Sentenza breve 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 29/05/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01731/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00719/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 719 del 2025, proposto da-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Annalisa Giacobbe, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Comune di SI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Airò e Stefania Scavuzzo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
nei confronti
Iacp SI, Arisme SI, Patrimonio SI Spa, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione:
- della deliberazione n. -OMISSIS-, pubblicata all’albo pretorio il -OMISSIS-, con cui il consiglio comunale di SI ha approvato il parimenti impugnato “regolamento comunale per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”;
- della determinazione n. -OMISSIS- con cui il Dirigente del Dipartimento servizi alla persona - Servizio politiche per la casa - Edilizia residenziale pubblica ha approvato il parimenti impugnato avviso pubblico per l’assegnazione, in locazione, di alloggi siti nel Comune di SI, di proprietà dello stesso o dell’Istituto autonomo case popolari, secondo i criteri stabiliti nel suindicato regolamento comunale;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di SI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025, il Presidente Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato.
1. Con ricorso, notificato il 19 marzo 2025 e depositato il 10 aprile successivo, la signora-OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese: della deliberazione n. -OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS-, con cui il consiglio comunale di SI ha approvato il (nuovo) regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; della determinazione n. -OMISSIS- con cui il Dirigente del Dipartimento servizi alla persona - servizio politiche per la casa - edilizia residenziale pubblica ha approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione degli alloggi popolari.
Precisato che il Sindaco di SI, con decreto n. 55 del 25 novembre 2024, le aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione in deroga di un alloggio, che non aveva ottenuto, ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione del principio di salvaguardia dei diritti quesiti. Illegittimità del nuovo regolamento e dell’avviso pubblico per omessa tutela dei provvedimenti di riconoscimento del diritto all’assegnazione in deroga.
2) Eccesso di potere e violazione di legge; “l’avviso pubblico ha oltrepassato i limiti stabiliti dal nuovo regolamento, imponendo un vincolo di assegnazione degli alloggi non previsto dalla normativa comunale”.
3) Illegittimità del regolamento e dell’avviso pubblico per omessa previsione di modalità alternative di assegnazione degli alloggi ERP. Violazione del principio di continuità amministrativa e di tutela delle categorie socialmente fragili.
4) Violazione: dello statuto comunale per omessa acquisizione del parere obbligatorio delle circoscrizioni; dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa (art. 97 cost.). Eccesso di potere. Violazione di legge. Illegittimità derivata “per carenza di valido presupposto legittimante”.
2. Il Comune di SI si è costituito in giudizio e ha depositato una memoria con cui, eccepite preliminarmente l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso, ne ha chiesto il rigetto, poiché infondato, vinte le spese.
3. Parte ricorrente ha depositato una memoria con cui ha insistito nelle proprie domande.
4. Alla camera di consiglio del 21 maggio 2025, previo avviso di possibile definizione con sentenza breve alle parti, che nulla hanno osservato, il ricorso è stato posto in decisione.
5. Ciò premesso, come fondatamente eccepito dal Comune di SI, il ricorso è irricevibile e inammissibile.
Preliminarmente va richiamato il noto principio di diritto (per tutte Consiglio di Stato, VII, 10 febbraio 2025, n. 1093 con ampi richiami) secondo cui i regolamenti, in linea di principio, dettano norme generali, astratte e innovative dell’ordinamento giuridico le quali, prestandosi a essere applicate ripetutamente e a regolare una serie indefinita di casi, a destinatari indeterminabili sia a priori, sia a posteriori (sul punto, Cons. Stato, Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 9), non sono immediatamente lesive, non essendovi certezza sul fatto che verranno effettivamente applicate al singolo, nonché sul momento e sulle conseguenze concrete dell’applicazione (per questo si parla di “regolamenti volizione-preliminare”, perché la volontà in essi espressa è appunto preliminare e necessita di essere poi declinata nel singolo caso).
La giurisprudenza è, in particolare, consolidata nell’affermare che le disposizioni regolamentari non sono immediatamente lesive e autonomamente impugnabili, ma devono essere censurate insieme all’atto che ne fa applicazione (tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2024, n. 4745).
Diversa è la fattispecie, più rara, di disposizioni regolamentari che, essendo auto-applicative, sono autonomamente e direttamente lesive della posizione del privato, il quale ha quindi l’onere impugnarli immediatamente, senza attendere un atto applicativo che ha contenuto vincolato (si parla di “regolamenti volizione-azione” perché l’effetto discende direttamente dalla previsione) (cfr. Cons. Stato, sez. III, 10 luglio 2020, n. 4464).
Nella specie parte ricorrente, la quale è destinataria di un provvedimento di riconoscimento del diritto all’alloggio popolare in deroga alle ordinarie procedure, a cui non ha ancora fatto seguito un’assegnazione condivisa, contesta il regolamento comunale in epigrafe nelle parti in cui prevede che tutti gli alloggi popolari siano assegnati con le procedure ordinarie e, pertanto, pregiudica, in tesi, il soddisfacimento del proprio diritto.
Il collegio, dopo attenta riflessione, ritiene che la causa in esame rientri nella rara casistica dei regolamenti volizione suscettibili d’immediata impugnazione in quanto, nella prospettazione della ricorrente, la disposizione, generale e astratta, avente ad oggetto la destinazione della totalità degli alloggi popolari all’assegnazione ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria pregiudica irreversibilmente la propria posizione.
Così inquadrata la questione generale, va richiamato l’art. 41 c.p.a. il quale dispone che, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, il termine per la proposizione del ricorso decorre dal giorno in cui è scaduto il termine della pubblicazione, se questa è prevista dalla legge.
Va, altresì, richiamato l’art. 124 del TUEL il quale dispone che tutte le deliberazioni del Comune sono pubblicate all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
Precisato che la ricorrente non è diretta destinataria del regolamento e non aveva diritto alla notifica individuale, va rilevato che l’impugnato regolamento è stato approvato con la delibera consiliare n. -OMISSIS-, la quale è stata pubblicata all’albo pretorio dal -OMISSIS- al 3 gennaio 2025; ne deriva che il termine di 60 giorni per l’impugnazione è scaduto il 4 marzo 2025 e che il ricorso, in quanto notificato il 19 marzo 2025, è tardivo.
Il ricorso, per tale parte, è, conseguentemente, irricevibile.
6. Deve ora essere esaminata la parte del ricorso relativa all’avviso pubblico per l’assegnazione degli alloggi, che è stato impugnato tempestivamente, ma che, come eccepito dal Comune di SI (vedi penultimo capoverso dalla pagina 5 della memoria difensiva), è inammissibile per carenza d’interesse, poiché, con riferimento alla parte contestata, è atto inautonomo.
Va, in particolare, rilevato che, come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente, la destinazione della totalità degli alloggi alle procedure ordinarie è prevista dall’art. 7 del regolamento il quale, come detto, è stato impugnato tardivamente.
7. Concludendo, in forza di quanto esposto, il ricorso è in parte inammissibile e in parte irricevibile.
Le spese, come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore del Comune di SI; nulla deve disporsi in ordine alle parti non costituite.
8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 130 bis, comma 1, e dell’art. 136 d.P.R. 115 del 2002 (ex plurimis CGA, sez. giur., 29 aprile 2025, n. 363 con richiami a Consiglio di Stato, V, 11 luglio 2024, n. 6213; CGA, sez. giur., 24 aprile 2024, n. 316).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e in parte inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore del Comune di SI; nulla spese per le parti non costituite.
Rigetta l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente, Estensore
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.