Decreto cautelare 15 dicembre 2020
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2021
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 15/01/2021, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/01/2021
N. 00018/2021 REG.PROV.CAU.
N. 01303/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1303 del 2020, proposto da
TE ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Scalco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dei Beni e Attivita' Culturali e Turismo, Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Ministero per il Sud e La Coesione Territoriale, Ministero per Gli Affari Regionali e Le Autonomie, Ministero per Gli Affari Europei, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Regione Veneto non costituiti in giudizio;
Presidenza Consiglio Ministri-Cipe, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Reale);
nei confronti
Consorzio Iricav Due, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Valentino Damone, Jacopo Sanalitro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Italferr S.p.A. non costituiti in giudizio;
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - R.F.I. S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma n. 468/B;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- nei limiti di cui ai motivi dedotti ed in parte qua, della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – CIPE n. 84 del 22 dicembre 2017, avente ad oggetto l'approvazione del progetto definitivo della Linea Ferroviaria AV/AC Verona – Padova – Primo Lotto Funzionale Verona – BI VI (escluso nodo di Verona Est) – CUP J41E91000000009 – CIG aggiuntivo 837795CD1, comunicata al ricorrente in data 09.10.2020, e della connessa dichiarazione di pubblica utilità della medesima opera pubblica, nonché di tutti gli elaborati grafici, gli allegati comunque denominati di cui si compone il progetto definitivo stesso, ivi compreso il piano particellare di esproprio con i relativi allegati;
- del decreto n. 55/2020 del 3.11.2020 del Direttore della Direzione Territoriale di Produzione – Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., conosciuto dal ricorrente ON TE in data 04.12.2020 ma erroneamente notificato a nome del di lui padre e dante causa ON Lino, inerente l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e la conseguente immissione nel possesso di parte dell'area sita in Brendola (VI), Via Einaudi, censita catastalmente al foglio n. 8, mappale n. 874 del Catasto Terreni, di proprietà del medesimo ON TE, con ogni atto conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso l'avviso per la redazione dello stato di consistenza ed immissione in possesso delle aree;
- di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio Iricav Due e di Presidenza Consiglio Ministri-Cipe e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - R.F.I. S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
In via preliminare, devono essere stralciate le note d’udienza depositate dalla parte ricorrente dopo la richiesta di discussione orale, essendo ad essa alternative, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, penultimo periodo, D.L. n. 28/2020, richiamato dal D.L. n. 137/2020.
Considerato che, ad un primo esame proprio della fase cautelare, in disparte ogni valutazione sulle eccezioni preliminari, il ricorso non appare assistito da sufficiente fumus boni iuris, in quanto:
-non risulta dimostrato il contrasto tra le previsioni normative e quelle cartografiche della delibera CIPE n. 84 del 22 dicembre 2017, tenuto conto del tenore della prescrizione n. 14;
- le censure di manifesta illogicità della scelta progettuale effettuata non appaiono fondate, alla luce di quanto emerge dall’estratto del piano particellare notificato alla ricorrente, che evidenzia la presenza – non contestata e comunque confermata dalle indicazioni contenute a pagina 36 della delibera CIPE n. 84 del 22/12/2017, lett. g e h – di opere infrastrutturali nell’area a nord dell’attuale sede ferroviaria;
- ai sensi dell’articolo 22-bis, comma 2, lettera a), D.P.R. 327/2001, per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, il decreto di occupazione d’urgenza non necessita di specifica motivazione;
-I profili di erroneità della notifica del decreto di occupazione di urgenza sono stati superati dalla successiva notifica eseguita in data 5/1/2021 (la sussistenza di limiti al diritto di proprietà esclusiva dell’immobile oggetto del decreto di occupazione d’urgenza, di cui il ricorrente ha avuto piena e tempestiva conoscenza, attengono in via esclusiva al quantum dell’indennità spettante, non inficiando la legittimità del provvedimento);
Ritenuto, inoltre, che non sussiste prova di un danno grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati, non essendo stato né dedotta, né provata l’esistenza di un pregiudizio non meramente economico ulteriore rispetto alla perdita della proprietà dell’area: non risulta, infatti, provato né che l’area sia destinata all’espletamento di attività produttive, né che sia necessaria al soddisfacimento degli standard previsti dal piano attuativo in cui è ricompresa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), respinge la domanda cautelare.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1.000,00 oltre IVA e CPA nei confronti di ciascuna delle parti resistenti costituite.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO