TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 14762/2016 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14762/2016 R.G., avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali),
vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato PA in Bari, alla Via Dante n. 25, presso lo studio dell'Avv. Augusto L. Miglietta, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione notificato il 01.10.2016,
- ATTORE -
contro
, in persona del titolare OP P_
, elettivamente domiciliata in Bari, alla Via Fanelli n. 206/33, presso lo studio dell'Avv. Cristian Falco,
[...] dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzo depositata telematicamente il 20.03.2017,
- CONVENUTA -
e contro
, elettivamente domiciliato in Bari, alla Via G. Trevisani n. 106, presso lo studio Controparte_2 dell'Avv. Vittorio Schino, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla copia dell'atto di citazione notificato il 1.10.2016,
- ALTRO CONVENUTO –
nonché contro
a socio unico, in persona dell'amministratore delegato e legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, e , elettivamente domiciliati in Bari, alla via S. Cognetti n. CP_4
38, presso lo studio dell'Avv. Mauro Gadaleta, dal quale sono rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Raffaele Cauzzi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzi, depositata telematicamente in data 21.03.2017,
- ALTRI CONVENUTI –
e contro
1 Dott. Luca Sforza
n. 14762/2016 R.G.
, elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Fanelli n. 206/33, presso lo studio dell'Avv. CP_5
Cristian Falco, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzo depositata telematicamente il 20.03.2017,
- ALTRO CONVENUTO -
nonché contro
, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 elettivamente domiciliata in Milano, al Viale Coni Zugna n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Roveda, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di risposta depositata telematicamente il 28.07.2017,
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA da - Controparte_2
e
- RAPPRESENTANZA GENERALE , in persona del Controparte_6 CP_7 procuratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari, alla Via Tosti Cardarelli
n. 15, presso lo studio dell'Avv. Francesco Tedesco, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giampietro Bozzola
e Guido Castiglioni, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 31.08.2017,
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA da - OP
nonché
in persona del Procuratore del Rappresentante Controparte_8 Pt_2
Generale per l'Italia pro tempore, elettivamente domiciliati in Milano, alla Via Privata Maria Teresa n. 4, presso lo studio dell'Avv. Matteo Cerretti, dal quale sono rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Nunzio Trabace, giusta procura e delega resa su foglio separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 31.08.2017
- TERZI CHIAMATI IN CAUSA da - CP_5
e contro
, in persona del Funzionario Controparte_9 procuratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, alla Piazza Meda n. 3, presso lo studio dell'Avv. Leonardo Giani, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura e delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 01.09.2017,
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA da - Controparte_3 CP_4
nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, e , OP0 P_1 elettivamente domiciliati in Bari, alla Strada dello Speziale n. 1, presso lo studio dell'Avv. Fabio Campese, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.09.2017
- TERZI CHIAMATI IN CAUSA da e - Controparte_3 CP_4
2 Dott. Luca Sforza
n. 14762/2016 R.G. e contro
, elettivamente domiciliata in Manduria, alla Via Lamarmora n. 90, presso lo studio OP2 dell'Avv. Stefania Spedicati, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 17.01.2018,
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA da - Controparte_3 CP_4
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.09.2024 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1 c.p.c..
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con atto di citazione del 27.09.2016, ritualmente notificato in data 01.10.2016, il
[...] onveniva innanzi a questo Tribunale PA OP
, la
[...] OP3 Controparte_3
a Socio Unico, e chiedendo di “condannare i convenuti in solido al
[...] CP_4 CP_5 pagamento della somma di € 65.300,00 ed € 10.000,00, oltre interessi legali al soddisfo, a titolo risarcitorio
(e restitutorio per quanto attiene la somma di € 10.000,00 da parte di ), oltre interessi al OP soddisfo”.
