TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/07/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 416 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIARDINA GIUSEPPE, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO
TALLADIRA
-resistenti-
Oggetto: opposizione comunicazione preventiva di ipoteca
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 13.02.2024 impugnava la comunicazione Parte_1 preventiva di ipoteca n.29176202400000001000, limitatamente agli avvisi di addebito A.V.A n. 591 2022 0001934374 000 afferente crediti vantati dall' per CP_1 contributi ivs operai a tempo determinato e somme aggiuntive per l'anno 2019 e 2020, per l'importo complessivo di € 61.359,97, comprensivo di sanzioni ed interessi;
nonchè A.V.A . 591 2023 0000020375 000 afferente crediti vantati dall' per contributi ivs operai a tempo determinato e somme aggiuntive per CP_1
l'anno 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 per l'importo complessivo di € 35.809,52, comprensivo di sanzioni ed interessi.
1 Eccepiva la nullità della notifica dell'atto impugnato e di quelli presupposti perché effettuata tramite PEC, nonché da un indirizzo PEC non presente nel REGINDE, lamentava l'illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca per omessa motivazione in violazione dell'art. 7 l.212/2000, mancata notifica degli atti presupposti nonchè inesistente notifica dell'avviso bonario.
Si costituiva contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Chiamato in causa, si costituiva anche l'Agente della Riscossione, il quale deduceva l'infondatezza delle ragioni di parte ricorrente, insistendo per il rigetto del ricorso. La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 09.07.2025.
Motivi della decisione
Appare utile, preliminarmente, richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez.
VI, 02/09/2020, n. 18256 «13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del
2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge
o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n.
24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr.
Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.);
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i
2 successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata
(art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;»
Nel caso di specie il ricorrente ha, in primo luogo, contestato l'intrinseca validità dell'atto impugnato perché notificato via PEC, in più da un indirizzo PEC non presente nel REGINDE.
Si tratta di censure ex art. 617 cpc proposte tardivamente (notifica del 18.01.2024 iscrizione a ruolo del 13.02.2024).
Ad ogni buon conto si rileva sulla inesistenza della notifica tramite PEC proveniente da un indirizzo non risultante dai pubblici registri, deve osservarsi che la Suprema
Corte si è di recente pronunciata in merito stabilendo che “in ossequio ai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e 2 Cost., la notifica telematica di un atto tributario da un indirizzo PEC, ancorché non risultante dai pubblici elenchi o da questi non risultante, deve ritenersi ugualmente valida, se sia in grado di consentire il riconoscimento del mittente e se indirizzata alla casella PEC "ufficiale" della contribuente destinataria.” (cfr. Cass. Tributaria 6015/2023)
Nel caso di specie, pertanto, la notifica promana da un indirizzo PEC - pur diverso da quello risultante dai pubblici registri- che consentiva di individuare con certezza il mittente istituzionale la notifica inoltre è stata indirizzata alla casella PEC
"ufficiale" del contribuente destinatario, pertanto deve considerarsi valida. Una diversa conclusione sarebbe contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa.
Si rileva, inoltre, che ha provveduto a depositare le pec di accettazione e CP_1 consegna relative agli avvisi di addebito impugnati ed in particolare dell'avviso di addebito non oggetto di sgravio, notificato tramite pec in data 05.02.2023.
Quanto alla effettuazione della notifica degli atti a mezzo pec, si evidenzia che il decreto-legge n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016, all'art.
7 - quater è intervenuto in materia di notifica mediante Posta elettronica certificata (PEC), modificando il secondo comma dell'art. 26 del DPR n. 602/1973 e aggiungendo un nuovo comma all'art. 60 DPR n. 600/1973.
3 Attualmente la norma prevede la possibilità per l'Ente, di notificare via PEC gli avvisi e gli altri atti che devono essere notificati per legge nei confronti di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, all'indirizzo risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata (INI-PEC).
La suddetta notifica si è perfezionata in conformità al disposto di cui all'art. 26
d.P.R. n. 602 del 1973, il quale rinvia, sul punto, al d.P.R. n. 68 del 2005, secondo cui l'atto trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella del destinatario messa a disposizione dal gestore (art. 3).
L'art. 6 del citato d.P.R. precisa che la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
La ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica è rilasciata contestualmente alla consegna di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. La notifica è quindi avvenuta secondo le modalità previste dalla legge.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito (cfr. Corte App. Milano n. 2110 del 2020), l'interposizione di uno o più gestori che garantiscono la regolarità del servizio, fa sì che nessuna delle parti (mittente e destinatario) possa contestare l'inoltro o la ricezione del messaggio, e proprio da tale sistema discende anche la non necessità della firma digitale da parte del mittente. È infatti il gestore che sottoscrive la busta di trasporto con propria firma elettronica avanzata, basata su chiavi asimmetriche a coppia, e tale sistema garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'art. 17.
A tal proposito, l'invio via PEC della cartella esattoriale (o come in questo caso della comunicazione preventiva di ipoteca) può essere qualificato come invio del documento informatico originale o al più di una sua copia informatica;
per cui non
è dovuta una attestazione di conformità. Diventa pertanto del tutto irrilevante anche l'estensione del file (.pdf), non essendo prevista la necessità del formato .p7m.
Ciò in quanto non si è in presenza di un caso di notifica di atti giudiziari (fattispecie cui fa riferimento la giurisprudenza invocata dal ricorrente) bensì di notifica di atti esattoriali (vedi Cass. n. 3805 del 2018; Cass. n. 7665 del 2016).
In ogni caso, la Suprema Corte (cfr., n. 6417 del 2019) ha ribadito che “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne
4 comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass.
28 settembre 2018 n. 23620) sia che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nel caso affrontato dalla Cassazione il file era in "estensione.doc", anzichè "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”.
Secondo tale giurisprudenza “la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicché il rinvio disposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 comma 5, (in tema di notifica della cartella di pagamento) al D.P.R. n. 600 del
1973, art. 60 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c.” (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561).
Dunque, anche laddove si volesse ritenere irregolare il formato del file inviato, deve considerarsi comunque sanata la notifica poiché la consegna dell'atto all'indirizzo di posta certificata del destinatario ha prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.
Quanto all'asserito difetto di motivazione, la predetta comunicazione preventiva di ipoteca è corredata dall'analitica esposizione di tutti i titoli (amministrativi, fiscali, previdenziali), con indicazione- oltre che degli importi- degli anni di riferimento, delle cartelle o avvisi di addebito presupposti, della data di notifica delle stesse, del ruolo oltre che, come già evidenziato, delle modalità di calcolo degli interessi di mora;
delle fonti normative in base alle quali sono state determinate le spese.
Soccorre, oltre tutto, l'indirizzo della Corte di Cassazione ha specificato che gli atti dell'esecuzione sono correttamente motivati “mediante richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti
o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato” (Cass. civ. n.22018/2017).
Sul punto la Cassazione (v. Ordinanza n. 21065/2022) ha precisato che è sufficiente il riferimento, contenuto nell'intimazione, alla cartella di pagamento in precedenza notificata, così da consentire all'interessato di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa tributaria e le ragioni dell'emissione dell'intimazione stessa.
Alla luce di tutto ciò appare destituita di ogni pregio la denuncia di difetto di motivazione per come variamente articolata da parte ricorrente.
5 Analogamente nel caso di specie gli avvisi di addebito, che indicano precisamente il quantum, le annualità e l'oggetto della pretesa.
Nel merito, si rammenta che l'iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni (v. Cass.
Sentenza del 06/12/2016 n. 24908; Sentenza del 06/12/2016 n. 24904 - Corte di
Cassazione).
È evidente che nel caso di specie la comunicazione preventiva non è sottoposta al vincolo stabilito dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, ma solo all'inutile decorso dei sessanta giorni dalla notifica dell'AVA.
Quanto alle censure relative alla mancata prova della pretesa sostanziale, deve rilevarsi come con sentenza n. 1675/24 del Tribunale di Agrigento ha rigettato l'impugnazione del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.
2020005814/DDL del 28/6/2022, notificato in pari data, con cui, a seguito di accertamento ispettivo relativo al Prot. Inf. .0100.28/06/2022.0181050. CP_1
Allo stato attuale, dunque, la pretesa deve ritenersi fondata.
Da ultimo, ha dedotto nella propria memoria che l'ava “nn. 591 2022 CP_1
0001934374 000 risulta sgravato per intervenuto pagamento da parte del ricorrente in quanto: il ricorrente ha versato in data 5.12.2023 euro 1.500 al concessionario per la riscossione, come da documenti in atti;
in data 18.09.2023 ha effettuato ulteriori versamenti mediante F24 (1.369,13 e 332,48)”, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
A tale richiesta le altre parti non hanno aderito;
e comunque sia non è chiaro come un AVA afferente crediti vantati dall' per contributi ivs operai a tempo CP_1 determinato e somme aggiuntive per l'anno 2019 e 2020, per l'importo complessivo di € 61.359,97 possa risultare sgravato da un pagamento di circa 3.000,00 euro.
Comunque sia, agli atti vi è il provvedimento di sgravio parziale del 15.3.24, che dovrà essere tenuto in considerazione ai fini del ridimensionamento della pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso dichiarando dovuti gli importi di cui agli avvisi di addebito n. 591 2022 0001934374 000 e n. 591 2023 0000020375 000, dedotto quanto riportato dal provvedimento di sgravio del 15.3.24 di . CP_1
6 pone a carico di parte ricorrente le spese di lite, da rifondere ad , e ad CP_1 [...]
, liquidandole in euro 4.201,00 per ogni resistente, oltre Controparte_3 spese, IVA e CPA se dovute.
Così deciso in Agrigento, 10/07/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
7