Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 3.284.900.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990 e 1991, si provvede per il 1988 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Partecipazione a fondi e banche nazionali e internazionali", e per il 1989, 1990 e 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al detto capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando il suddetto accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.