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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 9612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9612 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART. 429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 34450/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. POLONIO ALESSANDRA) Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. GRANATA MARIA CP_1
FRANCESCA)
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo accertarsi il diritto alla riliquidazione della pensione, considerando neutri (ai fini del calcolo delle Quote A retributive), i periodi di servizio senza retribuzione e con retribuzione ridotta corrispondenti ai periodi di CIG, CIGS e contratto di solidarietà degli ultimi cinque anni di servizio, computando invece i periodi immediatamente precedenti di durata pari a quelli neutralizzati, ai sensi degli articoli 8 della L. n. 480/1988 e 2 c. 3 del D. Lgs. n. 164/1997. Per l'effetto, condannarsi ad erogare tale prestazione, in suo favore, con decorrenza CP_1 dal 01/01/2024, oltre arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Chiedeva, altresì, accertarsi e dichiararsi il diritto all'accredito di 52 settimane di contribuzione per l'anno 2023, con condanna conseguente dell' a CP_1 riliquidare la pensione in godimento, con decorrenza dal 01/01/2024 con il computo del suddetto accredito, oltre arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari. Deduceva, a sostegno della domanda, di aver prestato servizio presso il Ministero della Difesa nell'Arma dell'Aeronautica Militare dal 13/11/1980 al 14/01/1987, con iscrizione al fondo previdenziale e successivamente presso alcune Compagnie aeree private CP_2 con iscrizione presso il Fondo Volo dell' di essere attualmente titolare di pensione di CP_1 vecchiaia Cat. VL n. 045-701000110270 con decorrenza dal 01/01/2024; che il provvedimento di liquidazione della pensione disposto dalla convenuta fosse illegittimo ed erroneo per “mancata sterilizzazione e/o neutralizzazione nel computo della retribuzione pensionabile dei periodi di CIG, CIGS e contratto di solidarietà”, per aver errato l'istituto nell'applicazione della cd. Neutralizzazione (finalizzata ad evitare la penalizzazione delle quote di pensione retributive, in concomitanza di retribuzioni ridotte nel quinquennio rilevante come retribuzione pensionabile), rilevante nella fattispecie, atteso che egli, negli ultimi 5 anni precedenti al pensionamento, era stato posto per vari periodi dapprima in Cassa Integrazione Guadagni e poi in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, percependo una retribuzione ridotta rispetto a quella contrattuale, ed essendo stato istituito il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, con D. Interm. n. 95269/2016, il quale in caso di mobilità, e CP_3
volto ad erogare una prestazione complessiva integrativa tale da garantire una CP_4 somma non superiore all'80% della retribuzione lorda di riferimento. Lamentava che CP_1 invece, nel calcolo delle Quote A di pensione, pur avendo integralmente neutralizzato gli anni 2022 e 2023, aveva omesso di “neutralizzare” i periodi precedenti con retribuzione ridotta corrispondenti ai periodi di CIGS, CIG e contratto di solidarietà, con conseguente notevole depauperamento dell'importo di pensione percepita. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva tardivamente in giudizio l' CP_1 chiedendo il rigetto della domanda. La causa veniva istruita con prova documentale e, quindi, rinviata per la discussione, con le modalità della trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c.; verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE La materia del contendere è cessata, per pacifico riconoscimento da parte ricorrente della liquidazione integrale di quanto dovuto, ed oggetto del presente giudizio, attestato nelle note sostitutive d'udienza, e confermato anche dall' . CP_5
In particolare, la parte ricorrente ha precisato che, “nelle more del giudizio, con TE08 del 21/1/2025 l' ha riliquidato la pensione del ricorrente, con provvedimento ricognitivo CP_1 della pretesa del Sig. ed in adempimento delle domande da egli proposte, provvedendo Pt_1 altresì all'erogazione del nuovo importo di pensione ed alla corresponsione degli arretrati con la mensilità del marzo 2025.” E, a riprova di quanto dedotto, allegava il provvedimento di riliquidazione della pensione ed il cedolino di pensione di marzo 2025.
