Sentenza breve 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 18/12/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00381/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00349/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 349 del 2025, proposto dai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Adriano Iannacone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l’Istituto Comprensivo -OMISSIS-, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, l’Ufficio Scolastico - Ambito Territoriale di NI, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- della nota Prot. n. -OMISSIS- del 29/09/2025 con il quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” – distretto scolastico n. 3 - di NI ha comunicato agli interessati l’assegnazione del numero di 24 ore di sostegno settimanali per l’anno scolastico 2025/2026 in favore della minore -OMISSIS-;
- dell’allegato decreto prot. n. -OMISSIS- del 27.08.2025 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise;
- nonché di tutti gli atti propedeutici e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. IO OC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno proposto l’impugnazione in epigrafe al fine di far conseguire alla figlia gravemente disabile, per l’anno scolastico 2025/2026, il riconoscimento di ore di sostegno settimanali in numero pari a tutte le ore di frequenza scolastica della stessa minore, in conformità a quanto espresso nel verbale del Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) del 4.06.2025.
La minore, che frequenta il quinto anno della scuola primaria presso l’Istituto Comprensivo Statale “ -OMISSIS- ” di NI, risulta invero affetta da una disabilità certificata nelle forme richieste dalla legge, la cui esistenza e serietà sono pacifiche tra le parti. Si tratta di una bambina che soffre di un “ Disturbo dello spettro autistico di grado grave. Ritardo globale dello sviluppo ”, e come tale è stata riconosciuta “ portatore di handicap in situazione di gravità ” ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, come accertato in data 4 novembre 2020 dalla competente Commissione Medica per l’accertamento dell’Handicap istituita presso l’A.S.L. di NI.
2. Il G.L.O., nel verbale redatto il 4.06.2025, ha evidenziato quindi la necessità di assicurare alla minore la presenza dell’insegnante di sostegno per la totalità delle sue ore di frequenza scolastica.
3. Di converso, con l’impugnata nota del -OMISSIS-in epigrafe, il Dirigente Scolastico, richiamandosi al contenuto dell’allegata nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise avente prot. -OMISSIS- del 27.8.2025, e parimenti oggetto della presente impugnativa, ha comunicato ai ricorrenti che alla minore erano state assegnate per l’anno scolastico 2025/2026 soltanto n. 24 ore di sostegno settimanali.
4. Da qui la proposizione dell’odierno gravame, mediante il quale parte ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati e il riconoscimento del diritto della propria rappresentata a ottenere un insegnante di sostegno per il medesimo numero di ore indicato dal G.L.O..
Il ricorso risulta imperniato su un motivo così rubricato:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 38 della Costituzione – art. 12 della l. 104/1992. Eccesso di potere per illogicità e sviamento della funzione tipica del provvedimento, errata presupposizione in fatto, difetto istruttorio, carenza di motivazione e sotto altri profili di illegittimità .
Le doglianze proposte sono riassumibili nell’unitaria censura sostanziale riguardante il pregiudizio arrecato all’alunna con l’attribuzione di un numero di ore di sostegno didattico inferiore a quello proposto dal G.L.O. (24 ore, in luogo di un numero di ore pari all’intera durata della sua frequenza scolastica): e questo senza adeguata motivazione e in violazione delle regole dettate a presidio del corretto procedimento di assegnazione delle ore di cui si tratta.
5. L’Avvocatura distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio per le Amministrazioni intimate in difesa della legittimità dell’azione amministrativa, deducendo l’infondatezza dell’impugnativa e chiedendo, quindi, il rigetto del ricorso.
6. Alla camera di consiglio del 3.12.2025, dato avviso alle parti della possibilità di una definizione integrale della controversia nel merito mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., la causa, sentiti i difensori presenti, è stata trattenuta in decisione.
7. Il Tribunale osserva che sussistono i presupposti per la definizione della causa facendo applicazione della norma di rito appena citata.
Il ricorso è ammissibile e manifestamente fondato, in ragione delle considerazioni che seguono.
8. Preliminarmente il Collegio afferma la sussistenza della propria giurisdizione sulla controversia in esame vertendosi in materia di servizi pubblici, tale essendo anche quello dell’istruzione, come già chiarito dalla giurisprudenza: “ rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo le controversie nelle quali si censurino i provvedimenti adottati dalla P.A. nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali in tema di sostegno a favore di minori diversamente abili, come nelle ipotesi in cui si chieda l’aumento del numero delle ore di supporto concesse al minore e si metta in discussione la correttezza del potere amministrativo esercitato nell’organizzazione del servizio ” (Cass. civ., SS.UU., sentenze nn. 32416, 2159 e 2160 del 2021 e n. 20165 del 2020).
9. Riconosciuta l’ammissibilità del ricorso, può mettersene in risalto anche la fondatezza nel merito.
La tematica in disamina è stata più volte portata all’attenzione della giurisprudenza, le cui chiarificazioni (cfr. in particolare Consiglio di Stato, sez. VI, sentenze nn. 2023 e 2944 del 2017) consentono di rilevare agevolmente il buon fondamento del gravame alla stregua dei richiamabili precedenti conformi.
10. Merita invero immediata condivisione il profilo del ricorso con cui con cui è stato dedotto il vizio di difetto di motivazione a base della scelta di assegnare, alla minore, sole 24 ore settimanali di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026.
Tale determinazione, in particolare, non è stata affatto calibrata sulle condizioni e sulle esigenze individuali del minore, così come ampiamente rilevate dall’organo tecnico G.L.O., secondo quanto prescritto dalla normativa di settore.
Al contrario, la gravata determinazione del Dirigente scolastico avente prot. -OMISSIS- del 29.09.2025 si è basata solo sul richiamo alla nota, del pari oggetto di impugnativa, adottata dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise e avente prot. -OMISSIS- del 27.8.2025.
Nella suddetta nota si legge che il numero delle ore settimanali di sostegno sarebbe stato definito “ sulla base della documentazione presentata e delle indicazioni fornite nel corso della seduta del GIT, nel rispetto della normativa vigente ”: il verbale corrispondente all’indicata “ seduta del GIT ” non risulta tuttavia allegato ai provvedimenti impugnati, né è stato richiamato e prodotto in giudizio dall’Amministrazione, la quale non ha quindi fornito prova in giudizio delle motivazioni in base alle quali sono state disattese le indicazioni date dal G.L.O. circa la determinazione delle ore di sostegno in favore della minore.
11. Le osservazioni fin qui esposte rivelano come l’operato dell’Amministrazione non si sia conformato, nella presente vicenda, ai paradigmi normativi applicabili al caso di specie.
In proposito va difatti ricordato che il procedimento per l'assegnazione agli alunni disabili delle ore di sostegno - di recente fatto oggetto di modifiche legislative ad opera del D.lgs. n. 96/2019, che ha riformulato l’art. 10 del D.lgs. n. 66/2017 - si compone di più momenti e atti, tra i quali assumono particolare rilievo le “proposte” del G.L.O. e, parallelamente, il ruolo di verifica del G.I.T..
Invero, l’art. 7, comma 2°, lett. d del D.lgs. n. 66/2017 evidenzia la centralità della funzione e dei compiti del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione, chiamato ad esplicitare, appunto, “le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe del procedimento, dal dirigente scolastico, al fine di implementare il sistema di garanzie apprestato in favore del soggetto bisognoso di tutela”.
11.1. Tutto ciò premesso, il Collegio deve quindi rilevare che l’attribuzione alla minore di cui si tratta, per l’anno scolastico 2025/2026, di sole 24 ore settimanali di sostegno, si appalesa illegittima, atteso che, come detto, non risultano in alcun modo giustificate né documentate le ragioni per le quali l’Ufficio Scolastico Regionale, prima, e il Dirigente Scolastico, poi, si sono discostati, nella individuazione delle ore di sostegno da assegnare alla minore in discorso per il corrente anno scolastico, dalle valutazioni espresse dal GLO nel verbale del 4.6.2025.
I provvedimenti impugnati devono, pertanto, ritenersi affetti dal vizio di motivazione dedotto dai ricorrenti.
11.2. Il Collegio deve inoltre rilevare che è priva di pregio l’obiezione della difesa erariale che ha rivendicato la legittimità della scelta dell’Amministrazione circa le ore di sostegno assegnate alla minore per l’anno scolastico 2025/2026 limitandosi, in sostanza, ad opporre a parte ricorrente che, “ come si legge nel verbale dell’incontro del GLO straordinario del 18.02.2025 (doc.1), l’alunna frequenta la scuola con orario ridotto, in quanto nelle giornate di martedì e giovedì effettua ingressi posticipati, alle ore 10.00 ”, sicché “ il provvedimento oggetto della presente impugnazione – a mezzo del quale il Dirigente Scolastico ha assegnato alla minore n. 24 ore di sostegno didattico – non può che ritenersi perfettamente rispondente alla richiesta del GLO di coprire con la docenza di sostegno tutto l’orario di frequenza scolastica ” (cfr. memoria erariale depositata in data 28.11.2025, pag. 2).
Sul punto è sufficiente evidenziare che la parte ricorrente ha versato agli atti del presente giudizio il successivo verbale del G.L.O. del 4.6.2025, da cui si desume che proprio “ dal mese di febbraio 2025 l’alunna ha frequentato per tutto il tempo dell’orario scolastico ”, e dunque ha cessato di seguire un orario ridotto.
Donde il superamento della situazione di fatto sulla quale ha fatto leva la difesa dell’Amministrazione.
11.3. Erroneo risulta, infine, il riferimento operato dalla difesa erariale alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010.
Con tale pronuncia, invero, la Consulta non ha affatto legittimato un rigido proporzionamento a priori delle ore di sostegno concedibili sullo stampo della durata dell’orario di servizio dei docenti della tipologia della scuola da frequentarsi. Al contrario, la Corte ha sancito l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che escludevano la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti, in presenza, nelle classi, di studenti con disabilità grave. Ciò in quanto la Consulta ha ritenuto che la discrezionalità di cui il Legislatore gode nella individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili non ha carattere assoluto, ma trova un limite “ invalicabile nel [...] rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati ” (cfr. ancora Corte Cost., 26 febbraio 2010 n. 80, che richiama le precedenti sentenze della stessa Consulta 4 luglio 2008 n. 251, 23 dicembre 2008 n. 431, nonché 22 giugno 2000 n. 226).
11.4. Quanto fin qui illustrato acclara, dunque, il radicale vizio di motivazione che inficia i provvedimenti impugnati.
12. Per le ragioni esposte il presente ricorso deve quindi trovare accoglimento per aver fondatamente censurato il radicale vizio di motivazione a) della determinazione del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di NI avente prot. -OMISSIS- del 29.09.2025 e b) della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise avente prot. -OMISSIS- del 27.8.2025, entrambe oggetto dell’odierna impugnativa, le quali, conseguentemente, devono essere annullate.
Da tale annullamento discende, pertanto, l’obbligo dell’Amministrazione scolastica di pronunziarsi nuovamente, e in via di urgenza, sull’assegnazione delle ore di sostegno a beneficio della minore tenendo finalmente pieno e debito conto del parere tecnico assunto dal G.L.O. nella seduta del 4 giugno 2025 per l’anno scolastico 2025/2026, indicazione dalla quale l’Amministrazione non potrà discostarsi se non avendo riguardo alla personale condizione e alle esigenze individuali dell’alunno affetto da disabilità.
13. Fermo quanto appena puntualizzato, il Collegio reputa infine inammissibile il ricorso con esclusivo riferimento all’ulteriore domanda giudiziale tesa a ottenere, da parte di questo Giudice, il diretto accertamento del diritto dell’alunna al riconoscimento del sostegno didattico per la totalità delle ore di frequenza scolastica. Sul punto è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questo stesso Tribunale: “ Per quanto concerne la pretesa ricorsuale tesa ad ottenere l’accertamento del diritto all’attribuzione del massimo delle ore di settimanale, la stessa deve essere considerata inammissibile, atteso che la situazione giuridica sottostante all’assegnazione di ore di sostegno è di interesse legittimo, non tutelabile mediante un’autonoma azione di accertamento, la quale comporterebbe che l’adito Tribunale venga a sostituirsi all’Amministrazione nell’esercizio di un’attività riservata dalla legge alla sfera discrezionale della stessa ” (cfr. tra le molte, T.A.R. Molise, n. -OMISSIS-; T.A.R. Lazio, sez. III bis, n. 3039/2021).
14. Le spese di lite, tenuto conto della sostanziale soccombenza delle Amministrazioni intimate, si liquidano in favore della parte ricorrente nella misura di € 800,00 oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- accoglie il ricorso, e per l’effetto annulla la determinazione del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “ -OMISSIS- ” di NI avente prot. -OMISSIS- del 29.09.2025 e la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise avente prot. -OMISSIS- del 27.8.2025, in uno agli atti propedeutici e consequenziali del procedimento, per la parte riferita alla minore per cui si ricorre, con le conseguenze e le prescrizioni di cui al paragrafo 12 della motivazione;
- dichiara inammissibile la domanda di parte ricorrente volta a ottenere una diretta integrazione ope iudicis delle ore di sostegno;
- condanna le Amministrazioni intimate, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre agli altri accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati, con l’oscuramento, altresì, delle condizioni di salute del medesimo minore.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
IO OC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO OC | LA Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.