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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/07/2025, n. 2806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2806 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, rientrata dalla camera di consiglio dell' udienza del 01.07.2025 ha emesso nelle forme di cui all'art 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 9225/24 R.G.
promossa da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Matteotti n. 197, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonino Licciardello e Simona Attaguile giusta procura in atti;
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Livia Gaezza giusta procura generale alle liti;
Con ricorso depositato il 03.10.2024 ha proposto opposizione avverso il Parte_1 provvedimento di revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2019 ai sensi dell'art. 35, comma 10/bis D.L. 217/2008 conv. in legge n. 14/2009.
Con l'avverso ricorso parte ricorrente esponeva di essere titolare di pensione INPS n.
30035177 cat. VR, con decorrenza dall'1/04/2005 e di pensione di reversibilità n. 20094222, cat. SO, con decorrenza dal'01/02/2017; di aver ricevuto il provvedimento impugnato in data
12 aprile 2023, con il quale le veniva comunicata la revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2019; che la motivazione di tale revoca risiede nel fatto che la ricorrente è stata inadempiente, per non aver inviato, nonostante i precedenti solleciti, la dichiarazione per l'anno 2019, entro il termine previsto del 15 settembre 2022; che nel CP_ suddetto provvedimento l le ha comunicato che da gennaio 2020 a dicembre 2020 sulla CP_ pensione n. 20084222 categoria SO l' le ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di € 6.648,72 e che, pertanto, detto importo - che al netto delle ritenute fiscali è pari ad € 5.303,02 – sarebbe stato recuperato mediante una trattenuta per n. 21 rate mensili sulle pensioni in godimento;
che tale trattenuta è stata poi effettuata a partire da giugno 2023, ed è tutt'ora in corso;
di aver inviato telematicamente già in data 20 aprile 2023 ed in data 20 ottobre 2023 domanda di ricostituzione reddituale per incumulabilità dei redditi, chiedendo l'annullamento del provvedimento ed inviando altresì le relative comunicazioni reddituali dal 2019 al 2023, senza, tuttavia, ricevere riscontro alle domande.
Tanto premesso la ricorrente deduceva l'asserita illegittimità del provvedimento redibitorio, adducendo: la presunta illegittimità del provvedimento di revoca e conseguente illegittima trattenuta sulle pensioni godute dalla ricorrente, poiché essa si troverebbe al di sotto dei limiti reddituali da valutare per la riduzione dell'importo della pensione ai sensi dell'art. 1 comma 41 della legge n. 335/1995; l'intervenuta decadenza in relazione all'azione di recupero delle CP_ somme asseritamente indebitamente corrisposte da parte dell' ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 L. n. 412 del 1991 e l'assenza di una situazione assimilabile al dolo, atteso che la situazione reddituale della ricorrente non ha mai subito alcun mutamento, come attestato dalle ricostituzioni reddituali e come rilevato dalla certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in data 05/08/2024 in relazione ai periodi di imposta 2020 e 2021.
Concludeva chiedendo al Giudice adito di volersi: “1. In via preliminare, ordinare l'immediata CP_ sospensione di qualsiasi attività di recupero operata dall mediante trattenute sulle rate della pensione ai superstiti spettante alla ricorrente;
2. accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, l'illegittimità del Provvedimento di re-voca definitiva del 30.03.2023 CP_ adottato dall' e riguardante il recupero di importi ricevuti e non dovuti sulla pensione cat. CP_ SO n. 20094222 spettante alla signora .
4. condannare l al pagamento Parte_1 delle somme finora indebitamente trattenute sulle rate della pensione ai superstiti n. 20094222 da giugno 2023 ad oggi, nonché, le ulteriori somme che verranno trattenute a titolo di recupero fino alla definizione del presente procedimento;
5. in ogni caso, adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dalla ricorrente.”
CP_ Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' chiedendo al Giudice di rigettare l'avverso ricorso in quanto, improponibile, inammissibile e/o comunque infondato, per le causali esposte in narrativa, con conferma dell'indebito impugnato e dei conguagli operati all'Istituto a tale titolo. Con vittoria di spese e compensi.
Questo Giudice, delegata alla trattazione e decisione del presente procedimento, istruita la causa documentalmente rinviava per discussione e decisione all'udienza fissata in presenza su richiesta di una delle parti.
