Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 6867/2023 R.G.
premesso che con ordinanza del 13.12.2024 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 29.1.2025;
CP_ lette le “note scritte” depositate da parte ricorrente e dall' entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Alba Di Lascio - resistente -
NONCHÉ
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dell'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- chiamato in causa -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 5.4.2023, la ricorrente, premesso di essere “dipendente nel ruolo della Giunta Regionale della Regione Campania”, ha dedotto:
- di essere stata immessa nel ruolo speciale della istituito ai sensi Controparte_2 dell'art. 12 della legge nr. 730 del 1986;
- che l'amministrazione non rispettava le previsioni normative di cui al comma 4 di tale norma, all'art. 36 L.R. 27/1984, nonché di cui alla legge n. 28/1990 e, conseguentemente,
“non percepiva la giusta retribuzione in relazione alla anzianità di servizio riconosciuta con riferimento alla data ritenuta utile quale inizio della prestazione dell'attività in favore dell'Ente, come certificata proprio dall'ultimo decreto di reinquadramento, in applicazione della L.730/1985”;
- che, pertanto, con ricorso depositato il 31/03/2015 chiedeva al Tribunale di Napoli la condanna della al pagamento in proprio favore della somma di € Controparte_2
12.151,59 a titolo di differenze retributive;
- che tale giudizio veniva definito con sentenza n. 4295/17 che ha condannato la CP_3
[...
[...]
[...]
- che, stante il mancato pagamento di tale importo, era necessario attivare procedura esecutiva;
- che “sulle somme riscosse dal ricorrente, non risultano versati i contributi previdenziali”;
- che dai “conteggi allegati si evince l'ammontare dei contributi omessi, distinto analiticamente per anno e la conseguente rivalutazione”
- che “dagli stessi conteggi si evince la quota mensile "pensionistica" che si sarebbe accreditata in favore della ricorrente ove fossero stati, regolarmente, versati i contributi previdenziali”;
- che “a mente del disposto di cui all'art. 2116 comma 2, cc pertanto, la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno subito”;
- che “la entità di detto danno è definibile con riferimento alla durata del trattamento pensionistico ovvero dal compimento del 67 anno di età nonché alla aspettativa di vita per le donne che secondo i dati ISTAT e l'età di 85, 0 anni e, quindi, rapportato a 18 anni”;
- che “in conseguenza di quanto sopra l'ammontate del credito risarcitorio vantato dalla ricorrente è pari ad € 28,36 x 13 mens. x 18 anni = € 6.635,38”;
- che “In ogni caso la ricorrente ha diritto acché la venga condannata Controparte_2 al risarcimento del danno subito nella misura da quantificarsi in separato giudizio, allorché lo stesso ricorrente, verrà posto in quiescenza”;
- che, “in via gradata”, in ragione della prescrizione dei contributi omessi, “la ricorrente godrà di un trattamento pensionistico inferiore a quanto di spettanza” e, dunque, la
“andrà condannata a regolarizzare la posizione contributiva e, Controparte_2 quindi, al versamento dei contributi omessi, laddove quanto innanzi sia reso ancora attuabile stante la decorrenza del termine di prescrizione”;
- che “in via ulteriormente subordinata … nell'ipotesi in cui la non Controparte_2 procedesse alla regolarizzazione contributiva, il diritto della ricorrente ad ottenere il provvedimento volto a concretizzare, coattivamente quanto innanzi, condannando la
alla costituzione della rendita vitalizia”. Controparte_2
Sulla base di tali premesse, ha adito il giudice del lavoro di questo Tribunale al fine di sentir:
- Condannare la al pagamento, in favore del ricorrente, della somma Controparte_2 di € 6.635,38 oltre interessi.
- Subordinatamente accertare e dichiarare l'omissione contributiva consumata dalla
in relazione al periodo e nei sensi di cui innanzi, condannando, ove Controparte_2 ritenuto dal Tribunale, la convenuta al risarcimento del danno nella misura da liquidarsi in separata sede allorché la ricorrente conseguirà il trattamento pensionistico.
- In via gradata condannare la alla regolarizzazione contributiva Controparte_2 conseguente alla omissione consumata nei sensi di cui in premessa.
