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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/09/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
n. 654/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Leonardo SCIONTI Presidente rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere dott.ssa Laura D'AMELIO Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado unico iscritta a ruolo il 09.12.2024 al n. 654 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2024
promossa da e elettivamente domiciliati in Firenze, via della Parte_1 Parte_2
Chiesa n. 111 presso e nello studio dell'Avv. Andrea Scasso, rappresentati e difesi dall'Avv. Ilaria Zipoli di Prato, come da mandato allegato al ricorso
- ricorrenti -
in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- litisconsorte ex lege -
oggetto: declaratoria di efficacia civile di sentenza canonica. La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti e Pt_3
“…Voglia la Corte adita dichiarare esecutiva ad ogni effetto la sentenza del Parte_4
Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Prato del 15.06.2023 dichiarativa di nullità del matrimonio contratto in data 29.07.2023 dai signori e Parte_1 Parte_2
cui è stata conferita, in data 12.11.2024, esecutività dal superiore organo
[...]
ecclesiastico di controllo, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, e ordinare pertanto all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato (P0) di annotare la sentenza stessa e quella emananda, considerate per effetto dell'art. 67, comma 2, della L. 31 maggio 1995 n. 218, unico titolo, nei registri di nascita e di matrimonio tenuti dal comune…”; per il Pubblico Ministero: “Visto per l'intervento”.
- FATTO E DIRITTO -
I. Il fatto e il giudizio di delibazione. Con ricorso congiunto, Parte_1
(nato il [...] a Bagno a [...] -FI) e (nata il [...] a Parte_2
Firenze) hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. Hanno dedotto i ricorrenti che: in data 29.07.2023 hanno contratto matrimonio concordatario nella Parrocchia di Santa Maria della Pietà a Prato (P0), atto trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Prato (PO), n.
64 P. II Serie A Anno 2023; in data 02.02.2024 entrambi i ricorrenti, hanno presentato libello introduttorio per la causa di nullità matrimoniale presso il competente Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Prato;
in data 15.06.2024 il suddetto Tribunale ha emanato la sentenza definitiva dichiarativa della nullità del matrimonio per difetto di consenso per l'esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo coattore, a norma del can. 1101, par. 2 CJC;
stante la mancanza di impugnazione, la sentenza è diventata esecutiva a norma del can. 1679 del CJC;
in virtù della brevissima convivenza e comunque dell'orientamento della Suprema
Corte in materia di delibazione della sentenza che accerti la simulazione unilaterale dell'un coniuge con rinuncia dell'altro a farla valere, sussistevano i presupposti per la delibazione richiesta. Concludevano, pertanto, come in epigrafe. Interveniva il
Pubblico Ministero che non assumeva esplicite conclusioni. In esito la causa, senza
2 fissazione di udienza attese le conclusioni congiunte dei coniugi ricorrenti, era decisa in camera di consiglio.
II. Merito: i principi generali. La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta con la conseguente declaratoria di efficacia della sentenza di cui specificamente al dispositivo.
II.
1. In linea generale, va ribadito che ai sensi dell'art. 8 della legge 25 marzo
1985 n. 121, recante norme di “Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al
Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa
Sede” (d'ora in poi, soltanto “Concordato”) “…le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia…”.
II.
2. Quanto al rinvio effettuato dal punto “c)” è da dire che la Suprema Corte
(Cassazione civile, Sezione I, 10/05/2006 n. 10796) ha ribadito il carattere di rinvio c.d. materiale alle norme di cui agli artt. 796-797 c.p.c. recanti, a loro volta,
competenza e condizioni per la declaratoria di efficacia delle sentenze straniere, norme adesso abrogate dalla successiva legge 31 maggio 1995 n. 218, recante norme di “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” e sostituite dall'art. 3 64 di essa. Tuttavia, l'abrogazione degli artt. 796 e 797 c.p.c., sancita dall'art. 73 della legge n. 218/95 cit., non è idonea, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, a spiegare efficacia sulle disposizioni del Concordato le quali – con riferimento alla dichiarazione di efficacia, nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici – contengono come detto un espresso riferimento all'applicazione degli artt. 796 e 797 c.p.c. (così l'art. 4 del protocollo addizionale, in relazione all'art. 8 dell'Accordo). Pertanto, il giudice italiano, al fine di decidere sulla domanda avente ad oggetto la predetta dichiarazione di efficacia, deve continuare ad applicare i menzionati articoli del codice di rito civile, i quali risultano perciò connotati da una vera e propria ultrattività, relativamente a tale specifica materia ed in forza del principio concordatario accolto dall'art. 7 della Costituzione, principio comportante la resistenza all'abrogazione delle norme pattizie, le quali sono suscettibili di essere modificate, in mancanza di accordo delle Parti contraenti, soltanto attraverso leggi costituzionali (su tutto, cfr. Cassazione civile, Sezione I, 11/02/2008 n. 3186; id.,
08/06/2005 n. 12010).
