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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 5785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5785 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
Così composta: dott. Silvia Di Matteo Presidente rel. dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 4639/20190 R.G. posto in decisione all'udienza del 12.6.2025
TRA
, con gli avv.ti Ambra Faina e Gianfranco Palermo Parte_1
APPELLANTE
E
, con l'avv. Francesco Di Giovanni Controparte_1
APPELLATO
E
con l'avv. Filomena Bellizzi Controparte_2
APPELLATA
E
, con l'avv. Annalisa Amicucci Controparte_3
APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza n. 11885/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 14/05/2020 in materia di vendita di cose immobili
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato citava in giudizio Parte_1
, suo ex coniuge, e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
(moglie del ) per sentire accertare la simulazione assoluta di un contratto CP_1
di compravendita di cosa altrui stipulato tra e Controparte_1 CP_3
, ovvero, in via subordinata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 e
[...]
ss., direvocare l'atto di compravendita.
Si sono costituiti tutti i convenuti chiedendo il rigetto delle domande e la condanna per lite temeraria;
la attuale coniuge del , si costituiva CP_2 CP_1
facendo presente la sua completa estraneità alla vicenda non avendo partecipato all'atto di vendita.
Il Tribunale di Roma rigettava le domande per carenza di legittimazione attiva e per difetto di interesse dell'attrice e la condannava alla rifusione delle spese di lite nonché al risarcimento del danno, in favore dei convenuti ex art. 93 terzo comma c.p.c. liquidato in euro 3.447,67.
Il Giudice di prime cure rilevava che l'attrice, che aveva agito quale titolare di un credito verso l'ex coniuge (assegno divorzile di euro 2.700,00 mensili) CP_1
con l'azione di simulazione assoluta o con l'azione revocatoria ordinaria non era legittimata e difettava di interesse in quanto l'atto di compravendita di cosa altrui, stipulato tra e il 3/5/2011, non era neppure potenzialmente CP_1 CP_3
pregiudizievole ai suoi interessi.
Osservava infatti che dopo che l'ex coniuge aveva venduto la quota di comproprietà dell'appartamento, sito in Corso Francia 235, adibito a casa coniugale (di comproprietà dell'attrice al 50%) in favore di Controparte_2
era intervenuta una sentenza del Tribunale del 2011 -passata in giudicato- che rigettando la domanda di simulazione del predetto atto di compravendita aveva sancito la proprietà in capo alla Inoltre il Tribunale di Roma, con CP_2
sentenza del 17.1.2019, passata in giudicato, aveva accolto l'azione revocatoria sul predetto immobile in favore di . Parte_1
Inoltre osservava il Giudice che il timore da parte di che venisse Parte_1
meno la garanzia del credito era del tutto infondata posto che, anche qualora si ipotizzasse la vendita dell'immobile dal al terzo , la CP_1 CP_3 Pt_1
poteva sempre agire nei confronti della avendo il Tribunale accolto- CP_2
con sentenza definitiva- l'azione revocatoria promossa dalla nei confronti Pt_1
della CP_2
Avverso detta sentenza ha interposto appello chiedendone la Parte_1
totale riforma.
Si sono costituiti , chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_3
dell'appello.
Si è costituita anche ribadendo la sua assoluta estraneità alla Controparte_2
vicenda oggetto di causa.
La causa, all'esito di udienza di precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premette l'appellante che la quota di comproprietà dell'appartamento, sito in
Corso Francia 235, è solo formalmente intestata ad ma Controparte_2
essendo stata accolta l'azione revocatoria, l'atto di vendita è divenuto inefficace nei confronti della e costituisce l'unica garanzia del credito di cui la Pt_1
medesima è titolare.
Secondo l'appellante il fatto che l'atto di vendita di cosa altrui, del 3.5.2011, risulti trascritto rende inopponibile a il pignoramento che Controparte_3
la dovesse eseguire sull'immobile di proprietà della Pt_1 CP_2 L'appellante sostanzialmente contesta come erronea la sentenza laddove esclude in capo all'attrice l'interesse ad agire per insussistenza di un eventuale danno nei suoi confronti derivanti dall'atto di vendita di cosa altrui, stipulato tra il CP_1
e l . CP_3
Il motivo è infondato.
In primo luogo la tesi dell'appellante muove da un presupposto sbagliato e non attuale e cioè che la abbia venduto o sia in procinto di vendere al CP_2
la quota di cui è comproprietaria, ipotizzando che in tal caso- con il CP_1
contratto di vendita altrui- la proprietà si trasferisca automaticamente al CP_3
e in tal caso l'eventuale pignoramento intrapreso dall'appellante sarebbe inopponibile al terzo.
Detto ragionamento non può essere condiviso in quanto, come correttamente rilevato dal Tribunale ” …muove non solo da un'ipotetica retrocessione mai avvenuta della proprietà delle porzioni immobiliari in parola dall'avv. CP_2
al prof. , benchè l'interesse ad agire debba essere concreto ed attuale CP_1
e non solo ipotetico ma da una considerazione finale parzialmente errata;
se è vero infatti che a seguito di un'eventuale acquisizione della proprietà delle porzioni in parola da parte del prof. il diventerebbe ipso CP_1 CP_3
facto e nello stesso momento proprietario delle stesse è soprattutto vero che la non subirebbe giammai un irreparabile danno dalla temuta CP_4
“retrocessione” in quanto potrebbe validamente promuovere, nei confronti di
e dei suoi aventi causa una legittima azione esecutiva ovvero Controparte_2
conservativa ex art. 2902 c.c. proprio alla luce della sentenza n. 1213/19 del
Tribunale di Roma- divenuta definitiva- che ha accolto la domanda revocatoria dell'atto di compravendita avente ad oggetto l'immobile de quo concluso tra il
e l ”. CP_1 CP_5
Rileva il collegio che il dedotto pregiudizio fatto valere dall'appellante nel presente giudizio e riproposto in appello sulla base degli stessi argomenti non ha ragion d'essere. Infatti risulta che l'appellante ha trascritto l'azione revocatoria esercitata nei confronti della in data anteriore all'istaurazione del giudizio con la CP_2
conseguenza che, con riferimento alla domanda di simulazione della compravendita di cosa altrui, stipulato il 3.5.2011 difetta il suo interesse ad agire proprio perché il credito di cui è titolare è garantito dalla sentenza- passata in giudicato- che ha accolto la sua domanda revocatoria.
E' infatti evidente che anche nell'ipotesi di retrocessione del bene (dalla CP_2
al ) con acquisto ipso iure del , l'appellante sarebbe tutelata CP_1 CP_3
proprio perché il è un avente causa della e un terzo non di CP_3 CP_2
buona fede che acquisterebbe il bene in base ad un atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda revocatoria.
Con altro motivo l'appellante contesta sia il capo relativo alla condanna delle spese sia la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Detto motivo, oltre ad essere del tutto generico, limitandosi a sostenere che il
Giudice avrebbe dovuto compensare le spese per la complessità della vicenda, è infondato.
Infatti il Tribunale nel rilevare l'assoluta infondatezza della domanda nel regime delle spese ha applicato correttamente il principio della soccombenza.
Anche la condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c. va confermata, avendo l'attrice agito senza la dovuta diligenza e introducendo un'azione pretestuosa e manifestamente infondata.
In una recente pronuncia la Suprema Corte ha affermato. “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.”. Il Tribunale si è attenuto a tale principio evidenziando la sussistenza di un abuso del processo per avere l'attrice introdotto colposamente un'azione manifestamente infondata e sostenuto tesi contrarie al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante soccombente e sono liquidate mediante applicazione dei parametri medi previsti dal DM
Giustizia n. 147/2022, esclusa la fase istruttoria.
Infine, poiché l'impugnazione è sottoposta alla disciplina di cui alla legge
228/2012 (che ha modificato l'art. 13 t.u. di cui al d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, introducendo dopo il comma 1 ter il comma 1 quater) l'appellante principale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 11885/2019 del Tribunale di Roma, così decide:
-respinge l'appello;
-condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 [...]
e delle spese del presente grado di Controparte_3 Controparte_2
giudizio che liquida in € 9.991,00 per compensi oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
-dichiara l'appellante tenuta al versamento di un ulteriore importo pari a quello per il contributo unificato
Così deciso in Roma il 8.10.2025.