- In via residuale condannare la a costituire, in favore della ricorrente, Controparte_2 presso l' una rendita vitalizia avente effetto dal giorno in cui la ricorrente maturerà CP_1 il diritto al trattamento pensionistico, pari alla quota di pensione che spetterebbe in relazione ai contributi omessi vinte le spese di lite, con attribuzione.
All'udienza di discussione, ritenuta la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario CP_ con l' con riferimento alle domande formulate dalla ricorrente “in via gradata” e “in via residuale”, aderendo il Tribunale alla recente giurisprudenza di legittimità al riguardo (cfr. Cass. 8956/2020, 17320/2020, 38168/2022), e considerato che il contraddittorio non poteva CP_ ritenersi integrato dalla notifica del ricorso all' (non convenuto in giudizio) senza autorizzazione del Tribunale, la causa è stata rinviata al 29.2.2024 per l'integrazione del
2 contraddittorio con tale istituto.
In data 9.2.2024 si è costituito in giudizio l' che così concludendo: CP_1 Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, ogni contraria istanza disattesa, pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle domande attoree relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato e condannando all'adempimento contributivo il datore di lavoro.
All'udienza del 29.2.2024, su richiesta di parte ricorrente, la causa è stata rinviata per discussione al 20.6.2024 con termine per il deposito di note difensive.
Con decreto di pari data, poi, è stata disposta la trattazione cartolare di tale udienza.
Si è costituita tardivamente in giudizio la che, preliminarmente, ha Controparte_2 eccepito la mancata integrità del contraddittorio per non aver la ricorrente convenuto in CP_ giudizio l'
Nel merito, in sintesi ha dedotto:
- l'infondatezza dei presupposti delle domande attoree, visto che la “contribuzione non è prescritta e quindi l'Ente può procedere al versamento dei relativi contributi, senza calcolo di interessi e sanzioni, sulla base dell'articolo 1, comma 16, lettera a), e comma 17, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. decreto milleproroghe) relative alla sospensione dei termini prescrizionali e del regime sanzionatorio di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fino al 31 dicembre 2024”;
- che “al fine di regolarizzare la posizione contributiva dell'odierno ricorrente, in relazione alla citata sentenza n° 4295/2017, la convenuta amministrazione, con il cedolino paga di maggio 2024 (all.1), ha provveduto alla sistemazione del provvisorio di uscita generato dalla procedura pignoratizia, versando contestualmente i contributi previdenziali ed assistenziali, anche per la quota a carico dipendente”;
- che “dunque, considerato che l'Ente ha già provveduto al versamento dei contributi previdenziali sulle differenze retributive derivanti dalla citata sentenza e che le pretese del ricorrente risultano ampiamente soddisfatte, si chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere”;
- in ogni caso, l'erronea quantificazione del vantato risarcimento del danno. Ha, pertanto, concluso chiedendo di “rigettare il ricorso perché inammissibile ed infondato”.
Visto che la si è costituita in giudizio il 10.6.2024 e, pertanto, alla stessa Controparte_2 non era stato comunicato il decreto con il quale era stata disposta la trattazione cartolare della causa, e tenuto in ogni caso conto che la costituzione di tale ente è intervenuta in concomitanza delle “note scritte” attoree, con ordinanza del 26.6.2024 è stata revocata la contumacia della e la causa è stata ulteriormente rinviata sempre con Controparte_2 trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
Stante, poi, il mancato deposito di note scritte ad opera di tutte le parti nel termine assegnato, la causa è stata ulteriormente rinviata ex art. 127 ter, 4° comma, c.p.c., con termine per il deposito di note scritte fino al 12.12.2024.
Con successiva ordinanza del 13.12.2024, infine, la causa è stata rinviata invitando la CP_ a fornire prova del dedotto versamento all' dei contributi oggetto di Controparte_2
3 CP_ domanda, nonché l' di riferire circa la corrispondenza o meno al vero di tale deduzione.
***
In primo luogo deve evidenziarsi l'infondatezza dell'eccezione preliminare sollevata dalla
, visto che, in seguito all'integrazione del contraddittorio disposta Controparte_2 CP_ dal Tribunale, l' si è costituito in giudizio e, dunque, è certamente parte dello stesso.
Venendo al merito, si osserva quanto segue.
Come dedotto in ricorso, la sentenza n. 4295/17 emessa dalla Sezione Lavoro di questo
Tribunale (cfr. produzione attorea) ha condannato la al pagamento in Controparte_2 favore della ricorrente della somma di € 12.151,59 a titolo di differenze retributive.
