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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2600/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 3 aprile 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2600/2024 del ruolo generale lavoro
T R A
A. IR. in persona del legale rapp.p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Vitaliano Staglianò elettivamente domiciliato presso l'avv. Antonio Di Stasio
APPELLANTE
E generalizzato in atti Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Capozzi
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione. Diffida accertativa per crediti patrimoniali ex art.12 Dlgs. n.124/2024. Indennità di trasferta/diaria. CCNL
Autoferrotranvieri.
1 Trasferimento temporaneo della sede di lavoro. Domanda del lavoratore, per esigenze esclusivamente personali e nel suo interesse, accolta dal datore di lavoro. Indennità di trasferta. Esclusione
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società appellante ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, n.764/2024, pubblicata il 22/07/2024, che aveva rigettato l'opposizione avverso l'esecuzione intrapresa da con atto di precetto Controparte_1
notificato in data 23.12.2019, in forza della diffida accertativa ex art. 12 c.1
Dlgs n.124/2024, n. AV00002/2018-291 del 20.12.2018 e del presupposto verbale unico di accertamento dell' n.AV00002/2018-291 del 19.12.2017, all'esito dei quali veniva contestato alla società CP_3 Parte_1
(di seguito l'omesso versamento al dipendente,
[...] CP_4
autista, degli importi patrimoniali dovuti, pari ad euro 13.087,38 a titolo di indennità di diaria prevista dal CCNL Autoferrotranvieri – Mobilità del
28.11.2015, per il periodo relativo al trasferimento presso il deposito di San
Giorgio del Sannio nel periodo compreso dal 22.11.2016 al 30.11.2017.
L'Appellante censura in questa sede la sentenza impugnata per erronea interpretazione dell'istituto della “trasferta” e per aver, conseguentemente, ritenuto il diritto del a percepirla, nonostante la specifica istanza CP_1
presentata, in data 18/11/2016, dal lavoratore, nel suo esclusivo interesse, al temporaneo mutamento della sede di lavoro, erroneamente qualificata dal primo Giudice come mera “disponibilità” e, conseguentemente, ritenuta, per pacifica giurisprudenza di legittimità, irrilevante.
2 Si è costituita parte appellata, che preliminarmente eccepita l'inammissibilità dell'appello, ha resistito nel merito a quanto ex adverso dedotto, del quale ha chiesto il rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3, 127 ter acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma un discorso del tutto analogo si adatta anche al quadro normativo scaturente dalla modifiche introdotte dal d.l.vo n.
149 del 2022, qui ratione temporis applicabile) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto 5 inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824).
1.1 Nella fattispecie al vaglio il gravame, contiene specifici motivi di impugnazione del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame
3 della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
2. L'appello è fondato può trovare accoglimento per le ragioni che si passano ad esporre.
3. Va, ancora, preliminarmente osservato che le seguenti incontestate circostanze vanno “escluse dal tema d'indagine” (cfr ex multis Cass. civ. sez. VI 20 dicembre 2016, n.26395) e, pertanto, sono sottratte all'onere probatorio gravante su una delle parti.
3.1 È, invero, incontroverso che il è stato dipendente di CP_1 [...]
come autista, fino alla data del 30/11/2017 (data del collocamento in CP_4
quiescenza) con residenza di lavoro in Pietrastornina.
3.2 È altresì incontestato oltre che documentato che il in data 18 CP_1
novembre 2016 (subito dopo aver denunziato ai Carabinieri, in data 10 novembre 2016, un episodio di danneggiamento del mezzo assegnatogli), aveva avanzato specifica istanza al proprio datore di lavoro chiedendo testualmente di “essere utilizzato presso il deposito di San Giorgio del Sannio, senza ricevere corresponsione del trattamento economico della percorrenza e della relativa trasferta”.
3.3 È circostanza pacifica oltre che avvalorata dal testimoniale raccolto in primo grado che dal novembre 2016 e fino al novembre 2017 il CP_1
prestava la propria attività presso la sede di San Giorgio del Sannio.
4. Ciò detto è appena il caso di ricordare che (cfr. Cass. n. 21293 del
14/10/2011) il giudizio di opposizione alla diffida accertativa (rientrante nel più ampio genus dell'opposizione al precetto/all'esecuzione) è un ordinario processo di cognizione avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza del credito indicato nella diffida accertativa opposta.
4.1 Il rimedio dell'art. 615 c.p.c., consente al datore di lavoro di contestare il credito del procedente sul piano sostanziale, nell'ambito di un vero e proprio
4 giudizio di cognizione, al fine di negare il diritto del creditore istante di procedere in executivis, facendo valere motivi di merito, fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito vantato da controparte, anche anteriori alla formazione del titolo proprio perché stragiudiziale.
4.2 Tradizionalmente l'opposizione a precetto non investe tali profili, in quanto l'azione esecutiva trova il suo fondamento in titoli di formazione giudiziaria (art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c.) o in titoli che comunque assicurano la partecipazione consensuale del destinatario della pretesa (art. 474, comma 2,
n. 2 e 3, c.p.c.). Nel caso che si esamina, invece, il datore di lavoro si trova esposto ad un titolo esecutivo, formatosi senza la sua partecipazione consensuale e senza che abbia avuto la possibilità di difendersi dinanzi all'autorità giudiziaria.
4.3 L'opposizione al precetto diviene allora la sede nella quale il destinatario della diffida può far valere le proprie ragioni.
4.4 Deve allora ritenersi che, a seguito della notifica dell'atto di precetto fondato su una diffida accertativa, ben possa il destinatario proporre motivi di opposizione concernenti il merito della pretesa. Ciò realizza un'utile concentrazione dei processi e consente di disporre di adeguati strumenti per impedire che una diffida manifestamente infondata sia portata ad esecuzione.
4.5 In tale giudizio, dunque, l'opponente è attore formale ma convenuto sostanziale e, specularmente, l'opposto è convenuto formale ma attore sostanziale, con la conseguenza che grava su quest'ultimo l'onere ex art.2697
(co.1) c.c. di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito oggetto della diffida accertativa per crediti patrimoniali ex art.12 Dlgs. n.124/2024, mentre grava sull'opponente l'onere di contestare specificamente, ai sensi dell'art.416 c.p.c., i fatti allegati dall'opposto e l'onere di dimostrare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito fatto valere in giudizio dall'opposto, come previsto dall'art.2697 c.c..
5 4.6 . Si tratta dunque di un ordinario giudizio di merito.
5. Operate queste premesse e venendo al merito, il soggetto CP_1
opposto, reclama l'indennità di trasferta sulla base della citata diffida accertativa, soffermandosi unicamente sulle differenze esistenti tra gli istituti del trasferimento e quello della trasferta, equivocando evidentemente il senso di un passaggio delle difese dell'opponente che aveva evidenziato Parte_2
”per inciso” che, dopo l'accoglimento della richiesta spontaneamente avanzata dal lavoratore, erano state altresì avviate le procedure e gli adempimenti necessari al mutamento definitivo della sede lavorativa del CP_1
(trasferimento), mutamento non verificatosi solo perché, nelle more, il lavoratore aveva cessato il rapporto avendo maturato i presupposti per il collocamento in quiescenza.
6. Ciò detto, è proprio il tenore letterale dell'art. 20 del CCNL di settore che induce a ritenere fondato l'appello.
6.1 Tale articolo, infatti, prevede che:
“1) Ogni agente che, per ordine ricevuto per ragioni di servizio debitamente riconosciute, deve recarsi fuori dalla residenza assegnatagli, ha diritto a una indennità di trasferta che si compone di diaria e pernottazione.
2) Per residenza si intende la località in cui ha sede l'ufficio, la stazione, il deposito, la rimessa, l'impianto, l'officina, la tratta ecc. cui l'agente appartiene. La specificazione degli elementi sopra indicati è stabilita aziendalmente tenendo presenti le particolari condizioni tecniche degli impianti….
6.2 La disciplina contrattuale nella fattispecie al vaglio prevede, dunque, la possibilità che l'impresa, per ragioni di servizio, possa inviare il lavoratore fuori dalla abituale sede di lavoro con il diritto, oltre alla normale retribuzione, ad un'indennità di trasferta necessarie all'espletamento della missione.
7. La trasferta (o missione) consiste nello spostamento temporaneo del lavoratore verso un'altra località rispetto a quella in cui esegue normalmente la
6 propria attività ed il cui disagio viene compensato economicamente con la corresponsione, oltre alla normale retribuzione, della specifica indennità e la cui misura è correlata ai giorni e ore trascorsi dal lavoratore in trasferta.
8. Rientrando nell'ambito del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, è disposta unilateralmente da quest'ultimo e deve rispondere ad esigenze di servizio, transitorie e contingenti, non prevedibili al momento dell'assunzione e si caratterizza per la temporaneità della permanenza del dipendente in altra sede aziendale, restando fermo il legame funzionale con il luogo “normale di lavoro”.
9. Lo spostamento del lavoratore dalla sede di lavoro deve, dunque, essere determinato da fatti occasionali e contingenti, implicanti di volta in volta singole decisioni del datore di lavoro.
10. È appena il caso di evidenziare che secondo il più recente insegnamento della S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. lav., 8.7.2020 n. 14380) l'indennità di trasferta è, in termini generali, un emolumento corrisposto al lavoratore in relazione ad una prestazione effettuata, per un limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore, al di fuori della ordinaria sede lavorativa.
11. Nella fattispecie, il dato che emerge, dalla documentazione prodotta, è che il temporaneo trasferimento, non era giustificato da esigenze di servizio imposte unilateralmente con disagio del lavoratore, non potendo conseguentemente qualificarsi tecnicamente come “trasferta”, ma conseguiva a specifica richiesta in tal senso del lavoratore e, lungi dal rappresentare per lui un pregiudizio, rispondeva al suo specifico e manifestato interesse, a cui era venuta incontro l'azienda.
11.1 Mancando, dunque, la prova di un ordine unilaterale nell'interesse e proveniente dal datore di lavoro per soddisfare le esigenze di servizio e organizzative dell'azienda, che avrebbero determinato la necessità di far svolgere temporaneamente la prestazione lavorativa al dipendente presso il
7 deposito di San Giorgio del Sannio, in luogo di quello di Pietrastornina, dove ricadeva la dipendenza cui lo stesso era assegnato, ma emergendo, all'opposto,
l'assegnazione a domanda per venire incontro ad un temporaneo interesse del dipendente stesso, non ricorrono i presupposti perché, nel caso di specie, si configuri la trasferta che dà diritto agli emolumenti previsti dalla norma contrattuale citata.
11.2 Ne consegue che in accoglimento dell'appello, in riforma dell'impugnata sentenza, accertata l'infondatezza delle pretese creditorie nascenti dalla diffida accertativa azionata in executivis dal on atto di precetto notificato il CP_1
23.12.2019, l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione promossa dalla
Società con conseguente nullità del titolo esecutivo costituito dal CP_4
Verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. AV00002/2018 dell' di Avellino e del pedissequo atto di precetto.
12. Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla
Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112
c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass.
Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti, coperti da giudicato interno, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
13. In punto di regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, la qualità delle parti, nonché la natura squisitamente ermeneutica e l'obiettiva controvertibilità della questione giuridica trattata, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporne la compensazione integrale.
P.Q.M.