In particolare, parte attrice deduceva che “- il nel perseguimento dello scopo di PA impresa dei consorziati, ha in corso la edificazione in Bari di civili abitazioni;
- il Comune con nota P_4 del 19 dicembre 2014 prot. n. 301708 comunicava al consorzio Giardinelli che l'importo per opere di urbanizzazione da garantire mediante fideiussione era pari ad € 1.802.468,19 (…); - al fine di stipulare tale polizza fideiussoria il contattava vari agenti di assicurazione e broker fra cui la ditta PA di , (…), la quale predisponeva, tramite il sig. OP OP CP_2
polizza fideiussoria da stipulare con con sede legale nel Regno Unito;
- il costo
[...] P_5 di detta fideiussione ammonta ad € 65.300,00; - in data 25 febbraio 2015 il sig. vice Persona_1 presidente del riceveva via mail da parte del sig. copia della PA Controparte_2 polizza;
- tale mail veniva inviata da (…), amministrata dal sig. , al sig. Controparte_3 CP_4
, titolare della omonima agenzia di assicurazioni e da questi dal sig. che CP_5 Controparte_2 appunto la girava al sig. (…); - con tale invio si richiedeva anche il pagamento della Persona_1 somma di € 65.300,00, quale costo della fideiussione, da effettuare a mezzo bonifico;
- il sig. CP_2 richiedeva, nei primi giorni di marzo 2015, anche la sottoscrizione di atti di coobbligazione alla
[...] polizza da parte delle quattro imprese aderenti al ); - tale atto di coobbligazione, PA fornito dallo stesso sig. su carta intestata della , veniva sottoscritto dalle predette CP_2 P_6 aziende;
- in data 02 marzo 2015 la ditta di BR emetteva nei OP P_ confronti del fattura per l'importo di € 10.000,00 per consulenza ed assistenza relativa PA alla stipula della predetta polizza fideiussoria. La fattura veniva pagata a mezzo bonifico. – in data 06 marzo
3 Dott. Luca Sforza
n. 14762/2016 R.G. 2015 il effettuava bonifico di € 65.300,00 ritenendo fosse in favore di - PA P_7 nel mese di giugno 2015 il Comune di Bari (…) comunicava che la non risultava più presso P_6
l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) quale azienda esercitante l'attività in Italia;
- il dott.
ed il sig. rispettivamente Presidente e vice Presidente del Persona_2 Persona_1 [...]
chiedevano notizie sia al sig. e i quali rassicuravano tanto che PA CP_5 OP veniva consegnata dal sig. una nota di chiarimento della ed una nota di OP P_7 chiarimenti della - veniva inoltre consegnata dal sig. una OP OP nuova polizza emessa da RE AR LTD;
- da successiva richiesta effettuata dal presso la PA
IVASS risultava che anche detta compagnia non operava in Italia;
- a seguito di detti fatti il
[...] presentava denunzia querela per i fatti suesposti e successivamente veniva presentata integrazione PA della denunzia querela;
- da successive indagini effettuate è risultato che: - la polizza rilasciata da P_6
è un falso, materiale ed ideologico, sia perché non proveniente da , sia perché non
[...] P_6 sottoscritta dal legale rappresentante della predetta società, sia perché l'atto notarile che porta la detta polizza non proviene dallo studio notarile londinese ed è anch'esso un falso;
- che dai fatti suesposti emerge la responsabilità, contrattuale per inadempimento ed extracontrattuale per fatto illecito, della P_
, nonché la responsabilità, anche extracontrattuale da fatto illecito, della OP
, della ditta individuale nonché sia della OP8 CP_5 [...] sia del legale rappresentante della stessa sig. (…)”. CP_3 CP_4
Pertanto, a fronte dei suesposti fatti, il attore chiedeva il risarcimento dei danni subiti a causa PA della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei soggetti convenuti, con vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il 20.03.2017, si costituiva in giudizio la quale, in via preliminare, chiedeva di essere OP autorizzato alla chiamata in causa della compagnia assicurativa OP9
, al fine di essere manlevata, nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, dalle
[...] conseguenze pregiudizievoli della pronuncia;
chiedeva, inoltre, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. nel merito, chiedeva di rigettare la domanda di parte attrice perché priva di ogni fondamento P_ sia in fatto che in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il 20.03.2017, si costituiva in giudizio il quale, in via preliminare, chiedeva anch'egli di essere autorizzato alla chiamata in causa CP_5 della compagnia assicurativa , al fine di essere manlevato, CP_8 Controparte_20 Controparte_9 nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, dalle conseguenze pregiudizievoli della pronuncia;
chiedeva, inoltre, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. ; nel merito, chiedeva di CP_5 rigettare la domanda di parte attrice perché priva di fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con successiva comparsa di costituzione e risposta, depositata in Cancelleria il 21.03.2017, si costituiva in giudizio personalmente (attesa la cancellazione della di Controparte_2 Controparte_21 [...]
dal Registro delle Imprese), il quale, in via preliminare, chiedeva di anch'egli di essere autorizzato CP_2 alla chiamata in causa della compagnia assicurativa OP9
, al fine di essere manlevato, nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, dalle conseguenze
[...]
4 Dott. Luca Sforza
n. 14762/2016 R.G. pregiudizievoli della pronuncia;
chiedeva, inoltre, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig.
nel merito, chiedeva di rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate, con vittoria delle CP_2 spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il 21.03.2017, si costituivano in giudizio anche a socio unico, e il dott. i quali, in via Controparte_3 CP_4 preliminare, chiedevano di essere autorizzati alla chiamata in manleva della OP0
e nonché della compagnia P_1 OP2 [...]