Nella parte motiva di tale sentenza si legge che per la quantificazione del suindicato importo il Tribunale ha rimandato ai conteggi allegati al ricorso (“la domanda va accolta secondo i conteggi allegati al ricorso”).
CP_ La ricorrente lamenta il mancato versamento all' da parte della dei Controparte_2 contributi dovuti in relazione alle suindicate differenze economiche.
Di contro, la sulla quale grava il relativo onere probatorio, ha allegato Controparte_2 di aver versato tali contributi nel corso del giudizio, ed in particolare contestualmente all'emissione del cedolino paga di maggio 2024, ma di tale circostanza non ha fornito prova.
E ciò, nonostante la causa sia stata rinviata proprio per consentire alla stessa di depositare documentazione al riguardo.
CP_ Né del versamento dei contributi per cui è causa ha dato atto l'
Nelle note scritte, infatti, il procuratore di tale ente ha rappresentato di aver chiesto informazioni all'“ufficio competente”, ma di non aver ricevuto riscontro.
Appurato il mancato versamento dei contributi da parte della in relazione Controparte_2 alle differenze retributive riconosciute alla ricorrente dalla suindicata sentenza n. 4295/17, è opportuno ricordare che, come anche ritenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità, il lavoratore è titolare del diritto soggettivo alla regolarità della posizione assicurativa. Ciò in quanto quest'ultima costituisce il necessario presupposto (a meno che i contributi non siano prescritti) al conseguimento delle prestazioni previdenziali al verificarsi dell'evento dalle stesse protetto.
A mente dell'art. 2116, comma 2, c.c., poi, il danno da omissione contributiva:
- è ipotizzabile solo nel caso di sopraggiunta impossibilità del versamento dei contributi per intervenuta prescrizione degli stessi;
- si concretizza solo nel momento in cui, a causa della mancata o irregolare contribuzione, il lavoratore non percepisce una determinata prestazione previdenziale, o la riceve in
4 misura inferiore a quanto gli sarebbe spettato qualora il datore di lavoro avesse versato all'ente previdenziale tutti i contributi dovuti.
Prima che si verifichi la prescrizione dei contributi, dunque, il lavoratore può agire in giudizio solo al fine di ottenere una condanna alla regolarizzazione contributiva.
Qualora i contributi siano prescritti, invece, prima del concretizzarsi del suindicato danno lo stesso può proporre una domanda generica di risarcimento del danno, oppure chiedere il mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso.
Al riguardo, la Suprema Corte si è così pronunciata nella recente sentenza n. 11730/2024:
“… essendo ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che il lavoratore abbia diritto di agire nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'omissione contributiva prima ancora del maturare di qualsiasi danno previdenziale (che è invece legato, come è noto, alla prescrizione della contribuzione ed al prodursi della mancata erogazione della prestazione per testuale previsione dell'art. 2116,2° comma). 7.- Tali principi sono stati ribaditi da Codesta Sezione lavoro della Suprema Corte di cassazione in numerosi arresti, nei quali si è affermato costantemente che, a fronte di una
"irregolarità contributiva", il lavoratore ha la possibilità, prima del raggiungimento dell'età pensionabile, di "esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art.2116 c.c. oppure un'azione di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso".
Così Cass. Sez. lav. n. 26990/2005; Cass n. 22660/2016; Cass. 22/1/2015 n.1179, Cass.
8/6/2021 n.15947; Cass. n. 36321 del 13/12/2022; Cass. n. 5825/1995; e Cass. n. 7104 del
1992, Cass. n. 1304/1971, n. 1374/1974, n. 2392/1965 e n. 912/1966; e in senso conforme:
Cass. n. 10528/1997, n. 22751/2004; n. 26990/2005; n. 13997/2007; n. 2630/2014, n. 21300/2014; n. 1179/2015, n. 22660/2016; e in termini esatti o analoghi Cass 3.12.2004, n.
22751; Cass. 20.3.2001, n. 3963; Cass 2.11.1998, n. 10945; Cass. 26.5.1995, n. 5825; Cass.
26.10.1982, n. 5612; Cass. 2.4.1982, n. 2048; 24.1.1981, n. 551; 9.7.1979, n. 3933; precisandosi che tale tutela è esperibile anche nel corso del rapporto: 19.10.1988, n. 5677;
6.11.1986, n. 6517; 8.1.1983, n. 145; 3.4.1979, n. 1926; 9.1.1979, n. 144).