8 La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accertata l'infondatezza delle pretese creditorie nascenti dalla diffida accertativa, accoglie l'opposizione all'esecuzione promossa dalla Società CP_4
compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Così deciso in Napoli in data 3 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Vincenza Totaro
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 3 aprile 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2600/2024 del ruolo generale lavoro
T R A
A. IR. in persona del legale rapp.p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Vitaliano Staglianò elettivamente domiciliato presso l'avv. Antonio Di Stasio
APPELLANTE
E generalizzato in atti Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Capozzi
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione. Diffida accertativa per crediti patrimoniali ex art.12 Dlgs. n.124/2024. Indennità di trasferta/diaria. CCNL
Autoferrotranvieri.
1 Trasferimento temporaneo della sede di lavoro. Domanda del lavoratore, per esigenze esclusivamente personali e nel suo interesse, accolta dal datore di lavoro. Indennità di trasferta. Esclusione
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società appellante ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, n.764/2024, pubblicata il 22/07/2024, che aveva rigettato l'opposizione avverso l'esecuzione intrapresa da con atto di precetto Controparte_1
notificato in data 23.12.2019, in forza della diffida accertativa ex art. 12 c.1
Dlgs n.124/2024, n. AV00002/2018-291 del 20.12.2018 e del presupposto verbale unico di accertamento dell' n.AV00002/2018-291 del 19.12.2017, all'esito dei quali veniva contestato alla società CP_3 Parte_1
(di seguito l'omesso versamento al dipendente,
[...] CP_4
autista, degli importi patrimoniali dovuti, pari ad euro 13.087,38 a titolo di indennità di diaria prevista dal CCNL Autoferrotranvieri – Mobilità del
28.11.2015, per il periodo relativo al trasferimento presso il deposito di San
Giorgio del Sannio nel periodo compreso dal 22.11.2016 al 30.11.2017.
L'Appellante censura in questa sede la sentenza impugnata per erronea interpretazione dell'istituto della “trasferta” e per aver, conseguentemente, ritenuto il diritto del a percepirla, nonostante la specifica istanza CP_1
presentata, in data 18/11/2016, dal lavoratore, nel suo esclusivo interesse, al temporaneo mutamento della sede di lavoro, erroneamente qualificata dal primo Giudice come mera “disponibilità” e, conseguentemente, ritenuta, per pacifica giurisprudenza di legittimità, irrilevante.
2 Si è costituita parte appellata, che preliminarmente eccepita l'inammissibilità dell'appello, ha resistito nel merito a quanto ex adverso dedotto, del quale ha chiesto il rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3, 127 ter acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma un discorso del tutto analogo si adatta anche al quadro normativo scaturente dalla modifiche introdotte dal d.l.vo n.
149 del 2022, qui ratione temporis applicabile) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto 5 inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824).
1.1 Nella fattispecie al vaglio il gravame, contiene specifici motivi di impugnazione del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame
3 della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
2. L'appello è fondato può trovare accoglimento per le ragioni che si passano ad esporre.
3. Va, ancora, preliminarmente osservato che le seguenti incontestate circostanze vanno “escluse dal tema d'indagine” (cfr ex multis Cass. civ. sez. VI 20 dicembre 2016, n.26395) e, pertanto, sono sottratte all'onere probatorio gravante su una delle parti.
3.1 È, invero, incontroverso che il è stato dipendente di CP_1 [...]
come autista, fino alla data del 30/11/2017 (data del collocamento in CP_4
quiescenza) con residenza di lavoro in Pietrastornina.
3.2 È altresì incontestato oltre che documentato che il in data 18 CP_1
novembre 2016 (subito dopo aver denunziato ai Carabinieri, in data 10 novembre 2016, un episodio di danneggiamento del mezzo assegnatogli), aveva avanzato specifica istanza al proprio datore di lavoro chiedendo testualmente di “essere utilizzato presso il deposito di San Giorgio del Sannio, senza ricevere corresponsione del trattamento economico della percorrenza e della relativa trasferta”.
3.3 È circostanza pacifica oltre che avvalorata dal testimoniale raccolto in primo grado che dal novembre 2016 e fino al novembre 2017 il CP_1
prestava la propria attività presso la sede di San Giorgio del Sannio.