Venuta l'udienza odierna previa discussione orale della causa ed espletata la camera di consiglio il Giudice decide la causa con sentenza emessa nelle forme di cui all'art 429 c.p.c.
Nel caso di specie l'indebito oggetto di impugnazione riguarda la pensione di reversibilità per l'anno 2020, a fronte della mancata comunicazione dei redditi del 2019.
La campagna RED per l'anno 2019 si è infatti conclusa il 20 Aprile 2022 e le successive ricostituzioni reddituali richieste dalla ricorrente in data 16/06/2023 e 30/10/2023, in quanto pervenute oltre il suddetto termine, non sono state utili a sanare il debito.
Pag. 2 di 7 CP_ Nel caso specifico, l' ha dedotto che a seguito del ricalcolo effettuato, è stata applicata la trattenuta ex art.1 c.41, L. 335/95 pari ad € 511, riducendo così l'importo della prestazione da
€ 1.022,88 ad € 511,44, ossia la trattenuta nella misura del 50%.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente nel caso di specie non è applicare indistintamente il principio di irripetibilità dell'indebito previdenziale salvo il caso di accertato dolo dell'accipiens, soccorrendo ulteriori disposizioni normative, destinate ad incidere anche in punto di ripetibilità delle prestazioni assistenziali;
in particolare, per quanto concerne i titolari CP_ di prestazioni collegate al reddito erogate dall l'articolo 13, comma 6, lettera C, del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modifiche dalla legge 30 n. 122/2010, che ha introdotto il comma 10 bis all'art. 35, d.l. n. 207/2008, conv. in l. n. 14/2009, che prevede l'obbligo, legislativamente previsto a pena di revoca della prestazione, di comunicare all'Istituto la situazione reddituale che incide sul diritto o sulla misura della prestazione stessa.
Tale obbligo, nel caso di specie non è stato assolto dalla ricorrente;
pertanto, del tutto legittimamente è stata disposta la revoca della prestazione e comunque l'obbligo di comunicazione sia disposto espressamente dalla legge, e ciò indipendentemente dall'eventuale richiesta di comunicazione dati da parte dell' . CP_1
Parte ricorrente eccepisce l'illegittimità del provvedimento di revoca impugnato per il mancato CP_ rispetto da parte dell' dell'iter procedimentale di cui all'art. 35 comma 10 bis del D.L.
207/2008 conv. in l. n. 14/2009, per non aver asseritamente comunicato alcun provvedimento preliminare di sospensione, a seguito del quale entro 60 giorni la ricorrente ben avrebbe potuto effettuare le comunicazioni reddituali che ha poi effettuato a seguito del provvedimento di revoca ricevuto in data 12.04.2023.
CP_ In ogni caso, per come dedotto dalle ampie difese dell' il preavviso di sospensione è stato comunicato a controparte con la nota allegata e aquisita d'ufficio ai sensi dell'art 421 c.p.c. poiché conseguente all'eccezione formulata da controparte con le note scritte.
Ma, in ogni caso, sull'argomento va comunque richiamato quanto statuito dalla Suprema
Corte, in ordine alla speculare fattispecie della revoca delle prestazioni a seguito di verifica disposta dall'Istituto ed in materia di affidamento, nella pronuncia n. 34013/2019, ove è stato affermato l'irrilevanza del mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati.
Considerato che il provvedimento di revoca, è intervenuto nel 2023, è stato adottato del tutto tempestivamente, rispetto alla data ultima prevista per la comunicazione dei dati reddituali.
CP_ L' ha prodortto sul punto sentenza n. 420/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo, con la quale è stata ritenuta la ripetibilità dell'indebito nel caso di mancata comunicazione dei dati reddituali ai sensi dell'art. 35, d.l. n. 297/2008, conv. in l. n. 14/2009, ed ove è stato affermato, CP_ il principuo per cui la mancata comunicazione da parte dell' non può essere considerata un esimente in quanto il ricorrente aveva l'obbligo di comunicare i propri redditi di anno in CP_ anno, nonché di trasmettere all' la modifica dell'indirizzo di residenza…”
Pag. 3 di 7 In considerazione di tutto quanto evidenziato, dunque, non appare revocabile in dubbio che la revoca della prestazione nel caso -come quello all'esame- di mancato assolvimento all'obbligo legislativamente previsto, di comunicazione dei dati reddituali, sia del tutto legittima, in quanto pienamente rispondente al dato normativo.