; nel merito, chiedevano il rigetto delle domande avversarie in quanto OP9 infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, con vittoria di spese di lite.
Autorizzate le chiamate in causa, si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente in data 28.07.2017, la (chiamata in causa da , Controparte_6 Controparte_2 la quale chiedeva di rigettare le domande dell'attore perché infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, di respingere ogni domanda di manleva, attesa la perdita del diritto all'indennizzo da parte del Sig. ai CP_2 sensi degli artt. 1913 e 1915 C.C., e dell'art.
5.14 della polizza inter partes, con vittoria delle spese e competenze di causa.
Con successiva comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente in data 31.08.2017, si costituiva in giudizio la (chiamata in causa OP9 da ) la quale chiedeva di accertare e dichiarare la carenza di OP copertura assicurativa della polizza stipulata con la e, dunque, di rigettare la domanda di manleva P_ proposta dalla predetta società, con vittoria di spese e competenze di lite.
In pari data, si costituivano in giudizio anche (chiamata in causa da Controparte_8 CP_5
, i quali chiedevano di rigettare la domanda del nei confronti di e,
[...] PA CP_5 conseguentemente, respingere le domande proposte dallo stesso nei confronti degli Controparte_8 con vittoria di spese e compensi professionali.
Con successiva comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente in data 01.09.2017, si costituiva in giudizio la (chiamata in causa da Controparte_9 [...]
a socio unico e ), la quale chiedeva, in via principale, di respingere tutte Controparte_3 CP_4 le domande svolte contro siccome manifestamente infondate in fatto e in Controparte_22 diritto;
in via subordinata, di accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza e, per l'effetto, respingere tutte Con le domande formulate contro la , con vittoria di spese e competenze.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in Cancelleria in data 21.09.2017, si costituivano in giudizio e (chiamati in causa da e OP0 P_1 Controparte_3
), i quali, in via preliminare, chiedevano di dichiarare l'improcedibilità per mancato CP_4 esperimento della procedura di mediazione/negoziazione assistita ovvero il difetto di legittimazione passiva dei terzi chiamati;
nel merito, chiedevano di rigettare le domande attoree, nonché quelle de Controparte_3
e di , poiché infondate in fatto e in diritto, con condanna dei soccombenti al pagamento delle CP_4 spese e competenze di causa.
Infine, con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente in data 17.01.2018, si costituiva in giudizio (anch'essa chiamata in causa da e ), OP2 Controparte_3 CP_4
5 Dott. Luca Sforza
n. 14762/2016 R.G. la quale in via preliminare, chiedeva di dichiarare l'improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione;
nel merito, chiedeva di rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale formulata dall'attore, chiedeva di rigettare la domanda di manleva e garanzia in quanto inammissibile ed infondata, con vittoria delle spese di giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo di acquisizione documentale ed interrogatorio formale delle parti, ed è stata successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni, più volte rinviata, anche dal precedente
Giudice designato, stante il gravoso carico del ruolo, sino all'udienza del 19.09.2024 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie, ove è stata introita in decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1 c.p.c.
In via preliminare, e in rito, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1-bis del d.lgs. n. 28/2010 e ss.mm.i..
Ed invero, la predetta norma nella versione ratione temporis vigente all'epoca dell'introduzione del presente giudizio, prevede che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto
(…). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
(…). L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. (…).”.
Ebbene, nel caso di specie, il attore pur riconoscendo di non aver esperito alcun tentativo di PA mediazione, all'udienza del 21.09.2017, a mezzo del proprio difensore chiariva che “la causa ha ad oggetto risarcimento danni per responsabilità professionale, fatto illecito e contratto di broker, per cui tale materia non rientra tra quelle per le quali la legge prevede il tentativo obbligatorio di mediazione”.
Orbene, deve rilevarsi che, in effetti, con l'odierno giudizio, il attore ha chiesto di accertare la PA responsabilità, contrattuale per inadempimento ed extracontrattuale per fatto illecito, delle diverse parti convenute.
Ne consegue che il thema decidendum ha ad oggetto la ritenuta responsabilità risarcitoria, anche rinveniente da differenti titoli, asseritamente imputabile alle parti convenute, venendo in gioco la materia dei contratti assicurativi, all'evidenza, soltanto incidentalmente, non avendo parte attrice proposto alcuna domanda con riferimento alla validità della polizza fideiussoria stipulata, in quanto già accertata falsa a seguito degli accertamenti svolti in sede penale su cui si dirà infra.