4. Ciò detto è appena il caso di ricordare che (cfr. Cass. n. 21293 del
14/10/2011) il giudizio di opposizione alla diffida accertativa (rientrante nel più ampio genus dell'opposizione al precetto/all'esecuzione) è un ordinario processo di cognizione avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza del credito indicato nella diffida accertativa opposta.
4.1 Il rimedio dell'art. 615 c.p.c., consente al datore di lavoro di contestare il credito del procedente sul piano sostanziale, nell'ambito di un vero e proprio
4 giudizio di cognizione, al fine di negare il diritto del creditore istante di procedere in executivis, facendo valere motivi di merito, fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito vantato da controparte, anche anteriori alla formazione del titolo proprio perché stragiudiziale.
4.2 Tradizionalmente l'opposizione a precetto non investe tali profili, in quanto l'azione esecutiva trova il suo fondamento in titoli di formazione giudiziaria (art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c.) o in titoli che comunque assicurano la partecipazione consensuale del destinatario della pretesa (art. 474, comma 2,
n. 2 e 3, c.p.c.). Nel caso che si esamina, invece, il datore di lavoro si trova esposto ad un titolo esecutivo, formatosi senza la sua partecipazione consensuale e senza che abbia avuto la possibilità di difendersi dinanzi all'autorità giudiziaria.
4.3 L'opposizione al precetto diviene allora la sede nella quale il destinatario della diffida può far valere le proprie ragioni.
4.4 Deve allora ritenersi che, a seguito della notifica dell'atto di precetto fondato su una diffida accertativa, ben possa il destinatario proporre motivi di opposizione concernenti il merito della pretesa. Ciò realizza un'utile concentrazione dei processi e consente di disporre di adeguati strumenti per impedire che una diffida manifestamente infondata sia portata ad esecuzione.
4.5 In tale giudizio, dunque, l'opponente è attore formale ma convenuto sostanziale e, specularmente, l'opposto è convenuto formale ma attore sostanziale, con la conseguenza che grava su quest'ultimo l'onere ex art.2697
(co.1) c.c. di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito oggetto della diffida accertativa per crediti patrimoniali ex art.12 Dlgs. n.124/2024, mentre grava sull'opponente l'onere di contestare specificamente, ai sensi dell'art.416 c.p.c., i fatti allegati dall'opposto e l'onere di dimostrare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito fatto valere in giudizio dall'opposto, come previsto dall'art.2697 c.c..
5 4.6 . Si tratta dunque di un ordinario giudizio di merito.
5. Operate queste premesse e venendo al merito, il soggetto CP_1
opposto, reclama l'indennità di trasferta sulla base della citata diffida accertativa, soffermandosi unicamente sulle differenze esistenti tra gli istituti del trasferimento e quello della trasferta, equivocando evidentemente il senso di un passaggio delle difese dell'opponente che aveva evidenziato Parte_2
”per inciso” che, dopo l'accoglimento della richiesta spontaneamente avanzata dal lavoratore, erano state altresì avviate le procedure e gli adempimenti necessari al mutamento definitivo della sede lavorativa del CP_1
(trasferimento), mutamento non verificatosi solo perché, nelle more, il lavoratore aveva cessato il rapporto avendo maturato i presupposti per il collocamento in quiescenza.
6. Ciò detto, è proprio il tenore letterale dell'art. 20 del CCNL di settore che induce a ritenere fondato l'appello.
6.1 Tale articolo, infatti, prevede che:
“1) Ogni agente che, per ordine ricevuto per ragioni di servizio debitamente riconosciute, deve recarsi fuori dalla residenza assegnatagli, ha diritto a una indennità di trasferta che si compone di diaria e pernottazione.
2) Per residenza si intende la località in cui ha sede l'ufficio, la stazione, il deposito, la rimessa, l'impianto, l'officina, la tratta ecc. cui l'agente appartiene. La specificazione degli elementi sopra indicati è stabilita aziendalmente tenendo presenti le particolari condizioni tecniche degli impianti….
6.2 La disciplina contrattuale nella fattispecie al vaglio prevede, dunque, la possibilità che l'impresa, per ragioni di servizio, possa inviare il lavoratore fuori dalla abituale sede di lavoro con il diritto, oltre alla normale retribuzione, ad un'indennità di trasferta necessarie all'espletamento della missione.
7. La trasferta (o missione) consiste nello spostamento temporaneo del lavoratore verso un'altra località rispetto a quella in cui esegue normalmente la
6 propria attività ed il cui disagio viene compensato economicamente con la corresponsione, oltre alla normale retribuzione, della specifica indennità e la cui misura è correlata ai giorni e ore trascorsi dal lavoratore in trasferta.
8. Rientrando nell'ambito del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, è disposta unilateralmente da quest'ultimo e deve rispondere ad esigenze di servizio, transitorie e contingenti, non prevedibili al momento dell'assunzione e si caratterizza per la temporaneità della permanenza del dipendente in altra sede aziendale, restando fermo il legame funzionale con il luogo “normale di lavoro”.
9. Lo spostamento del lavoratore dalla sede di lavoro deve, dunque, essere determinato da fatti occasionali e contingenti, implicanti di volta in volta singole decisioni del datore di lavoro.
10. È appena il caso di evidenziare che secondo il più recente insegnamento della S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. lav., 8.7.2020 n. 14380) l'indennità di trasferta è, in termini generali, un emolumento corrisposto al lavoratore in relazione ad una prestazione effettuata, per un limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore, al di fuori della ordinaria sede lavorativa.
11. Nella fattispecie, il dato che emerge, dalla documentazione prodotta, è che il temporaneo trasferimento, non era giustificato da esigenze di servizio imposte unilateralmente con disagio del lavoratore, non potendo conseguentemente qualificarsi tecnicamente come “trasferta”, ma conseguiva a specifica richiesta in tal senso del lavoratore e, lungi dal rappresentare per lui un pregiudizio, rispondeva al suo specifico e manifestato interesse, a cui era venuta incontro l'azienda.
11.1 Mancando, dunque, la prova di un ordine unilaterale nell'interesse e proveniente dal datore di lavoro per soddisfare le esigenze di servizio e organizzative dell'azienda, che avrebbero determinato la necessità di far svolgere temporaneamente la prestazione lavorativa al dipendente presso il
7 deposito di San Giorgio del Sannio, in luogo di quello di Pietrastornina, dove ricadeva la dipendenza cui lo stesso era assegnato, ma emergendo, all'opposto,
l'assegnazione a domanda per venire incontro ad un temporaneo interesse del dipendente stesso, non ricorrono i presupposti perché, nel caso di specie, si configuri la trasferta che dà diritto agli emolumenti previsti dalla norma contrattuale citata.
11.2 Ne consegue che in accoglimento dell'appello, in riforma dell'impugnata sentenza, accertata l'infondatezza delle pretese creditorie nascenti dalla diffida accertativa azionata in executivis dal on atto di precetto notificato il CP_1
23.12.2019, l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione promossa dalla
Società con conseguente nullità del titolo esecutivo costituito dal CP_4
Verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. AV00002/2018 dell' di Avellino e del pedissequo atto di precetto.
12. Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla
Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112
c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass.
Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti, coperti da giudicato interno, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
13. In punto di regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, la qualità delle parti, nonché la natura squisitamente ermeneutica e l'obiettiva controvertibilità della questione giuridica trattata, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporne la compensazione integrale.
P.Q.M.
8 La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accertata l'infondatezza delle pretese creditorie nascenti dalla diffida accertativa, accoglie l'opposizione all'esecuzione promossa dalla Società CP_4
compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Così deciso in Napoli in data 3 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Vincenza Totaro
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