Dalla suddetta revoca è quindi scaturito l'indebito per cui è causa, pari ad € 5.303,02, ricalcolato al netto delle ritenute fiscali (cfr. provv. di revoca in all. con dettaglio periodi ed estratto debito, in all.), che è oggetto di recupero attraverso una trattenuta sulla pensione in godimento (cfr. cedolini pensione febbraio 20125, in all.).
Tanto premesso vanno richiamati altresì i principi processualistici in materia di onere della prova, ed, in particolare, l'art. 2697 Cod. Civ., in virtù del quale “chi vuol fare valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fon-damento”; pertanto, è evidente che grava sulla parte che intende far valere il proprio diritto al pagamento della prestazione assistenziale -parte ricorrente, per l'appunto- fornire la prova della sussistenza di tutti i presupposti della propria pretesa.
Peraltro, nella specifica materia di onere probatorio in tema di indebito previdenziale deve segnalarsi peraltro l'arresto giurisprudenziale segnato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
n. 18046/2010: “Deve allora essere affermato il principio secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal conve-nuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”.
Controparte non assolto all'onere probatorio come sopra evidenziato.
Non è possibile al caso di specie applicare indistintamente il principio di irripetibilità dell'indebito previdenziale salvo il caso di accertato dolo dell'accipiens, soccorrendo ulteriori disposizioni normative, destinate ad incidere anche in punto di ripetibilità delle prestazioni assistenziali.
CP_ Per come sopra fatto cenno i titolari di prestazioni collegate al reddito erogate dall stante quanto disposto dall'articolo 13, comma 6, lettera C, del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modifiche dalla legge 30 n. 122/2010, che ha introdotto il comma 10 bis al sopra citato art. 35, d.l. n. 207/2008, conv. in l. n. 14/2009 hanno l'obbligo, legislativamente previsto a pena di revoca della prestazione, di comunicare all la situazione reddituale che incide sul diritto CP_1
o sulla misura della prestazione stessa.
Trattasi di tutta la normativa introdotta con l'art 35 comma 8 del DL 2008 n 207, convertito con modificazioni nella legge n 14 del 2009, nonché l'art 10 bis del DL 78 del 2010 convertito con modificazioni nella legge 122 del 2010- in materia di accertamento delle condi-zioni reddituali dalle quali dipende la fruizione di prestazioni di tipo assistenziale che presup- pongono, per l'appunto, l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione dei propri dati reddituali da parte del percipiente.
Pag. 4 di 7 Un'applicazione indistinta e generalizzata del principio di irripetibilità, salvo il caso del provato dolo dell'accipiens, finirebbe per porre sul medesimo piano, sia coloro che hanno assolto gli obblighi di comunicazione nel rispetto della nuova normativa sia di coloro che tale obbligo non hanno assolto o che l'hanno assolto con dati fuorvianti e non corretti.
CP_ Proprio perché la concessione del beneficio è di competenza esclusiva dell' ed è comunque subordinata alla situazione reddituale del percipiente, è stata da sempre assoggettata agli obblighi di comunicazione dei dati reddituali (estesi ovviamente anche ai redditi del coniuge, se presente) e alle connesse verifiche successive.
La materia relativa all'onere di comunicazione dei dati reddituali incidenti sul diritto a sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali e la connessa verifica reddituale è stata più volte modificata dal legislatore, prima con le disposizioni di cui al D.L. n. 207 del 2008, art. 35, comma 8, convertito in L. n. 14 del 2009; poi con D.L. n. 78 del 2009, art. 15, comma 1 del decreto legge 1 luglio 2009 n 78 convertito nella legge 2 agosto 2009 n 102, che ha abrogato i commi 11, 12 e 13 del citato art. 35 d.l. 207/2008 con decorrenza primo gennaio 2010 ; La materia è stata ancora parzialmente modificata dal D.L. n. 78 del 2010, art.13, comma 6, convertito in L. n. 122 del 2010.
