Sentenza 5 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 05/07/2021, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/07/2021
N. 00878/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00180/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 180 del 2018, proposto da
LE DE, LA AN, rappresentati e difesi dall'avvocato Laura Poggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, Stradone Scipione Maffei n. 8;
contro
Provincia di Verona non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di Marano di Valpolicella non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della Determinazione n. 4323/2017 del 17.11.2017 della Provincia di Verona, con oggetto: “diniego definitivo ad LE DE e ad altri al rilascio dell'autorizzazione per realizzare nel Comune di Marano di Valpolicella, lungo la strada provinciale n. 34 denominata “della Valgatara”, k.m. 5 + 550 lato dx, fuori centro abitato, di costruzione in sanatoria di opere arbitrariamente eseguite in difformità alla C.E. n. 97 del 02.07.1965 di un fabbricato di civile abitazione e di ogni altro provvedimento pregresso, prodromico, correlato e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le ricorrenti sono proprietarie di un fabbricato con corte circostante, disposta su due piani fuori terra ed un piano seminterrato sito nel Comune di Marano di Valpolicella.
Deducono che il fabbricato è stato realizzato dalla loro dante causa sulla base della licenza di costruzione n. 97 in data 02.07.1965 a una quota di 8,00 metri rispetto al “piano strada” e ad una distanza di 7,60 metri dal confine stradale della strada provinciale Marano – Santa Cristina ed è stato dichiarato abitabile dal giorno 1 ottobre 1967.
La Provincia di Verona ha rilasciato l’autorizzazione alla costruzione del fabbricato in fascia di rispetto stradale con delibera n. 98 del 10.11.1965, con la prescrizione che il fabbricato sorgesse alla distanza di almeno 7 metri dal confine di proprietà stradale, rilevando come non sussistessero problemi di sicurezza stradale, in quanto “sorgendo il fabbricato a + 8 mt rispetto il piano strada, non ostacola in alcun modo la visibilità della strada. Si fa presente che è già stato rilasciato alla ditta in data 30.07.1965, un permesso provvisorio, autorizzante la costruzione del fabbricato”.
Intendendo vendere la villetta ed essendo state rilevate alcune difformità interne del fabbricato rispetto alla licenza edilizia, hanno presentato un’istanza di accertamento di conformità e di autorizzazione paesaggistica in sanatoria. L’autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata. Il Comune, ai fini del rilascio del permesso in sanatoria, ha richiesto anche il parere della Provincia, atteso che la costruzione ricade in fascia di rispetto stradale.
Il nulla osta richiesto è stata negato con il provvedimento impugnato, con la seguente motivazione:
a) la natura delle opere oggetto dell’istanza di sanatoria, ricadenti nella fascia di rispetto stradale della strada provinciale n.34, eccede dai limiti consentiti dalla normativa vigente di cui al Codice della Strada ed al relativo Regolamento;
b) le modifiche al sistema di accessibilità eseguite rispetto all’originario progetto approvato non garantiscono un accesso e recesso adeguato (per le caratteristiche dei luoghi) e tale penalità si ripercuote negativamente sulla sicurezza degli utenti della strada provinciale.
Il provvedimento è impugnato per i seguenti vizi: violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 16 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e 26 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada); Illegittimità per eccesso di potere sotto i particolari profili della contraddittorietà, dello sviamento, dell’incongruità, del travisamento e dell’erronea indicazione e valutazione dei fatti, dell’illogicità e dell’irragionevolezza della violazione del principio della proporzionalità, logicità ed adeguatezza dell’azione amministrativa, nonché della carenza o comunque illogicità e insufficienza della motivazione, della carenza di istruttoria.
La Provincia di Verona ed il Comune di Marano di Valpolicella non si sono costituiti in giudizio.
All’udienza del 13 maggio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La motivazione del provvedimento impugnato non consente di comprenderne le ragioni. Infatti non è specificato in quali termini un abuso concernente in via esclusiva la distribuzione interna dei piani del fabbricato in assenza di modifiche di sagoma e di sedime possa aver variato le condizioni di sicurezza stradale in forza delle quali era stata rilasciata l’autorizzazione provinciale alla costruzione in fascia di rispetto, rilasciata con delibera di Giunta n. 98 del 10.11.1965.
Solo apparente è, inoltre, la motivazione nella parte in cui afferma che “le modifiche al sistema di accessibilità eseguite rispetto all’originario progetto approvato non garantiscono un accesso e recesso adeguato (per le caratteristiche dei luoghi)”, poiché non sono in alcun modo specificate né le modifiche che sono state effettuate, né le ragioni per le quali si ritiene che esse compromettano la sicurezza stradale. Neppure esse emergono dalla planimetria comparativa dello stato autorizzato e dello stato di fatto.
In definitiva il ricorso è fondato e il diniego impugnato deve essere accolto.
Le spese sono poste a carico della Provincia di Vicenza e liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese del Comune di Marano di Valpolicella.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Condanna la Provincia di Vicenza al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 13 maggio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO