordo a titolo di TFR pari ad euro 8.966,34 .
A tale importo va, tuttavia, detratta la somma di euro 888,47 a titolo di indennità di mancato preavviso, rivendicata dalla società resistente.
È noto che in tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d'ufficio al relativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo e senza che rilievi la riserva della parte di esercitare il controcredito in altro giudizio o la pendenza di esso. (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/03/2024, n.6700, Cassazione 33872/2022 ;
Cassazione 28568/2021)
Invero, dalla documentazione in atti (cfr. modulo recesso rapporto di lavoro) emerge che il ricorrente ha rassegnato le dimissioni volontarie in data 26.01.2023, con decorrenza 27.01.2023 senza concedere il termine di preavviso pari a 15 giorni previsto dal CCNL di categoria. Né è stata dedotta in ricorso la sussistenza di una giusta causa di dimissioni . La somma così determinata a titolo di indennità di mancato preavviso appare corretta essendo corrispondente alla metà dell'importo della retribuzione mensile di base (euro 1776,95) risultante dall'ultima busta paga.
Pertanto, alla stregua di tutte le suesposte considerazioni, la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., va condannata al pagamento in favore della parte
[...]
ricorrente della complessiva somma lorda di euro 8.077,97 a titolo di TFR.
Sulle suddette spettanze vanno, altresì, riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo, in base al combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra la parte ricorrente e la società resistente e si liquidano come in dispositivo.
CP_ Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e l' tenuto conto della rinuncia alla domanda di accertamento di differenti modalità di svolgimento del rapporto di lavoro da parte del ricorrente, in ragione delle difficoltà economiche in cui versa la società resistente.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
A) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la società resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma complessiva lorda di euro 8077,97a titolo di TFR oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e fino al soddisfo;
B) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 2695,00 oltre ad Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15% con attribuzione in favore dei procuratori del ricorrente antistatari.
Compensa integralmente le spese di lite tra la parte ricorrente e l' . CP_2
Così deciso in Nola, 22.04.2025
IL GL
Dott.ssa Daniela Ammendola