TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/07/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 694/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione. 694/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Lecco con il patrocinio dell'avv. CAROLINA BOGHI
e
C.F. , nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
RI (Slovacchia) con il patrocinio dell'avv. CAROLINA BOGHI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Pronunciare la separazione personale dei IG.ri e Controparte_1 Parte_1
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Pronunciare la separazione personale dei IG.ri e;
Controparte_1 Parte_1
3. L'abitazione coniugale sarà assegnata alla IG.ra on tutto ciò che l'arreda che la Pt_1 abiterà unitamente al figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ed Per_1 alla figlia maggiorenne ed indipendente economicamente Il IG. in accordo Per_2 CP_1 con la moglie, ha già provveduto a trasferire la propria residenza, anche anagrafica, altrove e precisamente in 93101 RI (Slovacchia), Hlavna 846/3. 4. Come anzidetto i coniugi sono pieni ed esclusivi proprietari, per le quote e i diritti come sopra specificati, in forza di atto portante compravendita in data 12 novembre 1999 al n. 44792/10952 di repertorio in autentica dottor Notaio in Lecco, Persona_3 registrato a Lecco in data 24 novembre 1999 al n. 2563
Serie 2V e trascritto a Lecco in data 24 novembre 1999 ai numeri 14241/9956, nonché dell'atto portante costituzione di diritto di usufrutto a titolo gratuito su quota immobiliare in data 27 dicembre 2024 al n.21484/10664 di repertorio a rogito Dottoressa Persona_4
Notaio in registrato a Lecco in data 30 dicembre 2024 al n.18205 Serie IT e Per_5 trascritto a Lecco in data 30 dicembre 2024 ai numeri 20056/15443, delle porzioni immobiliari site in Comune Amministrativo di Lecco -LC- Sezione Censuaria di Acquate, alla Via Ai Poggi n. 102/B, facenti parte del fabbricato residenziale composto da quattro villette a schiera, eretto su area di cui al mappale 5700 (cinquemilasettecento), di Ha. CP_2
00.18.55 di Catasto Terreni, in seguito meglio descritte:
- villetta a schiera disposta su quattro livelli (piano terra , piano primo, piano secondo/sottotetto e piano interrato) collegati tra loro tramite scala interna in piena proprietà e composta da: un locale, cucina, disimpegno, servizio igienico, portico, terrazzo e porzione di area esterna scoperta pertinenziale adibita a giardino, il tutto al piano terra;
tre locali, disimpegno, servizio igienico e loggiato al piano primo;
sottotetto non abitabile al piano secondo/sottotetto; due locali, ingresso/disimpegno, servizio igienico e due bocche di lupo al piano interrato (S1);
- vano ad uso box autorimessa posto al piano interrato (S1) e di pertinenza della sopra descritta unità abitativa, il tutto in mappa e catasto rispettivamente contraddistinto come segue:
CQ., al Foglio 14 (quattordici) Parte_2
- mappali 5700 sub. 8 (cinquemilasettecento subalterno otto), Via Ai Poggi snc, Piani S1-T- 1-2, Categoria A/7, Classe 2, Consistenza vani 8, Superficie catastale totale metri quadri 163, superficie catastale totale escluse aree scoperte metri quadri 150, Rendita Euro 1.260,15;
- mappale 5700 sub. 4 (cinquemilasettecento subalterno quattro), Via Ai Poggi snc, Piani S1, Categoria C/6, Classe 5, Consistenza metri quadri 26, Superficie catastale totale metri quadri 29, Rendita Euro 165,16, il tutto in forza della Dichiarazione di Nuova Costruzione presentata all' di Como in Pt_3 data 22 gennaio 1998 al n. G00367/98 di protocollo;
richiamata la Variazione del Classamento in data 9 luglio 2009 al n. LC0132118 e al n. LC0132114 di protocollo.