Il Presidente estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
Così composta: dott. Silvia Di Matteo Presidente rel. dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 4639/20190 R.G. posto in decisione all'udienza del 12.6.2025
TRA
, con gli avv.ti Ambra Faina e Gianfranco Palermo Parte_1
APPELLANTE
E
, con l'avv. Francesco Di Giovanni Controparte_1
APPELLATO
E
con l'avv. Filomena Bellizzi Controparte_2
APPELLATA
E
, con l'avv. Annalisa Amicucci Controparte_3
APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza n. 11885/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 14/05/2020 in materia di vendita di cose immobili
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato citava in giudizio Parte_1
, suo ex coniuge, e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
(moglie del ) per sentire accertare la simulazione assoluta di un contratto CP_1
di compravendita di cosa altrui stipulato tra e Controparte_1 CP_3
, ovvero, in via subordinata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 e
[...]
ss., direvocare l'atto di compravendita.
Si sono costituiti tutti i convenuti chiedendo il rigetto delle domande e la condanna per lite temeraria;
la attuale coniuge del , si costituiva CP_2 CP_1
facendo presente la sua completa estraneità alla vicenda non avendo partecipato all'atto di vendita.
Il Tribunale di Roma rigettava le domande per carenza di legittimazione attiva e per difetto di interesse dell'attrice e la condannava alla rifusione delle spese di lite nonché al risarcimento del danno, in favore dei convenuti ex art. 93 terzo comma c.p.c. liquidato in euro 3.447,67.
Il Giudice di prime cure rilevava che l'attrice, che aveva agito quale titolare di un credito verso l'ex coniuge (assegno divorzile di euro 2.700,00 mensili) CP_1
con l'azione di simulazione assoluta o con l'azione revocatoria ordinaria non era legittimata e difettava di interesse in quanto l'atto di compravendita di cosa altrui, stipulato tra e il 3/5/2011, non era neppure potenzialmente CP_1 CP_3
pregiudizievole ai suoi interessi.
Osservava infatti che dopo che l'ex coniuge aveva venduto la quota di comproprietà dell'appartamento, sito in Corso Francia 235, adibito a casa coniugale (di comproprietà dell'attrice al 50%) in favore di Controparte_2
era intervenuta una sentenza del Tribunale del 2011 -passata in giudicato- che rigettando la domanda di simulazione del predetto atto di compravendita aveva sancito la proprietà in capo alla Inoltre il Tribunale di Roma, con CP_2
sentenza del 17.1.2019, passata in giudicato, aveva accolto l'azione revocatoria sul predetto immobile in favore di . Parte_1
Inoltre osservava il Giudice che il timore da parte di che venisse Parte_1
meno la garanzia del credito era del tutto infondata posto che, anche qualora si ipotizzasse la vendita dell'immobile dal al terzo , la CP_1 CP_3 Pt_1
poteva sempre agire nei confronti della avendo il Tribunale accolto- CP_2
con sentenza definitiva- l'azione revocatoria promossa dalla nei confronti Pt_1
della CP_2
Avverso detta sentenza ha interposto appello chiedendone la Parte_1
totale riforma.
Si sono costituiti , chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_3
dell'appello.
Si è costituita anche ribadendo la sua assoluta estraneità alla Controparte_2
vicenda oggetto di causa.
La causa, all'esito di udienza di precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premette l'appellante che la quota di comproprietà dell'appartamento, sito in
Corso Francia 235, è solo formalmente intestata ad ma Controparte_2
essendo stata accolta l'azione revocatoria, l'atto di vendita è divenuto inefficace nei confronti della e costituisce l'unica garanzia del credito di cui la Pt_1
medesima è titolare.
Secondo l'appellante il fatto che l'atto di vendita di cosa altrui, del 3.5.2011, risulti trascritto rende inopponibile a il pignoramento che Controparte_3
la dovesse eseguire sull'immobile di proprietà della Pt_1 CP_2 L'appellante sostanzialmente contesta come erronea la sentenza laddove esclude in capo all'attrice l'interesse ad agire per insussistenza di un eventuale danno nei suoi confronti derivanti dall'atto di vendita di cosa altrui, stipulato tra il CP_1
e l . CP_3
Il motivo è infondato.