A seguito dell'intervento legislativo del dl 78 /2010 convertito in legge 112 del 2010, l'art 35 del dl 207/2008 convertito nella legge 2009 n 14 risulta dunque così riformulato: comma 8: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assstenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal co-niuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conse-guiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1388, e successive modificazioni e integrazioni invariati i commi 9 e 10 dell'art 35 ed introdotto il comma 10 bis”.
Ancora, a tenore di quanto disposto dal comma 10 bis: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettua-re la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla so-spensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la di-chiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. “
La nuova disciplina di cui all'art 35, comma 10 bis del 207 del 2008 per come riformulato, rimette quindi agli enti previdenziali la scelta dei tempi e delle modalità di comunicazione dei dati reddituali da parte di chi non effettui la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate,
e stabilisce una misura sanzionatoria più stringente rispetto al passato a carico di coloro che,
Pag. 5 di 7 pur preavvertiti, omettano di comunicare la situazione reddituale prevedendo espressamente la restituzione dei ratei in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati reddituali laddove il percipiente la prestazione assistenziale, non abbia presentato dichiarazione reddituale all'agenzia delle entrate, e ciò a prescindere dalla circostanza se il limite di reddito sia superato o meno.
L non ha mai sostenuto il superamento dei limiti reddituali ma ha fatto conseguire CP_1
l'indebito dalla violazione dell'obbligo di comunicazione normativamente sanzionato;
violazione che prescinde dallo stato soggettivo dell'assistito (dolo o semplice negligenza) essendo sufficiente anche il solo silenzio (così Cass. n. 8731/2019 e n.27096/2018).
Proprio con riferimento alla normativa introdotta con le disposizioni sopra riportate sia pure in tema di indebito previdenziale la Corte di Cassazione nell'ordinanza n 3202 dell'8.2.2019 ha affermato che l'ipotesi regolata dal DL 2007 del 208,art 35 comma 10 bis costituisce una fattispecie diversa: “Tale ipotesi riguarda in specifico chi non sia tenuto a comunicare determinati redditi all'amministrazione finanziaria e l'inadempimento al conseguente obbligo comunicativo all'ente previdenziale ha come effetto, a puro titolo sanzionatorio, la ripetizione integrale del trattamento pensionistico per l'anno della corrispondente omissione, oltre che la revoca, per il futuro, della prestazione”. Tale principio, a tenore espresso della normativa sopra richiamata, trova applicazione anche nei confronti del titolare di un trattamento assistenziale collegato al reddito laddove risulti violato l'obbligo di informazione.
Sul punto si richiama l'orientamento espresso dalla Suprema Corte con l'ordinanza n 31259 del
2019 e con l'ordinanza n 10642 del 2019 ove si legge: “che, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr., per fattispecie analoghe, Cass. non. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare
l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012); che, non potendo nel caso di specie ritenersi la correttezza della condotta dell'odierna ricorrente, in ragione dell'ac-certata in violazione degli obblighi di CP_ comunicazione all delle situazioni rilevanti ai fini del diritto alla percezione della prestazione assistenziale di cui aveva il godimento, deve escludersi la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare la irripetibilità dell'indebito”.
Ricostruito quindi il quadro normativo in materia ne deriva la ripetibilità delle somme erogate alla pensionata e quantificate nell'impugnato provvedimento di indebito. Tanto più che la normativa in esame prevede espressamente l'obbligo di restituzione dei ratei.
Appare irrilevante, rispetto alla fattispecie all'esame lo stato soggettivo dell'assistito (dolo o semplice negligenza), giacché l'ipotesi regolata dal DL 2007 del 208, art 35 comma 10 bis prescinde dal suddetto stato soggettivo e costituisce una fattispecie diver-sa e prevede la revoca ed il conseguente obbligo di ripetizione al solo verificarsi della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati reddituali.
Pag. 6 di 7 Alla luce di tutto quanto sopra il ricorso non è fondato e per l'effetto viene confermato l'indebito in questione.
Le spese tenuto conto della complessità della materia vengono compensate interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente decidendo nella causa n 9225/2024 promosa CP_ Da contro in persona del legale rappresentante pro tempore;
Parte_1
rigetta il ricorso con conferma dell'indebito impugnato;
spese compensate;
Così deciso all'udienza del 01/1/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, rientrata dalla camera di consiglio dell' udienza del 01.07.2025 ha emesso nelle forme di cui all'art 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 9225/24 R.G.
promossa da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Matteotti n. 197, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonino Licciardello e Simona Attaguile giusta procura in atti;
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Livia Gaezza giusta procura generale alle liti;
Con ricorso depositato il 03.10.2024 ha proposto opposizione avverso il Parte_1 provvedimento di revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2019 ai sensi dell'art. 35, comma 10/bis D.L. 217/2008 conv. in legge n. 14/2009.
Con l'avverso ricorso parte ricorrente esponeva di essere titolare di pensione INPS n.
30035177 cat. VR, con decorrenza dall'1/04/2005 e di pensione di reversibilità n. 20094222, cat. SO, con decorrenza dal'01/02/2017; di aver ricevuto il provvedimento impugnato in data
12 aprile 2023, con il quale le veniva comunicata la revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2019; che la motivazione di tale revoca risiede nel fatto che la ricorrente è stata inadempiente, per non aver inviato, nonostante i precedenti solleciti, la dichiarazione per l'anno 2019, entro il termine previsto del 15 settembre 2022; che nel CP_ suddetto provvedimento l le ha comunicato che da gennaio 2020 a dicembre 2020 sulla CP_ pensione n. 20084222 categoria SO l' le ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di € 6.648,72 e che, pertanto, detto importo - che al netto delle ritenute fiscali è pari ad € 5.303,02 – sarebbe stato recuperato mediante una trattenuta per n. 21 rate mensili sulle pensioni in godimento;
che tale trattenuta è stata poi effettuata a partire da giugno 2023, ed è tutt'ora in corso;
di aver inviato telematicamente già in data 20 aprile 2023 ed in data 20 ottobre 2023 domanda di ricostituzione reddituale per incumulabilità dei redditi, chiedendo l'annullamento del provvedimento ed inviando altresì le relative comunicazioni reddituali dal 2019 al 2023, senza, tuttavia, ricevere riscontro alle domande.
Tanto premesso la ricorrente deduceva l'asserita illegittimità del provvedimento redibitorio, adducendo: la presunta illegittimità del provvedimento di revoca e conseguente illegittima trattenuta sulle pensioni godute dalla ricorrente, poiché essa si troverebbe al di sotto dei limiti reddituali da valutare per la riduzione dell'importo della pensione ai sensi dell'art. 1 comma 41 della legge n. 335/1995; l'intervenuta decadenza in relazione all'azione di recupero delle CP_ somme asseritamente indebitamente corrisposte da parte dell' ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 L. n. 412 del 1991 e l'assenza di una situazione assimilabile al dolo, atteso che la situazione reddituale della ricorrente non ha mai subito alcun mutamento, come attestato dalle ricostituzioni reddituali e come rilevato dalla certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in data 05/08/2024 in relazione ai periodi di imposta 2020 e 2021.
Concludeva chiedendo al Giudice adito di volersi: “1. In via preliminare, ordinare l'immediata CP_ sospensione di qualsiasi attività di recupero operata dall mediante trattenute sulle rate della pensione ai superstiti spettante alla ricorrente;
2. accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, l'illegittimità del Provvedimento di re-voca definitiva del 30.03.2023 CP_ adottato dall' e riguardante il recupero di importi ricevuti e non dovuti sulla pensione cat. CP_ SO n. 20094222 spettante alla signora .
4. condannare l al pagamento Parte_1 delle somme finora indebitamente trattenute sulle rate della pensione ai superstiti n. 20094222 da giugno 2023 ad oggi, nonché, le ulteriori somme che verranno trattenute a titolo di recupero fino alla definizione del presente procedimento;
5. in ogni caso, adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dalla ricorrente.”
CP_ Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' chiedendo al Giudice di rigettare l'avverso ricorso in quanto, improponibile, inammissibile e/o comunque infondato, per le causali esposte in narrativa, con conferma dell'indebito impugnato e dei conguagli operati all'Istituto a tale titolo. Con vittoria di spese e compensi.
Questo Giudice, delegata alla trattazione e decisione del presente procedimento, istruita la causa documentalmente rinviava per discussione e decisione all'udienza fissata in presenza su richiesta di una delle parti.
Venuta l'udienza odierna previa discussione orale della causa ed espletata la camera di consiglio il Giudice decide la causa con sentenza emessa nelle forme di cui all'art 429 c.p.c.
Nel caso di specie l'indebito oggetto di impugnazione riguarda la pensione di reversibilità per l'anno 2020, a fronte della mancata comunicazione dei redditi del 2019.
La campagna RED per l'anno 2019 si è infatti conclusa il 20 Aprile 2022 e le successive ricostituzioni reddituali richieste dalla ricorrente in data 16/06/2023 e 30/10/2023, in quanto pervenute oltre il suddetto termine, non sono state utili a sanare il debito.
Pag. 2 di 7 CP_ Nel caso specifico, l' ha dedotto che a seguito del ricalcolo effettuato, è stata applicata la trattenuta ex art.1 c.41, L. 335/95 pari ad € 511, riducendo così l'importo della prestazione da
€ 1.022,88 ad € 511,44, ossia la trattenuta nella misura del 50%.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente nel caso di specie non è applicare indistintamente il principio di irripetibilità dell'indebito previdenziale salvo il caso di accertato dolo dell'accipiens, soccorrendo ulteriori disposizioni normative, destinate ad incidere anche in punto di ripetibilità delle prestazioni assistenziali;
in particolare, per quanto concerne i titolari CP_ di prestazioni collegate al reddito erogate dall l'articolo 13, comma 6, lettera C, del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modifiche dalla legge 30 n. 122/2010, che ha introdotto il comma 10 bis all'art. 35, d.l. n. 207/2008, conv. in l. n. 14/2009, che prevede l'obbligo, legislativamente previsto a pena di revoca della prestazione, di comunicare all'Istituto la situazione reddituale che incide sul diritto o sulla misura della prestazione stessa.
Tale obbligo, nel caso di specie non è stato assolto dalla ricorrente;
pertanto, del tutto legittimamente è stata disposta la revoca della prestazione e comunque l'obbligo di comunicazione sia disposto espressamente dalla legge, e ciò indipendentemente dall'eventuale richiesta di comunicazione dati da parte dell' . CP_1
Parte ricorrente eccepisce l'illegittimità del provvedimento di revoca impugnato per il mancato CP_ rispetto da parte dell' dell'iter procedimentale di cui all'art. 35 comma 10 bis del D.L.
207/2008 conv. in l. n. 14/2009, per non aver asseritamente comunicato alcun provvedimento preliminare di sospensione, a seguito del quale entro 60 giorni la ricorrente ben avrebbe potuto effettuare le comunicazioni reddituali che ha poi effettuato a seguito del provvedimento di revoca ricevuto in data 12.04.2023.
CP_ In ogni caso, per come dedotto dalle ampie difese dell' il preavviso di sospensione è stato comunicato a controparte con la nota allegata e aquisita d'ufficio ai sensi dell'art 421 c.p.c. poiché conseguente all'eccezione formulata da controparte con le note scritte.
Ma, in ogni caso, sull'argomento va comunque richiamato quanto statuito dalla Suprema
Corte, in ordine alla speculare fattispecie della revoca delle prestazioni a seguito di verifica disposta dall'Istituto ed in materia di affidamento, nella pronuncia n. 34013/2019, ove è stato affermato l'irrilevanza del mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati.
Considerato che il provvedimento di revoca, è intervenuto nel 2023, è stato adottato del tutto tempestivamente, rispetto alla data ultima prevista per la comunicazione dei dati reddituali.
CP_ L' ha prodortto sul punto sentenza n. 420/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo, con la quale è stata ritenuta la ripetibilità dell'indebito nel caso di mancata comunicazione dei dati reddituali ai sensi dell'art. 35, d.l. n. 297/2008, conv. in l. n. 14/2009, ed ove è stato affermato, CP_ il principuo per cui la mancata comunicazione da parte dell' non può essere considerata un esimente in quanto il ricorrente aveva l'obbligo di comunicare i propri redditi di anno in CP_ anno, nonché di trasmettere all' la modifica dell'indirizzo di residenza…”
Pag. 3 di 7 In considerazione di tutto quanto evidenziato, dunque, non appare revocabile in dubbio che la revoca della prestazione nel caso -come quello all'esame- di mancato assolvimento all'obbligo legislativamente previsto, di comunicazione dei dati reddituali, sia del tutto legittima, in quanto pienamente rispondente al dato normativo.
Dalla suddetta revoca è quindi scaturito l'indebito per cui è causa, pari ad € 5.303,02, ricalcolato al netto delle ritenute fiscali (cfr. provv. di revoca in all. con dettaglio periodi ed estratto debito, in all.), che è oggetto di recupero attraverso una trattenuta sulla pensione in godimento (cfr. cedolini pensione febbraio 20125, in all.).
Tanto premesso vanno richiamati altresì i principi processualistici in materia di onere della prova, ed, in particolare, l'art. 2697 Cod. Civ., in virtù del quale “chi vuol fare valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fon-damento”; pertanto, è evidente che grava sulla parte che intende far valere il proprio diritto al pagamento della prestazione assistenziale -parte ricorrente, per l'appunto- fornire la prova della sussistenza di tutti i presupposti della propria pretesa.
Peraltro, nella specifica materia di onere probatorio in tema di indebito previdenziale deve segnalarsi peraltro l'arresto giurisprudenziale segnato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
n. 18046/2010: “Deve allora essere affermato il principio secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal conve-nuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”.
Controparte non assolto all'onere probatorio come sopra evidenziato.
Non è possibile al caso di specie applicare indistintamente il principio di irripetibilità dell'indebito previdenziale salvo il caso di accertato dolo dell'accipiens, soccorrendo ulteriori disposizioni normative, destinate ad incidere anche in punto di ripetibilità delle prestazioni assistenziali.
CP_ Per come sopra fatto cenno i titolari di prestazioni collegate al reddito erogate dall stante quanto disposto dall'articolo 13, comma 6, lettera C, del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modifiche dalla legge 30 n. 122/2010, che ha introdotto il comma 10 bis al sopra citato art. 35, d.l. n. 207/2008, conv. in l. n. 14/2009 hanno l'obbligo, legislativamente previsto a pena di revoca della prestazione, di comunicare all la situazione reddituale che incide sul diritto CP_1
o sulla misura della prestazione stessa.
Trattasi di tutta la normativa introdotta con l'art 35 comma 8 del DL 2008 n 207, convertito con modificazioni nella legge n 14 del 2009, nonché l'art 10 bis del DL 78 del 2010 convertito con modificazioni nella legge 122 del 2010- in materia di accertamento delle condi-zioni reddituali dalle quali dipende la fruizione di prestazioni di tipo assistenziale che presup- pongono, per l'appunto, l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione dei propri dati reddituali da parte del percipiente.
Pag. 4 di 7 Un'applicazione indistinta e generalizzata del principio di irripetibilità, salvo il caso del provato dolo dell'accipiens, finirebbe per porre sul medesimo piano, sia coloro che hanno assolto gli obblighi di comunicazione nel rispetto della nuova normativa sia di coloro che tale obbligo non hanno assolto o che l'hanno assolto con dati fuorvianti e non corretti.
CP_ Proprio perché la concessione del beneficio è di competenza esclusiva dell' ed è comunque subordinata alla situazione reddituale del percipiente, è stata da sempre assoggettata agli obblighi di comunicazione dei dati reddituali (estesi ovviamente anche ai redditi del coniuge, se presente) e alle connesse verifiche successive.
La materia relativa all'onere di comunicazione dei dati reddituali incidenti sul diritto a sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali e la connessa verifica reddituale è stata più volte modificata dal legislatore, prima con le disposizioni di cui al D.L. n. 207 del 2008, art. 35, comma 8, convertito in L. n. 14 del 2009; poi con D.L. n. 78 del 2009, art. 15, comma 1 del decreto legge 1 luglio 2009 n 78 convertito nella legge 2 agosto 2009 n 102, che ha abrogato i commi 11, 12 e 13 del citato art. 35 d.l. 207/2008 con decorrenza primo gennaio 2010 ; La materia è stata ancora parzialmente modificata dal D.L. n. 78 del 2010, art.13, comma 6, convertito in L. n. 122 del 2010.
A seguito dell'intervento legislativo del dl 78 /2010 convertito in legge 112 del 2010, l'art 35 del dl 207/2008 convertito nella legge 2009 n 14 risulta dunque così riformulato: comma 8: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assstenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal co-niuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conse-guiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1388, e successive modificazioni e integrazioni invariati i commi 9 e 10 dell'art 35 ed introdotto il comma 10 bis”.
Ancora, a tenore di quanto disposto dal comma 10 bis: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettua-re la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla so-spensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la di-chiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. “
La nuova disciplina di cui all'art 35, comma 10 bis del 207 del 2008 per come riformulato, rimette quindi agli enti previdenziali la scelta dei tempi e delle modalità di comunicazione dei dati reddituali da parte di chi non effettui la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate,
e stabilisce una misura sanzionatoria più stringente rispetto al passato a carico di coloro che,
Pag. 5 di 7 pur preavvertiti, omettano di comunicare la situazione reddituale prevedendo espressamente la restituzione dei ratei in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati reddituali laddove il percipiente la prestazione assistenziale, non abbia presentato dichiarazione reddituale all'agenzia delle entrate, e ciò a prescindere dalla circostanza se il limite di reddito sia superato o meno.
L non ha mai sostenuto il superamento dei limiti reddituali ma ha fatto conseguire CP_1
l'indebito dalla violazione dell'obbligo di comunicazione normativamente sanzionato;
violazione che prescinde dallo stato soggettivo dell'assistito (dolo o semplice negligenza) essendo sufficiente anche il solo silenzio (così Cass. n. 8731/2019 e n.27096/2018).
Proprio con riferimento alla normativa introdotta con le disposizioni sopra riportate sia pure in tema di indebito previdenziale la Corte di Cassazione nell'ordinanza n 3202 dell'8.2.2019 ha affermato che l'ipotesi regolata dal DL 2007 del 208,art 35 comma 10 bis costituisce una fattispecie diversa: “Tale ipotesi riguarda in specifico chi non sia tenuto a comunicare determinati redditi all'amministrazione finanziaria e l'inadempimento al conseguente obbligo comunicativo all'ente previdenziale ha come effetto, a puro titolo sanzionatorio, la ripetizione integrale del trattamento pensionistico per l'anno della corrispondente omissione, oltre che la revoca, per il futuro, della prestazione”. Tale principio, a tenore espresso della normativa sopra richiamata, trova applicazione anche nei confronti del titolare di un trattamento assistenziale collegato al reddito laddove risulti violato l'obbligo di informazione.
Sul punto si richiama l'orientamento espresso dalla Suprema Corte con l'ordinanza n 31259 del
2019 e con l'ordinanza n 10642 del 2019 ove si legge: “che, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr., per fattispecie analoghe, Cass. non. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare
l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012); che, non potendo nel caso di specie ritenersi la correttezza della condotta dell'odierna ricorrente, in ragione dell'ac-certata in violazione degli obblighi di CP_ comunicazione all delle situazioni rilevanti ai fini del diritto alla percezione della prestazione assistenziale di cui aveva il godimento, deve escludersi la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare la irripetibilità dell'indebito”.
Ricostruito quindi il quadro normativo in materia ne deriva la ripetibilità delle somme erogate alla pensionata e quantificate nell'impugnato provvedimento di indebito. Tanto più che la normativa in esame prevede espressamente l'obbligo di restituzione dei ratei.
Appare irrilevante, rispetto alla fattispecie all'esame lo stato soggettivo dell'assistito (dolo o semplice negligenza), giacché l'ipotesi regolata dal DL 2007 del 208, art 35 comma 10 bis prescinde dal suddetto stato soggettivo e costituisce una fattispecie diver-sa e prevede la revoca ed il conseguente obbligo di ripetizione al solo verificarsi della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati reddituali.
Pag. 6 di 7 Alla luce di tutto quanto sopra il ricorso non è fondato e per l'effetto viene confermato l'indebito in questione.
Le spese tenuto conto della complessità della materia vengono compensate interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente decidendo nella causa n 9225/2024 promosa CP_ Da contro in persona del legale rappresentante pro tempore;
Parte_1
rigetta il ricorso con conferma dell'indebito impugnato;
spese compensate;
Così deciso all'udienza del 01/1/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Alessia Trovato
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