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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3523/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Erika Capanna Piscè ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3523/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI MELCHIORRE Parte_1
ATTRICE contro
, con il patrocinio dell'avv. LUIGI FAZZO CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta della causa contenenti la precisazione delle conclusioni, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 6
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 16.11.2021, ha convenuto in causa il fratello chiedendo Parte_1 CP_1 lo scioglimento della comunione ereditaria in relazione ai beni immobili descritti in citazione e derivanti dalla successione paterna, tornati in regime di comunione tra le parti a seguito della sentenza del Tribunale di Teramo
n. 832/2018, con la quale, per quanto d'interesse in questa sede, è stata riconosciuta una lesione della quota di legittima spettante alla stessa sulla eredità di di € 61.654,55, con conseguente riduzione della Persona_1 quota di nella misura di lire 398.047.010,00. In particolare, l'attrice ha domandato l'attribuzione, in CP_1 suo favore, “a reintegrazione della quota di legittima lesa”, degli immobili del fabbricato di Via Leopardi 25-27, piano terreno (negozio e magazzino), censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Giulianova al fg. 3, p.lla 564 sub 4 e 5, nonché l'attribuzione dei frutti degli immobili chiesti in assegnazione "con decorrenza dalla domanda di reintegrazione e riduzione” e nella misura corrispondente alla quota di propria spettanza.
Si è costituito in giudizio il Sig. proponendo domanda di usucapione relativamente ai beni chiesti CP_1 in attribuzione dall'attrice e delle ulteriori porzioni ad uso abitativo site nel medesimo stabile (censite al Catasto
Fabbricati del Comune di Giulianova al fg. 3, p.lla 564 sub 4 e 5), rilevando, inoltre, come i valori dei (residui) beni da dividere, siano riferiti alla data dell'apertura della successione, e cioè al 18.11.1995, mentre al fine di procedere allo scioglimento della (residua) comunione e relativa divisione, i valori cui avere riferimento sono invece quelli riferiti al momento della divisione stessa. Ha dato atto che sugli immobili di cui allo stabile di Via
Leopardi 25-27, comprensivo quindi delle porzioni delle quali l'attrice chiede l'attribuzione, sussistono trascrizioni pregiudizievoli, costituite da un fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. iscritto il 6/12/2000 e da un'ipoteca a garanzia di mutuo iscritta il 16.7.2009 sulle due porzioni immobiliari site al piano terreno a favore di (attualmente a Controparte_2 Controparte_3 garanzia di un mutuo fondiario di € 65.000 concesso alla , precisando che Controparte_4 dette iscrizioni siano anteriori alla trascrizione dell' azione di riduzione, avvenuta solo nel 2012 ad opera della
Sig.ra e siano quindi ad essa opponibili. Parte_1
Proseguiva elencando alcuni debiti e pesi gravanti sulla massa, ovvero sulla coerede, per migliorie apportate ai beni ereditari e per spese funerarie e di successione sostenute, chiedendone la restituzione.
Quanto ai frutti, il convenuto ha eccepito che i beni de quibus non fossero produttivi di alcuna utilità economica e che, in ogni caso, i frutti non sarebbero di spettanza esclusiva dell'attrice, dovendo semmai essere a loro volta divisi tra i coeredi in proporzione alle loro quote di eredità. In via di estremo subordine, ha eccepito la prescrizione dei frutti maturati oltre al decennio da computarsi a ritroso dalla notifica della citazione.
pagina 2 di 6 Regolarmente instaurato il contraddittorio e depositate le memorie istruttorie, il Giudice ha proceduto all'ammissione e successiva assunzione delle prove orali e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni sulla sola domanda di usucapione spiegata dal convenuto, in quanto prodromica alle statuizioni concernenti le domande attoree.
Passando, a questo punto, al merito, si osserva che non vi é dubbio che il coerede che, dopo la morte del de cuius, sia rimasto nel possesso di un bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, tenuto conto del fatto che l'art. 1102 c.c. prevede, all'ultimo comma, che il partecipante alla comunione
"non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti se non compie atti idonei a mutare il titolo del possesso" (Cass. civ. 1370/1999; Cass. civ. 7075/1999; Cass. civ. 5687/1996). Si é , inoltre, in proposito osservato che, ai sensi dell'art. 714 c.c., l'usucapione matura in favore del coerede senza che sia necessario il compimento di atti di "interversione del titolo del possesso", alla stregua dell'art. 1164 c.c., ma solamente attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività, pur non essendo sufficiente a tal fine che gli altri coeredi si siano astenuti dall'uso del bene comune, occorrendo altresì che quello tra i coeredi il quale invochi l'usucapione abbia goduto del bene stesso in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca sua volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus senza opposizione per il tempo utile ad usucapire, mentre non sono sufficienti atti di gestione consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri contitolari (Cass. civ. 13.11.2014 n. 24214; Cass. civ. 25.03.2009 n. 7221; Cass. civ. 05.08.2008 n. 21116).
Pertanto, il primo elemento da esaminare attiene all'utile decorso del termine per usucapire.
Nella specie, la parte attorea ha contestato l'avversa domanda di usucapione dei beni ereditari sostenendo, tra l'altro, l'inutile decorso del relativo termine, atteso l'atto interruttivo costituito dalla notifica della citazione relativa alla domanda di riduzione per lesione di legittima che ha determinato l'istaurazione del giudizio conclusosi con la sentenza dell'intestato Tribunale n. 823/2018, con la quale, per quanto d'interesse in questa sede, è stata riconosciuta una lesione della quota di legittima spettante a sulla eredità di Parte_1 di € 61.654,55 con conseguente riduzione della quota di nella misura di lire Persona_1 CP_1
398.047.010,00.
Sul punto è utile rammentare che, in materia di atti idonei a interrompere il tempo utile all'usucapione, è fermo il principio secondo il quale, in tema di possesso "ad usucapionem", con il rinvio fatto dall'art. 1165 c.c. all'art. 2943 c.c. la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi, sicché non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti (Sez. 2, n. 6029,
28/02/2019, Rv. 652773 - 01; ma già, fra le tante, Cass. n. 14659/2012 e success., Cass. n. 30079/2019). pagina 3 di 6 Pertanto, solo con l'esercizio di una azione giudiziaria che abbia anche (ma non necessariamente il solo) scopo di recuperare la pienezza del diritto reale mediante il ripristino "ex ante" o la cessazione della situazione possessoria sfavorevole, si ha l'effetto interruttivo.
Per questa ragione, ad esempio, si è spiegato che l'introduzione di un giudizio di riduzione per lesione di legittima ha efficacia di atto interruttivo dell'usucapione solo se contiene una chiara manifestazione della volontà di riacquistare all'asse ereditario il bene sul quale il possesso viene esercitato (Cass.
n. 30079/2019 ). Così come si è affermato che la domanda giudiziale proposta dal proprietario, contenente la richiesta di rilascio dell'immobile nei confronti del possessore, pur se dichiarata inammissibile (nella specie atto di appello contenente una domanda nuova), costituisce atto idoneo a produrre effetti interruttivi del termine per usucapire, ex artt. 1165 e 2943 c.c. (Sez. 2, n. 27989, 04/10/2023, Rv. 668995 - 01).
E' utile precisare che affermare la tipicità dei modi d'interruzione del possesso "ad usucapionem" altro non significa che il titolare del diritto reale offeso dall'esercizio del possesso altrui, per procurarsi l'effetto interruttivo, deve esercitare un'azione giudiziaria, pur frammista ad altre, diretta a far cessare il dominio di fatto esercitato dal terzo (Cassazione civile sez. II, 05/08/2024, n. 22032).
Deve, di conseguenza, escludersi che il riferimento alla tipicità rivesta di attitudine all'effetto interruttivo una specifica domanda, piuttosto che un'altra, sulla base di un "numerus clausus".
Come si è detto, quel che assume rilievo è solamente l'esercizio di un'azione diretta allo scopo di far cessare l'altrui possesso, sia pure quale conseguenza del fondamento di un'altra e collegata domanda giudiziale (Trib.
Messina n. 199/2021).
Nel caso al vaglio, come si ricava dalla sentenza n. 823/2018 e dalla lettura del connesso atto di citazione,
agendo davanti al giudice civile perché accertasse la lesione della propria quota di legittima Parte_1 sull'eredità paterna, aveva, altresì domandato la reintegra nella quota di propria spettanza, evidenziando l'ingiusta ripartizione dell'asse ereditario effettuata dal padre nel testamento olografo del 2.12.1992 (pubblicato il 29.4.1996) e lamentando la situazione possessoria/petitoria dell'intero fabbricato sito in Giulianova alla Via CP_ Leopardi, assegnato in via esclusiva al fratello che, a suo dire, avrebbe avuto un valore ben superiore a quello dei beni dalla stessa ereditati (penultimo paragrafo di p. 6 dell'atto di citazione del giudizio di riduzione), manifestando conseguentemente la volontà di riacquisire il bene nell'asse ereditario.