III. Segue: il caso concreto. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie sussistono tutte le condizioni richieste dal combinato disposto dagli artt. 8 del
Concordato e 797 c.p.c., per quanto emerge dalla lettura della sentenza emessa in sede ecclesiastica e per quanto comunque indicato dalle Parti che – del resto,
congiuntamente – hanno proposto ricorso.
III.
1. In particolare, per quanto emerge dalla lettura degli atti e per quanto compete all'accertamento di questa Corte (su detto punto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 02.02.1982 n. 18, cfr., con orientamento risalente, ma successivamente non contrastato, Cassazione civile, Sezione I, 15/05/1982 n. 3024):
1) il Tribunale Ecclesiastico dello Stato Vaticano nel quale la sentenza è stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano;
2) la citazione è stata notificata in conformità alla legge del luogo dove si è svolto il giudizio ed è stato in essa assegnato
4 un congruo termine a comparire;
3) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo;
4) la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui
è stata pronunciata;
5) essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano;
6) non consta sia pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, statuito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera.
III.
2. Infine, quale ultimo indispensabile requisito, la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
III.
2.1. Sotto tale ultimo aspetto, in particolare, la sentenza ecclesiastica concludeva per la nullità del matrimonio “…per simulazione di consenso per esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo coattore, ex can. 1101 §2
CJC/1983…”. In particolare, per quel che più in questa sede pertiene, il Tribunale
Ecclesiastico accertava sulla base dell'istruttoria svolta un rapporto caratterizzato da un ordinario periodo di fidanzamento, seppure caratterizzato dalla distanza delle
Parti per ragioni lavorative di lui che viveva a Torino;
così ricostruiva le vicende successive dei ricorrenti e motivava sulla nullità: “…11) Il matrimonio è stato deciso da entrambe le parti …Con il passare dei mesi e l'avvicinarsi della data, però, questa comune decisione non ebbe la stessa evoluzione da parte di entrambi. Con lo strutturarsi della vita a Torino in un ambiente e contesto diverso, da parte di nacquero molti dubbi e perplessità sull'opportunità della scelta fatta. Pt_1
L'attrazione per quel nuovo tipo di vita, alla quale non partecipav e di cui Parte_2
faceva parte anche l'interessamento per un'altra ragazza, crearono in lui un forte contrasto interiore, fino a considerare il matrimonio come una via risolutiva temporanea della situazione che stava vivendo senza escludere una ipotetica rottura del patto coniugale nel caso in cui la convivenza si fosse mostrata insostenibile.
si riservava, quindi, il diritto di sciogliere il patto irrevocabile che è il Pt_1
matrimonio cristiano. Infatti, confid : «penso di non aver approfondito in Pt_1
modo attento il tema dell'indissolubilità della quale credo di non aver avuto al momento la giusta contezza. Il matrimonio con rappresentava un Parte_2
5 tentativo da provare per varie motivazioni, principalmente per una stabilità fisica, ma anche emotiva, nella speranza di risolvere successivamente quelle preoccupazioni che in quei giorni stavo vivendo;
la mancata risoluzione di questo turbamento avrebbe comportato sicuramente l'interruzione del rapporto matrimoniale» …”.
III.
2.2. Da quanto incontestatamente accertato nella causa ecclesiastica emerge, nella sostanza, che si avvicinava al vincolo civile del matrimonio con Parte_1
sicura riserva mentale in riferimento ad almeno uno degli obblighi che ne derivavano: egli nella sostanza riteneva di contrarre matrimonio pur non rinunciando ad un'eventuale violazione dell'obbligo di fedeltà che da esso deriva.