… 8.- Tale costante insegnamento si fonda sull'assunto, secondo cui - pur non essendo creditore dei contributi previdenziali (Cass. Sez. Un. n. 7514/2022, Cass. n. 20697/2022;
Cass. 6722 del 10/03/2021) - il lavoratore è comunque titolare del diritto, di derivazione costituzionale, alla "posizione contributiva" ovvero del "diritto all'integrità della posizione contributiva" a cui l'omissione contributiva reca un pregiudizio attuale ("danno da irregolarità contributiva"), quale comportamento potenzialmente dannoso”.
… 11.- Nel descritto quadro giurisprudenziale, a fronte dell'obbligo del datore di lavoro di assolvere al pagamento dei contributi, l'interesse del lavoratore al versamento degli stessi si traduce perciò in un diritto soggettivo alla posizione assicurativa perché - in sostanza - solo questo diritto si trasforma nel diritto alla prestazione previdenziale al verificarsi
5 dell'evento protetto o nel diritto al risarcimento dei danni per il mancato conseguimento di tale prestazione. …”.
Tornando al caso in esame, vertendosi in tema di pubblico impiego, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 10 bis, della legge 335/1995, per i contributi per cui è causa non è maturata la prescrizione.
Conseguentemente, non essendo ipotizzabile - per quanto innanzi esposto - alcun danno, vanno certamente rigettate le domande risarcitorie, sia quella specifica avanzata in via principale, sia quella generica avanzata in via subordinata, nonché la domanda “residuale” volta ad ottenere la costituzione di una rendita vitalizia.
Per completezza si evidenzia che la domanda risarcitoria avanzata in via principale, volta ad ottenere la condanna della al pagamento della somma di € 6.635,38 che sarebbe CP_2 pari alla “quota mensile "pensionistica" che si sarebbe accreditata”, è infondata anche per un ulteriore ragione.
Ed invero, visto che la ricorrente ha dedotto di lavorare alle dipendenze della CP_2
e che dunque la stessa non è ancora in pensione, anche qualora i contributi fossero
[...] stati prescritti il paventato danno relativo alla “quota mensile "pensionistica” ancora non si sarebbe ancora verificato.
Stante il mancato versamento dei contributi per cui è causa, deve, invece, essere accolta la domanda avanzata “in via gradata” volta ad ottenere la regolarizzazione contributiva.
CP_ Conseguentemente la deve essere condannata a versare all' in Controparte_2 favore della ricorrente, i contributi dovuti in relazione all'importo di € 12.151,59, di cui alla suindicata sentenza n. 4295/17, tenendo conto delle relative somme dovute per ciascun mese e per ciascun anno in ragione dei conteggi allegati al ricorso introduttivo del relativo giudizio specificamente richiamati da tale sentenza.
In relazione a tali contributi dovuti, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 23 della L. n. CP_ 218/1952, la sarà tenuta a versare all' anche la quota a carico del Controparte_2 ricorrente.
Tenuto conto del rigetto delle domande avanzate in via principale ed in via subordinata, nonché dell'accoglimento di quella avanzata in via ulteriormente gradata, le spese di lite vengono compensate per la metà tra la ricorrente e la Controparte_2
Il residuo, liquidato come in dispositivo, segue la soccombenza. CP_ Le spese, invece, vengono integralmente compensate tra tali parti e l' in ragione della posizione assunta da quest'ultimo nel giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
CP_ a) condanna la a versare all' in favore della ricorrente, i contributi Controparte_2 dovuti in relazione all'importo di € 12.151,59 riconosciuto alla ricorrente medesima a
6 titolo di differenze retributive dalla sentenza n. 4295/17 emessa dalla Sezione Lavoro del
Tribunale di Napoli, con le modalità di cui alla parte motiva;
b) rigetta nel resto la domanda;
c) compensa le spese di lite tra la ricorrente e la nella misura della metà Controparte_2 e condanna quest'ultima a pagare in favore della prima il residuo;
residuo che liquida in
€ 1.100,00 oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, nonché € 59,50 per contributo unificato, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari;
d) compensa nel resto le spese di lite.
Si comunichi.
In Napoli, il 30.1.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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