Sul punto, non assume alcuna rilevanza la sentenza del Tribunale di Bologna, n. 2509/2024 che, secondo la difesa di e di , “a fronte dell'eccezione di mancato previo Controparte_3 CP_4
6 Dott. Luca Sforza
n. 14762/2016 R.G. esperimento della procedura di mediazione obbligatoria in una causa in cui si discuteva di polizze false, ha assegnato il termine di legge per promuovere la procedura di mediazione obbligatoria”; ed infatti, nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, parte attrice chiedeva di accertare e dichiarare il mancato perfezionamento di alcune polizze assicurative, a fronte dell'avvenuto versamento delle somme richieste.
Nel caso di specie, invece, alcuna domanda sulla polizza fideiussoria stipulata è stata avanzata, trattandosi di polizza falsa e di compagnia assicurativa inesistente;
pertanto, l'accertamento dell'odierno giudizio investe gli elementi costitutivi della responsabilità professionale e/o extracontrattuale dei soggetti intervenuti nella vicenda in esame, non facendosi questione sull'operatività della polizza fideiussoria.
Per i motivi innanzi indicati, l'eccezione di improcedibilità deve essere rigettata.
Sempre in via preliminare, va altresì rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, proposta dai convenuti , e . Controparte_2 CP_5 OP
In particolare, con riguardo alla predetta eccezione deve, come noto, distinguersi tra legittimazione ad agire e titolarità dal lato passivo del rapporto controverso: la sussistenza della legittimazione ad agire è riscontrabile sulla base del mero criterio della prospettazione, secondo cui è sufficiente che, all'interno della domanda,
l'attore e il convenuto siano rispettivamente prospettati titolari del diritto e dell'obbligo dedotti in giudizio, mentre non è rilevante che ne siano effettivamente titolari, essendo questa una questione attinente al merito della domanda e alla sua eventuale fondatezza.
Ed infatti, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”
(cfr., ex multis, Cass. civ., S.U., n. 2951/2016); le Sezioni Unite hanno, infatti, chiarito che, “naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla. Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi”.
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice ha correttamente convenuto in giudizio tutti gli intermediari intervenuti nella vicenda per cui è causa, rinviandosi, quindi, al merito, ogni questione riguardante la titolarità del rapporto controverso oggetto e dedotto nell'odierno giudizio.
Nel merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Parte attrice ha, infatti, instaurato l'odierno giudizio deducendo che “dai fatti suesposti emerge la responsabilità, contrattuale per inadempimento ed extracontrattuale per fatto illecito, della
[...]
, nonché la responsabilità, anche extracontrattuale da fatto illecito, della OP
, della nonché sia della OP8 Controparte_23 [...] sia del legale rappresentante della stessa sig. ” (così, testualmente, a pag. 3 dello CP_3 CP_4
“stringato” atto di citazione del 27.09.2016).
7 Dott. Luca Sforza
n. 14762/2016 R.G. In sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1, poi, la stessa difesa attore deduceva la responsabilità di ciascuno dei convenuti sostenendo che, in quanto operatori professionali, gli stessi avrebbero dovuto esercitare la loro attività “con responsabilità professionale”, con la conseguenza che gli stessi rispondono del danno da fatto illecito che, con la loro condotta dolosa o colposa, avrebbero prodotto.
Ebbene, premesso che la stessa prospettazione della domanda attorea e della causa petendi appare generica e per certi versi confusa, in quanto richiama, in maniera sintetica, indistintamente e in solido, per tutti i convenuti, una asserita “responsabilità professionale” e una “responsabilità per fatto illecito”, notoriamente aventi natura giuridica e presupposti differenti, deve, ad ogni modo, rilevarsi che parte attrice non ha assolto al proprio onere probatorio di cui era gravata ex art. 2697 c.c..
Ed invero, come noto, con riguardo alle domande volte a far valere la responsabilità professionale, è onere della parte che agisce in giudizio allegare e provare la condotta professionale che si assume negligente, nonché il nesso causale con l'evento dannoso subito, spettando al professionista la prova di aver agito con la diligenza richiesta dall'attività professionale esercitata, ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c., e la riconduzione dell'evento a causa a lui non imputabile.
L'attore è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista, e cioè dalla sua difettosa prestazione professionale.
Ebbene, sul punto, parte attrice non ha assolto all'onere di allegazione dell'inadempimento dell'intermediario: la stessa ha citato in giudizio i vari agenti assicurativi e broker coinvolti nella vicenda, limitandosi a dedurre in modo generico la funzione da loro svolta, senza allegare specifiche condotte professionali, commissive od omissive, negligenti loro imputabili, né ha allegato alcuna prova in ordine al nesso causale con il danno subito.