Ebbene, la Corte Suprema, proprio in riferimento alla riserva sui bona matrimonii, ha più volte ribadito che la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi, appunto, di uno dei bona, può effettivamente trovare ostacolo nell'ordine pubblico nel caso in cui detta esclusione sia rimasta, inespressa, nella sfera psichica del suo autore, senza manifestarsi (né comunque essere conosciuta o conoscibile) all'altro coniuge, alla stregua dell'inderogabile principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Tuttavia, prosegue la Corte nel senso che tale principio, ancorché inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto, ed è, quindi, rivolto a tutelare detto valore contro ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto di optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte, con la conseguenza che l'indicato ostacolo alla delibazione non può essere ravvisato quando il coniuge (che ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso dell'altro coniuge) chieda la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d'Appello, ovvero non si opponga a tale declaratoria, con un comportamento inequivocamente diretto a tale effetto (in tal senso, Cassazione civile, Sezione I, 28/03/2001 n. 4457; successivamente, conformi, id., 30/05/2003 n. 8764; id., 01/04/2004 n. 6371).
6 Di qui, la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda, avendo la agito insieme al coniuge anche in questa sede per la delibazione. Pt_2
IV. Spese. Nulla sulle spese, non trattandosi di procedura sostanzialmente contenziosa.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando in grado unico sul ricorso congiuntamente proposto da Parte_1
(nato il [...] a Bagno a [...] -FI) e (nata il [...] a
[...] Parte_2
Firenze) in contraddittorio con il Pubblico Ministero, così provvede:
DICHIARA l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza del
Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco resa in data 15.06.2024, resa esecutiva con provvedimento in data 12.11.2024 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
che dichiara la nullità del matrimonio contratto tra gli odierni ricorrenti e celebrato con rito concordatario in data 29.07.2023 nella Chiesa di Santa Anna in Giolica, nella
Parrocchia di Santa Maria della Pietà a Prato, Diocesi di Prato, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 64 P. II Serie A Anno 2023;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di matrimonio;
DISPONE che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D.l.vo n. 30.06.2003 n.196.
Nulla per le spese.
Firenze, 04.07.2025
IL PRESIDENTE Est.
Leonardo Scionti
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Leonardo SCIONTI Presidente rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere dott.ssa Laura D'AMELIO Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado unico iscritta a ruolo il 09.12.2024 al n. 654 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2024
promossa da e elettivamente domiciliati in Firenze, via della Parte_1 Parte_2
Chiesa n. 111 presso e nello studio dell'Avv. Andrea Scasso, rappresentati e difesi dall'Avv. Ilaria Zipoli di Prato, come da mandato allegato al ricorso
- ricorrenti -
in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- litisconsorte ex lege -
oggetto: declaratoria di efficacia civile di sentenza canonica. La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti e Pt_3
“…Voglia la Corte adita dichiarare esecutiva ad ogni effetto la sentenza del Parte_4
Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Prato del 15.06.2023 dichiarativa di nullità del matrimonio contratto in data 29.07.2023 dai signori e Parte_1 Parte_2
cui è stata conferita, in data 12.11.2024, esecutività dal superiore organo
[...]
ecclesiastico di controllo, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, e ordinare pertanto all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato (P0) di annotare la sentenza stessa e quella emananda, considerate per effetto dell'art. 67, comma 2, della L. 31 maggio 1995 n. 218, unico titolo, nei registri di nascita e di matrimonio tenuti dal comune…”; per il Pubblico Ministero: “Visto per l'intervento”.
- FATTO E DIRITTO -
I. Il fatto e il giudizio di delibazione. Con ricorso congiunto, Parte_1
(nato il [...] a Bagno a [...] -FI) e (nata il [...] a Parte_2
Firenze) hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. Hanno dedotto i ricorrenti che: in data 29.07.2023 hanno contratto matrimonio concordatario nella Parrocchia di Santa Maria della Pietà a Prato (P0), atto trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Prato (PO), n.
64 P. II Serie A Anno 2023; in data 02.02.2024 entrambi i ricorrenti, hanno presentato libello introduttorio per la causa di nullità matrimoniale presso il competente Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Prato;
in data 15.06.2024 il suddetto Tribunale ha emanato la sentenza definitiva dichiarativa della nullità del matrimonio per difetto di consenso per l'esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo coattore, a norma del can. 1101, par. 2 CJC;
stante la mancanza di impugnazione, la sentenza è diventata esecutiva a norma del can. 1679 del CJC;
in virtù della brevissima convivenza e comunque dell'orientamento della Suprema
Corte in materia di delibazione della sentenza che accerti la simulazione unilaterale dell'un coniuge con rinuncia dell'altro a farla valere, sussistevano i presupposti per la delibazione richiesta. Concludevano, pertanto, come in epigrafe. Interveniva il
Pubblico Ministero che non assumeva esplicite conclusioni. In esito la causa, senza
2 fissazione di udienza attese le conclusioni congiunte dei coniugi ricorrenti, era decisa in camera di consiglio.
II. Merito: i principi generali. La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta con la conseguente declaratoria di efficacia della sentenza di cui specificamente al dispositivo.
II.
1. In linea generale, va ribadito che ai sensi dell'art. 8 della legge 25 marzo
1985 n. 121, recante norme di “Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al
Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa
Sede” (d'ora in poi, soltanto “Concordato”) “…le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia…”.
II.
2. Quanto al rinvio effettuato dal punto “c)” è da dire che la Suprema Corte
(Cassazione civile, Sezione I, 10/05/2006 n. 10796) ha ribadito il carattere di rinvio c.d. materiale alle norme di cui agli artt. 796-797 c.p.c. recanti, a loro volta,
competenza e condizioni per la declaratoria di efficacia delle sentenze straniere, norme adesso abrogate dalla successiva legge 31 maggio 1995 n. 218, recante norme di “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” e sostituite dall'art. 3 64 di essa. Tuttavia, l'abrogazione degli artt. 796 e 797 c.p.c., sancita dall'art. 73 della legge n. 218/95 cit., non è idonea, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, a spiegare efficacia sulle disposizioni del Concordato le quali – con riferimento alla dichiarazione di efficacia, nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici – contengono come detto un espresso riferimento all'applicazione degli artt. 796 e 797 c.p.c. (così l'art. 4 del protocollo addizionale, in relazione all'art. 8 dell'Accordo). Pertanto, il giudice italiano, al fine di decidere sulla domanda avente ad oggetto la predetta dichiarazione di efficacia, deve continuare ad applicare i menzionati articoli del codice di rito civile, i quali risultano perciò connotati da una vera e propria ultrattività, relativamente a tale specifica materia ed in forza del principio concordatario accolto dall'art. 7 della Costituzione, principio comportante la resistenza all'abrogazione delle norme pattizie, le quali sono suscettibili di essere modificate, in mancanza di accordo delle Parti contraenti, soltanto attraverso leggi costituzionali (su tutto, cfr. Cassazione civile, Sezione I, 11/02/2008 n. 3186; id.,
08/06/2005 n. 12010).
III. Segue: il caso concreto. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie sussistono tutte le condizioni richieste dal combinato disposto dagli artt. 8 del
Concordato e 797 c.p.c., per quanto emerge dalla lettura della sentenza emessa in sede ecclesiastica e per quanto comunque indicato dalle Parti che – del resto,
congiuntamente – hanno proposto ricorso.
III.
1. In particolare, per quanto emerge dalla lettura degli atti e per quanto compete all'accertamento di questa Corte (su detto punto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 02.02.1982 n. 18, cfr., con orientamento risalente, ma successivamente non contrastato, Cassazione civile, Sezione I, 15/05/1982 n. 3024):
1) il Tribunale Ecclesiastico dello Stato Vaticano nel quale la sentenza è stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano;
2) la citazione è stata notificata in conformità alla legge del luogo dove si è svolto il giudizio ed è stato in essa assegnato
4 un congruo termine a comparire;
3) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo;
4) la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui
è stata pronunciata;
5) essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano;
6) non consta sia pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, statuito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera.
III.
2. Infine, quale ultimo indispensabile requisito, la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
III.