Confini:
Mappale 5700 sub. 8:
piano terra (in corpo unico con l'area):
mappale 7053, unità immobiliare di cui al mappale 5700 sub. 9, enti comuni di cui al mappale 5700 sub. 1 ed unità immobiliare di cui al mappale 5700 sub. 7; piano primo e secondo (in corpo unico): prospetto sull'area qui compresa a piano terra, unità immobiliare di cui al mappale 5700 sub. 9, prospetto su terrazzo a piano terra, prospetto su enti comuni di cui al mappale 5700 sub. 1 ed unità di cui al mappale 5700 sub.7; piano interrato:
terrapieno, unità immobiliare di cui al mappale 5700 sub.9, box autorimessa di cui al mappale 5700 sub. 4, enti comuni di cui al mappale 5700 sub.1 ed unità immobiliare di cui al mappale 5700 sub.7; mappale 5700 sub. 4: unità immobiliare di cui al mappale 5700 sub. 8, box autorimessa di cui al mappale 5700 sub. 5 ed enti comuni di cui al mappale 5700 sub.1.
Oltre a quote comuni di propria spettanza.
In considerazione della sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi il IG. CP_1
intende trasferire la propria quota di nuda proprietà pari al 50% delle sopra descritte
[...] unità immobiliari alla IG.ra (la quale già vanta il diritto di usufrutto vitalizio Parte_1 sulla medesima quota).
Il summenzionato trasferimento immobiliare costituisce condizione essenziale e indispensabile per la soluzione della crisi coniugale e, entro trenta giorni dall'emissione della sentenza, sarà perfezionato con apposito atto, da redigere innanzi al Notaio Persona_4 con Studio in Per_5
Le spese notarili saranno poste interamente a carico del IG. . Controparte_1
5. In ogni caso, anche a seguito del suddetto trasferimento della proprietà immobiliare, il IG. continuerà a sostenere in via esclusiva tutte le spese ordinarie (comprese le utenze CP_1 domestiche e specificatamente acqua, luce, gas, telefono oltreché l'assicurazione sull'immobile coniugale) e straordinarie, tasse (TARI) ed imposte riferite all'abitazione coniugale.
Altresì, il IG. si farà carico del pagamento integrale dell'assicurazione e del bollo CP_1 delle due autovetture di famiglia, dell'Assicurazione Sanitaria Sanivolo e delle spese sportive presso la Canottieri di Lecco in favore della moglie nonché di tutti gli esborsi che si renderanno necessari nel tempo a titolo di contributi assicurativi e previdenziali, anche volontari e comunque nessuno escluso, ai fini del raggiungimento dello stato pensionistico della IG.ra . Parte_1
6. I due figli e , maggiorenni, visiteranno il padre quando lo vorranno previ Per_2 Per_1 accordi diretti con lo stesso.
7. Il IG. verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , CP_1 Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente in quanto studente universitario, la somma mensile pari a Euro 1.200,00 entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile ex indici Istat. Altresì il IG. si farà carico in via esclusiva, al 100%, delle spese straordinarie da CP_1 sostenersi nell'interesse del figlio , come da Protocollo del Tribunale di Lecco del Per_1
29/03/2018.
maggiorenne ed economicamente indipendente, non necessita di alcuna Per_2 contribuzione economica né ordinaria né straordinaria per il proprio mantenimento da parte dei genitori.
8. Il IG. verserà in favore della moglie un contributo al mantenimento della stessa CP_1 dell'ammontare mensile pari a Euro 700,00 entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile ex indici Istat.
9. Il IG. si impegna a sostenere ulteriori spese personali straordinarie in favore della CP_1 moglie e del figlio laddove occorresse (a titolo esemplificativo spese mediche, Per_1 vacanze).
10. Spese, competenze ed onorari compensati;
11. Con effetti dalla sottoscrizione del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 civile il 07/11/1996 a Lecco e dalla loro unione sono nati due figli: Persona_6 nata il [...], maggiorenne ed autosufficiente economicamente e Persona_7 nato il [...], maggiorenne ma non autosufficiente economicamente.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 08/05/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, essendo venuta meno l'affectio coniugalis, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito civile a Lecco il 07/11/1996, con atto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1996, parte I, numero 30;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 26/06/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione. 694/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Lecco con il patrocinio dell'avv. CAROLINA BOGHI
e
C.F. , nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
RI (Slovacchia) con il patrocinio dell'avv. CAROLINA BOGHI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Pronunciare la separazione personale dei IG.ri e Controparte_1 Parte_1
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Pronunciare la separazione personale dei IG.ri e;
Controparte_1 Parte_1
3. L'abitazione coniugale sarà assegnata alla IG.ra on tutto ciò che l'arreda che la Pt_1 abiterà unitamente al figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ed Per_1 alla figlia maggiorenne ed indipendente economicamente Il IG. in accordo Per_2 CP_1 con la moglie, ha già provveduto a trasferire la propria residenza, anche anagrafica, altrove e precisamente in 93101 RI (Slovacchia), Hlavna 846/3. 4. Come anzidetto i coniugi sono pieni ed esclusivi proprietari, per le quote e i diritti come sopra specificati, in forza di atto portante compravendita in data 12 novembre 1999 al n. 44792/10952 di repertorio in autentica dottor Notaio in Lecco, Persona_3 registrato a Lecco in data 24 novembre 1999 al n. 2563
Serie 2V e trascritto a Lecco in data 24 novembre 1999 ai numeri 14241/9956, nonché dell'atto portante costituzione di diritto di usufrutto a titolo gratuito su quota immobiliare in data 27 dicembre 2024 al n.21484/10664 di repertorio a rogito Dottoressa Persona_4
Notaio in registrato a Lecco in data 30 dicembre 2024 al n.18205 Serie IT e Per_5 trascritto a Lecco in data 30 dicembre 2024 ai numeri 20056/15443, delle porzioni immobiliari site in Comune Amministrativo di Lecco -LC- Sezione Censuaria di Acquate, alla Via Ai Poggi n. 102/B, facenti parte del fabbricato residenziale composto da quattro villette a schiera, eretto su area di cui al mappale 5700 (cinquemilasettecento), di Ha. CP_2
00.18.55 di Catasto Terreni, in seguito meglio descritte:
- villetta a schiera disposta su quattro livelli (piano terra , piano primo, piano secondo/sottotetto e piano interrato) collegati tra loro tramite scala interna in piena proprietà e composta da: un locale, cucina, disimpegno, servizio igienico, portico, terrazzo e porzione di area esterna scoperta pertinenziale adibita a giardino, il tutto al piano terra;
tre locali, disimpegno, servizio igienico e loggiato al piano primo;
sottotetto non abitabile al piano secondo/sottotetto; due locali, ingresso/disimpegno, servizio igienico e due bocche di lupo al piano interrato (S1);
- vano ad uso box autorimessa posto al piano interrato (S1) e di pertinenza della sopra descritta unità abitativa, il tutto in mappa e catasto rispettivamente contraddistinto come segue:
CQ., al Foglio 14 (quattordici) Parte_2
- mappali 5700 sub. 8 (cinquemilasettecento subalterno otto), Via Ai Poggi snc, Piani S1-T- 1-2, Categoria A/7, Classe 2, Consistenza vani 8, Superficie catastale totale metri quadri 163, superficie catastale totale escluse aree scoperte metri quadri 150, Rendita Euro 1.260,15;
- mappale 5700 sub. 4 (cinquemilasettecento subalterno quattro), Via Ai Poggi snc, Piani S1, Categoria C/6, Classe 5, Consistenza metri quadri 26, Superficie catastale totale metri quadri 29, Rendita Euro 165,16, il tutto in forza della Dichiarazione di Nuova Costruzione presentata all' di Como in Pt_3 data 22 gennaio 1998 al n. G00367/98 di protocollo;
richiamata la Variazione del Classamento in data 9 luglio 2009 al n. LC0132118 e al n. LC0132114 di protocollo.