Peraltro, è utile richiamare un più netto orientamento di legittimità in forza del quale l'azione di riduzione, comunque proposta, essendo intesa a far conseguire ai legittimari la reintegrazione della quota riservata dalla legge e, quindi, a rendere inoperanti gli atti di disposizione compiuti dal "de cuius" oltre ai limiti consentiti,
pagina 4 di 6 spiega i propri effetti interruttivi anche relativamente al corso dell'usucapione nei confronti del convenuto possessore dei beni ereditari in controversia (Cass. n. 4977 del 4.4.2001; Cass. 4230 del 7.5.1987).
Alla luce di quanto fin ora esposto e pur volendo aderire all'orientamento di legittimità che richiede al Giudice un positivo vaglio sull'idoneità dell'azione di riduzione ad interrompere il decorso del possesso valido all'usucapione non può che concludersi nel senso che con la richiamata azione l'attrice ha efficacemente e validamente rimosso la sua situazione d'inerzia, procurando, quindi, l'interruzione del possesso "ad usucapionem".
Tanto premesso, il dies a quo dell'interruzione del possesso ad usucapionem va fatto risalire alla data di introduzione del giudizio di riduzione, la cui citazione è stata notificata a in data 12.11.2005 (come CP_1 emerge dal timbro postale apposto in calce alla relata di notifica, visibile sulla copia dell'atto di citazione), mentre la successione di si è aperta, ex art. 456 c.c., alla data della sua morte, intervenuta in Persona_1 data 18.11.1995, di tal che non risulta utilmente decorso il termine ventennale ex artt. 1158 c.c. in relazione al negozio, al magazzino e all'appartamento sito al primo piano. Invero, nella presente causa il convenuto ha inteso proporre domanda di usucapione “in proprio”, senza far riferimento a situazioni possessorie antecedenti alla morte del proprio dante causa, come facilmente desumibile dalla lettura degli atti di causa, nei quali viene evidenziata la volontà di computare il solo possesso successivo all'apertura della successione paterna (cfr. quanto dedotto nel par.
4.1 della comparsa di costituzione, ove è testualmente riportato: “Come esposto in premessa, i beni che l'attrice chiede in attribuzione “a reintegrazione della quota di legittima lesa”, sin dall'apertura della successione di ed ancora oggi, sono stati posseduti in via esclusiva dal Persona_1
Sig. ). Lo stesso dicasi in relazione all'appartamento sito al secondo piano, per il quale il CP_1 convenuto ha allegato il possesso a far data dalla data del matrimonio con la , avvenuto il 6.8.1988 Parte_2
(nella II memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. è stata indicata la data del 6.8.1998, corretta, in sede di escussione testimoniale della , in 6.8.1988 – cfr. verbale d'udienza del 23.3.2023), non risultando decorso, Parte_2 nemmeno in questo caso, il necessario ventennio.
E' appena il caso di rilevare l'inconferenza del richiamo operato dal convenuto all'usucapione abbreviata di cui all'art. 1159 c.c. che, tra i necessari presupposti, richiede che il bene che s'intende usucapire debba essere acquistato “a non domino”, diversamente da come avvenuto nella fattispecie, trattandosi di successione avvenuta in forza di testamento redatto dal proprietario del bene.
Ne deriva, per quanto anzidetto, il rigetto della domanda di usucapione.
pagina 5 di 6 Segue ordinanza di prosecuzione del giudizio per l'istruzione sui provvedimenti relativi alla reintegra della quota di legittima dell'attrice, che saranno resi con sentenza definitiva unitamente ai profili non esaminati in questa sede e al regolamento delle spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Teramo, non definitivamente decidendo, così provvede:
- rigetta la domanda di usucapione avanzata dal convenuto;
- rimette la causa in istruttoria, con separata ordinanza, per il prosieguo, riservando alla sentenza definitiva anche il regolamento delle spese processuali.
Teramo, 4.3.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Piscè
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Erika Capanna Piscè ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3523/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI MELCHIORRE Parte_1
ATTRICE contro
, con il patrocinio dell'avv. LUIGI FAZZO CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta della causa contenenti la precisazione delle conclusioni, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 6
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 16.11.2021, ha convenuto in causa il fratello chiedendo Parte_1 CP_1 lo scioglimento della comunione ereditaria in relazione ai beni immobili descritti in citazione e derivanti dalla successione paterna, tornati in regime di comunione tra le parti a seguito della sentenza del Tribunale di Teramo
n. 832/2018, con la quale, per quanto d'interesse in questa sede, è stata riconosciuta una lesione della quota di legittima spettante alla stessa sulla eredità di di € 61.654,55, con conseguente riduzione della Persona_1 quota di nella misura di lire 398.047.010,00. In particolare, l'attrice ha domandato l'attribuzione, in CP_1 suo favore, “a reintegrazione della quota di legittima lesa”, degli immobili del fabbricato di Via Leopardi 25-27, piano terreno (negozio e magazzino), censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Giulianova al fg. 3, p.lla 564 sub 4 e 5, nonché l'attribuzione dei frutti degli immobili chiesti in assegnazione "con decorrenza dalla domanda di reintegrazione e riduzione” e nella misura corrispondente alla quota di propria spettanza.
Si è costituito in giudizio il Sig. proponendo domanda di usucapione relativamente ai beni chiesti CP_1 in attribuzione dall'attrice e delle ulteriori porzioni ad uso abitativo site nel medesimo stabile (censite al Catasto
Fabbricati del Comune di Giulianova al fg. 3, p.lla 564 sub 4 e 5), rilevando, inoltre, come i valori dei (residui) beni da dividere, siano riferiti alla data dell'apertura della successione, e cioè al 18.11.1995, mentre al fine di procedere allo scioglimento della (residua) comunione e relativa divisione, i valori cui avere riferimento sono invece quelli riferiti al momento della divisione stessa. Ha dato atto che sugli immobili di cui allo stabile di Via
Leopardi 25-27, comprensivo quindi delle porzioni delle quali l'attrice chiede l'attribuzione, sussistono trascrizioni pregiudizievoli, costituite da un fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. iscritto il 6/12/2000 e da un'ipoteca a garanzia di mutuo iscritta il 16.7.2009 sulle due porzioni immobiliari site al piano terreno a favore di (attualmente a Controparte_2 Controparte_3 garanzia di un mutuo fondiario di € 65.000 concesso alla , precisando che Controparte_4 dette iscrizioni siano anteriori alla trascrizione dell' azione di riduzione, avvenuta solo nel 2012 ad opera della
Sig.ra e siano quindi ad essa opponibili. Parte_1
Proseguiva elencando alcuni debiti e pesi gravanti sulla massa, ovvero sulla coerede, per migliorie apportate ai beni ereditari e per spese funerarie e di successione sostenute, chiedendone la restituzione.
Quanto ai frutti, il convenuto ha eccepito che i beni de quibus non fossero produttivi di alcuna utilità economica e che, in ogni caso, i frutti non sarebbero di spettanza esclusiva dell'attrice, dovendo semmai essere a loro volta divisi tra i coeredi in proporzione alle loro quote di eredità. In via di estremo subordine, ha eccepito la prescrizione dei frutti maturati oltre al decennio da computarsi a ritroso dalla notifica della citazione.
pagina 2 di 6 Regolarmente instaurato il contraddittorio e depositate le memorie istruttorie, il Giudice ha proceduto all'ammissione e successiva assunzione delle prove orali e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni sulla sola domanda di usucapione spiegata dal convenuto, in quanto prodromica alle statuizioni concernenti le domande attoree.
Passando, a questo punto, al merito, si osserva che non vi é dubbio che il coerede che, dopo la morte del de cuius, sia rimasto nel possesso di un bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, tenuto conto del fatto che l'art. 1102 c.c. prevede, all'ultimo comma, che il partecipante alla comunione
"non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti se non compie atti idonei a mutare il titolo del possesso" (Cass. civ. 1370/1999; Cass. civ. 7075/1999; Cass. civ. 5687/1996). Si é , inoltre, in proposito osservato che, ai sensi dell'art. 714 c.c., l'usucapione matura in favore del coerede senza che sia necessario il compimento di atti di "interversione del titolo del possesso", alla stregua dell'art. 1164 c.c., ma solamente attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività, pur non essendo sufficiente a tal fine che gli altri coeredi si siano astenuti dall'uso del bene comune, occorrendo altresì che quello tra i coeredi il quale invochi l'usucapione abbia goduto del bene stesso in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca sua volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus senza opposizione per il tempo utile ad usucapire, mentre non sono sufficienti atti di gestione consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri contitolari (Cass. civ. 13.11.2014 n. 24214; Cass. civ. 25.03.2009 n. 7221; Cass. civ. 05.08.2008 n. 21116).
Pertanto, il primo elemento da esaminare attiene all'utile decorso del termine per usucapire.
Nella specie, la parte attorea ha contestato l'avversa domanda di usucapione dei beni ereditari sostenendo, tra l'altro, l'inutile decorso del relativo termine, atteso l'atto interruttivo costituito dalla notifica della citazione relativa alla domanda di riduzione per lesione di legittima che ha determinato l'istaurazione del giudizio conclusosi con la sentenza dell'intestato Tribunale n. 823/2018, con la quale, per quanto d'interesse in questa sede, è stata riconosciuta una lesione della quota di legittima spettante a sulla eredità di Parte_1 di € 61.654,55 con conseguente riduzione della quota di nella misura di lire Persona_1 CP_1
398.047.010,00.
Sul punto è utile rammentare che, in materia di atti idonei a interrompere il tempo utile all'usucapione, è fermo il principio secondo il quale, in tema di possesso "ad usucapionem", con il rinvio fatto dall'art. 1165 c.c. all'art. 2943 c.c. la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi, sicché non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti (Sez. 2, n. 6029,
28/02/2019, Rv. 652773 - 01; ma già, fra le tante, Cass. n. 14659/2012 e success., Cass. n. 30079/2019). pagina 3 di 6 Pertanto, solo con l'esercizio di una azione giudiziaria che abbia anche (ma non necessariamente il solo) scopo di recuperare la pienezza del diritto reale mediante il ripristino "ex ante" o la cessazione della situazione possessoria sfavorevole, si ha l'effetto interruttivo.
Per questa ragione, ad esempio, si è spiegato che l'introduzione di un giudizio di riduzione per lesione di legittima ha efficacia di atto interruttivo dell'usucapione solo se contiene una chiara manifestazione della volontà di riacquistare all'asse ereditario il bene sul quale il possesso viene esercitato (Cass.
n. 30079/2019 ). Così come si è affermato che la domanda giudiziale proposta dal proprietario, contenente la richiesta di rilascio dell'immobile nei confronti del possessore, pur se dichiarata inammissibile (nella specie atto di appello contenente una domanda nuova), costituisce atto idoneo a produrre effetti interruttivi del termine per usucapire, ex artt. 1165 e 2943 c.c. (Sez. 2, n. 27989, 04/10/2023, Rv. 668995 - 01).
E' utile precisare che affermare la tipicità dei modi d'interruzione del possesso "ad usucapionem" altro non significa che il titolare del diritto reale offeso dall'esercizio del possesso altrui, per procurarsi l'effetto interruttivo, deve esercitare un'azione giudiziaria, pur frammista ad altre, diretta a far cessare il dominio di fatto esercitato dal terzo (Cassazione civile sez. II, 05/08/2024, n. 22032).
Deve, di conseguenza, escludersi che il riferimento alla tipicità rivesta di attitudine all'effetto interruttivo una specifica domanda, piuttosto che un'altra, sulla base di un "numerus clausus".
Come si è detto, quel che assume rilievo è solamente l'esercizio di un'azione diretta allo scopo di far cessare l'altrui possesso, sia pure quale conseguenza del fondamento di un'altra e collegata domanda giudiziale (Trib.
Messina n. 199/2021).
Nel caso al vaglio, come si ricava dalla sentenza n. 823/2018 e dalla lettura del connesso atto di citazione,
agendo davanti al giudice civile perché accertasse la lesione della propria quota di legittima Parte_1 sull'eredità paterna, aveva, altresì domandato la reintegra nella quota di propria spettanza, evidenziando l'ingiusta ripartizione dell'asse ereditario effettuata dal padre nel testamento olografo del 2.12.1992 (pubblicato il 29.4.1996) e lamentando la situazione possessoria/petitoria dell'intero fabbricato sito in Giulianova alla Via CP_ Leopardi, assegnato in via esclusiva al fratello che, a suo dire, avrebbe avuto un valore ben superiore a quello dei beni dalla stessa ereditati (penultimo paragrafo di p. 6 dell'atto di citazione del giudizio di riduzione), manifestando conseguentemente la volontà di riacquisire il bene nell'asse ereditario.
Peraltro, è utile richiamare un più netto orientamento di legittimità in forza del quale l'azione di riduzione, comunque proposta, essendo intesa a far conseguire ai legittimari la reintegrazione della quota riservata dalla legge e, quindi, a rendere inoperanti gli atti di disposizione compiuti dal "de cuius" oltre ai limiti consentiti,
pagina 4 di 6 spiega i propri effetti interruttivi anche relativamente al corso dell'usucapione nei confronti del convenuto possessore dei beni ereditari in controversia (Cass. n. 4977 del 4.4.2001; Cass. 4230 del 7.5.1987).
Alla luce di quanto fin ora esposto e pur volendo aderire all'orientamento di legittimità che richiede al Giudice un positivo vaglio sull'idoneità dell'azione di riduzione ad interrompere il decorso del possesso valido all'usucapione non può che concludersi nel senso che con la richiamata azione l'attrice ha efficacemente e validamente rimosso la sua situazione d'inerzia, procurando, quindi, l'interruzione del possesso "ad usucapionem".
Tanto premesso, il dies a quo dell'interruzione del possesso ad usucapionem va fatto risalire alla data di introduzione del giudizio di riduzione, la cui citazione è stata notificata a in data 12.11.2005 (come CP_1 emerge dal timbro postale apposto in calce alla relata di notifica, visibile sulla copia dell'atto di citazione), mentre la successione di si è aperta, ex art. 456 c.c., alla data della sua morte, intervenuta in Persona_1 data 18.11.1995, di tal che non risulta utilmente decorso il termine ventennale ex artt. 1158 c.c. in relazione al negozio, al magazzino e all'appartamento sito al primo piano. Invero, nella presente causa il convenuto ha inteso proporre domanda di usucapione “in proprio”, senza far riferimento a situazioni possessorie antecedenti alla morte del proprio dante causa, come facilmente desumibile dalla lettura degli atti di causa, nei quali viene evidenziata la volontà di computare il solo possesso successivo all'apertura della successione paterna (cfr. quanto dedotto nel par.
4.1 della comparsa di costituzione, ove è testualmente riportato: “Come esposto in premessa, i beni che l'attrice chiede in attribuzione “a reintegrazione della quota di legittima lesa”, sin dall'apertura della successione di ed ancora oggi, sono stati posseduti in via esclusiva dal Persona_1
Sig. ). Lo stesso dicasi in relazione all'appartamento sito al secondo piano, per il quale il CP_1 convenuto ha allegato il possesso a far data dalla data del matrimonio con la , avvenuto il 6.8.1988 Parte_2
(nella II memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. è stata indicata la data del 6.8.1998, corretta, in sede di escussione testimoniale della , in 6.8.1988 – cfr. verbale d'udienza del 23.3.2023), non risultando decorso, Parte_2 nemmeno in questo caso, il necessario ventennio.
E' appena il caso di rilevare l'inconferenza del richiamo operato dal convenuto all'usucapione abbreviata di cui all'art. 1159 c.c. che, tra i necessari presupposti, richiede che il bene che s'intende usucapire debba essere acquistato “a non domino”, diversamente da come avvenuto nella fattispecie, trattandosi di successione avvenuta in forza di testamento redatto dal proprietario del bene.
Ne deriva, per quanto anzidetto, il rigetto della domanda di usucapione.
pagina 5 di 6 Segue ordinanza di prosecuzione del giudizio per l'istruzione sui provvedimenti relativi alla reintegra della quota di legittima dell'attrice, che saranno resi con sentenza definitiva unitamente ai profili non esaminati in questa sede e al regolamento delle spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Teramo, non definitivamente decidendo, così provvede:
- rigetta la domanda di usucapione avanzata dal convenuto;
- rimette la causa in istruttoria, con separata ordinanza, per il prosieguo, riservando alla sentenza definitiva anche il regolamento delle spese processuali.
Teramo, 4.3.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Piscè
pagina 6 di 6