2.1. Sotto tale ultimo aspetto, in particolare, la sentenza ecclesiastica concludeva per la nullità del matrimonio “…per simulazione di consenso per esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo coattore, ex can. 1101 §2
CJC/1983…”. In particolare, per quel che più in questa sede pertiene, il Tribunale
Ecclesiastico accertava sulla base dell'istruttoria svolta un rapporto caratterizzato da un ordinario periodo di fidanzamento, seppure caratterizzato dalla distanza delle
Parti per ragioni lavorative di lui che viveva a Torino;
così ricostruiva le vicende successive dei ricorrenti e motivava sulla nullità: “…11) Il matrimonio è stato deciso da entrambe le parti …Con il passare dei mesi e l'avvicinarsi della data, però, questa comune decisione non ebbe la stessa evoluzione da parte di entrambi. Con lo strutturarsi della vita a Torino in un ambiente e contesto diverso, da parte di nacquero molti dubbi e perplessità sull'opportunità della scelta fatta. Pt_1
L'attrazione per quel nuovo tipo di vita, alla quale non partecipav e di cui Parte_2
faceva parte anche l'interessamento per un'altra ragazza, crearono in lui un forte contrasto interiore, fino a considerare il matrimonio come una via risolutiva temporanea della situazione che stava vivendo senza escludere una ipotetica rottura del patto coniugale nel caso in cui la convivenza si fosse mostrata insostenibile.
si riservava, quindi, il diritto di sciogliere il patto irrevocabile che è il Pt_1
matrimonio cristiano. Infatti, confid : «penso di non aver approfondito in Pt_1
modo attento il tema dell'indissolubilità della quale credo di non aver avuto al momento la giusta contezza. Il matrimonio con rappresentava un Parte_2
5 tentativo da provare per varie motivazioni, principalmente per una stabilità fisica, ma anche emotiva, nella speranza di risolvere successivamente quelle preoccupazioni che in quei giorni stavo vivendo;
la mancata risoluzione di questo turbamento avrebbe comportato sicuramente l'interruzione del rapporto matrimoniale» …”.
III.
2.2. Da quanto incontestatamente accertato nella causa ecclesiastica emerge, nella sostanza, che si avvicinava al vincolo civile del matrimonio con Parte_1
sicura riserva mentale in riferimento ad almeno uno degli obblighi che ne derivavano: egli nella sostanza riteneva di contrarre matrimonio pur non rinunciando ad un'eventuale violazione dell'obbligo di fedeltà che da esso deriva.
Ebbene, la Corte Suprema, proprio in riferimento alla riserva sui bona matrimonii, ha più volte ribadito che la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi, appunto, di uno dei bona, può effettivamente trovare ostacolo nell'ordine pubblico nel caso in cui detta esclusione sia rimasta, inespressa, nella sfera psichica del suo autore, senza manifestarsi (né comunque essere conosciuta o conoscibile) all'altro coniuge, alla stregua dell'inderogabile principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Tuttavia, prosegue la Corte nel senso che tale principio, ancorché inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto, ed è, quindi, rivolto a tutelare detto valore contro ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto di optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte, con la conseguenza che l'indicato ostacolo alla delibazione non può essere ravvisato quando il coniuge (che ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso dell'altro coniuge) chieda la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d'Appello, ovvero non si opponga a tale declaratoria, con un comportamento inequivocamente diretto a tale effetto (in tal senso, Cassazione civile, Sezione I, 28/03/2001 n. 4457; successivamente, conformi, id., 30/05/2003 n. 8764; id., 01/04/2004 n. 6371).
6 Di qui, la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda, avendo la agito insieme al coniuge anche in questa sede per la delibazione. Pt_2
IV. Spese. Nulla sulle spese, non trattandosi di procedura sostanzialmente contenziosa.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando in grado unico sul ricorso congiuntamente proposto da Parte_1
(nato il [...] a Bagno a [...] -FI) e (nata il [...] a
[...] Parte_2
Firenze) in contraddittorio con il Pubblico Ministero, così provvede:
DICHIARA l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza del
Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco resa in data 15.06.2024, resa esecutiva con provvedimento in data 12.11.2024 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
che dichiara la nullità del matrimonio contratto tra gli odierni ricorrenti e celebrato con rito concordatario in data 29.07.2023 nella Chiesa di Santa Anna in Giolica, nella
Parrocchia di Santa Maria della Pietà a Prato, Diocesi di Prato, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 64 P. II Serie A Anno 2023;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di matrimonio;
DISPONE che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D.l.vo n. 30.06.2003 n.196.
Nulla per le spese.
Firenze, 04.07.2025
IL PRESIDENTE Est.
Leonardo Scionti
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