Confini:
Mappale 5700 sub. 8:
piano terra (in corpo unico con l'area):
mappale 7053, unità immobiliare di cui al mappale 5700 sub. 9, enti comuni di cui al mappale 5700 sub. 1 ed unità immobiliare di cui al mappale 5700 sub. 7; piano primo e secondo (in corpo unico): prospetto sull'area qui compresa a piano terra, unità immobiliare di cui al mappale 5700 sub. 9, prospetto su terrazzo a piano terra, prospetto su enti comuni di cui al mappale 5700 sub. 1 ed unità di cui al mappale 5700 sub.7; piano interrato:
terrapieno, unità immobiliare di cui al mappale 5700 sub.9, box autorimessa di cui al mappale 5700 sub. 4, enti comuni di cui al mappale 5700 sub.1 ed unità immobiliare di cui al mappale 5700 sub.7; mappale 5700 sub. 4: unità immobiliare di cui al mappale 5700 sub. 8, box autorimessa di cui al mappale 5700 sub. 5 ed enti comuni di cui al mappale 5700 sub.1.
Oltre a quote comuni di propria spettanza.
In considerazione della sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi il IG. CP_1
intende trasferire la propria quota di nuda proprietà pari al 50% delle sopra descritte
[...] unità immobiliari alla IG.ra (la quale già vanta il diritto di usufrutto vitalizio Parte_1 sulla medesima quota).
Il summenzionato trasferimento immobiliare costituisce condizione essenziale e indispensabile per la soluzione della crisi coniugale e, entro trenta giorni dall'emissione della sentenza, sarà perfezionato con apposito atto, da redigere innanzi al Notaio Persona_4 con Studio in Per_5
Le spese notarili saranno poste interamente a carico del IG. . Controparte_1
5. In ogni caso, anche a seguito del suddetto trasferimento della proprietà immobiliare, il IG. continuerà a sostenere in via esclusiva tutte le spese ordinarie (comprese le utenze CP_1 domestiche e specificatamente acqua, luce, gas, telefono oltreché l'assicurazione sull'immobile coniugale) e straordinarie, tasse (TARI) ed imposte riferite all'abitazione coniugale.
Altresì, il IG. si farà carico del pagamento integrale dell'assicurazione e del bollo CP_1 delle due autovetture di famiglia, dell'Assicurazione Sanitaria Sanivolo e delle spese sportive presso la Canottieri di Lecco in favore della moglie nonché di tutti gli esborsi che si renderanno necessari nel tempo a titolo di contributi assicurativi e previdenziali, anche volontari e comunque nessuno escluso, ai fini del raggiungimento dello stato pensionistico della IG.ra . Parte_1
6. I due figli e , maggiorenni, visiteranno il padre quando lo vorranno previ Per_2 Per_1 accordi diretti con lo stesso.
7. Il IG. verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , CP_1 Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente in quanto studente universitario, la somma mensile pari a Euro 1.200,00 entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile ex indici Istat. Altresì il IG. si farà carico in via esclusiva, al 100%, delle spese straordinarie da CP_1 sostenersi nell'interesse del figlio , come da Protocollo del Tribunale di Lecco del Per_1
29/03/2018.
maggiorenne ed economicamente indipendente, non necessita di alcuna Per_2 contribuzione economica né ordinaria né straordinaria per il proprio mantenimento da parte dei genitori.
8. Il IG. verserà in favore della moglie un contributo al mantenimento della stessa CP_1 dell'ammontare mensile pari a Euro 700,00 entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile ex indici Istat.
9. Il IG. si impegna a sostenere ulteriori spese personali straordinarie in favore della CP_1 moglie e del figlio laddove occorresse (a titolo esemplificativo spese mediche, Per_1 vacanze).
10. Spese, competenze ed onorari compensati;
11. Con effetti dalla sottoscrizione del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 civile il 07/11/1996 a Lecco e dalla loro unione sono nati due figli: Persona_6 nata il [...], maggiorenne ed autosufficiente economicamente e Persona_7 nato il [...], maggiorenne ma non autosufficiente economicamente.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 08/05/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, essendo venuta meno l'affectio coniugalis, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito civile a Lecco il 07/11/1996, con atto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1996, parte I, numero 30;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 26/06/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada