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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 491/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
MUSUMECI EUGENIO, RE
D'ONOFRIO GIOVANNI, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2526/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010502702/2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5081/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo. Resistente: conformi a quelle delle deduzioni depositate il 4 luglio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 5 maggio 2025 all'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi: l'Agenzia), nonché depositato presso questa Corte il 4 del mese successivo, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n° TF7010502702/2024, notificatole il 4 marzo 2025 ed avente ad oggetto l'IRPEF e l'IVA per l'annualità 2018. A detrimento di tale accertamento l'odierna ricorrente ha evidenziato che era intestato esclusivamente al proprio coniuge Difensore 1 il conto corrente n° 0066/Conto_Corrente_1, rispetto al quale la Ricorrente_1 rive qualità di mera delegata e su cui affluivano i compensi inerenti all'attività professionale del Difensore_1 stesso;
e che invece, sul conto corrente n° Conto_Corrente_2 pur cointestato tra i coniugi, erano stati accreditati compensi spettanti al Difensore_1 stesso quale amministratore della Società 1 s.r.l.. Inoltre la Ricorrente_1 ha sottolineato di aver aderito al concordato biennale.
Perciò costei ha domandato l'annullamento dell'accertamento impugnato.
2. Con deduzioni depositate il 4 luglio 2025 si è costituita l'Agenzia, ribadendo la legittimità del proprio operato.
3. Con ordinanza n° 1006/2025 emessa all'esito della camera di consiglio dell'11 luglio 2025 è stata sospesa l'esecutività dell'accertamento impugnato.
Poi, con due memorie identiche tra loro prodotte il 21 ottobre ed il 3 novembre 2025, l'Agenzia ha evidenziato di aver riveduto in melius l'avviso di accertamento impugnato: reputando non imputabili alla Ricorrente_1 né quanto accreditato sul conto corrente n° 0066/Conto_Corrente_1, perché intestato esclusivamente al Difensore _1; né i comp accreditati a costui dalla Società_1 s.r.l. sul conto corrente n° Conto_Corrente_2 cointestato fra i coniugi.
Perciò, nel ribadire che invece andava ascritto alla Ricorrente_1 il 50% degli ingiustificati versamenti per 8.700 euro su quest'ultimo conto corrente, l'Agenzia ha prodotto una conseguente proposta di conciliazione, da essa notificata all'odierna ricorrente il 15 ottobre 2025.
Infine all'udienza del 21 novembre 2025 la causa è stata discussa esclusivamente dall'Agenzia, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Deve reputarsi cessata la materia del contendere tra le parti, atteso che entrambe hanno sottoscritto l'accordo conciliativo versato in atti dall'Agenzia il 3 novembre 2025.
Altresì in quel medesimo accordo è stata prevista la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- dichiara cessata la materia del contendere riguardo al ricorso proposto da Ricorrente_1;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 21 novembre 2025.
il giudice estensore il presidente
(EN EC) (RG LA VO)
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
MUSUMECI EUGENIO, RE
D'ONOFRIO GIOVANNI, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2526/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010502702/2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5081/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo. Resistente: conformi a quelle delle deduzioni depositate il 4 luglio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 5 maggio 2025 all'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi: l'Agenzia), nonché depositato presso questa Corte il 4 del mese successivo, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n° TF7010502702/2024, notificatole il 4 marzo 2025 ed avente ad oggetto l'IRPEF e l'IVA per l'annualità 2018. A detrimento di tale accertamento l'odierna ricorrente ha evidenziato che era intestato esclusivamente al proprio coniuge Difensore 1 il conto corrente n° 0066/Conto_Corrente_1, rispetto al quale la Ricorrente_1 rive qualità di mera delegata e su cui affluivano i compensi inerenti all'attività professionale del Difensore_1 stesso;
e che invece, sul conto corrente n° Conto_Corrente_2 pur cointestato tra i coniugi, erano stati accreditati compensi spettanti al Difensore_1 stesso quale amministratore della Società 1 s.r.l.. Inoltre la Ricorrente_1 ha sottolineato di aver aderito al concordato biennale.
Perciò costei ha domandato l'annullamento dell'accertamento impugnato.
2. Con deduzioni depositate il 4 luglio 2025 si è costituita l'Agenzia, ribadendo la legittimità del proprio operato.
3. Con ordinanza n° 1006/2025 emessa all'esito della camera di consiglio dell'11 luglio 2025 è stata sospesa l'esecutività dell'accertamento impugnato.
Poi, con due memorie identiche tra loro prodotte il 21 ottobre ed il 3 novembre 2025, l'Agenzia ha evidenziato di aver riveduto in melius l'avviso di accertamento impugnato: reputando non imputabili alla Ricorrente_1 né quanto accreditato sul conto corrente n° 0066/Conto_Corrente_1, perché intestato esclusivamente al Difensore _1; né i comp accreditati a costui dalla Società_1 s.r.l. sul conto corrente n° Conto_Corrente_2 cointestato fra i coniugi.
Perciò, nel ribadire che invece andava ascritto alla Ricorrente_1 il 50% degli ingiustificati versamenti per 8.700 euro su quest'ultimo conto corrente, l'Agenzia ha prodotto una conseguente proposta di conciliazione, da essa notificata all'odierna ricorrente il 15 ottobre 2025.
Infine all'udienza del 21 novembre 2025 la causa è stata discussa esclusivamente dall'Agenzia, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Deve reputarsi cessata la materia del contendere tra le parti, atteso che entrambe hanno sottoscritto l'accordo conciliativo versato in atti dall'Agenzia il 3 novembre 2025.
Altresì in quel medesimo accordo è stata prevista la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- dichiara cessata la materia del contendere riguardo al ricorso proposto da Ricorrente_1;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 21 novembre 2025.
il giudice estensore il presidente
(EN EC) (RG LA VO)