pagina 2 di 3 Insisteva, peraltro, nella richiesta di condanna dell' al pagamento delle spese di lite in CP_1 suo del ricorrente, in virtù del principio di soccombenza virtuale. A sua volta, l'ente convenuto chiedeva di essere tenuto indenne dalle spese, in ragione del comportamento processuale tenuto, o comunque, chiedeva la compensazione delle spese. Ebbene, alla luce delle dichiarazioni delle parti e della documentazione versata in atti, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene applicabile il principio di soccombenza virtuale (Cass. ordinanza n. 24714/22), secondo cui l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata sui criteri di verosimiglianza. Ebbene, nel caso di specie, a fronte del riconoscimento integrale delle pretese del ricorrente nelle more del giudizio, che attesta la fondatezza della domanda proposta, e l'ingiusta difesa dal convenuto, deve comunque darsi atto che la memoria difensiva non aveva rappresentato alcune elemento di contestazione delle deduzioni del ricorrente, e dei documenti tutti, prodotti a sostegno del proprio diritto. D'altra parte, in punto di diritto, la condivisione delle tesi difensive del ricorrente, da parte di questo giudice, può ancorarsi agevolmente alla giurisprudenza di merito tutta allegata nel fascicolo di parte (cfr. Tribunale di Roma n.12793\2024 e Tribunale di Velletri n.1636\2024), che si richiama integralmente ex art.118 disp. Att. c.p.c. Le spese di lite, quindi, vengono poste a carico dell' e liquidate come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, udito il Procuratore della parte ricorrente, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese CP_1 di lite, liquidate in complessivi € 3.500,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Roma, 23 settembre 2025 Il giudice Antonianna Colli
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Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART. 429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 34450/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. POLONIO ALESSANDRA) Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. GRANATA MARIA CP_1
FRANCESCA)
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo accertarsi il diritto alla riliquidazione della pensione, considerando neutri (ai fini del calcolo delle Quote A retributive), i periodi di servizio senza retribuzione e con retribuzione ridotta corrispondenti ai periodi di CIG, CIGS e contratto di solidarietà degli ultimi cinque anni di servizio, computando invece i periodi immediatamente precedenti di durata pari a quelli neutralizzati, ai sensi degli articoli 8 della L. n. 480/1988 e 2 c. 3 del D. Lgs. n. 164/1997. Per l'effetto, condannarsi ad erogare tale prestazione, in suo favore, con decorrenza CP_1 dal 01/01/2024, oltre arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Chiedeva, altresì, accertarsi e dichiararsi il diritto all'accredito di 52 settimane di contribuzione per l'anno 2023, con condanna conseguente dell' a CP_1 riliquidare la pensione in godimento, con decorrenza dal 01/01/2024 con il computo del suddetto accredito, oltre arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari. Deduceva, a sostegno della domanda, di aver prestato servizio presso il Ministero della Difesa nell'Arma dell'Aeronautica Militare dal 13/11/1980 al 14/01/1987, con iscrizione al fondo previdenziale e successivamente presso alcune Compagnie aeree private CP_2 con iscrizione presso il Fondo Volo dell' di essere attualmente titolare di pensione di CP_1 vecchiaia Cat. VL n. 045-701000110270 con decorrenza dal 01/01/2024; che il provvedimento di liquidazione della pensione disposto dalla convenuta fosse illegittimo ed erroneo per “mancata sterilizzazione e/o neutralizzazione nel computo della retribuzione pensionabile dei periodi di CIG, CIGS e contratto di solidarietà”, per aver errato l'istituto nell'applicazione della cd. Neutralizzazione (finalizzata ad evitare la penalizzazione delle quote di pensione retributive, in concomitanza di retribuzioni ridotte nel quinquennio rilevante come retribuzione pensionabile), rilevante nella fattispecie, atteso che egli, negli ultimi 5 anni precedenti al pensionamento, era stato posto per vari periodi dapprima in Cassa Integrazione Guadagni e poi in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, percependo una retribuzione ridotta rispetto a quella contrattuale, ed essendo stato istituito il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, con D. Interm. n. 95269/2016, il quale in caso di mobilità, e CP_3
volto ad erogare una prestazione complessiva integrativa tale da garantire una CP_4 somma non superiore all'80% della retribuzione lorda di riferimento. Lamentava che CP_1 invece, nel calcolo delle Quote A di pensione, pur avendo integralmente neutralizzato gli anni 2022 e 2023, aveva omesso di “neutralizzare” i periodi precedenti con retribuzione ridotta corrispondenti ai periodi di CIGS, CIG e contratto di solidarietà, con conseguente notevole depauperamento dell'importo di pensione percepita. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva tardivamente in giudizio l' CP_1 chiedendo il rigetto della domanda. La causa veniva istruita con prova documentale e, quindi, rinviata per la discussione, con le modalità della trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c.; verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE La materia del contendere è cessata, per pacifico riconoscimento da parte ricorrente della liquidazione integrale di quanto dovuto, ed oggetto del presente giudizio, attestato nelle note sostitutive d'udienza, e confermato anche dall' . CP_5
In particolare, la parte ricorrente ha precisato che, “nelle more del giudizio, con TE08 del 21/1/2025 l' ha riliquidato la pensione del ricorrente, con provvedimento ricognitivo CP_1 della pretesa del Sig. ed in adempimento delle domande da egli proposte, provvedendo Pt_1 altresì all'erogazione del nuovo importo di pensione ed alla corresponsione degli arretrati con la mensilità del marzo 2025.” E, a riprova di quanto dedotto, allegava il provvedimento di riliquidazione della pensione ed il cedolino di pensione di marzo 2025.
pagina 2 di 3 Insisteva, peraltro, nella richiesta di condanna dell' al pagamento delle spese di lite in CP_1 suo del ricorrente, in virtù del principio di soccombenza virtuale. A sua volta, l'ente convenuto chiedeva di essere tenuto indenne dalle spese, in ragione del comportamento processuale tenuto, o comunque, chiedeva la compensazione delle spese. Ebbene, alla luce delle dichiarazioni delle parti e della documentazione versata in atti, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene applicabile il principio di soccombenza virtuale (Cass. ordinanza n. 24714/22), secondo cui l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata sui criteri di verosimiglianza. Ebbene, nel caso di specie, a fronte del riconoscimento integrale delle pretese del ricorrente nelle more del giudizio, che attesta la fondatezza della domanda proposta, e l'ingiusta difesa dal convenuto, deve comunque darsi atto che la memoria difensiva non aveva rappresentato alcune elemento di contestazione delle deduzioni del ricorrente, e dei documenti tutti, prodotti a sostegno del proprio diritto. D'altra parte, in punto di diritto, la condivisione delle tesi difensive del ricorrente, da parte di questo giudice, può ancorarsi agevolmente alla giurisprudenza di merito tutta allegata nel fascicolo di parte (cfr. Tribunale di Roma n.12793\2024 e Tribunale di Velletri n.1636\2024), che si richiama integralmente ex art.118 disp. Att. c.p.c. Le spese di lite, quindi, vengono poste a carico dell' e liquidate come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, udito il Procuratore della parte ricorrente, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese CP_1 di lite, liquidate in complessivi € 3.500,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Roma, 23 settembre 2025 Il giudice Antonianna Colli
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