In altri termini, l'attore si è limitato a dedurre che gli intermediari convenuti avrebbero dovuto esercitare la loro attività con responsabilità professionale, senza neppure allegare in cosa sia consistito l'inadempimento di questi ultimi, quali condotte, commissive od omissive, gli stessi avrebbero posto in essere in maniera negligente e/o imperita.
L'onere probatorio non risulta assolto neppure qualificando la domanda attorea quale azione di responsabilità da fatto illecito, in relazione alla quale è onere del danneggiato provare che il danneggiante ha cagionato il danno mediante il comportamento doloso o colposo posto in essere.
Ed infatti, risulta ex actis che nel gennaio 2015, al momento delle trattative, la società P_5 risultava regolarmente iscritta nell'Albo Imprese sul sito IVASS, con Codice Isvap Impresa n. 10748, dal P.IVA 03.01.2008, con numero di iscrizione n. II. e sede in Mazars LLP, London Tower Bridge House, SL
Katharines Way, E1W 1DD London.
Dunque, all'epoca dei fatti, non appare sostenibile che agli intermediari dovesse richiedersi un grado di diligenza ulteriore che andasse oltre rispetto a quanto risultava dalle iscrizioni della predetta assicurazione londinese presso l'IVASS, sino a dubitare delle risultanze di certificazioni/attestazioni provenienti da un organismo pubblico preposto proprio alla tenuta dell'Albo dei soggetti abilitati a prestare cauzioni/polizze.
Di conseguenza, l'affidamento ingenerato dall'iscrizione della all'interno dell'apposito Albo CP_24 tenuto dall'IVASS è da considerarsi un affidamento del tutto incolpevole, non emergendo all'epoca della
8 Dott. Luca Sforza
n. 14762/2016 R.G. richiesta della polizza fideiussoria alcun elemento idoneo a far dubitare dell'attendibilità dell'iscrizione presso il suddetto Albo pubblico.
Inoltre, gli atti ricevuti dal risultavano sottoscritti dall'amministratore della e PA CP_24 autenticati da notaio inglese, con l'ulteriore certificazione (Apostille) della legittimazione del notaio autenticante;
l'autenticità dell'apostille, inoltre, veniva verificata dagli intermediari sul sito governativo inglese.
Ne consegue, pertanto, che alla luce delle predette risultanze documentali non vi era alcun motivo per dubitare ragionevolmente della veridicità della polizza fideiussoria emessa dalla predetta compagnia londinese
P_
in seguito accertata come inesistente. P_7
Dalle indagini svolte nel processo penale, d'altronde, è emersa la falsità di numerose polizze stipulate dalla società clone della FGIC UK Ldt, proposte e seguite da intermediari diversi tra loro, in diverse città d'Italia.
Ciò corrobora il convincimento che, all'epoca dei fatti, fosse ragionevolmente non sostenibile addebitare a ciascuno degli intermediari intervenuti una colpa per negligenza o culpa in eligendo nella scelta della assicurazione, ed, anzi, dimostra l'esistenza di un'organizzazione criminale ben strutturata, in grado di simulare l'esistenza di compagnie di assicurazione in realtà inesistenti.
Ciò detto, con riguardo alla posizione della in persona del titolare OP P_
, occorre tuttavia precisare quanto segue.
[...]
Quest'ultimo, infatti, veniva indagato e rinviato a giudizio “perché concorreva nella condotta truffaldina percependo la corresponsione del profitto delle illecite condotte, anche nel periodo in cui aveva piena consapevolezza in ordine ai prodotti assicurativi falsi, da lui intermediati” (così il capo di imputazione ad egli addebitato).
Tuttavia, il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 460/2019, confermata poi dalla Corte di Appello di
Brescia, ha evidenziato che: “(…) secondo l'impostazione accusatoria proprio la discovery, già nel maggio del 2015, degli accertamenti in corso e degli elementi profilanti la sottostante vicenda truffaldina consentirebbero di valorizzare le anomalie insite da un lato nel carteggio intercorso via mail tra il P_1 ed il nel giugno del 2015, nel quale il secondo, quantunque, in tesi, già ben consapevole della loro P_ falsità, insisteva affinché il primo gli procurasse lettere di rassicurazione circa la bontà delle polizze (lettere poi in effetti rinvenute nella disponibilità del ed indirizzate a clienti e beneficiari delle polizze suddette P_
…); dall'altro nella missiva inviata dal il 23/6/2015 al Comune di Bari ed al consorzio P_ PA con la quale l'imputato forniva dirette rassicurazioni sempre in ordine alla validità delle polizze emesse dalla
prima che la società “decidesse di farsi cancellare” dal registro italiano IVASS, nel contempo CP_24 proponendo l'emissione delle nuove polizze RE RA (che (…) provenivano sempre dallo stesso canale. Nondimeno, se, indubbiamente, il complesso delle suindicate circostanze delinea, in sé considerato, qualche elemento di sospetto a carico del e, se, parallelamente, va riconosciuto che i rapporti tra la P_
e la inerenti sia polizze che RE RA sono chiaramente P_ P_0 P_5 testimoniati dalle mail allegate (…) (concernenti l'invio di fatture, di polizze firmate e scansionate, di estratti conto relativi alle provvigioni dovute e di richieste di pagamento da parte della predetta ), è P_ però anche vero che, come ben osservato dal giudice dalla cautela: 1) “dal menzionato scambio di e-mail con non pare evincersi alcun nitido profilo di mala fede”; 2) “a tutto concedere, la postulata mala fede P_1
9 Dott. Luca Sforza
n. 14762/2016 R.G. risulterebbe dimostrata” (ma – si aggiunge – senza considerare quanto in appresso) “solo per il periodo successivo alla notificazione del decreto di perquisizione, e quindi – in sostanza – con riferimento alle polizze
P_ RE RA, ma non alle polizze (…)”; 3) “le perquisizioni eseguite, prima il 21 maggio
P_ (polizze ) e poi il 4 agosto (polizze RE), nei confronti del consentivano – ovviamente –
P_ di acquisire documentazione relativa alle polizze, ma non elementi comunicativi utili a fini di dimostrazione del dolo”; 4) “gli stessi scambi di SMS fra e , di cui si trovava traccia sullo smartphone
P_ CP_25 di quest'ultimo (…) indicano un che – nel non nominare mai il nome del suo interlocutore – sembra
P_ in buona fede cercare un contatto diretto con LL (da lui vanamente contattato sull'indirizzo mail
) al fine di piazzare un appalto importante, ottenendo la sdegnata e glaciale Email_1 risposta di un che si professa estraneo a qualsiasi dinamica decisionale su questi temi”. A ciò si CP_25 aggiunga, non secondariamente, che – sebbene nulla al riguardo emerga dalla richiesta del Pubblico
Ministero e dall'informativa di P.G. – risulta ex actis che anche il il data 10/7/2015, ha presentato P_
(…) denuncia-querela contro ignoti per il reato di truffa con riguardo alle polizze e RE (in P_5 relazione alle quali ultime è seguita persino successiva integrazione), valorizzando proprio quanto appresso in seguito all'attività di perquisizione ed ai comunicati IVASS e rimarcando che “la RE AR è a tutt'oggi presente nell'elenco IVASS delle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro CP_ ammesse ad operare in in regime di stabilimento”, e che ad ogni polizza era allegata una “autentica notarile completa di apostilla (…)” che garantiva “la qualifica e poteri del firmatario delle fideiussioni emesse sempre da ”. Tenuto conto, allora, che persino il accredita al un profilo di P_5 Tes_1 P_ buona fede, quantomeno nel segmento iniziale della vicenda, resta impossibile ritenere provata al di là di ogni ragionevole dubbio la consapevolezza dell'imputato in ordine alla falsità delle polizze e s'impone conseguentemente, nei suoi confronti, pronuncia assolutoria perché il fatto non costituisce reato”.
Ebbene, deve preliminarmente sottolinearsi che non si ha contezza circa l'eventuale passaggio in giudicato della sentenza penale appena richiamata o se la sentenza della Corte di Appello bresciana sia stata impugnata in Cassazione;
dunque, certamente non possono attribuirsi alla stessa effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654, 652 e 651 c.p.p..
Ciò posto, è orientamento costante quello per cui il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove c.d. atipiche, tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 2947/2023).
Orbene, nel caso di specie, non può non rilevare il fatto che, all'esito delle indagini svolte in sede penale, sia stata ritenuta non provata la consapevolezza e la malafede del in ben due gradi di giudizio, P_ quantomeno nella prima fase della vicenda relativa alla truffa di polizze false.
Ciò detto, non possono in questa sede neppure essere sottaciuti quegli “elementi di sospetto” a carico del già evidenziati nella predetta sentenza penale, soprattutto nella fase successiva di giugno del 2015. P_
Ed invero, a seguito della nota del Comune di Bari, che segnalava l'inidoneità della polizza fideiussoria in quanto emessa da Impresa assicuratrice non operante sul territorio italiano, il inviava sia al P_ [...] sia al Comune di Bari una propria nota di chiarimenti e di “rassicurazione”, in cui chiariva che: PA
“Atteso che la ha deciso di farsi cancellare dal Registro Ivass italiano ma che le fideiussioni CP_24
10 Dott. Luca Sforza
n. 14762/2016 R.G. emesse prima di tale cancellazione sono tuttora valide, per tranquillità del beneficiario abbiamo provveduto
a presentare altra fideiussione di altra Compagnia regolarmente iscritta nell'elenco Ivass lasciando al P_ Beneficiario la decisione di mantenere la vecchia fideiussione della oppure di tenere la nuova P_ fideiussione della RE restituendo quella della . (…)”. Parte_3
Dunque, la “rassicurava” il circa la validità della polizza P_ OP PA fideiussoria stipulata e al contempo offriva una polizza alternativa, in seguito anch'essa risultata falsa, senza porre in essere alcuna verifica necessaria e alcuna ulteriore attività anche presso l'IVASS al fine di chiarire la situazione.
Ed invero, era solo il Comune di Bari che inviava comunicazione all'IVASS, chiedendo al predetto Istituto di Vigilanza di verificare l'autenticità della polizza e, solo a seguito di ciò, l'IVASS pubblicava un comunicato stampa con cui rendeva nota la falsità di alcune polizze intestate alla . P_5
Dunque, effettivamente appaiono profili di “dubbia diligenza” in capo al in questa seconda fase P_ della vicenda, per non aver opportunamente approfondito lo stato dei fatti, anche attraverso gli opportuni interpelli presso gli organi istituzionali preposti, e per non aver adeguatamente segnalato la questione alle
Autorità competenti, provvedendo a “rassicurare” in maniera del tutto improvvida il circa PA
l'affidabilità di una situazione che, invece, meritava di essere approfondita.
Sul punto, occorre precisare che, come chiarito dalla Suprema Corte, “(…) il broker assicurativo svolge - accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione - un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire a ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. III, 27.05.2010, n. 12973).
La responsabilità del broker di assicurazione consegue, pertanto, alla violazione degli obblighi e doveri professionali al rispetto dei quali lo stesso è chiamato nell'esercizio della sua attività e ricorre allorché nelle ipotesi di violazione agli obblighi di diligenza richiesta ai sensi dell'art. 1176 c.c., nella specie da valutarsi secondo i canoni professionali trattandosi di obbligazioni “…inerenti l'esercizio di un'attività professionale”
(II comma art. 1176 c.c.). Diligenza che si pone come requisito necessario ma non sufficiente ai fini della liberazione del debitore dalla responsabilità per inesatto adempimento che sarebbe esclusa solo in ragione dell'impossibilità della prestazione connotata dall'assenza di colpa e non anche per effetto della sola mancanza di quest'ultima: dalla colpa contrattuale il broker si libera solo provando di avere agito diligentemente.
Dunque, ferma la prova del caso fortuito, nell'esercizio della sua attività il broker di assicurazione è chiamato ad agire non solo con diligenza ma anche con la necessaria “adeguata” perizia, consistente nell'insieme di indispensabili nozioni e di capacità tecnico – professionali che è lecito attendersi da una figura professionale di tal tipo: la Suprema Corte ha espresso sul punto il principio alla stregua del quale “Non v'è dubbio che la complessiva attività del broker è connotata pure da profili di intellettualità, richiedendosi in chi la esercita specifiche ed approfondite conoscenze di economia, tecnica e diritto delle assicurazioni” (cfr. Cass. civ., sez. III, 6.05.2003, n. 6874).
11 Dott. Luca Sforza
n. 14762/2016 R.G. Il broker deve, in ogni caso, assolvere al suo primario dovere di informazione nei confronti del cliente;
egli
è obbligato, avuto riguardo all'entità e natura del rischio, offrire diverse soluzioni che rispondano alle esigenze del suo mandante in base alla situazione contingente del mercato assicurativo.
È fatto obbligo al broker di sottoporre sempre al proprio cliente le proposte assicurative reperite sul mercato e non solo ha l'obbligo di reperire le informazioni del cliente ma deve ponderarle.
L'adempimento all'informativa da rendere al cliente non può dunque prescindere da quei criteri di perizia e correttezza ed ai quali l'attività del broker deve essere ispirata sicché, al fine di evitare qualsivoglia responsabilità in tal senso, l'informazione che ne deriva dovrà essere piena, consapevole, corretta e rispondente alle esigenze dell'assicurando.
È indubbio che la qualità “professionale” dell'attività resa in tale settore determina la necessità per il broker di assicurazione di rispettare un grado di diligenza “adeguato” alle circostanze del caso di specie.
In termini generali ed esemplificativi si ritiene sussistere una inevitabile presunzione di una conoscenza tecnica ed approfondita – anche solo potenziale e integrabile con l'ausilio dei mezzi a sua disposizione – del mercato nel quale il broker è chiamato a svolgere quotidianamente la sua attività.
Ciò detto, deve tuttavia rilevarsi che, nel caso di specie, spettava all'attore dedurre questo profilo di negligenza ed allegare un danno concreto conseguente alla suddetta condotta del professionista;
parte attrice, invece, ha dedotto genericamente una responsabilità professionale ed extracontrattuale del senza P_ specificare in cosa la stessa consista e quali condotte negligenti, commissive e/o omissive, sarebbero addebitabili al predetto e, ancor più genericamente, nulla ha dedotto in punto di danno subito e di relativo nesso causale.
In particolare, il , in sede di memoria ex art. 186 co. 6 n. 1, ha lamentato un “danno prodotto al PA
” e un “danno da fatto illecito”, senza dedurre di quale tipo di danno si tratti;
in sede di atto di PA citazione, parte attrice ha chiesto di condannare i convenuti al pagamento della somma di €. 65.300,00 ed €.
10.000,00, a titolo risarcitorio (e restitutorio per quanto attiene la somma di €. 10.000,00 da parte di P_
).
[...]
Deve, dunque, ritenersi che l'attore abbia individuato il danno negli esborsi inutilmente sostenuti, nelle somme versate a fronte di una polizza risultata inesistente;
tuttavia, così ragionando, si perviene alla conclusione per cui manca il nesso di causalità tra la condotta negligente del posta in essere nella fase P_ successiva della vicenda, ed l'asserito danno, atteso che, al momento delle omesse verifiche, le predette somme erano già state versate ed il danno patrimoniale si era già verificato.
A ciò si aggiunga che il compenso professionale di €. 10.000,00 era stato già versato al in virtù P_ dell'attività professionale fino a quel momento prestata e, dunque, nella fase iniziale dell'attività quando, come innanzi evidenziato, non era certo esigibile in capo al medesimo alcun ulteriore onere di specifica diligenza nelle verifiche delle iscrizioni presso il registro tenuto dall'IVASS.
Ed invero, sia in tema di responsabilità contrattuale, che extracontrattuale, sussiste un duplice nesso di causalità, materiale (tra condotta ed evento dannoso) e giuridica (tra evento dannoso e danno); in entrambe le ipotesi di responsabilità, il danneggiato deve provare il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento dannoso (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 28991 e 28992 del 2019).
12 Dott. Luca Sforza
n. 14762/2016 R.G. Parte attrice, dunque, avrebbe potuto dedurre altre voci di danno - quali ad es. danno derivante dalla scoperta della falsità anche della seconda polizza (RE AR), danno derivante dal rigetto di quest'ultima da parte del Comune di Bari, danno all'immagine, ulteriori esborsi sostenuti a seguito della scoperta della seconda polizza falsa - e dedurre il nesso di causalità tra la condotta negligente del ed il danno subito, ma nulla P_
è stato chiesto al riguardo, sicché l'onere probatorio di cui era gravata parte attrice non risulta essere stato assolto nel caso di specie, con la conseguenza che la domanda attorea deve essere rigettata.
Dal rigetto della domanda attorea discende, inoltre, l'assorbimento di tutte le ulteriori domande ed eccezioni di difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva e quelle di inoperatività delle rispettive polizze sollevate dai terzi chiamati.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, deve ritenersi che la situazione di obiettiva incertezza, tenuto conto delle oggettive difficoltà degli accertamenti in fatto, idonee ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, tenuto conto che l'inizio delle indagini penali è avvenuto solo dopo l'instaurazione del presente giudizio, in uno all'assorbimento delle reciproche eccezioni preliminari di difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva sollevate dalle parti convenute e dalle terze chiamate, idonee potenzialmente ad incidere in termini di reciproca soccombenza, costituiscano “gravi ed eccezionali ragioni” per compensare integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., nella versione ratione temporis vigente alla data di introduzione del presente giudizio, tenuto conto, peraltro, della pronuncia della Corte Costituzione n. 77/2018, secondo cui, “È costituzionalmente illegittimo il secondo comma dell'articolo 92 del c.p.c. nel testo modificato dall'articolo 13, comma 1, Dl 12 settembre
2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata dal nei confronti di PA [...]
di di di OP Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, e di nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 14762/2016, ogni contraria
[...] CP_5 istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) compensa integralmente tra tutte le parti le spese processuali.
Così deciso in Bari, il 8.01.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679
del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
13 Dott. Luca Sforza