In primo luogo la tesi dell'appellante muove da un presupposto sbagliato e non attuale e cioè che la abbia venduto o sia in procinto di vendere al CP_2
la quota di cui è comproprietaria, ipotizzando che in tal caso- con il CP_1
contratto di vendita altrui- la proprietà si trasferisca automaticamente al CP_3
e in tal caso l'eventuale pignoramento intrapreso dall'appellante sarebbe inopponibile al terzo.
Detto ragionamento non può essere condiviso in quanto, come correttamente rilevato dal Tribunale ” …muove non solo da un'ipotetica retrocessione mai avvenuta della proprietà delle porzioni immobiliari in parola dall'avv. CP_2
al prof. , benchè l'interesse ad agire debba essere concreto ed attuale CP_1
e non solo ipotetico ma da una considerazione finale parzialmente errata;
se è vero infatti che a seguito di un'eventuale acquisizione della proprietà delle porzioni in parola da parte del prof. il diventerebbe ipso CP_1 CP_3
facto e nello stesso momento proprietario delle stesse è soprattutto vero che la non subirebbe giammai un irreparabile danno dalla temuta CP_4
“retrocessione” in quanto potrebbe validamente promuovere, nei confronti di
e dei suoi aventi causa una legittima azione esecutiva ovvero Controparte_2
conservativa ex art. 2902 c.c. proprio alla luce della sentenza n. 1213/19 del
Tribunale di Roma- divenuta definitiva- che ha accolto la domanda revocatoria dell'atto di compravendita avente ad oggetto l'immobile de quo concluso tra il
e l ”. CP_1 CP_5
Rileva il collegio che il dedotto pregiudizio fatto valere dall'appellante nel presente giudizio e riproposto in appello sulla base degli stessi argomenti non ha ragion d'essere. Infatti risulta che l'appellante ha trascritto l'azione revocatoria esercitata nei confronti della in data anteriore all'istaurazione del giudizio con la CP_2
conseguenza che, con riferimento alla domanda di simulazione della compravendita di cosa altrui, stipulato il 3.5.2011 difetta il suo interesse ad agire proprio perché il credito di cui è titolare è garantito dalla sentenza- passata in giudicato- che ha accolto la sua domanda revocatoria.
E' infatti evidente che anche nell'ipotesi di retrocessione del bene (dalla CP_2
al ) con acquisto ipso iure del , l'appellante sarebbe tutelata CP_1 CP_3
proprio perché il è un avente causa della e un terzo non di CP_3 CP_2
buona fede che acquisterebbe il bene in base ad un atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda revocatoria.
Con altro motivo l'appellante contesta sia il capo relativo alla condanna delle spese sia la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Detto motivo, oltre ad essere del tutto generico, limitandosi a sostenere che il
Giudice avrebbe dovuto compensare le spese per la complessità della vicenda, è infondato.
Infatti il Tribunale nel rilevare l'assoluta infondatezza della domanda nel regime delle spese ha applicato correttamente il principio della soccombenza.
Anche la condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c. va confermata, avendo l'attrice agito senza la dovuta diligenza e introducendo un'azione pretestuosa e manifestamente infondata.
In una recente pronuncia la Suprema Corte ha affermato. “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.”. Il Tribunale si è attenuto a tale principio evidenziando la sussistenza di un abuso del processo per avere l'attrice introdotto colposamente un'azione manifestamente infondata e sostenuto tesi contrarie al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante soccombente e sono liquidate mediante applicazione dei parametri medi previsti dal DM
Giustizia n. 147/2022, esclusa la fase istruttoria.
Infine, poiché l'impugnazione è sottoposta alla disciplina di cui alla legge
228/2012 (che ha modificato l'art. 13 t.u. di cui al d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, introducendo dopo il comma 1 ter il comma 1 quater) l'appellante principale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 11885/2019 del Tribunale di Roma, così decide:
-respinge l'appello;
-condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 [...]
e delle spese del presente grado di Controparte_3 Controparte_2
giudizio che liquida in € 9.991,00 per compensi oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
-dichiara l'appellante tenuta al versamento di un ulteriore importo pari a quello per il contributo unificato
Così deciso in Roma il 8.10.2025.
Il Presidente estensore