CA
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 6242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6242 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
PROC. n. 2242/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PE DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE- Consigliere
PE TA INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2242 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Averaimo. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE -
e
(p.iva ), quale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1 P.IVA_1 gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei procuratori dott.
[...]
e dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Russo. CP_2 Controparte_3
- APPELLATA –
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 3919/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua ET, pubblicata il
29.11.2021, in tema di risarcimento dei danni da sinistro stradale.”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il 12.9.2025 dalla difesa dell'appellata e il 29.9.2025 dalla difesa dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 18.5.2022, ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1
a questa Corte, la quale rappresentante della Controparte_4
(poi , in qualità di impresa designata del Fondo di Garanzia per Controparte_4 Controparte_1 pagina 1 di 10 le Vittime della Strada – Regione Campania, proponendo appello avverso la sentenza n.3919/2021 emessa dal
Tribunale di Santa Maria Capua ET, pubblicata il 29.11.2021.
***
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Parte_1
ET (ex Sezione distaccata di Carinola), la nella qualità di impresa designata per il Fondo Controparte_1 di Garanzia Vittime della Strada dalla Regione Campania, al fine di sentirla condannare, previa dichiarazione di esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo rimasto non identificato, al risarcimento dei danni
(quantificati in euro 26.000,00 o in altra somma minore o maggiore determinata in corso di causa, oltre interessi dal fatto al soddisfo) per le lesioni personali che aveva prospettato di avere subìto in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi (il 4.5.2011) mentre percorreva la S.P.120 “Crocelle Pigne -Tuoro” in direzione Via Milano.
L'attrice aveva dedotto, specificamente, che:
Il giorno 4.5.2011, alle ore 19,45 circa, mentre si trovava alla guida dell'autovettura (di proprietà di CP_5
) AN IL tg. DB035WF, percorrendo la S.P. 120 “Crocelle Pigne -Tuoro” con direzione Via Milano,
[...] era stata investita da un'auto non identificata che, provenendo dall'opposto senso di marcia, nell'impegnare ad altissima velocità una curva ivi esistente, aveva invaso la corsia da lei (dall'attrice, si intende) percorsa, urtando in tal modo (con la parte antero – laterale sinistra) la parte posteriore laterale sinistra della AN IL che, a causa della collisione, era stata proiettata contro un albero posto nella carreggiata dell'opposto senso di marcia, ribaltandosi;
l'auto investitrice aveva proseguito la marcia senza fermarsi per prestare il dovuto soccorso;
a causa di tale sinistro ella attrice aveva riportato una serie lesioni personali tali da rendersi necessario l'intervento del 118
e il ricovero presso l'Unità di Neurochirurgia della Clinica Pineta Grande di Castelvolturno.
Costituitasi in giudizio (quale rappresentante della a sua volta quale impresa Controparte_4 designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Campania), la Controparte_4 aveva evidenziato che la controparte dovesse dimostrare, innanzitutto, di avere rispettato le condizioni
[...] della proponibilità della domanda previste dal d.lgs. n. 209/2005, contestando, in ogni caso, la fondatezza dell'avversa domanda (sia in ordine all'an debeatur, anche quanto al fatto storico, che al quantum), ed eccependo, in subordine, la sussistenza di un concorso colposo a norma dell'art.2054 c.c..
All'esito dell'istruttoria espletata (in particolare, mediante l'escussione dell'unico teste e una Testimone_1
Ctu medico-legale), il Tribunale di Santa Maria Capua ET, con la sentenza n. 3919/2021 impugnata in questa sede, ha rigettato la domanda risarcitoria formulata dalla parte attrice, condannando quest'ultima al pagamento delle spese processuali (liquidate in € 6.843,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge) in favore della convenuta (e ponendo le spese della ctu, definitivamente, a carico di ). Parte_1
Il giudice di prime cure – dopo aver dichiarato la procedibilità della domanda attorea (“…dal momento che parte
pagina 2 di 10 attrice ha inoltrato richiesta di risarcimento danni ex art. 287 D. Lgs 209/2005 alla – F.G.V.S. e alla CP_6 [...]
, in qualità di impresa designata dal Fondo per la Regione Campania, attendendo i 90 giorni previsti dalla Controparte_4 normativa per la proposizione dell'azione in giudizio”) - ha motivato tale decisione ritenendo, in particolare, che l'attrice non avesse compiutamente provato la dinamica del sinistro come indicata in citazione, evidenziando che, sebbene avesse presentato denuncia alle autorità (peraltro a distanza di due mesi dall'accaduto), tuttavia dal complesso degli elementi acquisiti non potesse dirsi raggiunta una prova rassicurante in ordine all'effettiva imputabilità del sinistro ad un veicolo rimasto non identificato.
Il Tribunale di Santa Maria Capua ET ha ravvisato profili critici in ordine alla ricostruzione dell'evento lesivo prospettata dalla parte attrice rilevando, specificamente, la complessiva inattendibilità delle dichiarazioni dell'unica testimone ), ed evidenziando che nei certificati di Pronto Soccorso l'attrice avesse Testimone_1 inspiegabilmente tralasciato di menzionare il veicolo investitore - pur essendo giunta vigile in ospedale- riferendo ai sanitari di un generico incidente stradale.
Il primo giudice ha, altresì, ravvisato l'inconsueto mancato intervento delle Forze dell'ordine nell'immediatezza dell'incidente, sebbene lo stesso apparisse di significativa gravità sottolineando, di conseguenza, che nulla fosse stato acquisito sull'effettiva conformazione della strada e sullo stato dei luoghi (ossia sul punto preciso in cui sarebbe avvenuto il sinistro, sull'eventuale presenza di tracce lasciate sulla strada, sulla precisa collocazione, rispetto alla carreggiata, dell'albero contro cui l'autovettura condotta dall'attrice avrebbe impattato, e sulle condizioni della stessa auto a seguito dell'impatto).
E ha evidenziato che le fotografie in atti non riproducessero né i luoghi del sinistro né il veicolo attoreo nell'immediatezza del fatto (non essendo visibile la parte del veicolo interessata dal riferito urto con l'auto pirata, ovvero la parte posteriore laterale sinistra della AN Y) e che non potesse sopperire, quanto alla prova della dinamica del sinistro, l'espletata ctu medico - legale, limitandosi essa ad accertare la compatibilità in astratto tra la dinamica descritta in citazione e le lesioni accertate.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza n. 3919/2021 sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
1. ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGGE - ERRONEA, ILLOGICA, CONTRADDITTORIA E CARENTE MOTIVAZIONE- ERRATA VALUTAZIONE DELLE
PROVE ACQUISITE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO (ARTT. 111 COST. E 118 DISP. ATT. C.P.C.).
Con il primo motivo ha criticato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua ET nella parte in cui ha ritenuto non provati gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria da lei (dall'attrice/appellante, si intende) proposta, sostenendo di avere pienamente dimostrato non solo l'esistenza del nesso causale tra il sinistro e le lamentate lesioni ma anche che il sinistro si fosse verificato a causa di un'auto pirata che aveva invaso la sua corsia di marcia, colpendola violentemente e facendola finire contro un albero.
pagina 3 di 10 Segnatamente, ha lamentato il cattivo esercizio del potere valutazione delle prove da parte Parte_1 del giudice di prime cure, lamentando:
a) che avesse erroneamente considerato – ai fini della reputata carenza di prova circa l'effettiva dinamica del sinistro- il lasso di tempo trascorso dal fatto (circa due mesi) per presentare la denuncia alle autorità preposte, non tenendo conto che le lesioni subìte (fratture vertebrali) l'avessero costretta a riposo assoluto, essendosi potuta recare presso la stazione dei Carabinieri di Cellole non appena fosse in grado di deambulare;
b) che avesse considerato inattendibili le dichiarazioni rese dalla testimone , omettendo di Testimone_1 dare la giusta considerazione alla testimonianza nel suo complesso, avendo la teste riferito di non essersi allontanata dal luogo del sinistro, ma di essere andata semplicemente a chiamare (a piedi, dato il suo stato di agitazione) i genitori dell'attrice, residenti nelle vicinanze, data l'impossibilità di spostarsi in auto perché con molta probabilità la strada era bloccata dalla presenza di altre auto ferme a causa dell'incidente;
c) che avesse erroneamente interpretato il certificato di Pronto Soccorso valutando l'omessa menzione all'autovettura non identificata come un elemento presuntivo tale da porre in discussione quanto narrato in citazione in merito al sinistro, avendo ella comunque riferito ai sanitari (come risulta da detto verbale) che era avvenuto un incidente stradale;
d) che avesse erroneamente ritenuto che il mancato intervento delle Forze dell'ordine nell'immediatezza del sinistro (e, dunque, il mancato esperimento dei relativi rilievi) avesse impedito un'esaustiva ricostruzione della dinamica del sinistro, essendo tali accertamenti, secondo l'appellante, sicuramente un elemento probatorio che, unito ad altri, contribuiscono in generale a formare il convincimento del giudice, ma non indispensabili, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata.
2. ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 92 CPC. NELLA PARTE IN CUI CONDANNA LA CAMERA ANTONIETTA ALLE
SPESE DI GIUDIZIO.
Con il secondo motivo ha lamentato che il Tribunale di Santa Maria Capua ET l'avesse Parte_1 erroneamente condannata al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, anziché compensarle.
In particolare ha sostenuto che, nel caso di specie, sussistessero i presupposti per la invocata compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (anche come interpretato a seguito della sentenza n.77/2018 della Corte Costituzionale), in considerazione della sua (dell'attrice/appellante, si intende) buona fede, avendo “effettivamente subito un danno, grave ed ingiusto tale da richiedere il ricovero per sette giorni presso l'unità di Neurochirurgia della Clinica Pineta Grande di
Castelvolturno con diagnosi di frattura somatica amielica, la prescrizione di un busto ortopedico, oltre tre mesi di terapie ed esami diagnostici.”, ed avendo il Tribunale di Santa Maria Capua ET comunque rigettato le eccezioni di improcedibilità, inammissibilità e/o improponibilità della domanda sollevate dalla convenuta.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via pregiudiziale e Parte_1 cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, per i motivi dedotti nel presente atto;
2) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. pagina 4 di 10 3919/2021 emessa dal Tribunale Civile di S. Maria Capua ET in composizione monocratica nella causa R.G. n. 800322/2012, pubblicata il 29/11/2021, non notificata, le conclusioni tutte avanzate in prime cure che qui si riportano: - dichiarare la esclusiva responsabilità del veicolo non identificato nella produzione del sinistro per cui è causa;
-per l'effetto condannare le Controparte_7 Controparte_ già nella qualità di F.G.V.S. e per essa la mandataria Controparte_4 al risarcimento dei danni come quantificati dal C.T.U. per l'importo di € 88.647,91 come sopra determinati oltre interessi dal fatto al soddisfo, svalutazione monetaria e/o nella diversa somma maggiore o minore risultante dagli atti di causa o che il giudice riterrà di giustizia;
-condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese, anche di mediazione e ctu. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CAP come per legge, relativi ad entrambi i gradi del giudizio. 3) Nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello, annullare e/o revocare il capo di sentenza relativo alla soccombenza alle spese di lite, ritenendole compensate. Indi, compensare le spese del secondo grado.”.
Iscritta la causa al n. 2242/2022 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata in data
20.7.2022, la quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a Controparte_1 carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “i respinga l'impugnazione proposta, in quanto manifestamente infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, si confermi integralmente la sentenza impugnata. Vinte le spese”.
Con ordinanza del 18.10.2022 è stata rigettata l'istanza dell'appellante, volta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza (in particolare, per difetto del presupposto del periculum in mora) e la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.1.2024.
Indi, acquisito (il 2.1.2023, come da annotazione telematica della cancelleria), ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c., il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado e dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 29.7.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 30.9.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 12.9.2025 dalla difesa dell'appellata e il 29. 9.2025 dall'appellante), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 30.9.2025, concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di quaranta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da risulta infondato e, pertanto, non merita accoglimento. per le ragioni di Parte_1 seguito esposte.
****
Ad avviso della Corte le critiche mosse dall'appellante, con il primo motivo di gravame, sono prive di fondamento, avendo il Tribunale di Santa Maria Capua ET ritenuto correttamente che, sulla base dell'istruttoria espletata, non potesse ritenersi sufficientemente dimostrato il verificarsi del sinistro così come descritto in pagina 5 di 10 citazione, ossia che esso fosse imputabile alla condotta colposa del conducente di un autoveicolo asseritamente rimasto non identificato.
Sul punto, infatti, occorre rammentare che la mancanza di prove sufficienti circa gli elementi costitutivi della domanda ricade sull'attore (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21072), nel senso che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr. Cass. civ., Sez. II, 15/02/2010, n. 3468).
Così come è opportuno aggiungere che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, è onere del danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del dimostrare sia le modalità di accadimento del Parte_2 sinistro che l'eventuale sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente di altro veicolo, anche nel caso in cui tale veicolo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/04/2023,
n. 10540; Sez. VI – 3, Ord., 19/11/2021, n. 35605; Sez. III, 18/09/2015, n. 18308; cfr. Anche Cass. Civ., Sez. III,
Ord., 09/01/2025, n. 450; Sez. III, Ord., 17/03/2022, n. 8809; Sez. III, 13/07/2011, n. 15367).
Inoltre, nel caso in cui si ricorra al Fondo di a seguito del verificarsi di sinistri Pt_2 Parte_3 stradali cagionati da un veicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto.
Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente – tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450 cit.; Sez. III, 17/02/2016,
n. 3019).
Ciò posto, nel caso di specie la dinamica del sinistro come descritta in citazione, nel senso dell'imputabilità dello stesso alla condotta colposa o dolosa del conducente di un veicolo non identificato, non risultavano, effettivamente (si ribadisce) sufficientemente provate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., come rilevato dal primo giudice sulla scorta del complessivo esame delle risultanze probatorie (avendo valutato la circostanza che la denuncia fosse stata sporta dalla danneggiata dopo circa due mesi dall'accaduto solo come uno dei vari pagina 6 di 10 elementi presi in considerazione a fondamento del proprio convincimento).
In particolare, in relazione alla deposizione resa – quanto alla dinamica del sinistro- dall'unica testimone escussa, (cfr. il relativo verbale di udienza, esaminabile dal fascicolo di ufficio – sia telematico Testimone_1 che cartaceo- di primo grado) la Corte rileva quanto segue.
La teste, pur complessivamente confermando la dinamica narrata dall'attrice in citazione, non aveva neanche riferito dove si trovasse l'albero (contro il quale sarebbe andata ad urtare l'autovettura della danneggiata in seguito al sinistro) rispetto alla carreggiata, né aveva precisato come fosse avvenuto il ribaltamento dell'autovettura condotta da in seguito al detto impatto. Parte_1
E', poi, inverosimile - come correttamente rilevato dal primo giudice- che, in seguito ad un sinistro di tale gravità, la testimone si fosse allontanata dal luogo del sinistro, per giungere a piedi (pur essendo munita di un'autovettura) presso l'abitazione dei genitori della danneggiata, per avvertirli dell'accaduto.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, dalla testimonianza non risulta, invero, neanche la circostanza dell'eventuale impossibilità, per la teste, di spostarsi in auto perché con molta probabilità la strada sarebbe stata bloccata dalla presenza di altre auto ferme a causa dell'incidente.
Inoltre la ricostruzione, effettuata dalla citata testimone, della dinamica del sinistro, non risultava neanche supportata da adeguata documentazione, come rilevato dal Tribunale di Santa Maria Capua ET (valutazione non specificamente impugnata dall'appellante), che aveva osservato come non fosse visibile, dalle fotografie in atti, la parte del veicolo interessata dal riferito urto con l'auto pirata, ovvero la parte posteriore laterale sinistra della AN Y.
A rendere ulteriormente incerto il quadro probatorio vi era anche - come correttamente ritenuto dal Tribunale di
Santa Maria Capua ET- il mancato intervento delle Forze dell'ordine sul luogo del sinistro nell'immediatezza dei fatti.
Tale circostanza - inconsueta, stando all'id quod plerumque accidit, in un sinistro di siffatta gravità - non ha, infatti, consentito di eseguire i consueti rilievi che, sebbene non costituiscano, in generale, un presupposto necessario per domandare in giudizio il risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale, tuttavia nel caso di specie avrebbero potuto comunque integrare un quadro probatorio così carente.
Inoltre, ad avvalorare l'insufficienza del quadro probatorio, vi è che la danneggiata ha chiesto (e, conseguentemente ottenuto) l'escussione di un unico testimone, nonostante abbia sottolineato, nell'atto d'impugnazione, che sul luogo del sinistro vi fossero altre persone (che avrebbero provveduto a chiamare l'ambulanza; cfr. pag. 7 dell'atto di appello).
Non è superfluo precisare, del resto, all'esito della disamina di tali elementi probatori, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di pagina 7 di 10 merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014, n. 11511; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 04/07/2017, n. 16467; Sez. lavoro,
07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02/08/2016, n. 16056; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/12/2023, n.
36298);
In particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
09/08/2019, n. 21239; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 30/09/2021, n. 26547).
****
Non risulta fondato neanche il secondo motivo di gravame con cui, si ribadisce, ha lamentato Parte_1 che il Tribunale di Santa Maria Capua ET l'avesse erroneamente condannata al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, anziché compensarle.
Tale censura è, invero, innanzitutto infondata con riferimento alla lamentata applicazione, da parte del Tribunale di Santa Maria Capua ET, ai fini della compensazione, dell'art. 92 c.p.c., nonostante avesse rigettato le eccezioni di improcedibilità, inammissibilità e/o improponibilità della domanda sollevate dalla convenuta (dunque evidentemente invocando, sul punto, l'appellante, una c.d. soccombenza reciproca tra le parti).
Ed infatti il criterio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c. (che il giudice di prime cure ha correttamente applicato tenuto conto del rigetto, nel merito, della domanda risarcitoria proposta dall'attrice) deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/05/2024, n. 12733;
Sez. II, 13/03/2024, n. 6726; Sez. lavoro, 14/12/2022, n. 36668; Sez. II, 08/08/2019, n. 21172; Sez. VI - 2,
02/09/2014, n. 18503).
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non sussistevano i presupposti per la compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in considerazione della sua (dell'attrice/appellante, si intende) invocata buona fede, per avere “effettivamente subito un danno, grave ed ingiusto tale da richiedere il ricovero per sette giorni presso l'unità di Neurochirurgia della Clinica Pineta Grande di Castelvolturno con diagnosi di frattura somatica amielica, la prescrizione di un busto ortopedico, oltre tre mesi di terapie ed esami diagnostici.”.
Tali circostanze fattuali non erano, infatti, idonee ad integrare quei caratteri di eccezionalità e gravità previsti dalla detta disposizione ai fini della compensazione delle spese di lite.
pagina 8 di 10 La circostanza di aver subìto dei danni non comportava, in altri termini, in via automatica, che essi (sebbene di una certa gravità) fossero riconducibili proprio al petitum e alla causa petendi sottesi al risarcimento chiesto da
, ossia che fossero stati causati (ai fini della responsabilità della convenuta/appellata ai sensi Parte_1 dell'art. 283 del d. Lgs 209/2005, ossia quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del ) dalla condotta colposa del conducente di un autoveicolo Parte_2 asseritamente rimasto non identificato (il che non è stato dimostrato, si ripete, dall'istruttoria in primo grado).
****
Al rigetto dell'appello proposto da segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 Parte_1
c.p.c., la condanna della stessa al pagamento, in favore della compagnia assicuratrice appellata, dei compensi professionali del presente grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellata vittoriosa vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (anche per quella istruttoria, sebbene non sia stata espletata, posto che alla prima udienza non è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni, ma vi è stato il compimento di ulteriori attività, in particolare la disamina dell'istanza di inibitoria formulata dall'appellante; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n.
29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal D.M. n. 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro
52.000,01 ad euro 260.000,00, tenuto conto (in base al criterio del "disputatum", ossia alla somma che ha formato oggetto di impugnazione;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/05/2025, n. 13145) del valore della causa (ossia “…della somma di € 88.647,91 … e/o nella diversa somma maggiore o minore risultante dagli atti di causa o che il giudice riterrà di giustizia”; cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. Unite, 23/07/2025, n.20805).
***
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2242/22 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 3919/2021 emessa dal Tribunale di Parte_1
Santa Maria Capua ET, pubblicata il 29.11.2021.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore della quale Parte_1 Controparte_1 impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 7.158,5 il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del
15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 3.12.2025.
Il Presidente
PE De LL
Il Consigliere est.
PE TA NT
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PE DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE- Consigliere
PE TA INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2242 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Averaimo. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE -
e
(p.iva ), quale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1 P.IVA_1 gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei procuratori dott.
[...]
e dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Russo. CP_2 Controparte_3
- APPELLATA –
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 3919/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua ET, pubblicata il
29.11.2021, in tema di risarcimento dei danni da sinistro stradale.”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il 12.9.2025 dalla difesa dell'appellata e il 29.9.2025 dalla difesa dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 18.5.2022, ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1
a questa Corte, la quale rappresentante della Controparte_4
(poi , in qualità di impresa designata del Fondo di Garanzia per Controparte_4 Controparte_1 pagina 1 di 10 le Vittime della Strada – Regione Campania, proponendo appello avverso la sentenza n.3919/2021 emessa dal
Tribunale di Santa Maria Capua ET, pubblicata il 29.11.2021.
***
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Parte_1
ET (ex Sezione distaccata di Carinola), la nella qualità di impresa designata per il Fondo Controparte_1 di Garanzia Vittime della Strada dalla Regione Campania, al fine di sentirla condannare, previa dichiarazione di esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo rimasto non identificato, al risarcimento dei danni
(quantificati in euro 26.000,00 o in altra somma minore o maggiore determinata in corso di causa, oltre interessi dal fatto al soddisfo) per le lesioni personali che aveva prospettato di avere subìto in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi (il 4.5.2011) mentre percorreva la S.P.120 “Crocelle Pigne -Tuoro” in direzione Via Milano.
L'attrice aveva dedotto, specificamente, che:
Il giorno 4.5.2011, alle ore 19,45 circa, mentre si trovava alla guida dell'autovettura (di proprietà di CP_5
) AN IL tg. DB035WF, percorrendo la S.P. 120 “Crocelle Pigne -Tuoro” con direzione Via Milano,
[...] era stata investita da un'auto non identificata che, provenendo dall'opposto senso di marcia, nell'impegnare ad altissima velocità una curva ivi esistente, aveva invaso la corsia da lei (dall'attrice, si intende) percorsa, urtando in tal modo (con la parte antero – laterale sinistra) la parte posteriore laterale sinistra della AN IL che, a causa della collisione, era stata proiettata contro un albero posto nella carreggiata dell'opposto senso di marcia, ribaltandosi;
l'auto investitrice aveva proseguito la marcia senza fermarsi per prestare il dovuto soccorso;
a causa di tale sinistro ella attrice aveva riportato una serie lesioni personali tali da rendersi necessario l'intervento del 118
e il ricovero presso l'Unità di Neurochirurgia della Clinica Pineta Grande di Castelvolturno.
Costituitasi in giudizio (quale rappresentante della a sua volta quale impresa Controparte_4 designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Campania), la Controparte_4 aveva evidenziato che la controparte dovesse dimostrare, innanzitutto, di avere rispettato le condizioni
[...] della proponibilità della domanda previste dal d.lgs. n. 209/2005, contestando, in ogni caso, la fondatezza dell'avversa domanda (sia in ordine all'an debeatur, anche quanto al fatto storico, che al quantum), ed eccependo, in subordine, la sussistenza di un concorso colposo a norma dell'art.2054 c.c..
All'esito dell'istruttoria espletata (in particolare, mediante l'escussione dell'unico teste e una Testimone_1
Ctu medico-legale), il Tribunale di Santa Maria Capua ET, con la sentenza n. 3919/2021 impugnata in questa sede, ha rigettato la domanda risarcitoria formulata dalla parte attrice, condannando quest'ultima al pagamento delle spese processuali (liquidate in € 6.843,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge) in favore della convenuta (e ponendo le spese della ctu, definitivamente, a carico di ). Parte_1
Il giudice di prime cure – dopo aver dichiarato la procedibilità della domanda attorea (“…dal momento che parte
pagina 2 di 10 attrice ha inoltrato richiesta di risarcimento danni ex art. 287 D. Lgs 209/2005 alla – F.G.V.S. e alla CP_6 [...]
, in qualità di impresa designata dal Fondo per la Regione Campania, attendendo i 90 giorni previsti dalla Controparte_4 normativa per la proposizione dell'azione in giudizio”) - ha motivato tale decisione ritenendo, in particolare, che l'attrice non avesse compiutamente provato la dinamica del sinistro come indicata in citazione, evidenziando che, sebbene avesse presentato denuncia alle autorità (peraltro a distanza di due mesi dall'accaduto), tuttavia dal complesso degli elementi acquisiti non potesse dirsi raggiunta una prova rassicurante in ordine all'effettiva imputabilità del sinistro ad un veicolo rimasto non identificato.
Il Tribunale di Santa Maria Capua ET ha ravvisato profili critici in ordine alla ricostruzione dell'evento lesivo prospettata dalla parte attrice rilevando, specificamente, la complessiva inattendibilità delle dichiarazioni dell'unica testimone ), ed evidenziando che nei certificati di Pronto Soccorso l'attrice avesse Testimone_1 inspiegabilmente tralasciato di menzionare il veicolo investitore - pur essendo giunta vigile in ospedale- riferendo ai sanitari di un generico incidente stradale.
Il primo giudice ha, altresì, ravvisato l'inconsueto mancato intervento delle Forze dell'ordine nell'immediatezza dell'incidente, sebbene lo stesso apparisse di significativa gravità sottolineando, di conseguenza, che nulla fosse stato acquisito sull'effettiva conformazione della strada e sullo stato dei luoghi (ossia sul punto preciso in cui sarebbe avvenuto il sinistro, sull'eventuale presenza di tracce lasciate sulla strada, sulla precisa collocazione, rispetto alla carreggiata, dell'albero contro cui l'autovettura condotta dall'attrice avrebbe impattato, e sulle condizioni della stessa auto a seguito dell'impatto).
E ha evidenziato che le fotografie in atti non riproducessero né i luoghi del sinistro né il veicolo attoreo nell'immediatezza del fatto (non essendo visibile la parte del veicolo interessata dal riferito urto con l'auto pirata, ovvero la parte posteriore laterale sinistra della AN Y) e che non potesse sopperire, quanto alla prova della dinamica del sinistro, l'espletata ctu medico - legale, limitandosi essa ad accertare la compatibilità in astratto tra la dinamica descritta in citazione e le lesioni accertate.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza n. 3919/2021 sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
1. ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGGE - ERRONEA, ILLOGICA, CONTRADDITTORIA E CARENTE MOTIVAZIONE- ERRATA VALUTAZIONE DELLE
PROVE ACQUISITE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO (ARTT. 111 COST. E 118 DISP. ATT. C.P.C.).
Con il primo motivo ha criticato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua ET nella parte in cui ha ritenuto non provati gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria da lei (dall'attrice/appellante, si intende) proposta, sostenendo di avere pienamente dimostrato non solo l'esistenza del nesso causale tra il sinistro e le lamentate lesioni ma anche che il sinistro si fosse verificato a causa di un'auto pirata che aveva invaso la sua corsia di marcia, colpendola violentemente e facendola finire contro un albero.
pagina 3 di 10 Segnatamente, ha lamentato il cattivo esercizio del potere valutazione delle prove da parte Parte_1 del giudice di prime cure, lamentando:
a) che avesse erroneamente considerato – ai fini della reputata carenza di prova circa l'effettiva dinamica del sinistro- il lasso di tempo trascorso dal fatto (circa due mesi) per presentare la denuncia alle autorità preposte, non tenendo conto che le lesioni subìte (fratture vertebrali) l'avessero costretta a riposo assoluto, essendosi potuta recare presso la stazione dei Carabinieri di Cellole non appena fosse in grado di deambulare;
b) che avesse considerato inattendibili le dichiarazioni rese dalla testimone , omettendo di Testimone_1 dare la giusta considerazione alla testimonianza nel suo complesso, avendo la teste riferito di non essersi allontanata dal luogo del sinistro, ma di essere andata semplicemente a chiamare (a piedi, dato il suo stato di agitazione) i genitori dell'attrice, residenti nelle vicinanze, data l'impossibilità di spostarsi in auto perché con molta probabilità la strada era bloccata dalla presenza di altre auto ferme a causa dell'incidente;
c) che avesse erroneamente interpretato il certificato di Pronto Soccorso valutando l'omessa menzione all'autovettura non identificata come un elemento presuntivo tale da porre in discussione quanto narrato in citazione in merito al sinistro, avendo ella comunque riferito ai sanitari (come risulta da detto verbale) che era avvenuto un incidente stradale;
d) che avesse erroneamente ritenuto che il mancato intervento delle Forze dell'ordine nell'immediatezza del sinistro (e, dunque, il mancato esperimento dei relativi rilievi) avesse impedito un'esaustiva ricostruzione della dinamica del sinistro, essendo tali accertamenti, secondo l'appellante, sicuramente un elemento probatorio che, unito ad altri, contribuiscono in generale a formare il convincimento del giudice, ma non indispensabili, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata.
2. ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 92 CPC. NELLA PARTE IN CUI CONDANNA LA CAMERA ANTONIETTA ALLE
SPESE DI GIUDIZIO.
Con il secondo motivo ha lamentato che il Tribunale di Santa Maria Capua ET l'avesse Parte_1 erroneamente condannata al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, anziché compensarle.
In particolare ha sostenuto che, nel caso di specie, sussistessero i presupposti per la invocata compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (anche come interpretato a seguito della sentenza n.77/2018 della Corte Costituzionale), in considerazione della sua (dell'attrice/appellante, si intende) buona fede, avendo “effettivamente subito un danno, grave ed ingiusto tale da richiedere il ricovero per sette giorni presso l'unità di Neurochirurgia della Clinica Pineta Grande di
Castelvolturno con diagnosi di frattura somatica amielica, la prescrizione di un busto ortopedico, oltre tre mesi di terapie ed esami diagnostici.”, ed avendo il Tribunale di Santa Maria Capua ET comunque rigettato le eccezioni di improcedibilità, inammissibilità e/o improponibilità della domanda sollevate dalla convenuta.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via pregiudiziale e Parte_1 cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, per i motivi dedotti nel presente atto;
2) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. pagina 4 di 10 3919/2021 emessa dal Tribunale Civile di S. Maria Capua ET in composizione monocratica nella causa R.G. n. 800322/2012, pubblicata il 29/11/2021, non notificata, le conclusioni tutte avanzate in prime cure che qui si riportano: - dichiarare la esclusiva responsabilità del veicolo non identificato nella produzione del sinistro per cui è causa;
-per l'effetto condannare le Controparte_7 Controparte_ già nella qualità di F.G.V.S. e per essa la mandataria Controparte_4 al risarcimento dei danni come quantificati dal C.T.U. per l'importo di € 88.647,91 come sopra determinati oltre interessi dal fatto al soddisfo, svalutazione monetaria e/o nella diversa somma maggiore o minore risultante dagli atti di causa o che il giudice riterrà di giustizia;
-condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese, anche di mediazione e ctu. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CAP come per legge, relativi ad entrambi i gradi del giudizio. 3) Nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello, annullare e/o revocare il capo di sentenza relativo alla soccombenza alle spese di lite, ritenendole compensate. Indi, compensare le spese del secondo grado.”.
Iscritta la causa al n. 2242/2022 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata in data
20.7.2022, la quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a Controparte_1 carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “i respinga l'impugnazione proposta, in quanto manifestamente infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, si confermi integralmente la sentenza impugnata. Vinte le spese”.
Con ordinanza del 18.10.2022 è stata rigettata l'istanza dell'appellante, volta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza (in particolare, per difetto del presupposto del periculum in mora) e la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.1.2024.
Indi, acquisito (il 2.1.2023, come da annotazione telematica della cancelleria), ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c., il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado e dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 29.7.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 30.9.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 12.9.2025 dalla difesa dell'appellata e il 29. 9.2025 dall'appellante), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 30.9.2025, concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di quaranta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da risulta infondato e, pertanto, non merita accoglimento. per le ragioni di Parte_1 seguito esposte.
****
Ad avviso della Corte le critiche mosse dall'appellante, con il primo motivo di gravame, sono prive di fondamento, avendo il Tribunale di Santa Maria Capua ET ritenuto correttamente che, sulla base dell'istruttoria espletata, non potesse ritenersi sufficientemente dimostrato il verificarsi del sinistro così come descritto in pagina 5 di 10 citazione, ossia che esso fosse imputabile alla condotta colposa del conducente di un autoveicolo asseritamente rimasto non identificato.
Sul punto, infatti, occorre rammentare che la mancanza di prove sufficienti circa gli elementi costitutivi della domanda ricade sull'attore (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21072), nel senso che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr. Cass. civ., Sez. II, 15/02/2010, n. 3468).
Così come è opportuno aggiungere che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, è onere del danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del dimostrare sia le modalità di accadimento del Parte_2 sinistro che l'eventuale sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente di altro veicolo, anche nel caso in cui tale veicolo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/04/2023,
n. 10540; Sez. VI – 3, Ord., 19/11/2021, n. 35605; Sez. III, 18/09/2015, n. 18308; cfr. Anche Cass. Civ., Sez. III,
Ord., 09/01/2025, n. 450; Sez. III, Ord., 17/03/2022, n. 8809; Sez. III, 13/07/2011, n. 15367).
Inoltre, nel caso in cui si ricorra al Fondo di a seguito del verificarsi di sinistri Pt_2 Parte_3 stradali cagionati da un veicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto.
Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente – tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450 cit.; Sez. III, 17/02/2016,
n. 3019).
Ciò posto, nel caso di specie la dinamica del sinistro come descritta in citazione, nel senso dell'imputabilità dello stesso alla condotta colposa o dolosa del conducente di un veicolo non identificato, non risultavano, effettivamente (si ribadisce) sufficientemente provate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., come rilevato dal primo giudice sulla scorta del complessivo esame delle risultanze probatorie (avendo valutato la circostanza che la denuncia fosse stata sporta dalla danneggiata dopo circa due mesi dall'accaduto solo come uno dei vari pagina 6 di 10 elementi presi in considerazione a fondamento del proprio convincimento).
In particolare, in relazione alla deposizione resa – quanto alla dinamica del sinistro- dall'unica testimone escussa, (cfr. il relativo verbale di udienza, esaminabile dal fascicolo di ufficio – sia telematico Testimone_1 che cartaceo- di primo grado) la Corte rileva quanto segue.
La teste, pur complessivamente confermando la dinamica narrata dall'attrice in citazione, non aveva neanche riferito dove si trovasse l'albero (contro il quale sarebbe andata ad urtare l'autovettura della danneggiata in seguito al sinistro) rispetto alla carreggiata, né aveva precisato come fosse avvenuto il ribaltamento dell'autovettura condotta da in seguito al detto impatto. Parte_1
E', poi, inverosimile - come correttamente rilevato dal primo giudice- che, in seguito ad un sinistro di tale gravità, la testimone si fosse allontanata dal luogo del sinistro, per giungere a piedi (pur essendo munita di un'autovettura) presso l'abitazione dei genitori della danneggiata, per avvertirli dell'accaduto.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, dalla testimonianza non risulta, invero, neanche la circostanza dell'eventuale impossibilità, per la teste, di spostarsi in auto perché con molta probabilità la strada sarebbe stata bloccata dalla presenza di altre auto ferme a causa dell'incidente.
Inoltre la ricostruzione, effettuata dalla citata testimone, della dinamica del sinistro, non risultava neanche supportata da adeguata documentazione, come rilevato dal Tribunale di Santa Maria Capua ET (valutazione non specificamente impugnata dall'appellante), che aveva osservato come non fosse visibile, dalle fotografie in atti, la parte del veicolo interessata dal riferito urto con l'auto pirata, ovvero la parte posteriore laterale sinistra della AN Y.
A rendere ulteriormente incerto il quadro probatorio vi era anche - come correttamente ritenuto dal Tribunale di
Santa Maria Capua ET- il mancato intervento delle Forze dell'ordine sul luogo del sinistro nell'immediatezza dei fatti.
Tale circostanza - inconsueta, stando all'id quod plerumque accidit, in un sinistro di siffatta gravità - non ha, infatti, consentito di eseguire i consueti rilievi che, sebbene non costituiscano, in generale, un presupposto necessario per domandare in giudizio il risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale, tuttavia nel caso di specie avrebbero potuto comunque integrare un quadro probatorio così carente.
Inoltre, ad avvalorare l'insufficienza del quadro probatorio, vi è che la danneggiata ha chiesto (e, conseguentemente ottenuto) l'escussione di un unico testimone, nonostante abbia sottolineato, nell'atto d'impugnazione, che sul luogo del sinistro vi fossero altre persone (che avrebbero provveduto a chiamare l'ambulanza; cfr. pag. 7 dell'atto di appello).
Non è superfluo precisare, del resto, all'esito della disamina di tali elementi probatori, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di pagina 7 di 10 merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014, n. 11511; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 04/07/2017, n. 16467; Sez. lavoro,
07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02/08/2016, n. 16056; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/12/2023, n.
36298);
In particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
09/08/2019, n. 21239; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 30/09/2021, n. 26547).
****
Non risulta fondato neanche il secondo motivo di gravame con cui, si ribadisce, ha lamentato Parte_1 che il Tribunale di Santa Maria Capua ET l'avesse erroneamente condannata al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, anziché compensarle.
Tale censura è, invero, innanzitutto infondata con riferimento alla lamentata applicazione, da parte del Tribunale di Santa Maria Capua ET, ai fini della compensazione, dell'art. 92 c.p.c., nonostante avesse rigettato le eccezioni di improcedibilità, inammissibilità e/o improponibilità della domanda sollevate dalla convenuta (dunque evidentemente invocando, sul punto, l'appellante, una c.d. soccombenza reciproca tra le parti).
Ed infatti il criterio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c. (che il giudice di prime cure ha correttamente applicato tenuto conto del rigetto, nel merito, della domanda risarcitoria proposta dall'attrice) deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/05/2024, n. 12733;
Sez. II, 13/03/2024, n. 6726; Sez. lavoro, 14/12/2022, n. 36668; Sez. II, 08/08/2019, n. 21172; Sez. VI - 2,
02/09/2014, n. 18503).
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non sussistevano i presupposti per la compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in considerazione della sua (dell'attrice/appellante, si intende) invocata buona fede, per avere “effettivamente subito un danno, grave ed ingiusto tale da richiedere il ricovero per sette giorni presso l'unità di Neurochirurgia della Clinica Pineta Grande di Castelvolturno con diagnosi di frattura somatica amielica, la prescrizione di un busto ortopedico, oltre tre mesi di terapie ed esami diagnostici.”.
Tali circostanze fattuali non erano, infatti, idonee ad integrare quei caratteri di eccezionalità e gravità previsti dalla detta disposizione ai fini della compensazione delle spese di lite.
pagina 8 di 10 La circostanza di aver subìto dei danni non comportava, in altri termini, in via automatica, che essi (sebbene di una certa gravità) fossero riconducibili proprio al petitum e alla causa petendi sottesi al risarcimento chiesto da
, ossia che fossero stati causati (ai fini della responsabilità della convenuta/appellata ai sensi Parte_1 dell'art. 283 del d. Lgs 209/2005, ossia quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del ) dalla condotta colposa del conducente di un autoveicolo Parte_2 asseritamente rimasto non identificato (il che non è stato dimostrato, si ripete, dall'istruttoria in primo grado).
****
Al rigetto dell'appello proposto da segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 Parte_1
c.p.c., la condanna della stessa al pagamento, in favore della compagnia assicuratrice appellata, dei compensi professionali del presente grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellata vittoriosa vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (anche per quella istruttoria, sebbene non sia stata espletata, posto che alla prima udienza non è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni, ma vi è stato il compimento di ulteriori attività, in particolare la disamina dell'istanza di inibitoria formulata dall'appellante; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n.
29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal D.M. n. 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro
52.000,01 ad euro 260.000,00, tenuto conto (in base al criterio del "disputatum", ossia alla somma che ha formato oggetto di impugnazione;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/05/2025, n. 13145) del valore della causa (ossia “…della somma di € 88.647,91 … e/o nella diversa somma maggiore o minore risultante dagli atti di causa o che il giudice riterrà di giustizia”; cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. Unite, 23/07/2025, n.20805).
***
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2242/22 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 3919/2021 emessa dal Tribunale di Parte_1
Santa Maria Capua ET, pubblicata il 29.11.2021.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore della quale Parte_1 Controparte_1 impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 7.158,5 il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del
15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 3.12.2025.
Il Presidente
PE De LL
Il Consigliere est.
PE TA NT
pagina 10 di 10